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Diritto internazionale

Lezione 1

Il diritto nazionale si rivolge agli individui mentre i destinatari delle regole del diritto internazionale sono gli Stati. Oggi, però, questa definizione appare un po’ insufficiente, perché la società internazionale ha assunto una composizione più complessa rispetto a quella tradizionale. È vero che sono ancora protagonisti gli Stati, ma accanto agli Stati si affiancano anche altri soggetti internazionali. Quindi sarebbe corretto dire che il diritto internazionale è il diritto della società internazionale perché si rivolge alla società internazionale che vede, oltre agli Stati, la partecipazione di altri attori.

Gli Stati restano, tuttavia, i principali soggetti della società internazionale e questo per ragioni prettamente storiche, perché a partire dalla fine del Medioevo, dal 1400 in poi, la struttura della società internazionale si è organizzata attraverso comunità statali, cioè vari popoli si sono organizzati secondo una struttura statuale, sia fuori che dentro l’Europa.

Se fino al 1400 avevamo il mondo polarizzato da un lato intorno al potere politico della Chiesa, e dall’altro lato intorno al potere del Sacro Romano Impero, dal ‘400 iniziavano ad emergere tendenze indipendentiste di alcuni Stati, anche con la messa in discussione dell’istituzione cattolica con la riforma luterana, ed iniziano a proporsi e ad affermarsi delle comunità statuali indipendenti.

Si dice, convenzionalmente, che con la pace di Westfalia del 1648, che ha posto fine alla guerra dei trent’anni in Europa, nasca il diritto internazionale. Questo perché la pace di Westfalia ha, di fatto, riconosciuto l’indipendenza di tanti Stati europei, nonché l’autonomia religiosa e politica di quei Stati che ancora formalmente facevano parte del Sacro Romano Impero, che si sono organizzati secondo il modello dello Stato moderno. Questo modello non è cambiato, la particolarità sta nel fatto che dal 1648, data convenzionale, ad oggi, abbiamo ancora la stessa organizzazione dello Stato.

Esistevano delle regole del diritto internazionale già prima dell’epoca romana e del Medioevo (c’erano infatti regole internazionali che riguardavano il commercio, l’uso dei mari e vari aspetti dei reciproci rapporti), ma si trattava, tuttavia, di regole rudimentali. È solo a partire dal 1648 che nascono i principi e le regole fondamentali del diritto internazionale.

Quindi questa struttura dello Stato moderno non è ad oggi cambiata, ma vi sono state comunque delle trasformazioni.

Tra i cambiamenti che vi sono stati annoveriamo, innanzitutto, l’introduzione di nuovi soggetti internazionali, soprattutto nel corso del Novecento, che sono, a parte gli insorti, le organizzazioni internazionali.

Gli insorti sono movimenti insurrezionali in lotta contro il governo legittimo di uno Stato: di recente abbiamo visto le primavere arabe. Gli insorti sono, sotto certe condizioni, soggetti del diritto internazionale quando ottengono il controllo effettivo su una parte del territorio; in quel momento, al controllo effettivo si associa una soggettività internazionale, limitata a quella che può essere la loro capacità di impatto di governo su quella parte di territorio. Agli insorti è riconosciuta soggettività internazionale da tanto tempo, mentre, invece, i nuovi enti internazionali sono le organizzazioni internazionali.

Le organizzazioni internazionali sono frutto soprattutto della storia del Novecento, forse una delle prime è stata proprio l’organizzazione internazionale del lavoro istituita nel 1919 sull’onda dei movimenti socialisti internazionali che, in vista delle tensioni sociali dell’epoca, ha cercato di dare delle risposte prevedendo degli standard minimi di tutela dei lavoratori.

Tuttavia, è stato, soprattutto dopo la seconda guerra mondiale che si diffonde il fenomeno delle organizzazioni internazionali: proliferano organizzazioni di ogni tipo, l’Unione Europea è una di queste, che ha carattere regionale, mentre l’ONU ha carattere universale; anche il Consiglio d’Europa è un’organizzazione internazionale a carattere regionale nell’ambito della quale è stata istituita la Corte Europea dei Diritti Umani. Abbiamo organizzazioni internazionali che coprono le più disparate materie perché oramai la maggioranza dei fenomeni critici ha un’implicazione internazionale, così come anche la criminalità, e quindi si necessita di convenzioni internazionali perché uno Stato da solo non può arginare un fenomeno che ha una tale proiezione. Abbiamo quindi, ad esempio, l’organizzazione mondiale del commercio, l’organizzazione che si occupa del diritto del mare, del turismo, e così via.

