Istituzioni di diritto pubblico e privato
Appunti delle lezioni integrati al libro
Università IULM
Indice
- Titolo pagina
- Il diritto privato nel sistema giuridico – cap 1 3
- Le fonti del diritto privato – cap 2 7
- Situazioni giuridiche, diritti soggettivi, rapporti giuridici – cap 3 15
- Fatti, atti, effetti giuridici – cap 4 19
- I beni e il patrimonio – cap 5 21
- Le vicende dei diritti e la circolazione giuridica – cap 6 23
- L’attuazione dei diritti: tutela giurisdizionale e prove – cap 7 25
- I soggetti del diritto – cap 8 28
- Le organizzazioni – cap 9 34
- I diritti della personalità – cap 10 38
- Diritti sulle cose 41
- Il diritto di proprietà nel sistema giuridico – cap 11 43
- La proprietà: esercizio, acquisto e tutela - cap 12 45
- I diritti reali minori - cap 14 50
- Diritti reali e diritti di credito - cap 15 52
- Il possesso - cap 17 54
- L'obbligazione - cap 18 58
- Adempimento e altre cause di estinzione delle obbligazioni – cap 19 62
- Le modificazioni delle obbligazioni - cap 20 66
- L'inadempimento del debitore: mora e responsabilità - cap 21 67
- La definizione del contratto - cap 23 72
- Formazione e forma del contratto - cap 24 74
- La rappresentanza - cap 25 79
- Gli elementi del contratto - cap 26 82
- Il regolamento contrattuale - cap 27 86
- Gli effetti del contratto e il vincolo contrattuale – cap 28 90
- Effetti del contratto, interessi delle parti e autonomia privata – cap 29 93
- I rimedi contrattuali: invalidità del contratto - cap 30 95
- Il trattamento dei contratti invalidi - cap 31 99
- Risoluzione del contratto e altri rimedi - cap 32 1011
- La responsabilità extracontrattuale - cap 37 104
- Particolari ipotesi di responsabilità - cap 38 107
- I rimedi contro il danno e i diversi tipi di responsabilità - cap 39 108
- Promesse unilaterali e quasi contratti - cap 40 110
- La concorrenza - cap 41 111
- Imprese e consumatori - cap 42 114
- Principi fondamentali della costituzione 1202
Il diritto privato nel sistema giuridico – cap 1
L’ordinamento giuridico è l’insieme di tutte le leggi in vigore nell’anno attuale, diritto pubblico e privato sono due branche dell’ordinamento giuridico. La differenza tra pubblico e privato è il tipo di rapporto (simmetrico vs asimmetrico) che le norme regolano.
- Istituzioni = nozioni base
- Diritto pubblico = parte dell’ordinamento che riguarda l’organizzazione dei pubblici poteri, i poteri dello stato e come sono organizzati, regole che riguardano l’esercizio dei poteri dello stato verso i soggetti che vi sono sottoposti (es. diritto penale, amministrativo)
- Diritto privato = parte dell’ordinamento che regola i rapporti tra soggetti alla pari tra di loro (rapporti simmetrici), quindi rapporti simmetrici (es. rapporto contrattuale), nessuno ha un è molto importante perché evita che i cittadini si facciano giustizia da sé.
Di cosa si occupa il diritto privato
- Delle organizzazioni create per obiettivi generali o comuni a più persone che il singolo individuo non sarebbe in grado di realizzare agendo in modo isolato. (Parole chiave: associazioni, fondazioni, società, assemblea e amministratori)
- Dei beni ovvero delle entità capaci di soddisfare interessi e bisogni umani e più precisamente si occupa dell'uso dei beni (parole chiave: proprietà, diritti reali, mobili, immobili, comunione e possesso).
- Dei debiti e crediti (parole chiave: obbligazione, parti e terzi, prestazione, adempimento, inadempimento e garanzia).
- Dei contratti (il principale strumento legale per movimentare risorse e realizzare operazioni economiche (parole chiave: volontà, accordo, formazione, forma, rappresentanza, prestazione e controprestazione, onerosità e gratuità, esecuzione, effetti, rimedi, validità e invalidità e risoluzione).
- Dei danni ovvero quando qualcuno subisce l’aggressione di un suo bene o una lesione fisica (parole chiave: responsabilità civile, risarcimento, responsabilità contrattuale o extracontrattuale, nesso di causalità, dolo e colpa).
