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Diritto privato

Libro I - Titolo I – Delle persone fisiche

Al contrario del diritto pubblico che regola i rapporti tra soggetti pubblici e soggetti pubblici/privati considerando i soggetti pubblici operanti da una posizione di supremazia, il diritto privato regola i rapporti tra soggetti privati o con soggetti pubblici operanti da privati. Il diritto privato muove dal presupposto di reciproca uguaglianza (parità dei soggetti) e si ispira al principio dell’autonomia privata, ossia ognuno di noi, indipendentemente dalle proprie condizioni, ha possibilità di autoregolare i propri interessi.

Il diritto privato viene considerato "materia di codice": esso viene regolato dal Codice Civile, codice che è composto da 6 libri, più una sezione introduttiva chiamata "preleggi". I 6 libri sono:

  • I Delle persone e delle famiglie
  • II Delle successioni
  • III Delle proprietà
  • IV Delle obbligazioni
  • V Del lavoro
  • VI Della tutela dei diritti

In generale, il diritto privato permette, a chi diviene detentore di un diritto, di soddisfare i propri bisogni (inerenti al diritto di cui si gode) entro i limiti del lecito e del legittimo.

Il Diritto può essere:

  • Oggettivo: l’insieme delle norme giuridiche che regolano l’ordinamento di uno Stato, all’interno dei propri confini.
  • Soggettivo: la situazione giuridica, soggettiva appunto, che nasce dal diritto oggettivo. Essa attribuisce il potere di far valere un proprio interesse.

Il diritto soggettivo si divide poi nei suoi due costituenti di Titolo, ossia il fondamento giuridico della pretesa di giustizia, e Azione, ossia la possibilità d’essere tutelato. Il diritto di una persona presuppone sempre la presenza di almeno una controparte e si manifesta sempre tra due o più soggetti chiamati "parti" in relazione al rapporto giuridico. Esso viene regolato dall’ordinamento giuridico. Tutti coloro che non sono coinvolti nel rapporto giuridico sono invece considerati terzi.

Il diritto soggettivo si pone come un insieme di posizioni giuridiche soggettive elementari di cui il detentore del diritto ne ha proprietà:

  • La pretesa ad un certo comportamento.
  • La facoltà ossia la scelta di esercitare o meno il diritto di cui si è diventati proprietari.
  • Il potere di modificare la propria posizione.
  • L’immunità ossia l’intangibilità dell’interesse.

Il diritto si differenzia poi in:

  • D. Relativo ossia la pretesa esercitabile nei confronti di alcune determinate parti.
  • D. assoluto ossia la pretesa esercitabile nei confronti di una collettività indeterminata, alias erga omnes.

I diritti soggettivi possono essere classificabili in:

  • Della personalità ossia afferenti alla persona specifica. Non hanno traducibilità economica eccetto che questi non vengano lesi.
  • Patrimoniali o di contenuto patrimoniale. Sono quei diritti inerenti ad un’utilità economica. Sono di regola disponibili e possono riguardare sia diritti relativi che assoluti.

Infine vi sono altre figure giuridiche di interesse come:

  • Onere il quale è un comportamento obbligatorio solo per l’esercizio di una posizione giuridica attiva (una specie di dovere da svolgere al fine di "guadagnare" un diritto)
  • Aspettativa ossia un "diritto in divenire/formazione". Esso si pone come condizione necessaria affinché un diritto diventi valido, nei momenti precedenti alla "convalida" si è in stato di aspettativa.
  • Status ossia la qualità o la condizione di una persona derivante dalla sua posizione in un gruppo sociale.
  • Interessi legittimi ossia dei diritti garantiti e protetti solo indirettamente e subordinati alla corretta azione amministrativa (frequente nei rapporti con la P.A.) [per i ricorsi tribunale amministrativo].

Soggetti di diritto

I soggetti di diritto sono centri di imputazione giuridica ossia essi posseggono capacità giuridica intesa come la capacità di essere titolare di posizioni giuridiche soggettive. Tale capacità giuridica permette l’immediato riconoscimento di alcuni diritti come ad esempio quello della personalità ed altri eventuali diritti patrimoniali. Un soggetto che non possiede capacità giuridica non può essere titolare di un diritto.