A queste organizzazioni, frutto dell’evoluzione storica della società internazionale nel Novecento, è stata riconosciuta la soggettività internazionale, ovvero è stato riconosciuto che questi soggetti possono partecipare alla funzione normativa, cioè che possono concludere trattati internazionali, ed anche di poter essere destinatari delle regole internazionali, e rispondono, in caso di non rispetto di queste regole, in vista di una responsabilità internazionale.

La loro soggettività internazionale non è parificabile, però, a quella degli Stati, è limitata, perché le organizzazioni internazionali sono rette dal principio dell’attribuzione (che non vale solo per il diritto dell’Unione Europea), cioè le organizzazioni hanno poteri e competenze solo nella misura in cui questi poteri e queste competenze sono loro attribuiti dagli Stati con il trattato istitutivo.

Quindi, le organizzazioni hanno una soggettività limitata a differenza dello Stato che è invece l’unico soggetto internazionale a 360 gradi perché risponde a qualsiasi tipo di regola e su qualsiasi materia e ha responsabilità internazionale per la commissione di illeciti e per la violazione di qualsiasi regola internazionale.

Poi, sempre frutto della storia del Novecento, è stata successivamente attribuita una soggettività internazionale anche agli individui, seppur limitata, ed è stata riconosciuta solo in seguito alla seconda guerra mondiale, all’esito delle atrocità commesse che hanno molto condizionato questo sviluppo, sia in termini di diritti acquisiti dagli individui, sia in termini di obblighi e divieti che gravano sugli individui.

L’influenza sulla sfera dei diritti è stata proprio conseguenza della Seconda Guerra Mondiale che ha fatto sì che si affermasse il diritto internazionale dei diritti umani perché prima della 2GM l’idea era che il diritto internazionale non potesse ingerirsi di come uno Stato esercitava il potere nei confronti dei suoi cittadini, questione che rientrava nei cd. affari interni, o domestic jurisdiction.

Per cui il diritto internazionale poteva occuparsi solo del trattamento dello straniero.

A causa delle atrocità commesse durante la seconda guerra mondiale, si è maturata l’idea che non fosse più accettabile per la comunità internazionale ammettere che uno Stato potesse disprezzare e calpestare alcuni aspetti della dignità umana, per cui non si trattava più di una questione interna, bensì di interesse internazionale e che quindi dovesse essere regolata dal diritto internazionale, e da lì si sono susseguiti molteplici trattati sui diritti umani.

Quindi l’individuo, nel momento in cui c’è un trattato che gli riconosce dei diritti e la possibilità di agire davanti un organo internazionale (ad esempio nei casi più gravi si può ottenere giustizia anche al di fuori del proprio Stato e contro il proprio Stato), appartiene ad un ordinamento internazionale. L’individuo, quindi, non è solo un componente dell’ordinamento internazionale ma anche un soggetto del diritto internazionale.

Dopo la 2GM, l’individuo diventa anche destinatario di una serie di divieti imposti dal diritto internazionale perché si afferma il diritto internazionale penale. Prima il diritto penale era solo una questione interna, una manifestazione della sovranità nazionale, ogni Stato aveva il proprio codice penale e i cittadini rispondevano davanti ai giudici nazionali. Ciò che è cambiato dopo la 2GM è che sono emersi crimini internazionali così gravi (connessi al conflitto armato internazionale, o posti in essere su larga scala come violazioni dei diritti umani di massa), offensivi dell’intera comunità internazionale e che per tale ragione dovessero essere considerati vietati non dal diritto penale nazionale, ma direttamente dal diritto penale internazionale e dunque che potevano essere processati da qualunque giudice, anche a prescindere dalla connessione con uno Stato, oppure davanti alla Corte penale internazionale.