- Delle attività economiche organizzate svolte da operatori economici professionali che producono beni e servizi e li scambiano sul mercato (parole chiave: impresa, azienda, società, concorrenza, consumatori, lavoro e fallimento).
- Della famiglia (parole chiave: matrimonio, convivenza extramatrimoniale, comunione e separazione dei beni, figli legittimi e naturali, potestà, adozione, separazione e divorzio.
- Delle successioni per causa di morte, ovvero quello che succede ai beni, ai debiti e ai crediti di una persona quando muore (parole chiave: eredità, legato, testamento e legittima.
L’interesse è la tensione dell'uomo verso qualcosa che serve a soddisfare i suoi bisogni.
Il conflitto
Spesso l'interesse di uno può risultare incompatibile con l'interesse di un altro e in questo caso si prospetta un conflitto e la funzione del diritto è proprio quella di risolvere questi conflitti; questa funzione è molto importante perché evita che i cittadini si facciano giustizia da sé.
Il diritto ha pure la funzione di prevenire i conflitti. Gli interessi di cui si occupa il diritto privato non sono solo quelli di tipo economico-materiale. Possono essere anche interessi di tipo morale, e pure in relazione a questi spesso sorgono conflitti.
Il diritto che si occupa di risolvere o prevenire i conflitti è il diritto in senso oggettivo (diritto oggettivo) che è un complesso o sistema di norme giuridiche. Il diritto può avere anche un altro significato (diritto soggettivo) nel caso in cui significa potere di azione o pretesa che uno ha verso qualcun altro. Tra i due elementi c’è una connessione molto stretta perché i diritti soggettivi dipendono dal diritto oggettivo: il diritto oggettivo stabilisce quali sono, a chi spettano e in cosa consistono i diritti soggettivi.
Il diritto oggettivo è una realtà complessa fatta di tanti elementi collegati tra di loro e l'elemento base della struttura del diritto oggettivo è rappresentato dalle norme del diritto o norme giuridiche utili nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti.
La norma giuridica funziona attraverso la combinazione di due elementi fondamentali:
- Regola: regola di condotta indirizzata agli uomini per orientarne il comportamento nel senso desiderato; se la regola è osservata vuol dire che il diritto ha raggiunto immediatamente il suo scopo ma se invece non viene osservata c'è la necessità di una sanzione.
- Sanzione: conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla violazione della regola che al tempo stesso è una lesione dell'interesse che con quella regola il diritto vuole affermare e proteggere.
- Ruolo satisfattivo = La sanzione serve a ripristinare l'interesse leso cancellando l'effetto indesiderato prodotto dalla violazione della regola, soddisfa in modo diretto e pieno l'interesse leso.
- Ruolo compensativo = Non recupera il danno fatto ma serve a compensare la vittima della violazione sostituendolo con un surrogato di valore economico equivalente.
- Ruolo punitivo = La sanzione non ripristina l'interesse leso e non lo compensa con un valore equivalente ma punta a colpire un comportamento riprovevole.
- Ruolo deterrente o preventivo = Quando c’è la paura di subire una sanzione e che induce molti a non violare quella regola.
Sinonimi di diritto oggettivo = sistema giuridico o ordinamento giuridico, l'insieme delle norme giuridiche che organizzano la vita di una determinata società.
Istituto giuridico: insieme delle norme giuridiche che regolano qualche importante fenomeno della vita sociale.
Applicare una norma giuridica implica formulare un giudizio e l'applicazione della norma implica quindi l'incrocio fra un dato empirico e un dato giuridico.
Le norme giuridiche presentano le caratteristiche della generalità e dell’astrattezza:
- Generali significa che si indirizzano a una moltitudine indeterminata di destinatari.
- Astratte significa che risultano applicabili a un numero indeterminato di situazioni concrete.
Fattispecie = significa “immagine del fatto”; di solito la norma contiene la descrizione di un fatto definito in base ad alcuni elementi che lo caratterizzano in modo tale che quella descrizione può adattarsi a una moltitudine di eventi storici che presentino tutti quegli elementi caratteristici (fattispecie astratta). Se il fatto succede, la fattispecie diventa (fattispecie concreta). L’operazione logica con cui si verifica che una fattispecie concreta corrisponde a una fattispecie astratta si chiama qualificazione della fattispecie (concreta).