La capacità giuridica non va confusa con la personalità giuridica che si manifesta nell’autonomia patrimoniale perfetta. La capacità giuridica si acquisisce al momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita. È possibile acquisire una limitata capacità giuridica anche prima dell’effettiva nascita (ossia al concepimento) circoscritta ai temi delle successioni e delle donazioni.

Esistono poi ipotesi di (in)capacità speciali ossia delle situazioni di diritto che possono essere riconosciute grazie alla presenza di ulteriori prerequisiti aggiuntivi alla capacità giuridica. (esempio è il diritto retributivo che si ottiene nel momento in cui si ottiene la capacità di prestare lavoro.) Concetto diverso risulta essere la capacità d’agire ossia l’idoneità del soggetto a disporre delle proprie situazioni giuridiche soggettive. Per poterne disporre la legge impone dei requisiti da soddisfare e inoltre definisce delle situazioni "speciali" per cui la capacità d’agire risulta limitata o addirittura totalmente nulla.

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa. [tit.1 art.2]

  • Minore età: prima dei 18 anni si è legalmente incapace di agire, con delle specifiche eccezioni come ad esempio in ambito lavorativo. Si è inoltre soggetti alla potestà genitoriale ossia la capacità di essere rappresentato legalmente da un soggetto terzo che detiene anche l’usufrutto dei beni posseduti dal minorenne. Tale potestà consente di compiere gli atti di ordinaria amministrazione in conto del minorenne. Gli atti del minore, avvenuti senza consenso di chi esercita la potestà genitoriale, sono legalmente annullabili (eccetto in caso di raggiri utilizzati dal minore per occultare la propria età) solo se in favore del minore. In particolare possono richiedere l’annullamento dell’atto chi esercita la potestà sul minore o il minorenne entro 5 anni dal compimento del 18esimo anno d’età.
  • Interdizione giudiziaria (necessità del tutore): l’interdizione giudiziaria viene pronunciata con sentenza dall’autorità giudiziaria sulla base dell’esistenza di almeno una di queste ipotesi: infermità mentale (con abitualità), incapacità di provvedere ai propri interessi, assicurare adeguata protezione. Dall’interdizione consegue la stessa condizione di minore età, inoltre in aggiunta l’interdetto non può compiere atti a contenuto patrimoniale. La necessaria attività giuridica viene svolta da un tutore e la sentenza è revocabile. Una particolare forma di interdizione è l’interdizione legale che viene attribuita come pena accessoria ad una condanna che va dalla reclusione per un periodo minore o uguale a 5 anni fino all’ergastolo. Questa consente di svolgere prerogative personali come ad esempio contrarre matrimonio.
  • Inabilitazione (necessità del curatore): viene pronunciata con sentenza quando ricorre almeno una di tali condizioni: infermità mentale non grave, abuso abituale di alcool o droghe, sordomutismo o cecità, prodigalità (attributo di chi spende eccessivamente). In tal caso si necessita del curatore per i soli atti di straordinaria amministrazione, si parla perciò di volontà assistita.
  • Emancipazione: per minori ultrasedicenni c’è la possibilità ad essere autorizzati dal tribunale (motivato da ragioni specifiche) a contrarre matrimonio. Con le nozze si acquisisce l’emancipazione e la condizione da minorenne si tramuta ad una condizione assimilabile all’inabilitato. L’emancipato può svolgere i soli atti comuni mentre ha bisogno di assistenza laddove l’atto vada ad incidere sulla consistenza del patrimonio.

Amministrazione di sostegno

Quando ricorrono situazioni di infermità e impossibilità di provvedere ai propri interessi c’è la possibilità di richiedere l’amministrazione di sostegno che consente al giudice di emettere un provvedimento "sartoriale" valutate le specifiche condizioni del caso in questione. In questa fattispecie la determinazione della sfera di autonomia del soggetto è rimessa alla valutazione del giudice.

