Diritto internazionale penale
Introduzione: Cosa è il diritto internazionale penale
Il diritto internazionale penale è uno dei modelli di giurisdizione attuabili nel diritto internazionale pubblico. Essa è una tecnica di protezione dei diritti fondamentali particolarmente efficace che si realizza attraverso la repressione penale di quelle violazioni di rango particolarmente significativo. All’interno dei modelli giurisdizionali tra stati, abbiamo due sotto modelli:
- Modello giurisdizionale individuo contro stato: Es. corte europea dei diritti dell’uomo, CEDU (stati membri sono quelli del Consiglio d’Europa).
- Modello Stato contro individuo: Stati che si accordano tra loro per poter giudicare un individuo e fanno valutazione sulla base di opportunità e necessità (giustizia di tutte le vittime di crimini efferati e vasti).
Giustizia retributiva in crisi?
Il diritto internazionale penale si può sussumere in tale ultimo modello. Esso si occupa dei crimini internazionali (iuris gentium) che sono gravi violazioni spesso di carattere sistematico ed estesi «i crimini collettivi, che come dissero alcuni giuristi, non comportano la responsabilità di nessuno» cioè hanno una caratterizzazione tale da non poter essere sussunti nel paradigma penale di retribuzione per la violazione subita. La teoria della retribuzione è alla base dell’epistemologia penale, ma con riguardo al diritto internazionale penale si deve immaginare altre forme di riparazione.
Nel corso del '900 si può notare una costante ricerca e tensione volta al tentativo di trovare una risposta alla domanda «cosa facciamo quando il paradigma retributivo è in crisi? Come facciamo con i crimini internazionali?» Si è trovata una soluzione con l’istituzione di tribunali specializzati. Gli stati si mettono d’accordo per creare autorità che accertino i crimini internazionali che i sistemi giuridici interni non possono affrontare. Quindi per sopperire a questa insufficienza intervengono i tribunali speciali internazionali.
Al riguardo il Rapporto dell’unità africana evince che in Africa dopo il genocidio armeno il numero di magistrati in vita erano solo otto, quindi il rapporto di giustizia interna collassa e qui interviene la comunità internazionale nella forma di giurisdizionalizzazione di tribunali di accertamento giurisdizionali. In questo modo si snatura il diritto internazionale pubblico, che nella sua eccezione si occupa solo di stati. Gli individui iniziano ad entrare nel diritto internazionale pubblico in seguito alla progressiva attenzione ai diritti fondamentali, la cui protezione e conseguente repressione delle loro violazioni, è garantita dal diritto internazionale penale.
Outreach nel diritto internazionale penale
La dottoressa Greta Barbone si occupa di Outreach di diritto internazionale penale: è un’attività che si occupa di fornire servizi a popolazioni che altrimenti non potrebbero accedere a tali servizi. In altre parole, incontrano coloro che hanno bisogno di servizi di outreach nei luoghi in cui si trovano i bisognosi. L'informazione ha un ruolo educativo, aumentando la consapevolezza dei servizi esistenti. L'informazione è spesso intesa a colmare il divario nei servizi forniti dai servizi mainstream e spesso viene effettuata da organizzazioni non profit e non governative.
Autorità di accertamento giurisdizionale del diritto internazionale penale: Corte internazionale penale
La Corte internazionale penale ha diverse sezioni:
- Crimini di guerra
- Aggressioni
- Crimini contro umanità
- Genocidio
I primi tribunali sono stati istituiti ad hoc per intervenire su determinate situazioni. La Corte penale internazionale è il contrario, è un apparato stabile e non è creato per risolvere una determinata situazione ma la sua azione è riservata solo ai casi in cui a livello internazionale non ci sono processi genuini o comunque ai casi in cui non vi sia uno stato che se ne sta già occupando. La corte può intervenire solo negli stati che hanno aderito allo statuto di Roma (1998). Nella corte penale non esistono i processi in contumacia, perché fino a quando non c’è la persona accusata il processo non comincia.
