APPUNTI DIRITTO PRIVATO
di Benedetta Peruzzini
PARTE PRIMA
A.REALTÀ SOCIALE E ORDINAMENTO GIURIDICO
Norme e comportamento
Le norme sono imposizioni esterne, comandi nei momenti di conflitto e si configurano come
strumenti per valutare una determinata condotta.
Il comportamento risulta conforme o difforme rispetto alla norma che lo riguardi, valutare un
comportamento equivale a giudicarlo e tale giudizio può essere fondato o infondato (a seconda che
sia giustificato o meno da una norma).
Si distinguono regole di condotta, costitutive, di organizzazione e di validità:
Regole di condotta: valutano in modo immediato un comportamento
Regole costitutive: la norma è una condizione del comportamento (es. “unirsi in matrimonio”
non avrebbe senso senza le norme sulla celebrazione il comportamento “sposarsi” è
inseparabile dalla regola che è condizione del fatto).
Regole di organizzazione: disciplinano l’azione comune (impresa organizzata in spa)
Regole di validità: che prescrivono ad esempio che un contratto debba rispettare determinati
requisiti, pena nullità.
La giurisprudenza è la scienza del diritto preposta allo studio delle regole, è una scienza sociale
sensibile a qualsiasi modificazione della realtà ed ha l’obiettivo di: garantire la pace sociale,
mercato leale, evitare abusi.
Le regole e principi confluiscono in modo unitario all’interno dell’ordinamento giuridico.
La realizzazione di una regola ha delle conseguenze, che si configurano nelle sanzioni che possono
essere positive o negative.
Disposizione, articolo, norma. Regole e principi come norme.
Ogni enunciato che faccia parte di un testo che è fonte del diritto è una disposizione, che mediante
interpretazione esprime una norma.
Le circostanze previste da una norma costituiscono la fattispecie astratta alla quale è connessa una
conseguenza.
L’articolo è la partizione interna di una legge e il suo scopo è quello di indicare a quale enunciato
contenuto in una legge si intende fare riferimento. Se l’articolo ha più capoversi allora si divide in
commi.
Le regole e i principi sono entrambe norme.
Le regole sono norme dettagliate che richiedono un insieme sufficientemente specifico di
comportamenti per la loro soddisfazione. Perciò attraverso un comportamento la regola op è
rispettata o è violata, non ci sono vie di mezzo.
Il principio è una norma che impone la massima realizzazione di un valore (es. tutela della salute),
si caratterizza per la sua non definibilità in astratto delle fattispecie alle quali è applicabile.
Il principio si afferma con diverse intensità e soluzioni.
Ogni regola è riconducibile ad almeno un principio, infatti la regola riguarda un comportamento e lo
valuta, questo costituisce un modo per realizzare il principio stesso.
Infatti, il principio collega tra di loro le varie regole nel comune riferimento ad un valore.
Si possono presentare casi in cui la regola è incongruente con un principio, da tale casistica ne
possono derivare: norme illegittime o norme eccezionali (possono costituire una deviazione
giustificata dalla priorità di altre valutazioni).
Le norme possono essere norme derogabili o inderogabili.
La norma è inderogabile quando la norma è valutata nell’ordinamento giuridico come l’unica
modalità di attuazione del corrispondente principio, quindi la violazione della norma comporta anche
la violazione del principio.
La norma è derogabile quando una sua eventuale deroga non implica la violazione del principio.
Oltre che derogabile, una norma è suppletiva quando trova applicazione in assenza di una
disciplina prevista dai soggetti (“se non determinato dalle parti”).
Sistema, gerarchia e bilanciamento dei principi
Quando vi è un conflitto tra due o più regole concorrenti, ovvero una regola impone un
comportamento e l’altra lo vieta, vi sono 3 criteri:
Criterio gerarchico: tra due regole prevale quella posta da una fonte di livello superiore
Criterio di specialità: prevale la regola che disciplina un’ipotesi particolare (legge speciale)
Criterio cronologico: prevale la regola emanata per ultima
Il criterio gerarchico prevale sugli altri e il criterio di specialità prevale su quello cronologico.
Tra i principi non vi è conflitto ma concorso.
