Con la fine della seconda guerra mondiale
Prende il via una nuova epoca politica; rafforzata dalla ovvia reazione alle devastazioni degli anni precedenti; si fa strada in Europa la convinzione della necessità di una nuova dimensione politica tra gli stati caratterizzata da una diffusa cooperazione tra di essi e realizzata attraverso la creazione di una serie di enti internazionali operanti in campi diversi e con geometrie differenti.
Dichiarazione Schuman – 9 maggio 1950
“La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano”;
“L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto” (allude al progressivo processo di integrazione);
“La fusione delle produzioni di carbone e di acciaio … cambierà il destino di queste regioni che per lungo tempo si sono dedicate alla fabbricazione di strumenti bellici di cui più costantemente sono state le vittime” (co-gestione di due fattori produttivi determinanti per la ricostruzione che si trovano geograficamente allocati tra Francia e Germania, stati storicamente contrapposti).
Dalla Dichiarazione Schuman alla CECA
Due anni dopo à CECA, trattato settoriale e internazionale: si riferisce esclusivamente alla co-gestione di carbone e acciaio. Gli stati che aderirono al trattato furono: Francia, Germania, Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo. Il Trattato CECA viene definito anche Trattato di Parigi poiché firmato, appunto, a Parigi (1951): con la firma ci si impegna a ragionare sulle possibilità di realizzazione degli obiettivi perseguiti; lo Stato italiano, così come gli altri, non aveva ancora espresso la volontà di obbligarsi, la quale si concretizza attraverso la ratifica (art. 80 Cost.). È entrato in vigore nel momento in cui tutti gli stati, una volta esperite tutte le procedure costituzionali interne, hanno espresso la volontà di obbligarsi/ratificato (1952). L’assetto delle istituzioni della CECA era caratterizzato da: Alta autorità (organo indipendente dai governi e portatore dell'interesse generale), Consiglio (istituzione tipicamente intergovernativa), Assemblea parlamentare e Corte di giustizia.
Il trattato istitutivo della CECA ha sicuramente dato vita ad un’organizzazione internazionale tra stati, anche se in realtà si dovrebbe parlare più propriamente di una organizzazione sovranazionale, alla quale ciascuno stato cede parte della propria sovranità.
Nonostante la contestuale battuta d’arresto provocata dalla mancata ratifica provocata dalla Francia di un trattato del 1952 volto a dar vita ad una comunità europea di difesa (CED), 5 anni dopo, nel 57 gli stessi 6 stati firmano a Roma i trattati istitutivi della comunità economica europea (CEE) e della comunità europea per l’energia atomica (Euratom) i quali entreranno in vigore il 1 gennaio del 1958.
Il trattato della CECA diede un forte impulso alla ricerca di cooperazione reciproca tra stati tant’è che pochi anni dopo vennero firmati i Trattati di Roma (1957), i quali estesero quel metodo comunitario che già avevamo osservato nell’ambito della istituzione del Trattato CECA: Trattato Euratom (anch’esso settoriale come la CECA) + Trattato istitutivo della comunità economica europea (perde quel tratto di settorialità rispetto a quelli che lo avevano preceduto). Entrambi entrarono in vigore il 1° gennaio 1958. Abbiamo dunque tre distinti trattati istitutivi.
Con quest’ultimi presero vita due ulteriori istituzioni: un’ulteriore commissione e un’ulteriore consiglio.
Più tardi, si prende, però, consapevolezza di razionalizzare l’assetto delle istituzioni à Trattato sulla fusione degli esecutivi (1965): un unico consiglio e un’unica commissione unici delle comunità europee – istituzioni unitarie con ruoli diversi.
Attraverso queste tre comunità, formalmente distinte tra loro, prendeva le mosse un disegno unitario, volto principalmente, nella sua prima fase, a dar vita nel territorio dei sei Stati fondatori a un mercato comune basato sulla libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali e caratterizzato da condizioni di concorrenza non falsate né da comportamenti degli attori economici, né dall'azione dei poteri pubblici.
Sentenza Van Gend & Loos e autonomia del diritto europeo
Sentenza Van Gend & Loos (1962) à pronuncia della Corte di giustizia europea resa nell’esercizio di una delle sue funzioni. Anche nel rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, il giudice nazionale, dovendo applicare una norma contenuta nel regolamento comunitario, qualora nutra un dubbio sulla interpretazione della norma da quest’ultimo contemplata, può sospendere il giudizio a quo, e domandare alla Corte di giustizia un’interpretazione qualificata sulla stessa/chiarificazione della portata della norma europea. Si tratta della richiesta di un giudice olandese sottoposta alla Corte di giustizia europea à che sia risolta in via pregiudiziale la seguente questione: se l’art. 12 del Trattato CEE abbia effetto interno, abbia cioè efficacia immediata negli ordinamenti degli stati membri.