La corte è fondata dagli stati e da accordi e quindi si perseguono interessi degli stati in ottica di cooperazione tra stati e corte. La corte penale non può costringere gli stati ad arrestare i capi di stati, non c’è un meccanismo di esecuzione vero e proprio. Ci sono però anche grandi possibilità, la corte è lì per restare (a differenza dei tribunali ad hoc) e interviene su questioni di vasta scala internazionale. Come si fa a mettere tutti a processo? Questo non è il fine, la corte ha lo scopo di rimuovere coloro che hanno maggiore responsabilità dei più gravi crimini commessi. La corte ha carattere di complementarità, non si sostituisce alle altre corti. Solo se queste non se ne occupano allora interviene la giustizia di transizione. Un sistema per risarcire le vittime è il Transfer for victims: assistenza economica alle vittime data dagli stati degli imputati. La situazione ha aspetti problematici soprattutto per mancanza di cooperazione da parte degli stati nei confronti delle corti (non vengono dati visti per entrare nei paesi, etc.).
Cenni storici: ius in bellum e ius ad bellum
Libro: Crimini che non si possono né giustiziare né perdonare (Antoine Garapon).
È nella tensione opposta tra questi due elementi che si misura lo sforzo incessante che, a partire dalla seconda metà dell'800, ha portato ad un tentativo per creare le condizioni di giustizia penale. Concetto di colpa giuridica (non colpa divina o storica, anche se su questo ci sono momenti di intersezione) e ci si domanda quali tentativi il diritto è in grado di elaborare per contrastarla.
Concetto di guerra
Due autori:
- Von Clausewitz: «La guerra è la continuazione della politica con altri mezzi».
- Rousseau: «La guerra non è una relazione tra individui ma tra stati e stati in cui gli individui non sono nemici che accidentalmente».
Da queste due affermazioni viene fuori un’idea di guerra come continuazione della politica, quindi normale sviluppo delle relazioni internazionali. Espressione oggetto di critica severa a partire dal dopoguerra, si fa riferimento alla nascita delle NU e art.2.4 della carta istitutiva che sancisce la messa al bando dell’uso della forza nelle relazioni internazionali.
All’interno del tema della guerra, a partire dai principi illuministici, emerge questa idea che tutto sommato il fenomeno del conflitto non è la sola occasione per crimini internazionali. I principi illuministici fanno da base culturale per l’affermazione dei diritti umani (rivoluzione francese).
La guerra è una continuazione della politica che concerne il rapporto tra stati in cui gli individui non sono nemici naturali ma incidentali, da qui nasce un importante principio: se assumo che la guerra sia una cosa tra stati e non tra individui, dico che è una finzione e si regge su elementi fittizi che sono una maschera. Da ciò deriva che la guerra è tensione tra stati in cui i nemici sono parte a condizione che siano mascherati, travestiti. Io posso colpire il nemico solo se ha il travestimento proprio e cioè faccia parte dell’esercito nemico. Se il mio nemico non indossa la divisa dell’esercito o altro elemento che lo identifica come espressione dello stato nemico, io non posso attaccarlo. Es: nemico non in divisa che non mi punta arma contro, io non posso attaccarlo; se mi punta arma contro, sì. Questa semplice intuizione diventa il germe nascente del diritto internazionale.
Diritto internazionale penale vs. diritto penale internazionale
Il diritto internazionale penale è diverso dal diritto penale internazionale.
- Diritto penale internazionale: Ha come base un’impostazione penale e per essere compresa a livello internazionale la materia deve usare gli strumenti del penalista.
- Diritto internazionale penale: Eppure le fonti del diritto internazionale sono dei trattati, quindi se guardo alle fonti non posso che ammettere che ci troviamo in ambito internazionale. Inoltre, la galassia del diritto penale internazionale, ponendo l’accento sulla fonte interna si riferisce anche a tutte le forme di applicazione del diritto penale interno che consentono approccio internazionalistico.
