Regolamento (CE) n. 883/2004 (mod. A1)
Articolo 12 – Norme particolari (Titolo II – Determinazione della legislazione applicabile)
1. “La persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona.”
Durante tale periodo, il lavoratore continua a essere soggetto al sistema di sicurezza sociale dello Stato d’origine.
Trascorsi i 24 mesi (salvo proroghe eccezionali), il lavoratore rientra nel regime previdenziale dello Stato ospitante.
Articolo 13 - Esercizio di attività in due o più Stati membri
1. La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:
- Alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri;
- Oppure alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.
2. La persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:
- Alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro;
- Oppure alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.
3. La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un’attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.
4. Una persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attività subordinata e/o autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende.