Diritto internazionale
Diritto internazionale = ordinamento giuridico della comunità internazionale.
Ordinamento giuridico = insieme di norme volte a regolare la convivenza tra i membri di una determinata comunità.
Comunità internazionale = comunità composta da Stati, non da individui.
Gli Stati sono enti sovrani, superiorem non recognoscens = l'espressione è utilizzata in diritto costituzionale per indicare i supremi organi dello Stato che, posti in posizione di indipendenza e parità tra di loro, non sono sottoposti ad alcun potere superiore. Tale caratteristica non esclude l'assoggettabilità al controllo di altri organi, al fine di realizzare la coordinazione tra i vari poteri dello Stato e di impedire che un organo ponga in essere atti diversi da quelli ad esso propri, non riconoscono alcuna entità superiore a loro -> la comunità internazionale è una comunità anorganica, anarchica -> le organizzazioni internazionali non sono autorità superiori agli Stati, sono gli stessi Stati a dar vita e a strutturare queste organizzazioni così da mantenerne il controllo.
Funzioni
- Normativa (di produzione delle norme) -> fonte di primo grado del diritto internazionale è la consuetudine = fonte generata dal comportamento degli stessi Stati, non vi è un legislatore mondiale; altra fonte è l’accordo = incontro delle volontà di 2 o più Stati.
- Esecutiva (di attuazione coattiva delle norme) -> molto è lasciato al piano dell’autotutela, esercitata dagli stessi Stati.
- Giudiziaria (di accertamento del diritto) -> funzione di natura arbitrale = un giudice internazionale può essere chiamato a risolvere una controversia tra due Stati solo se questi ne hanno previamente accettato la competenza.
Es. sentenza 2012 -> caso Germania-Italia -> la CGI ha potuto dirimere la controversia e pronunciarsi perché entrambi gli Stati avevano accettato la competenza di questa previamente.
Es. controversia pendente tra Italia e India sulla questione dei marò.
Tema della soggettività internazionale
Nozione tecnico-giuridica di soggettività internazionale -> titolarità di diritti ed obblighi posti dalle norme internazionali -> i titolari e destinatari di diritti e obblighi internazionali sono gli Stati, le organizzazioni internazionali e, in maniera limitata, gli individui.
Stato come soggetto per eccellenza del diritto internazionale
Esistono due diverse accezioni di Stato:
- Stato-comunità = comunità umana stanziata su un determinato territorio e sottoposta a leggi che la tengono unita ad una organizzazione di governo.
- Stato-apparato o Stato-organizzazione = insieme degli organi che esercitano il potere di governo, imperio = tutti gli organi dello Stato, non solo il potere esecutivo, su una determinata comunità territoriale.
La seconda accezione è quella rilevante per lo Stato dal punto di vista internazionale.
Es. condotta degli organi statali che genera la responsabilità internazionale dello Stato.
Lo Stato è composto da tre componenti: popolo, territorio, governo -> la differenza tra le due accezioni è più apparente che sostanziale, anche la seconda presenta queste componenti -> quella più rilevante dal punto di vista internazionale è l’organizzazione di governo.
Quali condizioni e requisiti devono essere soddisfatti per affermare di essere di fronte ad uno Stato internazionale?
- Effettività o sovranità interna.
- Indipendenza o sovranità esterna.
Effettività o sovranità interna
L’organizzazione di governo esercita effettivamente il potere di governo su di una comunità territoriale.
Casi nei quali manca il requisito di effettività:
- Es. governi in esilio, durante la Seconda guerra mondiale quando governi di paesi occupati dalle truppe naziste si rifugiarono a Londra -> perdita di effettività.
- Es. Movimenti o comitati di liberazione nazionale -> non sono in grado di esercitare il potere di governo su un popolo -> OLP, organizzazione per la liberazione della Palestina, con sede a Tunisi nei primi anni ’90, si proponeva come organizzazione rappresentativa del popolo palestinese ma non esercitava nessun potere sul governo di quel popolo -> mancanza di effettività -> sentenza del 28 giugno 1985 della Corte di Cassazione italiana relativa ad Arafat -> la difesa di Arafat aveva fatto valere la sua immunità dalla giurisdizione italiana, in quanto, essendo lui presidente dell’OLP, doveva essergli concessa l’immunità spettante ai capi di Stato stranieri -> la Corte di cassazione ha negato quindi l’immunità ad Arafat -> la Palestina non si caratterizza ancora come Stato per la mancanza del requisito di effettività.
- Es. Stati falliti, failed States -> situazione di anarchia, il governo non riesce ad esercitare il potere di imperio sulla comunità territoriale, es. Somalia dagli anni ‘90, Libia, Sierra Leone -> crisi di effettività, la statualità è venuta meno.
Indipendenza o sovranità esterna
Inteso in senso formale, non sostanziale. Se lo intendessimo come assoluta possibilità di autodeterminazione da parte di uno Stato, troveremmo pochi Stati che riescono a svilupparsi in questo modo; alcuni microstati come San Marino, Polonia vengono considerati indipendenti, in senso formale.
Il requisito dell’indipendenza è soddisfatto laddove uno Stato ha un proprio ordinamento giuridico originario, che trova in una propria Costituzione il suo fondamento ultimo.
Es. non sono soggetti internazionali gli Stati membri di Stati federali -> hanno propri organi che tuttavia trovano fondamento nella Costituzione federale, USA, Germania.
Es. sentenza del 2004 -> caso Djukanovic -> momento storico in cui esisteva la repubblica federale di Serbia e Montenegro, Montenegro indipendente dal 2006 -> procedimenti penali per reati di contrabbando e criminalità organizzata contro Djukanovic, capo del governo del Montenegro -> Djukanovic ritiene di godere dell’immunità da una giurisdizione estera in quanto capo di un governo -> la Corte di Cassazione non gli riconosce l’immunità in quanto il Montenegro non è considerato Stato dal diritto internazionale essendo parte costitutiva della repubblica federale di Serbia e Montenegro.
Vi è un caso in cui il dato sostanziale prevale sul dato formale -> eccezione -> quando nei fatti l’ingerenza da parte di un altro Stato nel governo di una comunità territoriale è talmente pervasiva, es. presenza di truppe militari, da far sì che il governo locale sia ridotto ad essere un governo fantoccio -> apparentemente lo Stato soddisfa i requisiti di effettività e indipendenza, ma nella sostanza il potere di governo è controllato da un altro Stato.
Es. Repubblica turco-cipriota, parte settentrionale dell’isola di Cipro -> formalmente rappresenta uno Stato indipendente, ma in sostanza è controllata dallo Stato turco -> difatti nella sentenza del 1996 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, organo giudiziario di controllo del rispetto dei diritti dell’uomo, composta da 47 Stati europei tra cui la Turchia, ma non la Repubblica turco-cipriota, viene trattato il caso della signora Louzidou vs Turchia -> la signora era una cittadina di Cipro, proprietaria di terreni nella Repubblica turco-cipriota, tuttavia le era impedito di recarsi lì -> lei, considerando violati i suoi diritti di proprietà su quei terreni, ha deciso di citare la Turchia di fronte alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, non la Repubblica turco-cipriota; la Corte accoglie questo ragionamento perché la violazione dei diritti di Louzidou è imputabile alla Turchia.
Es. caso del Kosovo -> processo di formazione dello Stato che ha radici nella dissoluzione dell’ex-Jugoslavia e nell’intervento della NATO, risoluzione del Consiglio di Sicurezza nel 1999 -> obiettivo di garantire l’autonomia del Kosovo -> nel 2008 è stata pronunciata la Dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo -> ci si chiede se il Kosovo costituisce un vero e proprio Stato dotato dei requisiti di effettività e indipendenza -> l’effettivo esercizio del potere di governo è reso possibile dalla presenza internazionale -> prima delle Nazioni Unite, poi dell’UE, missione EULEX.
Riconoscimento da parte di altri Stati
Vi sono altri requisiti perché si possa parlare di uno Stato? È necessario il riconoscimento da parte di altri Stati?
Il riconoscimento da parte di altri Stati non è necessario -> il riconoscimento da parte di altri Stati non ha valore costitutivo della personalità internazionale di uno Stato, non determina la soggettività internazionale di uno Stato, ha valore meramente dichiarativo, politico, non giuridico, Taiwan non è riconosciuto dagli altri Stati, tuttavia rappresenta uno Stato perché presenta i due requisiti necessari -> ciò non significa negare che da un punto di vista fattuale il riconoscimento possa favorire l’affermazione dello Stato, la mancanza di riconoscimento può causare una difficoltà nell’ottenimento dei requisiti suddetti -> il riconoscimento prematuro può incidere sul processo di formazione e consolidamento dello Stato, es. Kosovo riconosciuto da vari Stati come Italia, USA.
