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CAP 2: IL MATRIMONIO

• PREMESSA

Secondo una tradizione culturale tuttora radicata (che si riflette nella Carta costituzionale), il

matrimonio è il fondamento della famiglia (art 29 cost).

La coincidenza matrimonio-famiglia ha carattere storico ed è il risultato di una evoluzione complessa.

che nell’esperienza

Al riguardo è necessario ricordare recente (in particolare negli ordinamenti dei

Paesi dell’Occidente), l’evoluzione dei costumi ed il mutamento dei valori etico-sociali ha contribuito

a modificare il quadro normativo, consentendo di individuare, accanto alla famiglia fondata sul

matrimonio, altri modelli familiari, di recente inserite in Italia dalla l. 76/2016 che ha introdotto

l’unione civile tra persone dello stesso sesso e regolamentato le convivenze. Si fa riferimento inoltre

alla l. 219/2012 e al d.lgs 154/2013 che hanno riformato la filiazione.

Il matrimonio attualmente non si configura più quale necessario presupposto per dar vita a relazioni

vincolo. D’altronde

legalmente familiari, che sorgono ormai indipendentemente dalla sussistenza del

l’art 9 Carta dei diritti fondamentali dell’UE,

si è visto come le fonti sovranazionali, in particolare

scindano il diritto di sposarsi da quello di costituire una famiglia, la cui configurabilità sul piano

giuridico può ammettersi anche senza matrimonio.

Secondo una distinzione di matrice canonistica il termine matrimonio ha un doppio significato:

■ Da un lato designa l’atto che lo fa venire ad esistenza che è officiato dall’ufficiale di stato

civile, secondo le regole del codice civile, o dal ministro del culto cattolico, secondo le leggi

speciali in materia, oppure dai ministri dei culti ammessi nello Stato.

Il matrimonio atto viene configurato come un negozio bilaterale, puro (non sottoposto né a

termine né a condizione) e solenne (che consiste nella manifestazione del consenso, espressa

con una certa forma e in un determinato contesto da 2 soggetti di sesso diverso, diretta a

giuridico personale, qualificato dall’ordinamento

costituire tra loro un rapporto come

matrimonio).

■ Dall’altro lato designa il rapporto che si instaura tra gli sposi a seguito della celebrazione.

Nemmeno il matrimonio rapporto è definito dalla legge; per delinearne il contenuto si

l’art 1

richiama l. 898/1970 (sullo scioglimento del matrimonio) che demanda al giudice

l’accertamento del definitivo venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi

che rappresenta l’essenza stessa della relazione coniugale.

• LA PROMESSA DI MATRIMONIO (art 79-81cc)

Nel disciplinare la promessa di matrimonio il legislatore non ne fornisce una definizione. Tuttavia la

giurisprudenza la identifica nel cd fidanzamento ufficiale e sussiste quando ricorra una dichiarazione

espressa o tacita di volersi frequentare con il serio intento di sposarsi, affinché ciascuno dei promessi

possa acquisire la maturazione necessaria per celebrare responsabilmente il matrimonio.

La disciplina della promessa è ispirata alla salvaguardia del principio della libertà del consenso

l’art 79

matrimoniale; cc infatti sancisce la non vincolatività della promessa di matrimonio.

Tuttavia la promessa di matrimonio produce alcuni effetti giuridici:

■ Obbligo alla restituzione dei doni art 80cc

■ Risarcimento dei danni art 81cc

Art 80: il cc prevede che il promittente possa domandare la restituzione dei doni fatti a causa del

fidanzamento, purché vi sia stata una promessa, sia mancata la celebrazione del matrimonio e sussista

un nesso di causalità tra doni e promessa. La domanda di restituzione va proposta entro 1 anno dal

giorno del rifiuto di celebrare i matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.

Art 81: tende a contemperare due opposti principi

• Quello della libertà del consenso del promittente

• Quello dell’affidamento incolpevole del fidanzato che, in presenza di una promessa rivestita

di una certa forma (atto pubblico, scrittura privata o richiesta della pubblicazione) abbia

subìto conseguenze patrimoniali negative dalla preparazione del matrimonio.

Il danno risarcibile è circoscritto alle spese fatte e alle obbligazioni contratte a causa della promessa

(viaggio, preparazione cerimonia). di lavoro all’estero in

Sono esclusi i danni indiretti (rinuncia spontanea al posto vista delle nozze) e i

danni inerenti alle spese effettuate e ad obbligazioni contratte prima della promessa scritta di

matrimonio. È inoltre escluso il risarcimento dei danni morali.