Van Gend & Loos era il nome della società di trasporti convenuta in giudizio: la stessa punta a farsi riconoscere il diritto a farsi corrispondere quanto previsto dall’art. 12 del Trattato CEE. Lo scopo del Trattato CEE è quello di creare un mercato comune, attribuendo ai singoli dei diritti soggettivi che il giudice nazionale ha il dovere di tutelare. Fra le istituzioni preposte al funzionamento del Trattato CEE non c’è soltanto il Consiglio, bensì anche il Parlamento Europeo e il Comitato economico e sociale, organi rappresentativi della collettività. Funzione tipica del rinvio pregiudiziale: garantire l’uniforme interpretazione del Trattato da parte dei giudici nazionali.
La comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini. Pertanto, il diritto comunitario, indipendentemente dalle norme emananti dagli Stati membri, nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi attribuisce loro dei diritti soggettivi. In un parere del 2013, è stata richiamata la sentenza sopra citata.
Altre organizzazioni internazionali fondate sulla cooperazione tra stati: NATO – OCSE - Consiglio d’Europa, nel cui ambito si sviluppa la CEDU, che si propone di promuovere e tutelare i diritti umani. Tali organizzazioni seguono il metodo intergovernativo: gli stati sono rappresentati dai propri governi (manca la rappresentatività dei cittadini. Il diritto europeo ha una sua autonomia, poggia su trattati internazionali, assegnando ad istituzioni preordinate specifiche funzioni che, se non ci fosse l’organizzazione sovranazionale, sarebbero svolte da ciascuno stato. Prima fase à integrazione economica.
Prima fase: integrazione economica e ruolo delle istituzioni
Fra gli anni 60’ e la metà degli anni 80’ il Consiglio, al quale sedevano i rappresentanti dei governi nazionali, aveva un ruolo preminente: si configurava piena espressione degli esecutivi degli Stati membri. Il Consiglio deteneva potere decisionale: l’adozione dei regolamenti seguiva la regola dell’unanimità. Il parlamento, invece, deteneva un semplice ruolo consultivo (forniva pareri). La commissione aveva la funzione di proporre al Consiglio l’adozione di un determinato atto. Si trattava di tre organizzazioni formalmente distinte, ma di segno unitario di integrazione.
Progressivi allargamenti
Progressivi allargamenti (rispetto ai sei originari stati fondatori):
- A) Primo allargamento (verso nord) Regno → Unito, Irlanda, Danimarca (1973);
- B) Consolidazione di un allargamento verso sud Grecia (1981), Spagna e → Portogallo (1986);
- C) Allargamento nella sfera centrale dell’Europa Austria, Finlandia e Svezia (1995);
- D) Maxi → allargamento verso est + Malta e Cipro (2004);
- E) Bulgaria e Romania (2007);
- F) Ultimo allargamento Croazia → (2013).
Questo cammino è risultato in certi momenti particolarmente delicato, in particolare in relazione al maxi allargamento del 2004 (Paesi che si trovavano al di là del muro di Berlino). Questo allargamento ha profondamente inciso sull’assetto dell’Unione. Tra i Paesi candidati ad entrare nell’Unione Europea troviamo attualmente: l’Albania, la Serbia, la Macedonia, il Montenegro e la Turchia. Tra i potenziali candidati ci sarebbero anche il Kosovo e la Bosnia Erzegovina, ma, almeno attualmente, non sono ancora sufficientemente pronti.
Seconda fase: dalla prospettiva di integrazione economica alla dimensione politica
Seconda fase à dalla prospettiva di integrazione economica alla dimensione politica 1979 à prime elezioni a suffragi universale diretto del Parlamento Europeo (non più definito Assemblea Parlamentare); 1986 à Atto unico europeo (trattato che, per primo, modifica i trattati istitutivi).