I requisiti del rispetto della pace, dei diritti fondamentali, della democrazia vengono posti nella stessa prospettiva del riconoscimento, sono requisiti politici, non giuridici, es. 2 Dichiarazioni del dicembre 1991 adottate dai Ministri degli Esteri della Comunità Europea -> individuavano una serie di criteri per il riconoscimento degli Stati in quel periodo di smembramento della Jugoslavia -> requisiti riconducibili ai tre sopra citati presupposti al riconoscimento.
Autodeterminazione dei popoli (3.8)
Questione della soggettività internazionale dei popoli -> Domanda: anche i popoli possono essere considerati soggetti di diritto internazionale?
Si tende ad utilizzare espressioni che sembrano attribuire dei diritti ai popoli:
- Diritto dei popoli a sfruttare, disporre liberamente delle proprie risorse naturali -> questo diritto è una componente della sovranità territoriale, deve essere rivolto agli Stati come Stato-apparato; il termine popolo è utilizzato in modo enfatico.
- Principio di autodeterminazione dei popoli -> anche recentemente è stato evocato, caso della Catalogna, della Crimea, del Kosovo.
Necessità di distinguere tra due accezioni di questo principio:
- Autodeterminazione esterna -> diritto di un popolo soggetto a dominazione straniera di sottrarsi a questa dominazione, ottenendo la propria indipendenza.
- Autodeterminazione interna -> un popolo può scegliere liberamente e democraticamente i propri governanti -> questo principio corrisponde con il principio di democrazia.
Solo l’autodeterminazione esterna ha una sicura valenza giuridica, mentre l’autodeterminazione interna ha una valenza essenzialmente politica -> si deve escludere, allo stato attuale, che ci sia una norma consuetudinaria che obblighi tutti gli Stati a rispettare il principio democratico, al limite ci sono delle Convenzioni internazionali dei diritti umani che obbligano gli Stati-parte a garantire ai cittadini il diritto a libere elezioni, in questi contesti convenzionali può assumere valenza giuridica, ma dal punto di vista generale ha solo valenza politica.
Fonti internazionali
Autodeterminazione esterna -> vi fanno riferimento molteplici fonti internazionali:
- Il principio di autodeterminazione dei popoli è sancito dalla Carta delle Nazioni Unite, Art.1 Par.2.
- Art.1 del Patto sui Diritti civili e politici e Patto sui Diritti economici, sociali e culturali, 1966 -> entrambi hanno un Art.1 comune che richiama il principio di autodeterminazione dei popoli.
- Risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite:
- Dichiarazione sull’indipendenza dei popoli coloniali, 1960.
- Dichiarazione sulle relazioni amichevoli tra gli Stati, 1970.
- Pronunce della Corte Internazionale di Giustizia:
- Parere riguardante la Namibia, 1971.
- Parere riguardante il Sahara occidentale, 1975.
- Sentenza relativa al caso del Timor est, 1995 -> il principio di autodeterminazione è un principio essenziale del Diritto internazionale contemporaneo.
Il principio di autodeterminazione esterna si è affermato come un principio di rilevanza giuridica, oggi è riconosciuto come un principio consuetudinario, vincolante per tutti gli Stati, qualificato dalla Corte come essenziale e riconosciuto quindi dalla stessa come “Norma cogente”, norma la cui applicazione è imposta dall'ordinamento, prescindendo dalla volontà dei singoli.
Contenuto dell’autodeterminazione esterna
Contenuto dell’autodeterminazione esterna -> quando un popolo ne ha diritto? -> contenuto abbastanza limitato -> questo principio può trovare applicazione in tre casi:
- Popoli coloniali -> il principio nasce con riferimento a questa situazione con l’obiettivo di consentire l’ottenimento dell’indipendenza a questi popoli.