Tutti gli istituti analizzati finora necessitano l’intervento giudiziario. Nel caso di incapacità naturale ricorre la necessità di tutelare l’incapacità effettiva ma non accertata giudizialmente del soggetto. Risulta essere possibile annullare un atto commesso dall’incapace temporaneo a patto che sussista una di queste condizioni:

  • Atti unilaterali, con grave pregiudizio dell’autore
  • Contratti, con malafede dell’altra parte
  • Atti particolari, con annessa la dimostrazione dell’incapacità

Per questa tipologia, nascono frequentemente problemi probatori dell’atto stesso. Nella normalità affinché vi sia l’abilitazione alla capacità d’azione, devono coesistere nell’individuo la capacità di intendere e quella di volere. La capacità di intendere è l'attitudine dell'individuo a comprendere il significato delle proprie azioni nel contesto in cui agisce, quindi rendersi conto del valore sociale dell'atto che si compie; la capacità di volere si intende come potere di controllo dei propri stimoli e impulsi ad agire.

Diritti della personalità

I diritti della personalità sono assoluti ossia hanno la pretesa di non subire ingerenze o compressioni (erga omnes). Questi diritti sono considerati una categoria aperta ossia non hanno un’elencazione tassativa e definitiva, essi vengono aggiunti e aggiornati volta per volta. Essi vengono richiamati da alcuni articoli del codice.

Riguardo la loro natura vi sono 2 differenti presupposti dogmatici:

  • La tesi monista individua 1 unico diritto che godendo di ascendenza costituzionale (dall’art 2 della costituzione) verrebbe declinato a seconda del caso.
  • La tesi atomista invece individua tanti diritti quanti sono quelli previsti e tutelati.

Qualsiasi delle due tesi venga abbracciata rimangono tuttavia fissi dei caratteri quali:

  • Immediata inerenza alla persona
  • Innatezza
  • Imprescrittibilità (essi non sono estinguibili a seguito di un mancato esercizio)
  • Tendenziale indisponibilità (non possono essere "venduti o ceduti")

Esempi di questa tipologia di diritti li possiamo ritrovare in:

  • Diritto alla salute che si tramuta nella risarcibilità del danno biologico
  • Diritto all’onore e alla reputazione (tali tipologia di diritti sono spesso in contrasto con il diritto di cronaca ossia nell’obbligatorietà a dire la verità, a non coprire situazioni di interesse pubblico e soprattutto alla continenza formare ossia a mantenere una forma corretta nei confronti del detentore del diritto)
  • Diritto all’identità personale ossia alla proiezione sociale dell’uomo, fedele al soggetto cui si riferisce

Tali diritti e più in generale i diritti della personalità sono estesi anche agli enti giuridici (siano essi privati o pubblici) non fisici. Al fine di tutelare tali diritti sono state infine disposte tipologie di azioni rapide volte a contenere il danno prodotto. Lo strumento utilizzato dallo Stato è la tutela cautelare. Al fine di far uso di questo genere di tutela devono esistere due condizioni:

  • Parvenza di diritto buono
  • Pericolo d’attesa in mora che presuppone una situazione per effetto del quale si corre il rischio di subire danni in caso di ritardo d’intervento.

Libro I – Titolo II – Delle persone giuridiche

Enti come soggetti giuridici

Accanto alle persone fisiche, sono considerati soggetti di diritto, quindi centri di imputazione giuridica, anche tutti gli enti (non fisici) con capacità giuridica. Tale capacità giuridica è chiamata soggettività giuridica.

N.B. la capacità giuridica non va confusa con la personalità giuridica poiché quest’ultima implica l’autonomia patrimoniale perfetta, ossia l’inestensibilità del patrimonio degli associati rispetto le vicende dell’ente e viceversa. Tuttavia la personalità giuridica presuppone la capacità giuridica. Si ha autonomia imperfetta quando invece il patrimonio degli associati risulta essere aggredibile per obblighi presi dall’associazione.

Gli enti agiscono mediante degli organi che manifestano ed esprimono la capacità giuridica e la capacità d’agire dell’ente. Tali organi possono essere distinti tra:

  • Organi interni: che non hanno il potere di impegnare l’ente nei confronti di terzi
  • Organi esterni: che hanno il potere di impegnare l’ente nei confronti di terzi.