Vi è applicazione di un principio ogni qualvolta se ne tenga conto per valutare un comportamento,
perciò nella loro pluralità i principi devono essere ponderati (quanto più si attua un principio tanto
meno se ne attua un altro) bilanciamento dei principi per giungere ad una soluzione adeguata.
Bilanciare significa individuare i principi, la loro preferibilità e il loro grado di compatibilità con il fine
di fornire una soluzione adeguata.
La dottrina del bilanciamento, nega perciò, una gerarchia interna ai principi in modo da preservare il
pluralismo dei valori e la libertà die cittadini.
Ma senza alcun criterio di preferenza sarebbe impossibile stabilire se una soluzione è migliore di
un’altra.
È errato contrapporre gerarchia dei valori e bilanciamento, infatti è possibile affermare che i valori
non patrimoniali prevalgono su quelli patrimoniali in quanto le situazioni della persona prevalgono
su quelle del patrimonio.
La ragionevolezza concretizza una preferenza la quale occorre abbia un fondamento.
La tecnica del bilanciamento, che incarna la ragionevolezza, nega l’arbitrio del giudice e la lesione
del principio di legalità, in quanto impone una soluzione conforme al diritto positivo.
B.FONTI DEL DIRITTO
Fonti del diritto. Gerarchia e competenza. Ulteriori criteri ordinatori delle fonti
Le fonti sono atti o fatti considerati dall’ordinamento idonei a creare/ modificare/ estinguere norme
giuridiche. La fonte è il fatto o l’atto mediante l’interpretazione del quale si determina la norma.
a) Fonti costituzionali
b) Fonti di diritto internazionale
c) Fonti europee
d) Fonti primarie
e) Fonti secondarie
f) Fonti terziarie
a) Fonti costituzionali
La Costituzione è al vertice di tale piramide fonti costituzionali
L’organo preposto a controllare che tutte le leggi rispettano la Costituzione è la Corte Costituzionale
Si attuano 2 tipi di controllo:
Controllo diffuso: affidato a tutti i giudici il dovere di controllare che la legge sia conforme alla
Costituzione
Controllo accentrato: organo unico che ha il potere di controllare la conformità leggi-
Costituzione Corte Costituzionale in Italia
In Italia, attraverso lo strumento del riinvio pregiudiziale, i giudici possono rinviare alla Corte tutte le
leggi sulle quali sorge il dubbio di costituzionalità e questa si esprime attraverso una sentenza di
accoglimento (le legge è considerata incostituzionale) o una sentenza di rigetto (la legge è
costituzionale).
Ci sono anche delle vie di mezzo le sentenze di monito, attraverso le quali la Corte “rimprovera” il
Parlamento e assegna un termine entro il quale modificare tale norma, in modo da evitare un vuoto
normativo.
La Corte si può esprimere anche attraverso sentenze interpretative di accoglimento e di rigetto,
nelle quali viene indicato al giudice come interpretare tale norma.
Addirittura la Corte può non esprimersi per mancanza di requisiti.
Le norme costituzionali sono direttamente applicabili nei rapporti di diritti civile, non occorre alcun
recepimento.
La Costituzione è rigida in quanto può essere modificata solo attraverso una procedura aggravata e
richiede una maggioranza qualificata.
b) fonti internazionali
Il diritto internazionale influenza i rapporti civili afferenti ad alcuni settori come alla disciplina del
trasporto marittimo o al commercio di beni trafugati di interesse storico/artistico.
Un ruolo di rilievo è assunto da tutte quelle convenzioni che vanno a tutelare i diritti della persona
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Il diritto internazionale si divide in:
diritto consuetudinario: composto di norme applicabili a tutti gli Stati (derogabili ad opera del
diritto pattizio tranne in caso di diritto cogente).
Consuetudini: generate dalla costante e ripetuta applicazione di un comportamento da
parte degli Stati (elemento oggettivo) nella convinzione che esso sia necessario e
obbligatorio anche se di fatto manca la norma scritta (elemento soggettivo).
Principi generali del diritto comuni agli ordinamenti interni
Principi generali propri del diritto internazionale
Diritto pattizio: è rappresentato dall’insieme di accordi, trattati. Tutte le volte in cui gli Stati si
coordinano su un certo campo e si impegnano a rispettare gli obblighi contenuti.