Rispetto alla commissione di tali crimini, quindi, non risponde più solo lo Stato, ma c’è anche una responsabilità penale individuale della persona che ha ordinato la commissione di un crimine internazionale.

Ecco che in seno a tali trasformazioni, l’individuo diventa soggetto del diritto internazionale perché ha diritti ma anche doveri posti direttamente dal diritto internazionale.

Allo stato dell’attuale evoluzione del diritto internazionale, quindi, i principali soggetti sono gli Stati, le organizzazioni internazionali, gli individui, gli insorti e i movimenti di liberazione nazionale.

Movimenti di liberazione nazionale e insorti

  • Insorti sono dei gruppi armati che agiscono per rovesciare il governo legittimo di uno Stato ed aspirano ad una secessione, ovvero a rendersi indipendenti dallo Stato (come ad esempio nel caso della Catalogna) oppure, come nella primavera araba, a sovvertire il governo. Il diritto internazionale guarda con occhio neutrale tale movimento poiché si tratta di questioni interne allo Stato, per cui sarebbe sbagliato fornire armi al gruppo degli insorti o comunque sostenere questo processo indipendentista. Diversa è la situazione del movimento di liberazione nazionale.
  • Movimento di liberazione nazionale è differente poiché si lotta contro un dominio straniero. Infatti, il movimento di liberazione nazionale porta avanti l’aspirazione del popolo a rendersi indipendente da una dominazione straniera per esercitare il principio dell’autodeterminazione dei popoli. Un classico esempio è il movimento di liberazione nazionale della Palestina. In questo caso il diritto internazionale è a favore del movimento di liberazione perché lo vede come un movimento che cerca di realizzare la volontà del popolo e far sì che scelgano se rimanere sotto la dominazione straniera o liberarsi da questa. Il principio di autodeterminazione dei popoli nasce negli anni ’50 in funzione anti-coloniale, ma ad oggi si può esercitare anche contro ogni altro dominio straniero oppure anche contro un dominio, che pur non essendo straniero, esercita l’apartheid, ovvero quando un governo esercita modalità di discriminazione razziale come metodo di governo. Questo è l’unico metodo di governo non riconosciuto dal diritto internazionale, perché negli altri casi il diritto internazionale non si ingerisce delle questioni interne dello Stato. Tuttavia, nel caso di apartheid vi è un diritto di autodeterminazione del popolo che legittima l’autorità internazionale ad aiutarlo, così come è stato fatto con il popolo africano, sostenendo l’azione di Mandela.

Attori non statali

Tra gli enti non statali che assumono un’importanza sempre più crescente nell’ordinamento internazionale per i quali non si può ancora parlare di una soggettività internazionale, vi sono le imprese multinazionali e le organizzazioni non governative.

Le imprese multinazionali

Alcuni attori particolarmente influenti sul piano internazionale, in vista del potere economico e dunque anche politico di cui sono in possesso, cui però non è riconosciuta la soggettività internazionale, sono le imprese multinazionali.

Queste imprese sono sfuggenti per il diritto internazionale perché si muovono su più Stati, ma giuridicamente sono entità diverse: si pensi ad esempio ai gruppi societari ove vi è una società madre e delle società controllate localizzate in altri Stati.

Sotto il profilo giuridico, le multinazionali sono articolate in varie società, di diversa nazionalità, che hanno una propria personalità giuridica di diritto interno.

La Sottocommissione per la promozione e la tutela dei diritti umani delle Nazioni Unite ha definito le imprese multinazionali come “un ente economico che opera in più di un paese, o un raggruppamento di enti economici che operano in due o più paesi, quale che sia la loro forma giuridica nello stato della sede, o nello stato in cui si svolge l'attività, e sia che esse siano prese in considerazione singolarmente o collettivamente”.

Le imprese multinazionali, talvolta, sono economicamente molto potenti, più di molti Stati. Il potere economico di queste imprese ha poi inevitabili ripercussioni a livello politico, soprattutto nei rapporti con i paesi in via di sviluppo che spesso subiscono indebite ingerenze da parte di tali imprese. L’attività delle multinazionali, inoltre, non è limitata ad un solo stato, ma si estende ad un numero considerevole di paesi, in quasi tutte le regioni del mondo. Le imprese in questione, poi, spesso stipulano accordi non soltanto con altri soggetti privati, ma anche con stati organizzazioni internazionali.

Gli Stati occidentali sono comunque piuttosto riluttanti a riconoscere alle multinazionali qualunque forma di personalità internazionale e preferiscono tenerle sotto controllo.

Il riconoscimento di una personalità giuridica internazionale delle multinazionali consentirebbe tuttavia di pretendere, a livello internazionale, il rispetto di talune norme internazionali. Troppo frequentemente, infatti, si ha notizia di casi in cui tali enti dislocano in paesi più poveri la propria attività economica, per approfittare non solo del basso costo del lavoro, ma anche della scarsa tutela sociale dei lavoratori. Vi sono infine i casi tristemente noti di complicità di multinazionali nelle gravi violazioni di diritti umani da parte dei governi senza scrupoli: si pensi al caso Unocal, ove si accusava un’azienda, in concorso con il governo della Birmania, di gravi violazioni di diritti umani attraverso lavoro forzato, torture, stupri ed omicidi, nel corso dell’attività di protezione militare della costruzione di un gasdotto.

In dottrina, peraltro, vi è chi ha osservato che non necessariamente il riconoscimento della personalità giuridica alle multinazionali produrrebbe gli effetti sperati. Si è sostenuto infatti che in assenza di meccanismi internazionali di garanzia per l’attuale applicazione degli obblighi di tutela dei diritti umani, si rischierebbe di rafforzare il potere negoziale ed il peso delle multinazionali, piuttosto che controllarle. La strada che si dovrebbe perseguire è quella della regolamentazione nazionale: sono gli Stati che, in ultima analisi, devono farsi garanti del rispetto dei diritti umani.

Ad oggi le imprese, non essendo loro riconosciuta una personalità giuridica, non possono stipulare trattati internazionali, non possono comparire dinanzi il giudice internazionale, e non hanno neppure una responsabilità penale per cui non possono comparire neanche dinanzi la corte penale internazionale poiché la loro soggettività internazionale non è riconosciuta.

Nonostante questo, tali soggetti sono molto influenti, si pensi ad esempio all’impresa multinazionale Facebook che compare davanti al Parlamento Europeo.

Le organizzazioni non governative

Attualmente è sempre più attivo il ruolo di gruppi organizzati di privati che svolgono attività di rilievo internazionale senza perseguire fini di lucro. Fra questi gruppi, a livello internazionale, di particolare importanza è l'attività svolta dalle cd. organizzazioni non governative.

Al pari delle multinazionali, le ONG operano in cooperazione con altre organizzazioni non governative (es. Oxfam International); queste hanno sedi in vari Stati, operano in maniera coordinata, ma giuridicamente sono soggetti distinti incardinati nei singoli Stati.

Si tratta di enti istituiti ai sensi del diritto interno come associazioni private che solitamente assumono personalità giuridica sul piano dell'ordinamento interno.

Questi enti svolgono un’attività internazionale di interesse generale, senza fini di lucro, con lo scopo di influenzare o modificare l'operato degli Stati o di altri soggetti di diritto internazionale.

Sotto il profilo del tipo di attività svolta, le ONG si distinguono in umanitarie, di sviluppo, economiche, scientifiche, ambientaliste, e così via. Se invece si guarda al luogo di origine, essi possono essere ripartite in ONG del nord, per indicare quelle che si sono costituite nei paesi industrializzati, e ONG del Sud, che invece nascono nei paesi in via di sviluppo. Si possono fare, inoltre ulteriori distinzioni in base all'ideologia che ispira tali organizzazioni, e dunque distinguere le ONG laiche e quelle religiose.

L'eterogeneità delle ONG si manifesta anche sotto il profilo dell'organizzazione interna; di solito, tuttavia, esse prevedono almeno tre organi principali: un’assemblea dei soci, un consiglio direttivo e un collegio di revisori dei conti.

Le ONG, come si è già detto, si fanno portatrici di interessi generali e a tale scopo, cercano di indirizzare e correggere le azioni degli Stati, talvolta

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rositadigioia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Russo Deborah.

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