Applicare la norma significa stabilire se la fattispecie concreta di cui ci si occupa corrisponde alla fattispecie astratta descritta dalla norma stessa.
Per applicare la norma bisogna interpretarla; l'interpretazione è l'attività finalizzata a identificare il giusto significato delle parole e dei loro legamenti sintattici, virgola che la norma usa per descrivere la fattispecie astratta.
- Interpretazione restrittiva = Dà alle norme un significato più limitato rispetto ad altri possibili.
- Interpretazione estensiva = Individua un significato più ampio rispetto ad altri possibili.
Se ne ricava che norma può significare due cose diverse:
- Norma come testo = Ovvero come l'insieme delle formule linguistiche con cui la norma è espressa dalla sua fonte.
- Norma come precetto = Che corrisponde al preciso significato da attribuire al testo e definisce la regola effettivamente imposta ai destinatari della norma.
Ad un medesimo testo normativo possono corrispondere precetti normativi diversi e l'interpretazione serve proprio a scegliere quello giusto.
Chi interpreta una norma deve seguire i criteri fissati dalle norme giuridiche che regolano l'interpretazione (art. 12 prel.). Emergono due fondamentali criteri dell’interpretazione:
- Criterio letterale: le norme vanno interpretate secondo il comune significato che le parole e le frasi del testo hanno nella lingua italiana.
- Criterio logico: quando il testo normativo è ambiguo e può avere più significati si deve ricorrere a questo criterio che porta a prescegliere fra i vari significati possibili in base al criterio letterale quello che meglio corrisponde alla intenzione del legislatore.
- Criterio psicologico (soggettivo): opinioni e intenti concretamente manifestati da coloro che hanno formulato la norma.
- Criterio teologico (oggettivo): concepire l'intenzione del legislatore in senso oggettivo ovvero come lo scopo e la norma mira a realizzare.
Interpretazione evolutiva: interpretare le norme non è un'operazione meccanica, infatti, può essere influenzata da diversi aspetti nel tempo e per questo motivo viene chiamata così.
Clausole generali: concetti ampi ed elastici che non hanno significati buoni una volta per tutte ma ricevono significato dal contesto in cui devono essere applicate.
Certezza del diritto: possibilità di prevedere razionalmente quali conseguenze deriveranno in base al diritto da un determinato comportamento o fatto e permette a chiunque di sapere con precisione quali sono i suoi diritti e i suoi obblighi; in poche parole, è la certezza circa il modo in cui il diritto viene interpretato.
Uno dai principali problemi del diritto è quello di trovare il giusto equilibrio tra certezza e cambiamento.
Nessuna norma presente nell’ordinamento prevede la fattispecie concreta di cui sta cercando la disciplina e quindi c'è una lacuna del diritto.
L’ordinamento non può non essere completo perché deve dare la possibilità di individuare il trattamento giuridico di qualsiasi situazione o rapporto anche quando manca una norma che lo regoli in modo specifico e lo strumento utile in questo è l'analogia: consiste nell'applicare al caso, virgola non direttamente previsto da nessuna norma, una norma che regola un caso simile o una materia analoga.
L’art. 14 prel. indica due categorie di norme che non possono applicarsi per analogia:
- Norme penali.
- Norme eccezionali o speciali.
Elenco tassativo = Quando la norma prevede una certa disciplina per alcuni casi e non può applicarsi per analogia si tratta di un elenco tassativo.
Possono esserci casi rari in cui di fronte a un fatto da trattare giuridicamente non si riesce a trovare neppure una norma che preveda casi simili o materie analoghe e questo problema va regolato applicando i principi generali dell'ordinamento giuridico.
Gli interpreti delle norme e la giurisprudenza
Tutti hanno il diritto di interpretare le norme ma esistono diversi tipi di interpretazione:
- Interpretazione autentica: fatta da un'altra norma chiamata interpretativa di grado pari o superiore a quella della norma interpretata e la norma interpretativa ha efficacia retroattiva.
- Interpretazione giudiziale: quella fatta dai giudici.
- Interpretazione amministrativa: quella fatta dagli organi della pubblica amministrazione.
- Interpretazione dottrinale: fatta dagli studiosi del diritto.
