CAPITOLO XXV – IL CONTRATTO
1. Il contratto come atto di autonomia dei privati
Il contratto è la figura più importante di negozio giuridico.
Attraverso questo strumento i privati definiscono l’assetto dei loro interessi di ordine patrimoniale: per
mezzo del contratto il soggetto può comprare un bene, procurarsi un servizio o la disponibilità temporanea
di un bene… Attraverso il contratto i privati operano sul mercato per scambiare beni e servizi.
In termini giuridici e ai sensi dell’ART. 1321 c.c. → il contratto è l’accordo di due o più parti per
costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Più semplicemente, è
l’incontro della volontà di due soggetti, volto a produrre effetti giuridici, che possono riguardare diritti reali
(es: trasferimento della proprietà) o rapporti obbligatori (es: il contratto di lavoro subordinato crea due
reciproche obbligazioni: il lavoratore presta la sua attività lavorativa e il datore di lavoro lo paga.)
Ruolo centrale si riconosce, per l’appunto, alla volontà creatrice di effetti giuridici: la LIBERTA’
CONTRATTUALE.
In definitiva, il contratto è mezzo di esplicazione della libertà, o più precisamente dell’autonomia dei
privati. Ma non si tratta di una libertà incondizionata: si chiama contratto quello idoneo a produrre effetti
rilevanti per l’ordinamento giuridico (l’accordo con il quale un gruppo di amici decide di incontrarsi non è
rilevante per l’ordinamento). In tal senso, non costituisce contratto l’accordo che non presenta i
presupposti richiesti dall’ordinamento per la sua validità: se, ad esempio, difetta di un requisito di forma
e non produce effetti.
Attraverso il contratto le parti definiscono l’assetto dei propri interessi di ordine patrimoniale →Esse
operano sul MERCATO
Il contratto è quindi, all’un tempo, strumento per la regolazione di interessi e strumento fondamentale del
sistema economico.
Perché vi sia un contratto è necessario che due o più parti concordino nel volere la produzione di
determinati effetti giuridici →Non basta la volontà di un solo soggetto!
NON OGNI ACCORDO È UN CONTRATTO!
L’ordinamento riconosce una pluralità di figure di accordi, e perciò, spesso utilizza espressioni diverse per
indicare le multiformi ipotesi di intese tra privati:
- ACCORDO : ad esempio, il matrimonio è un atto di volontà bilaterale, ma non un contatto,
perché privo di contenuto patrimoniale;
- CONSENSO: ad esempio, la legge stabilisce che i coniugi devono concordare tra loro
l’indirizzo della vita familiare, ma la relativa intesa non costituisce un contratto;
- CONVENZIONE: in materia dei profili patrimoniali dei rapporti tra coniugi (convenzione
matrimoniali), anche se può essere adottata in altri contesti (convenzioni internazionali);
- PATTO: per alludere ad un accordo accessorio di un più ampio regolamento di interessi: ad
esempio, il patto commissorio, accessorio ai diritti reali di garanzia;
- ASSENSO: esprime la convergenza delle volontà in un negozio non bilaterale. Ad esempio, il
riconoscimento è un atto unilaterale del genitore che riconosce come proprio il figlio nato fuori
dal matrimonio.
Queste formule lessicali non hanno un valore giuridico specifico e sono adottate come alternativa alla
formula di contratto, la quale corrisponde, invece, ad una precisa e univoca fattispecie giuridica.
Non si deve confondere il contratto in senso proprio (accordo tra le parti) con:
1
- Il contratto nel senso di documento contrattuale, che costituisce prova delle dichiarazioni
delle parti (carta sulla quale il contratto è scritto – ma un contratto può essere concluso anche
verbalmente –);
- Il rapporto contrattuale, che, invece, si riferisce agli effetti giuridici prodotti dal contratto:
La risoluzione del contratto scioglie il rapporto creato dall’accordo;
La cessione del contratto allude al subingresso di un terzo ad una delle parti nei
rapporti giuridici del contratto.
2. Centralita’ sistematica della disciplina legale del contratto
Il contratto è un negozio giuridico, al pari di molti altri eterogenei per struttura, funzionamento, oggetto (si
pensi al matrimonio, al testamento…). Il c.c. non detta una disciplina specifica per il negozio giuridico, ma
dedica numerose norme ai contratti in generale, le quali sono compatibili per la disciplina dei negozi
giuridici. Infatti, ai sensi dell’ART. 1324 c.c., salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i
contratti si osservano per gli atti unilaterali a contenuto patrimoniale, in quanto compatibili.