L’azione è soggetta al termine di decadenza di 1 anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.

• LE CONDIZIONI PER CONTRARRE MATRIMONIO

Il cc, nel capo III del titolo VI del libro I intitolato: “ del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale

stato civile” detta le regole che disciplinano il matrimonio inteso come atto.

dello

Nella prima sezione (artt 84-90) enuncia le condizioni necessarie per contrarre matrimonio che

costituiscono i requisiti indispensabili per una valida stipulazione, giacché la loro mancanza è di

regola motivo di invalidità.

Per aversi valido matrimonio devono sussistere ulteriori presupposti:

1. Diversità di sesso tra gli sposi

2. Scambio del consenso

3. Forma

La dottrina distingue 3 categorie di requisiti per contrarre matrimonio:

necessari per l’esistenza giuridica dell’atto

1. quelli

2. quelli prescritti come condizione di validità del matrimonio (impedimenti dirimenti)

3. quelli che ne condizionano la semplice regolarità (impedimenti impedienti).

Infine gli impedimenti si distinguono in dispensabili o non a seconda che possano o meno essere

rimossi con autorizzazione giudiziale.

• LA DIVERSITA’ DI SESSO TRA I NUBENDI

Il principio secondo cui il matrimonio presuppone la diversità di sesso tra gli sposi, in tempi recenti è

stato messo in discussione, tanto che negli ordinamenti di vari Paesi, europei ed extraeuropei, è stato

disciplinato il matrimonio tra persone dello stesso sesso. l’unione

Nel nostro ordinamento, sulla base del principio secondo il quale il matrimonio è di un uomo

e di una donna, la questione si è posta:

■ prima con riferimento alla trascrivibilità in Italia del matrimonio tra persone dello stesso sesso

all’estero

contratto

■ in seguito anche sotto il profilo della legittimità costituzionale delle norme che non

consentono alle persone omosessuali di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso.

In merito al primo punto la giurisprudenza li ha ritenuti non trascrivibili in Italia. A seguito

dell’entrata in vigore della l’art 32 bis l. 218/1995

l. 76/2016 è stato emanato alla cui stregua il

all’estero da cittadini italiani con persona

matrimonio contratto dello stesso sesso produce gli effetti

dell’unione civile regolata dalla legge italiana.

In merito al secondo punto alcuni giudici hanno dubitato della costituzionalità di quelle norme del cc

che non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con

persone dello stesso sesso. l’art 2 cost.

In questa prospettiva esse si porrebbero in contrasto con Inoltre, in ragione di quanto

dall’art 117.1 cost,

disposto che impone al legislatore il rispetto dei vincoli comunitari e

internazionali, si è ravvisato un contrasto con le disposizioni sovranazionali che riconoscono il diritto

di sposarsi come un diritto fondamentale della persona e con quelle della Carta dei diritti

fondamentali UE che contemplano il diritto al rispetto della vita familiare e privata, di sposarsi e di

costituire una famiglia e di non essere discriminati.

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità delle norme indicate

nella parte in cui non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre

matrimonio con persone dello stesso sesso.

l’art 2 cost non impone di pervenire ad una declaratoria d’illegittimità

La Corte ha sottolineato che

della normativa censurata, né di estendere alle unioni omosessuali la disciplina del matrimonio civile.

La Corte infatti osserva che sebbene nella nozione di formazione sociale possa rientrare anche

l’unione omosessuale (intesa come stabile convivenza tra 2 persone dello stesso sesso, cui spetta il

diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento

tuttavia escludere che l’aspirazione a tale

giuridico con connessi diritti e doveri), si deve

riconoscimento possa essere realizzata solo attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al

matrimonio. all’art 2 cost è inclusa l’unione

La Suprema Corte ha affermato che nelle formazioni sociali di cui

omosessuale.

Ne deriva che, spetta:

▲ al Parlamento individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni omosessuali

▲ alla Corte costituzionale intervenire a tutela di specifiche situazioni che postulino un

trattamento omogeneo tra coppia coniugata e quella omosessuale.

• ETA’

Il requisito dell'età per essere ammessi a contrarre matrimonio è per entrambi i nubendi il compimento

dei 18 anni.