Questi trattati/accordi possono essere recepiti tramite 2 modi:
Recepimento ad hoc: ha luogo con una o più leggi ordinarie che riprendono il
contenuto del trattato. Se si rileva una difformità tra contenuto della legge e del trattato
è la legge a prevalere.
Ordine di esecuzione del trattato: la legge interna è priva di contenuto proprio, la legge
si limita a disporre che “piena e integrale esecuzione è data al trattato”.
Le fonti internazionali nel diritto interno hanno un rango superiore alle fonti primarie e assimilabili a
quelle costituzionali (art. 10 cost. “l’ordinamento italiano si conforma alle norme di diritto
internazionale generalmente riconosciute”).
Ovviamente le consuetudini internazionali devono essere conformi alla Costituzione.
Particolare rilievo assume nell’ordinamento italiano il sistema di protezione dei diritti umani garantito
dalla C.E.D.U. firmata a Roma nel 1950.
La C.E.D.U. Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà
fondamentali, ha lo scopo di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali di tutte
le persone soggette alla giurisdizione degli Stati parti.
La CEDU stabilisce una serie di diritti fondamentali, come il diritto alla vita, il divieto di tortura, il diritto
alla libertà e alla sicurezza personale, il diritto a un processo equo, la libertà di pensiero, di coscienza
e di religione, la libertà di espressione, la libertà di riunione e associazione, e il diritto al rispetto della
vita privata e familiare.
La CEDU istituisce anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha il compito di garantire
l'applicazione e l'interpretazione della Convenzione.
Gli individui che ritengono di essere vittime di una violazione dei loro diritti sanciti dalla CEDU possono
presentare un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo dopo aver esaurito le vie di ricorso interne
nel proprio paese.
Tale organo si è espresso varie volte per questioni italiane:
Nel 2023 ha condannato l’Italia per ver detenuto illegalmente a Taranto diversi minori
stranieri non accompagnati
Nel 2013 ha condannato Italia per la violazione dell’art.3 CEDU (divieto di tortura e
trattamenti inumani o degradanti) in connessione al fenomeno del sovraffollamento delle
carceri
Ha condannato l’Italia per la violazione dell’art. 6 CEDU (ogni persona ha diritto a che la sua
causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale) in connessione
all’eccessiva durata di un processo civile.
Ha condannato l’Italia in quanto i genitori devono avere il diritto di poter dare al figlio il solo
cognome materno
La novità è che tutti i cittadini possono rivolgersi a questa istituzione sovranazionale, infatti ci sono 2
principali requisiti:
Il soggetto deve aver subito la violazione di un diritto fondamentale
Che abbia già fatto tutti i ricorsi interni senza ottenere tutela
La cedu è stata recepita tramite legge ordinaria e quindi una successiva legge in contrasto avrebbe
potuto prevalere proprio secondo il criterio cronologico, per questo la Corte costituzionale italiana
ha riconosciuto la CEDU come legge interposta tra Costituzione e legge ordinaria art.117 cost.
Questo dimostra l’apertura dell’ordinamento giuridico interno su un fronte internazionale.
c) Fonti europee
Le fonti europee si dividono in 2 grandi gruppi:
Fonti primarie: trattati
Trattato di Roma: entrato in vigore nel 1957 nasce la Comunità europea. L’unione
europea nasce grazie a un obiettivo di natura economica, ovvero creare un mercato
comune a livello europeo in grado di realizzare la libera circolazione delle merci, delle
persone, di servizi e di capitali.
La Comunità Economica Europea aveva poteri in materia economica ma nel corso
degli anni attraverso il susseguirsi di trattati le materie di competenza di tale istituzione
si sono ampliate.
Trattato di Maastricht: entrato in vigore nel 1992, si passa da CEE a CE, le
competenze si ampliano (tutela dei diritti sociali, dell’ambiente)
Trattato di Amsterdam: entrato in vigore nel 1999 si pone attenzione sui diritti
fondamentali
Carta di Nizza: nel 2000 elenca una serie di diritti fondamentali che però non hanno
valore giuridico nell’immediato. Avranno potere giuridico dal 2009 con il trattato di
Lisbona
Trattato di Lisbona: entrato in vigore nel 2009 ha modificato il Trattato sull’Unione
Europea (TUE) (stabilisce i principi fondamentali che governano UE) e il Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) (riguarda le istituzioni).