Il contratto è espressione dell’autonomia privata. Tale nozione trova concretezza nell’ART. 1322 c.c.,
rubricato, per l’appunto, Autonomia contrattuale. La disposizione opera su due livelli:
1. Il primo comma stabilisce che le parti possono liberamente determinare il contenuto del
contratto, nei limiti imposti dalla legge. L’assetto concreto dell’accordo deriva dal risultato delle
trattative e dalla maggiore o minore abilità contrattuale delle parti. Ad esempio, le parti sono
libere di stabilire il prezzo della cosa venduta, che non è fissato in base a parametri assoluti;
Il secondo livello attiene al tipo contrattuale, ossia un modello di contratto avente determinate
caratteristiche e volto a realizzare una certa operazione economica.
2. Il secondo comma stabilisce che le parti possono concludere contratti che non appartengono ai
tipi aventi una disciplina particolare (i c.d. contratti atipici o innominati, validi ed efficaci
purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela), distaccandosi dai modelli previsti
dal codice ed elaborando schemi contrattuali che più si adattano alle loro esigenze. Questi,
potendo raggiungere un’ampia diffusione nella prassi, spesso vengono definiti socialmente tipici.
Un esempio di contratto innominato è quello di franchising o affiliazione commerciale.
3. Autonomia privata, eteronomia e autotutela
AUTONOMIA PRIVATA: potere riconosciuto o attribuito dall’ordinamento giuridico al “privato”
(al soggetto giuridico) di autoregolare i “propri” interessi → Autòs + nòmos
L’autoregolamento se conforme alle prescrizioni del diritto, è giuridicamente vincolante per la parte o per le
parti che lo hanno creato, sì da assumere per esse “forza di legge” (ART. 1372).
ETERONOMIA: creazione di regole da parte non del titolare dell’interesse cui quelle regole vanno
applicate, ma di un soggetto estraneo provvisto di un potere pubblico.
Sono atti di eteronomia la legge, il provvedimento amministrativo, la sentenza, perché provengono da
soggetti (rispettivamente, gli organi legislativi, la P.A., il giudice) che hanno il potere di regolare
quell’interesse indipendentemente dalla (e spesso, anche contro la) volontà del suo titolare.
Gli interessi dei singoli possono essere oggetto di autoregolamentazione e di etero regolamentazione anche
in via cumulativa: si discorre allora di “concorso di fonti”.
h AUTOTUTELA: diversamente dall’autonomia che consiste nel potere di regolare da sé i “propri”
interessi, indica il potere di tutelare da sé tali interessi. Tuttavia, negli ordinamenti contemporanei,
dove è sancito il divieto di farsi ragione da sé (ex 392 s. c.p.) e dunque l’onere di adire gli organi
giurisdizionali per ottenere la salvaguardia dei propri interessi, l’autotutela è istituto eccezionale e al
soggetto è consentito ricorrervi nelle ipotesi specificamente previste dalla legge (es. legittima
difesa). 2
AUTONOMIA SINGOLARE, COLLETTIVA, DI SCAMBIO E ASSOCIATIVA
AUTONOMIA SINGOLARE: potere di regolare interessi di pertinenza esclusiva dei soggetti
agenti, siano essi persone fisiche o enti.
AUTONOMIA COLLETTIVA: potere attribuito agli enti c.d. esponenziali di regolare interessi
delle categorie professionali o sociali che essi rappresentano.
ES: il potere delle associazioni sindacali dei prestatori e dei datori di lavoro di concludere i contratti
collettivi di lavoro per le categorie da esse rappresentate.
AUTONOMIA DI SCAMBIO: opera laddove interessi diversi convergano verso un accordo che
porta alla loro reciproca soddisfazione.
ES: Tizio, proprietario di due automobili, ha interesse a venderne una, Caio ha interesse ad acquistarla.
Con il contratto di compravendita i due diversi interessi si conciliano mediante il trasferimento della
proprietà di una delle auto a favore di Caio e la riscossione del prezzo da parte di Tizio.
AUTONOMIA ASSOCIATIVA: opera laddove gli interessi destinati ad essere regolati procedono
parallelamente, essendo preordinati al conseguimento di uno scopo comune, di natura ideale o
economica. Il suo principale supporto normativo si rinviene nella Carta costituzionale (Art. 18 cost.).