Tra le principali innovazioni di questo trattato troviamo:
- A) Voto a maggioranza qualificata (non più unanimità) in alcuni settori di competenza per adozione degli atti da parte del Consiglio: si tollera, dunque, che un determinato atto (solo per alcune materie) possa essere adottato senza la necessità che siano Tutti d’accordo, ma risulta sufficiente che si realizzi la maggioranza sopra citata;
- B) Primo rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo nel processo di adozione degli atti (originariamente rivestiva un ruolo prettamente consultivo);
- C) Introduzione di norme che danno vita, seppur embrionalmente, ad un profilo di politica estera comune: viene codificata una prassi dei vertici del Consiglio Europeo (attenzione! quest’ultimo diventerà istituzione solo con il Trattato di Lisbona).
Il Consiglio europeo è diverso dal Consiglio dell’Unione Europea per composizione e ruolo: il primo è caratterizzato da rappresentanti della compagine governativa dello Stato cui essi appartengono; il secondo è caratterizzato dai capi di Stato di ciascuna nazione.
Trattato di Maastricht
1993 à entrata in vigore del Trattato di Maastricht: modifica i precedenti trattati comunitari (si interviene sull’esistente, cavalcando l’onda delle modifiche già realizzate attraverso l’atto unico europeo); nasce il Trattato UE che si affianca a CEE/CECA/EURATOM e che introduce due forme di cooperazione assolutamente lontane dalla dimensione economica. Maastricht non solo segna un punto di revisione del Trattato CEE, ma traccia la strada ad una cooperazione tra gli Stati che abbraccia anche materie non strettamente legate alla dimensione economica, la quale, invece, aveva caratterizzato il trattato originario della Comunità europea. Viene meno anche nel titolo del Trattato quella “e” che evidenziava la dimensione economica.
Principali innovazioni: introduce struttura a pilastri + disciplina PESC (politica estera e sicurezza comune) e GAI (giustizia e affari interni). A partire da questo momento avremo due trattati: CEE e Trattato UE. A Maastricht assistiamo: ad un significativo ampliamento delle competenze della comunità europea (l’attribuzione di maggiori competenze alla comunità europea comporta che le sovranità nazionali subiscano parziali limitazioni); alla nascita della cittadinanza europea; alla creazione di una unione economica e monetaria; ad un rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo.
Struttura a pilastri: a) dimensione comunitaria; b) settori di cooperazione intergovernativa (PESC e GAI) gestiti con procedure peculiari e atti specifici. Gli Stati membri faticano ad accettare limitazioni della sovranità sulle materie PESC e GAI. Il GAI (cooperazione in materia civile e penale) nel tempo è stata completamente comunitarizzata: oggi è sottoposta alla dimensione comunitaria. La PESC, invece, costituisce ancora un pilastro di cooperazione intergovernativa a sé stante, a riprova della difficoltà degli Stati membri di adottare una linea condivisa su tale materia.
Trattato di Amsterdam
1999 à entrata in vigore del Trattato di Amsterdam (modifica Trattato UE, Trattato CEE/CECA/EURATOM).
Principali innovazioni:
- A) Stesura per iscritto dei valori fondanti dell’unione (libertà, democrazia, tutela dei diritti umani fondamentali);
- B) Passaggio di parte del pilastro GAI alla dimensione comunitaria (transito nel Trattato CE);
- C) Cooperazioni rafforzate à consentono all’Unione di procedere anche se non tutti gli Stati si trovano nelle condizioni attuali di compiere dei passi in avanti, consentono cioè ad un gruppo di Stati che possano procedere in avanti (sperimentare e adottare la disciplina di una certa materia) consentendo agli altri di rimanere fuori, permettendo a quelli indietro di entrare non appena ne abbiamo maturato le condizioni.
Sono necessarie per non paralizzare l’assetto dell’Unione, tuttavia Rischio della cooperazione rafforzata: può aprire pesanti varchi tra chi sta avanti e chi sta indietro.
Trattato di Nizza
2001 à entrata in vigore del Trattato di Nizza (apporta modifiche al Trattato CE e al Trattato di Maastricht).
Principali innovazioni:
- A) Approvazione della Carta sui diritti fondamentali dell’Unione Europea;
- B) Riforma del sistema giurisdizionale;
- C) Altre modifiche dell’assetto normativo;
- D) Previsione di convocazione della conferenza intergovernativa per revisione di sistema.
2004 à Convocazione della Convenzione per l’avvenire dell’Europa (obiettivo: unificazione in un unico Trattato del quadro normativo). Il progetto di Costituzione per l’Europa fallisce per ostilità di taluni Stati (referendum ad esito negativo in Francia e Paesi Bassi).