Fonti derivate: derivano dai trattati regolamenti, direttive, decisioni, pareri e
raccomandazioni.
Regolamenti: hanno efficacia immediata, sono obbligatori in tutti i loro elementi hanno
portata generale e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, anche
nei rapporti tra cittadini.
Direttiva: hanno efficacia mediata in quanto sono vincolanti per gli Stati ma non per i
cittadini, infatti devono essere recepite da una legge ordinaria. La direttiva vincola solo
per quanto concerne il risultato e non per quanto riguarda il mezzo.
Le direttive self executing hanno efficacia diretta ma devono rispettare 3 requisiti:
devono essere precise, scaduto il termine per il recepimento, incondizionata.
Decisioni: hanno efficacia immediata ma a differenza dei regolamenti sono indirizzati
a individui predeterminati
Pareri e raccomandazioni: fonti di diritto morbido, non impongono obblighi.
La delimitazione delle competenze dell’UE si fonda sul principio dell’attribuzione, secondo il quale
l’UE dispone soltanto di quei poteri che gli Stati membri hanno deciso di conferirle. Qualsiasi
competenza non attribuita all’UE appartiene agli Stati membri.
Si è cercato di comporre le tensioni tra gli Stati membri introducendo il principio di sussidarietà,
l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri.
La tutela europea opera congiuntamente a quella nazionale.
d) Fonti primarie
Sono fonti primarie le leggi ordinarie, gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi),
le leggi regionali e le leggi delle province autonome.
Decreti legge: sono atti aventi forza di legge emanati dal Governo in caso di eventi eccezionali che
richiedono una regolamentazione tempestiva (in caso di catastrofi naturali).
Spesso in Italia si abusa di tale potere attraverso la reiterazione del decreto legge, ovvero alla
scadenza del decreto legge questo veniva reiterato più e più volte.
Decreti legislativi: il Parlamento incarica il governo di legiferare riguardo una determinata materia
attraverso la legge delega (legge entro la quale detta la cornice generale). Il governo ha in questo
caso potere limitato.
Fanno parte delle fonti primarie le leggi regionali, relative alle materie non espressamente
riservate alla legislazione dello Stato.
Nelle materie di legislazione concorrente la potestà legislativa spetta alle Regioni, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali che spetta allo Stato.
Lo scopo della normativa regionale è quella di rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica.
La consuetudine è una fonte fatto, manca ovvero di una normativa, essa risulta da un
comportamento reiterato o costante dei consociati spinti dal convincimento della sua doverosità.
D.FATTO ED EFFETTO GIURIDICO
Fatto, effetto, situazione soggettiva, rapporto
Il fatto è l’evento valutato dalla norma e l’effetto è la conseguenza giuridica che si collega al fatto.
Gli effetti possono essere di 3 tipi: costitutivi, modificativi o estintivi.
La situazione è ciò che si costituisce, modifica o estingue relazione tra due situazioni
la
soggettive correlate si definisce rapporto giuridico.
Dalle norme nascono diritti e correlati doveri, in quanto esistono interessi protetti che si sostanziano
nell’adempimento di quel dovere. Proprio per questo l’ordinamento giuridico non è solo l’insieme di
norma ma anche un sistema di rapporti.
La situazione del soggetto rispetto alla norma è di potere (situazione attiva) o di dovere (situazione
passiva).
Il legame tra il soggetto e la situazione soggettiva si chiama titolarità.
La situazione soggettiva è una categoria generale della quale fanno parte il diritto soggettivo, la
potestà, l’obbligo, l’interesse legittimo.
Rilevanza ed efficacia del fatto giuridico
Il fatto giuridico è l’evento valutato da norme giuridiche e rappresenta la premessa che giustifica
determinate conseguenze giuridiche.
Il fatto giuridico è sempre rilevante e può essere efficace.
Ogni fatto socialmente rilevante, anche il più semplice e apparentemente insignificante, ha
giuridicità, quindi sono presi in considerazione da
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