ES: Tizio appassionato di automobilismo vorrebbe promuovere iniziative per il recupero e l’esposizione di
auto d’epoca; Caio e Sempronio, entrambi meccanici, condividono la stessa passione. I tre fondano
l’associazione “Vecchie ruote” al fine di riunire tutti gli appassionati di motorismo nel territorio del
Leccese e di recuperare auto d’epoca da esibire in raduni e mostre.
AUTONOMIA CONTRATTUALE → si indica l’ipotesi nella quale il suddetto potere si esprime con il
compimento di quel tipo negoziale più diffuso che è il contratto, caratterizzato dalla pluralità delle parti e
dalla patrimonialità del contenuto (art. 1321).
AUTONOMIA NEGOZIALE→ si estrinseca con il compimento di un negozio (qualunque sia la sua
conformazione strutturale ed il suo contenuto)
Il fondamento costituzionale dell’autonomia negoziale non può essere disancorato dalla natura degli
interessi per i quali essa è in concreto esplicata. Poiché ogni interesse è correlabile ad un valore, l’analisi
degli interessi consente d’individuare quali fra essi estrinsecano valori che hanno nella Carta costituzionale
il loro riconoscimento e la loro tutela.
Pertanto, piuttosto che individuare “il” fondamento costituzionale dell’autonomia negoziale, sono da
ricercare “i” fondamenti costituzionali dell’autonomia negoziale.
LIMITI COSTITUZIONALI DELL’AUTONOMIA NEGOZIALE
Essi emergono, di regola, dalle stesse norme nelle quali se ne individuano i fondamenti.
Così se nell’ART. 41 COST. va riposta la tutela costituzionale dell’autonomia contrattuale d’impresa la
stessa norma ne vieta lo svolgimento “in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
Se il fondamento costituzionale dell’autonomia associativa risiede negli ART.2 E ART 18 art. questi stessi
articoli ne segnano, rispettivamente, il limite generale, consistente nel rispetto della personalità degli
associati, ed i limiti specifici, relativi alla impossibilità di costituire associazioni segrete ed a carattere
militare.
Il codice, tuttavia, non prevede il negozio giuridico, ma soltanto il contratto la cui disciplina ha carattere
paradigmatico e si applica anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale ex art. 1324.
IL NEGOZIO È GENUS, IL CONTRATTO LA SPECIES.
3
ART.1322 → ART.41 COST.
Occorre analizzare il rapporto tra il concetto di autonomia contrattuale e quello di “iniziativa economica
privata” (cui è dedicata la norma costituzionale), nell’intento di stabilire se anche l’autonomia contrattuale
è coperta dalla tutela costituzionale.
L’art. 41 cost. può utilmente riferirsi al settore della “autonomia contrattuale d’impresa”, che si manifesta
con una particolare categoria di contratti (c.d. “d’impresa”) nei quali l’impresa è elemento “essenziale”
(contratti bancari, assicurativi, di appalto, ecc.) o almeno “naturale” della fattispecie (ad esempio,
contratti di somministrazione, di trasporto, di agenzia).
Il fondamento costituzionale dell’autonomia contrattuale potrebbe rinvenirsi del pari nell’ART. 2 COST.,
ravvisando negli atti di esplicazione della stessa estrinsecazione di un “diritto inviolabile”.
Si osserva che da tale norma potrebbe trarsi il supporto costituzionale dell’autonomia contrattuale
associativa – grazie al testuale richiamo alle “formazioni sociali” e alla loro preordinazione allo
svolgimento della personalità umana.
4. Elementi essenziali del contratto
L’ART. 1325 c.c. descrive gli elementi essenziali del contratto:
Accordo delle parti;
Causa;
Oggetto;
Forma, quando è richiesta ad substantiam, per la validità del contratto.
La norma si limita ad enunciare questi requisiti, che devono essere presenti affinché la volontà delle parti si
possa qualificare come contratto. Segue, poi, la disciplina dei singoli elementi suddetti.
5. Classificazione dei contratti
CONTRATTI TIPICI (O NOMINATI E CONTRATTI ATIPICI (O INNOMINATI), a
seconda che il legislatore dedichi o meno una disciplina specifica;
CONTRATTI CON DUE PARTI O CONTRATTI PLURILATERALI. In questo secondo caso il
vizio che colpisce la partecipazione di una delle parti non coinvolge necessariamente la sorte
dell’intero contratto, ma si distingue se la partecipazione inficiata sia o no essenziale per le altre
parti, restando travolto l’intero contratto in caso affermativo e la sola partecipazione inficiata in
caso contrario;
CONTRATTI A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE (O SINALLAGMATICI) e
CONTRATTI CON OBBLIGAZIONI A CARICO DI UNA SOLA PARTE (es: comodato).