Solo l'interpretazione autentica vincola tutti gli altri interpreti; invece, gli altri tipi di interpretazione non sono vincolanti.
Diritto privato e diritto pubblico
Le norme che compongono l'ordinamento giuridico dello Stato si ripartiscono convenzionalmente in due grandi categorie:
- Norme di diritto pubblico: il diritto pubblico si ispira a principi opposti ovvero soggezione e subordinazione di qualcuno a qualcun altro.
- Norme di diritto privato: il diritto privato si ispira ai principi dell'autonomia delle persone e della parità fra loro.
Diritto pubblico
Complesso delle norme che attribuiscono a una pubblica autorità il potere di incidere sulle posizioni delle persone, anche senza e anche contro la volontà di queste (norme che regolano l'organizzazione, il funzionamento e i rapporti reciproci delle pubbliche autorità).
Diritto privato
Si basa sull'autonomia delle persone che lascia libere di scegliere e agire nel proprio interesse senza costringerle a subire imposizioni esterne e quindi, si ispira all'idea che le persone stiano su un piano di uguaglianza reciproca dove non c'è chi comanda e chi obbedisce perché la volontà e l'interesse dell'uno valgono quanto la volontà e l'interesse dell'altro (organizzazioni, proprietà e uso delle cose, debiti e crediti, contratto, risarcimento dei danni, matrimonio famiglia, successione ereditaria, imprese e attività economiche).
Il diritto privato è diritto comune perché può applicarsi sia a persone private che agiscono per fini privati, sia ad apparati pubblici che agiscono per fini pubblici.
Diritto privato e pubblico dallo Stato liberale allo Stato sociale
Una medesima situazione può essere regolata al tempo stesso sia da norme del diritto privato che da norme del diritto pubblico (es. proprietà, contratto…).
Oggi la distinzione tra diritto privato e diritto pubblico è abbastanza netta sul piano concettuale ma lo è molto meno sul piano pratico perché nella realtà tra i due campi dell'ordinamento giuridico esistono connessioni e interferenze continue.
- Nella società civile i privati operavano liberamente e lo stato si limitava a vigilare su di essa e quindi in questa fase il diritto privato era un territorio chiuso agli interventi dell'autorità politica e parlavamo quindi di Stato liberale.
- Allo Stato liberale succede lo Stato sociale dove la domanda di giustizia sociale e di emancipazione delle classi subalterne si fa più forte e lo stato comincia a raccoglierla controllando l'azione e limitando la libertà delle persone.
Le principali aree del diritto privato
- Diritto civile: area più corposa e antica del diritto privato e si occupa dei rapporti di famiglia, successione ereditaria e virgola proprietà, uso delle cose, debiti e crediti, contratti, danni e risarcimenti, associazioni e altre organizzazioni senza scopo di profitto.
- Diritto commerciale: si occupa dell'esercizio professionale di attività economiche e società.
- Diritto industriale: sotto partizione del diritto commerciale e si occupa della concorrenza fra le imprese e dei diritti.
- Diritto del lavoro: si occupa dei rapporti fra datori di lavoro e lavoratori subordinati.
- Diritto della navigazione: si occupa delle attività di trasporto aereo, marittimo e per acque interne.
Le fonti del diritto privato – cap 2
Le fonti del diritto italiano
Fonti del diritto = Fattori capaci di creare norme giuridiche in un dato ordinamento giuridico, permettono al diritto di rinnovarsi e quindi adeguarsi alle condizioni ed esigenze della vita sociale, che cambiano continuamente.
Questo rinnovamento deve avvenire in modo ordinato e controllabile.
Le fonti del diritto rispondono anche all’esigenza di definire chi è abilitato a creare norme giuridiche e in che modo deve procedere per crearle.
Pluralità delle fonti = Non esiste un solo tipo di fonte del diritto, ma ne esistono tanti tipi diversi, create da autorità diverse, seguendo diverse modalità.
- Fonti di produzione del diritto: atti o fatti idonei a creare norme giuridiche.
- Atti = fonti scritte (costituzione, leggi, regolamenti…)
- Fatti = comportamenti ripetuti (consuetudine)
- Fonti di cognizione del diritto: strumenti che consentono ai consociati di venire a conoscenza delle norme giuridiche (Gazzetta Ufficiale) = sono mezzi di comunicazione, media che
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