Gli enti possono poi essere classificati secondo diversi criteri:

  • Enti pubblici e privati: c’è difficoltà di distinzione tra queste due tipologie di soggetti soprattutto perché esistono una moltitudine di enti a partecipazione pubblica. L’entità di tali enti sembrerebbe essere privata. Si ritiene inoltre credere oggetto pubblico quel soggetto che risulta essere emanazione dello Stato. Il diritto privato si concentra unicamente sugli enti privati; in quest’ambito gli enti privati si distinguono:
  • Enti a struttura associativa i quali hanno un’organizzazione stabile esercente un’attività volta ad uno scopo comune. In tale tipologia di enti è possibile modificare sia l’attività che lo scopo a cui aspira l’attività svolta in relazione alle decisioni prese dall’assemblea associativa.
  • Enti a struttura istituzionale i quali hanno similmente un’organizzazione stabile, esercente un’attività volta ad uno scopo prestabilito, tuttavia tale scopo è difficilmente modificabile in quanto esso viene definito nell’atto costitutivo dell’ente. (statuto o atti simili)

Tali enti possono inoltre essere costituiti con o senza finalità economiche. Allorquando la finalità risulta essere economica, lo scopo dell’ente sarà ripartire gli utili ed eventuali altri vantaggi derivanti dal lucro tra i vari “associati”, diversamente, se l’ente non ha finalità economiche lo scopo (e di conseguenza l’attività) non mirerà a ripartire gli utili, tuttavia l’ente avrà la possibilità di esercitare economicità della gestione ossia praticare un’attività economica volta all’autosostentamento finanziario (parziale o totale).

Associazioni

Affinché si voglia costituire un’associazione bisogna che sia escluso il c.d. lucro soggettivo (ciò non implica che non vi possano essere vantaggi economici. Deve però mancare la funzionalità immediata di tali vantaggi.) e che lo “scopo perseguito” non coincida con “l’attività svolta” in quanto quest’ultima può essere anche attività d’impresa volta a produrre economicità gestionale ma non suddivisione di utili. Le associazioni si dividono poi in:

  • Associazioni riconosciute (art 14) le associazioni riconosciute devono necessariamente essere formate mediante un atto costitutivo regolato, per i suoi punti fondamentali dall’art. 16. L’atto di riconoscimento avviene attraverso un atto pubblico. Il riconoscimento è basato su due caratteristiche che deve possedere l’associazione ossia: liceità dello scopo e adeguatezza del patrimonio. Tali caratteristiche risultano necessarie poiché l’atto di riconoscimento dell’associazione comporta l’acquisizione di personalità giuridica pertanto l’acquisizione di autonomia patrimoniale perfetta. L’ordinamento interno viene rimesso al volere degli associati, tuttavia devono almeno essere presenti un’assemblea (organo d’indirizzo), la quale ha potere di modificare l’atto costitutivo dell’associazione, approvare il bilancio, escludere un socio (regolato dall’art. 24 e devono sempre essere giustificate da motivi gravi. L’associato può in qualsiasi caso richiedere un controllo giudiziario sulla delibera dell’assemblea.), sciogliere l’associazione e devolvere il patrimonio, e degli amministratori i quali hanno funzione gestionale e rappresentano l’ente all’esterno. Eventuali associati che abbiano receduto o siano stati esclusi non hanno diritti sul patrimonio dell’associazione. Questo è di formazione varia in quanto può derivare sia dal mercato, che da donazioni dei soci o donazioni testamentarie. Le associazioni si estinguono quando lo scopo è stato raggiunto o quando il raggiungimento è diventato impossibile.
  • Associazioni non riconosciute (art 36-38) Queste possono essere formate in modo non formale ma comunque sulla base di un atto costitutivo (per cui non è richiesta forma specifica) a cui si affianca uno statuto. In quanto non vengono riconosciute non godono di autonomia patrimoniale perfetta (non acquisiscono personalità giuridica) ma tuttavia posseggono una soggettività giuridica limitata in quanto l’associazione risulta essere titolare di un fondo comune, può stare in giudizio e risponde in proprio delle obbligazioni assunte. L’autonomia patrimoniale risulta essere imperfetta. L’associazione risponde in proprio sia delle obbligazioni che essa assume, sia delle
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LP30 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Basenghi Francesco.
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