Diritti umani e diritti umanitari
Diritti umani: Concernono la dignità delle persone (diritto alla vita, al pensiero, diritti critici).
Diritti umanitari: Diritti che si applicano nel corso delle situazioni di conflitto armato.
Ius ad bellum e ius in bellum
Ius ad bellum: Insieme di norme che regolano quando iniziare una guerra o no. Qui la regola generale è non fare la guerra e l’eccezione è molto ristretta. Tutte le guerre post divieto sono giustificate alla luce di eccezioni. Si riferisce alla carta delle nazioni unite ex art.2.4 si stabilisce il divieto di usare la forza. Eccezioni sono disciplinate nel capitolo VII ex art.41/42.
Fino all’approvazione della carta delle NU (fine 2° guerra mondiale) il ricorso all’uso della forza era sostanzialmente ammesso nelle relazioni internazionali. Se c’era una controversia, era contemplata la possibilità di risolvere la controversia facendo uso delle armi. Ciò significava che gli stati militarmente più forti erano in posizione di vantaggio. Alcuni limiti al ricorso smodato all’uso della forza nel quadro dei conflitti internazionali sono stati previsti nella storia. Si fa riferimento alla tregua di Dio e pace di Dio nei centri di potere cristiani.
La prima indicava che durante i giorni di attività sante non si potesse esercitare la guerra e con la seconda si faceva riferimento a una dimensione personale: erano dei soggetti, es., i pellegrini che non potevano essere oggetto di aggressioni durante la guerra. Sono tutti dei tentativi adottati al fine di provvedere ad una sorta di limitazione di quella che sembrava essere una illimitata sfera di azione e comprendeva qualunque tipo di condotta e arma nel caso in cui fosse scoppiato un conflitto tra parti avverse. Ci sono anche dei tentativi istituzionali diretti alla possibilità di celebrare dei procedimenti verso autorità che si fossero contraddistinte per uso efferato del ricorso ad ogni mezzo di condotta nei conflitti. I più importanti sono:
- Tentativo di processo verso re Riccardo II del 1385
- Incriminazione dell’imperatore russo nel 1474
La regola è la sporadicità della guerra cioè generalmente non si vedevano autorità che si contraddistinguessero per uno smodato della forza.
Ius in bellum: Insieme delle regole che disciplinano l’uso della forza e che devono essere rispettate nel corso dei conflitti e si preoccupa anche di specificare il contenuto di alcune regole che hanno ad oggetto es. la tutela dei prigionieri di guerra.
Due anime del diritto in bellum:
- Convenzione di Ginevra: Insieme dei principi e istituzioni convenzionali che hanno ad oggetto specifico il fatto che coloro i quali non partecipano attivamente alle ostilità, non essendo nemici incidentali, non devono essere considerati obiettivi di attacco. Coloro che non partecipano sono es: civili, soldato che ha subito una ferita. Esse godono di una protezione speciale.
- Anima dell’Aja: Diritto che si occupa di regolare le tecniche di combattimento; è una galassia normativa e composita che ci dice che lo scopo del conflitto non è quello di distruggere ma vincere la guerra. Quindi puoi adoperare solo gli strumenti che ti consentono di vincere la guerra senza la distruzione.
La prima forma di istituzionalizzazione delle regole che disciplinano l’uso della forza durante il conflitto è stata nel 1863 con la nascita della croce rossa internazionale, il cui comitato direttivo per statuto deve essere composto solo da cittadini di nazionalità svizzera. A metà dell ‘800, la Battaglia di Solferino vede contrapporsi l’esercito franco-italico e quello austriaco al termine della quale si registrano sul campo di battaglia 6000 morti e 36000 feriti.