Trattato di Lisbona
2009 à entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Fu un percorso di ratifica abbastanza travagliato che vide addirittura due referendum in Irlanda. Quali sono le modifiche apportate da questo Trattato? A Lisbona nasce un Unione Europea unitaria che vede la caduta della struttura a pilastri (non c’è più la distinzione tra settore comunitario e settore di cooperazione intergovernativa). Unica eccezione: la PESC, la quale resta disciplinata secondo il metodo intergovernativo, soggiacendo a procedure e regole speciali (atti propri).
A Lisbona, si abbandona l’idea di un unico Trattato, si fa largo una profonda revisione del Trattato UE e del Trattato CE ed il nuovo quadro normativo incrocia la grave crisi finanziaria del 2008 (oltre a crisi migratoria ed euroscetticismo dilagante). Ancora oggi ci troviamo di fronte a due Trattati: Trattato sull’Unione Europea e Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (originariamente si trattava del Trattato sulla Comunità Europea). Questi due trattati non si trovano in un rapporto gerarchico, ma si compenetrano a vicenda. Il Trattato UE contiene principi e regole generali di base del sistema; il TFUE contiene norme di dettaglio del Trattato UE e ne disciplina i contenuti. Si può dire che il Trattato UE sia il trattato “base” e che il TFUE sia “servente” rispetto al primo. Grazie al Trattato di Lisbona, la Carta sui diritti fondamentali acquista lo stesso valore giuridico dei Trattati sopra citati (art. 6, TUE).
Nel preambolo (del Trattato UE) si dà conto di coloro che hanno partecipato alla stipulazione del Trattato di Maastricht, nonché degli obiettivi che gli Stati si sono posti attraverso la conclusione dello stesso. Il Trattato sull’Unione Europea si proponeva di dare vita ad una organizzazione sovranazionale che perseguisse obiettivi comuni sulla base di competenze che sono attribuite all’Unione. “L’Unione sostituisce e succede alla Comunità europea” (comma 3, art. 1 TUE).
Fonti primarie dell’Unione
Fonti primarie dell’Unione à Trattato UE - Trattato TFUE - Carta sui diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Trattato sull’Unione Europea
Trattato sull’Unione Europea (Maastricht, 1992) à versione consolidata post-Lisbona Preambolo: descrizione della ratio del Trattato stesso. Titolo I – Disposizioni comuni (artt. 1-8) Titolo II – Disposizioni relative ai principi democratici (artt. 9-12) Titolo III – Disposizioni relative alle Istituzioni (artt. 13-19) à troveranno una apposita esplicitazione, nonché approfondimento delle modalità di funzionamento all’interno del TFUE Titolo IV – Disposizioni relative alle cooperazioni rafforzate (art.20) à (ci si può ricondurre a quando sorgono nel processo di integrazione europea) Titolo V – Disposizioni generali sull’azione esterna UE (artt. 21-22), Disposizioni specifiche PESC (artt. 23-41), Disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune PSDC (artt. 42-46) à costituiscono materie a sé, rimaste assoggettate alla cooperazione intergovernativa Titolo VI – Disposizioni finali (artt. 47-55) Art. 48: procedura di revisione Trattati, art. 49: procedura di adesione, art. 50: recesso.
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (dalla CEE al TFUE).
Preambolo à descrive la ratio di fondo che ha determinato il sorgere della comunità economica europea (oggi Unione Europea) Parte prima: Principi (artt. 1 -17) Parte seconda: Non discriminazione e cittadinanza dell’Unione (artt. 18-25) Parte terza: Politiche e azioni interne dell’Unione (settori di competenza UE, artt. 26-197). In questa parte, al titolo V, troviamo l’ex GAI. Parte quarta: Associazione dei Paesi e territori oltre mare (artt. 198-204) Parte quinta: Azione esterna Unione (artt. 205-222) Parte sesta: Disposizioni istituzionali e finanziarie (artt. 223-334) à Istituzioni (disciplina dettagliata connessa al titolo III del TUE) – Atti giuridici dell’Unione (principali fonti di diritto derivato, art. 288) – Procedure di adozione degli atti – Disciplina dettagliata relativa alle cooperazioni rafforzate Parte settima: Disposizioni finali.
Cooperazione rafforzata
Cooperazione rafforzata à promuovere gli obiettivi dell’Unione, rafforzare il processo di integrazione, “aperta” (ma, affinché si possa procedere, deve essere richiesta da almeno nove stati). La cooperazione rafforzata venne introdotta ad Amsterdam, poi rivista a Lisbona. Dove &e
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