- Popoli soggetti a occupazione straniera -> si ritiene che questa seconda applicazione possa valere solo nei casi in cui l’applicazione è successiva alla Seconda Guerra mondiale, es. Estonia, Lettonia, Lituania occupate dalla Jugoslavia nel 1940, periodo antecedente alla guerra -> non pertinente; es. occupazione del territorio palestinese da parte di Israele nel 1967 -> in questo caso il principio di autodeterminazione può trovare applicazione; caso del popolo del Sahara Occidentale, originariamente colonia spagnola -> nel momento della decolonizzazione fu conteso tra Marocco e Mauritania -> oggi è controllato dal Marocco ed è comunemente riconosciuta la violazione del principio di autodeterminazione del popolo Saharawi -> le rivendicazioni del popolo Saharawi sono sostenute dal Fronte Polisario, movimento di liberazione nazionale del popolo Saharawi.
- Popoli soggetti a segregazione razziale -> es. Apartheid del Sudafrica.
Casi di Catalogna, Kosovo e Crimea
Es. Come si tratta il caso della Catalogna? La rivendicazione del popolo catalano dal punto di vista giuridico non ha senso perché non può trovare applicazione in nessun caso -> ciò non significa che una eventuale secessione della Catalogna dalla Spagna sarebbe illecita -> la secessione, in linea di principio, per il diritto internazionale è un fatto neutro, non rappresenta un illecito a meno che in quel processo di secessione non siano state violate altre particolari norme internazionali.
Es. Caso del Kosovo -> il Kosovo non rientra in nessuno dei casi citati -> una serie di commentatori hanno detto che, con l’ascesa del suo regime, Milošević ha revocato l’autonomia del Kosovo avviando una operazione di pulizia etnica e violazioni dei diritti fondamentali -> in questa situazione sorgerebbe il principio di secessione rimedio -> diritto di autodeterminazione come rimedio alla violazione dei diritti umani perpetrati da Milošević -> tuttavia non esiste una norma consuetudinaria che riconosca la secessione rimedio -> per riconoscere una norma consuetudinaria deve esserci una diffusa prassi e anche gli Stati che hanno riconosciuto il Kosovo, evocando la secessione rimedio, hanno detto che quello del Kosovo è da ritenersi un caso senza precedenti.
Es. Caso della Crimea, 2014 -> referendum che sancì la secessione dell’Ucraina nella Russia -> in quella vicenda venne evocato il principio di autodeterminazione e della secessione rimedio, ma a sproposito -> la Crimea non era stata soggetto di uno dei tre casi.
Es. riguardante la liceità della secessione:
La Corte Internazionale di Giustizia, nel caso del Kosovo, sottolinea che indipendentemente dal principio di autodeterminazione, questa dichiarazione unilaterale di indipendenza non viola il diritto internazionale.
Nel caso della Crimea, vi è stata una violazione da parte della Russia del divieto di uso della forza -> ha utilizzato la forza contro l’Ucraina favorendo la secessione della Crimea, condizionata proprio dalla presenza militare russa.
Popoli come soggetti del diritto internazionale
Sono da considerare quindi i popoli come soggetti del diritto internazionale?
No, possono essere considerati dei beneficiari del principio di autodeterminazione -> per arrivare a riconoscere un vero e proprio diritto dei popoli, questi dovrebbero disporre di mezzi giuridici per far valere questo diritto -> i diritti e obblighi che si ricollegano al principio di autodeterminazione intercorrono tra Stati -> i rapporti giuridici che scaturiscono da questo principio sono tra Stati.
Quali sono questi diritti e obblighi:
- Obbligo per lo Stato-dominatore di consentire l’indipendenza del popolo -> sorge in capo allo Stato nei confronti degli altri Stati internazionali, i beneficiari sono i popoli soggetti alla dominazione.
- Gli altri Stati hanno l’obbligo di non contribuire in nessun modo al mantenimento della situazione di violazione del principio di autodeterminazione, anzi devono sanzionare lo Stato autore di questa violazione negando efficacia extra-territoriale agli atti di governo compiuti nel territorio occupato, es. è discutibile il comportamento dell’UE che ha concluso un accordo con il Marocco per lo sfruttamento delle risorse della pesca nel mare antistante il Sahara occidentale.
- Laddove sia in gioco il principio di autodeterminazione dei popoli, si ritiene che gli Stati terzi possano lecitamente sostenere il movimento di liberazione nazionale nella sua lotta per l’indipendenza.
La conclusione dell’idea secondo la quale i popoli sono quindi beneficiari del principio di autodeterminazione vale anche nel caso delle minoranze.
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