I primi sono contratti in cui le prestazioni a carico di ciascuna parte e a vantaggio della controparte sono
legate da un nesso di reciprocità o sinallagma:
Se la prestazione a carico di una parte risulta fin dall’origine impossibile o illecita ne
risulta invalidato l’intero contratto (sinallagma genetico);
Se una prestazione non viene adempiuta o diventa impossibile non è più dovuta neppure
la controprestazione (sinallagma funzionale).
Sono chiamati bilaterali imperfetti i contratti con obbligazioni a carico di una parte sola, dai quali in via
eventuale possono scaturire obbligazioni anche a carico della controparte;
CONTRATTI A TITOLO ONEROSO E CONTRATTI A TITOLO GRATUITO ;
4
CONTRATTI DI SCAMBIO (la prestazione di ciascuna parte è a vantaggio della controparte)
e CONTRATTI ASSOCIATIVI (la prestazione di ciascuno è diretta al conseguimento di uno
scopo comune);
CONTRATTI COMMUTATIVI (le prestazioni dovute sono certe) e contratti aleatori (vi è
incertezza sui reciproci sacrifici delle parti. Es: nell’assicurazione contro i danni è certa
l’entità del premio che l’assicurato deve pagare, ma è incerto se e quanto dovrà pagare
l’assicuratore).
Si specifica che qualunque contratto implica un certo rischio economica, c.d. alea normale: il rischio
ragionevolmente prevedibile in ogni affare da parte di qualsiasi persona di normale diligenza;
CONTRATTI AD ESECUZIONE ISTANTANEA (la prestazione è concentrata in un dato
momento) e CONTRATTI DI DURATA (la prestazione si ripete periodicamente. Es: la locazione).
i primi possono essere:
Ad esecuzione immediata;
Ad esecuzione differita (es: il venditore si impegna a consegnare la merce entro due mesi);
CONTRATTI A FORMA LIBERA e CONTRATTI A FORMA VINCOLATA;
CONTRATTI CONSENSUALI (si perfezionano con il semplice accordo delle
parti) e CONTRATTI REALI (richiedono il consenso delle parti e la consegna del bene. Es:
mutuo, comodato, pegno);
CONTRATTI A EFFICACIA REALE (realizzano automaticamente, per effetto del solo
consenso, il trasferimento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un diritto reale) e
CONTRATTI A EFFICACIA OBBLIGATORIA (non realizzano automaticamente il risultato
perseguito, ma obbligano le parti ad attuarlo.
Capitolo XXVI – LE TRATTATIVE E LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
1. La formazione del contratto → la proposta e l’accettazione
Nel procedimento di formazione del contratto fondamentali sono: la proposta, con il quale il procedimento
inizia, e l’accettazione, con la quale si chiude.
Se prima della conclusione dell’accordo il proponente o l’accettante muoiano o siano interdetti o
revochino la proposta o l’accettazione, il contratto non viene ad esistenza o è viziato.
Proposta e accettazione sono gli elementi che precedono il perfezionamento del negozio e sono, perciò,
denominati PRENEGOZIALI. Inoltre, esse costituiscono dichiarazioni di volontà individuali e quando
l’una (proposta) segue l’altra (accettazione) si fondono in una volontà unica, c.d. contrattuale.
Occorre ai sensi dell’ART.1326 c.c.:
EFFICACIA TEMPORALE DELLA PROPOSTA→ Che l’accettazione pervenga al
proponente nel termine da lui stabilito: una proposta non può rimanere efficace a tempo
indefinito; se il destinatario non risponde entro un termine congruo la proposta perde efficacia.
Il proponente può anche considerare efficace l’accettazione pervenuta tardivamente;
CONFORMITA’ TRA PROPOSTA E ACCETTAZIONE→ Che la dichiarazione di
accettazione sia conforme alla proposta; non contenga, cioè, variazioni delle condizioni indicate
dalla proposta, altrimenti equivale ad una nuova proposta;
FORMA DELL’ACCETTAZIONE → Che l’accettazione sia compiuta nella forma richiesta
dal proponente: se il proponente richiede la forma scritta, non basta una dichiarazione verbale.
5
L’accertamento del momento e del luogo dell’incontro delle volontà dei contraenti è problematico quando
le parti comunicano a distanza.
Si individuano criteri secondo i quali è possibile regolare l’efficacia
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