Un giovane svizzero, Enrico Dunant, che si trovava per caso a passare di lì, resta agghiacciato per quello che vede e decide di scrivere un pamphlet «Memorie di Solferino» (leggilo) e dopo aver raccontato la situazione di corpi morti, alla fine scrive che sarebbe importante se lì vi fosse stata una forza neutrale che attraverso dei segni di riconoscimento visibili avesse potuto già la prima sera della battaglia, entrare nel campo e recuperare tutti i feriti di una parte e dell’altra. Afferma l’idea di far sì che gli stati si mettano d’accordo e creino una inter force neutrale che possa ridurre la forza della guerra.
L’anno dopo, gli stati istituirono un circolo che propiziasse la messa in opera delle idee dello scrittore del pamphlet, sul versante della protezione dei feriti in combattimento. Sul versante della protezione di chi non prende parte attiva al conflitto ma che è la prima formulazione di una serie di regole che disciplinano lo ius in bellum, si ricordano i seguenti momenti:
- 1864: Il comitato internazionale della croce rossa porta all’adozione della prima convenzione di Ginevra relativa al settore del miglioramento dei feriti e dei malati nelle armate in campagna. In questo periodo e fino alla prima guerra mondiale gli sforzi bellici erano ancora sforzi di ammassamento di uomini che si affrontavano in aperta campagna. Con le guerre del 900 questa idea di guerra cessa di esistere. La convenzione è molto scarna (10 articoli). Così nasce il diritto internazionale umanitario (1864). Da quel momento in poi queste norme vengono progressivamente diffuse.
- Pochi anni dopo, il presidente della croce rossa propone l’istituzione di un tribunale internazionale composto di cinque membri di cui due sono nominati dalle parti e tre giudici neutri per giudicare dell’eventuale commissione delle violazioni di quanto sancito all’interno delle convenzioni. Proposta avanzata all’interno del dibattito scientifico internazionale dell’epoca e di fronte all’istituto che si poneva di emanare delle proposte di evoluzione del diritto interno penale. Questa proposta non viene realizzata e viene considerata avulsa. I tentativi di passare da un livello di protezione dichiarata a un livello di protezione garantita è per il momento fuori porta. L’evoluzione normativa prosegue.
- Nel 1899 viene istituita la prima convenzione di pace dell’Aja che pone l’accento sulle modalità delle condotte, sulla base per cui lo scopo del conflitto non è quello di polverizzare il nemico ma solo quello di vincere la guerra e tutto lo sforzo eccessivo può essere considerato illegittimo. In questa conferenza si elabora una clausola importante c.d. Clausola Martens dal nome del negoziatore russo che ne aveva proposto l’istituzione. Clausola di salvaguardia generale che introduce quasi un principio che ha eco di diritto naturale. La clausola è la seguente: «Nell’attesa che un Codice più completo delle leggi della guerra possa essere promulgato, le Alte Parti contraenti giudicano opportuno di stabilire che, nei casi non compresi nelle disposizioni regolamentari adottate da esse, le popolazioni e i belligeranti restano sotto la tutela e sotto l’impero dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti tra le nazioni civili, dalle leggi di umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica.»
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Due opere di revisioni della convenzione di Ginevra del 1864: 1926 e 1929 con le quali si giunge a 97 articoli: duplicazione dello sforzo normativo che aveva caratterizzato i primi anni della nascita del diritto umanitario. Tra 1907 e 1926/29 accade che scoppia la prima guerra mondiale: uno sforzo bellico senza precedenti. È l’ultima delle guerre dell’ottocento (è ancora una guerra in cui è forte il senso dell’onore). L’onore del primo assalto era un privilegio di cui potevano vantarsi solo i ranghi più alti e se un soldato semplice si fosse azzardato sarebbe stato immediatamente punito. Così accade ancora durante la prima guerra mondiale. È la prima del '900 perché è un'industria bellica. Novità del '900:
- Distanza orizzontale tra parti favorita anche dalle armi di lungo raggio (es: mitraglia)
- Ricorso all’elemento della verticalità
- Dimensione di massa
- Nuova forma di devastazione derivante dall’uso delle nuove tecniche di belligeranza (volti sfigurati)
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