L'art. 84 comma 2 cc prevede che il tribunale per i minorenni su istanza dell'interessato, accertata la

sua maturità psicofisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentiti il pm, i genitori o il tutore, può

con decreto emesso in camera di consiglio ammettere che possa essere legittimato a contrarre

matrimonio per gravi motivi colui che abbia compiuto i 16 anni.

Per quanto riguarda il requisito della maturità il tribunale dovrà accertare non solo la consapevolezza

del minore in ordine agli obblighi coniugali ma anche la sua idoneità ad affrontarli ed adempiere.

Mancando la maturità psicofisica non può essere prese in considerazione alcun motivo per quanto

grave; mentre qualora venga verificato tale presupposto, resta ancora al giudice il compito di accertare

la fondatezza delle ragioni addotte e la sussistenza dei gravi motivi.

i “gravi motivi”:

Per quanto riguarda la gravidanza non è più considerata di per sé sufficiente per la

concessione dell’autorizzazione, dovendo essere accompagnata dalla maturità psicofisica del minore.

Sono stati considerati gravi motivi anche la convivenza more uxorio, se instaurata da molti mesi, o se

già preceduta da matrimonio religioso o se vissuta in ambienti tradizionalisti.

• L’INTERDIZIONE PER INFERMITA’ DI MENTE E L’INCAPACITA’ DI

INTENDERE E DI VOLERE

l’interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio la ratio

Ai sensi dell'art. 85 cc della

nell’esigenza

norma risiede di proteggere l'incapace, il quale potrebbe subire un pregiudizio

nell'assumere un vincolo di fonte di doveri e di responsabilità; inoltre la rilevanza sociale e giuridica

del matrimonio escludono dal matrimonio colui non sia in grado di provvedere ai propri interessi: per

questo motivo il divieto non opera nel caso di interdizione legale (ha natura meramente sanzionatoria)

e non opera neppure in caso di inabilitazione (l'inabilitato può liberamente contrarre matrimonio senza

l'assistenza del curatore).

Il divieto di contrarre matrimonio non è previsto per il soggetto sottoposto ad amministrazione di

sostegno (art 404), tuttavia si ritiene che il giudice tutelare possa estendere al beneficiario la

previsione ex art. 85 cc ovvero il divieto di sposarsi.

Qualora l'ufficiale di stato civile rilevi che uno dei nubendi sia incapace di intendere e di volere può

darne notizia al pm, il quale dovrà promuovere giudizio nel corso del quale chiederà che venga

disposta la sospensione della celebrazione ai sensi dell'art. 85 comma 2 cc.

L’impedimento vale anche per lo straniero che voglia contrarre matrimonio in Italia.

Se l'interdetto giudiziale abbia contratto matrimonio concordatario, questo non potrà conseguire gli

l’interdizione per infermità di

effetti civili in base all'art. 8 Accordo 1984 tra Italia-Santa Sede,

mente ne preclude la trascrizione.

• LIBERTA’

LA DI STATO

L'ordinamento italiano stabilisce che non può contrarre un matrimonio chi sia già vincolato da un

matrimonio o da un’unione civile art. 86

precedente cc.

Il divieto risponde ad esigenze di ordine pubblico e la violazione del divieto comporta la nullità del

secondo matrimonio e anche la sanzione penale prevista per il delitto di bigamia.

Il precedente matrimonio deve essere giuridicamente efficace per l'ordinamento, indipendentemente

dalla forma della sua celebrazione mentre è irrilevante il precedente matrimonio se meramente

religioso, nullo o sciolto per morte dell'altro coniuge oppure per divorzio o in seguito a dichiarazione

di morte presunta.

• AFFINITA’,

PARENTELA, ADOZIONE

L'art. 87 cc attribuisce rilievo impeditivo ai legami derivanti da parentela, affinità e adozione:

• la parentela in linea retta all'infinito e in linea collaterale di secondo grado dà luogo ad

impedimenti non dispensabili in quanto a questi sono sottese esigenze di ordine pubblico e

sono vincolanti anche per lo straniero.

• la parentela di terzo grado in linea collaterale è dispensabile ai sensi dell'art 87 comma 2 che

prevede l'autorizzazione del matrimonio da parte del Tribunale i parenti dell’altro) sussiste in

L'impedimento derivante da affinità (vincolo che sorge tra un coniuge e

linea retta all'infinito e in linea collaterale in secondo grado l'impedimento in linea collaterale è

dispensabile mentre in linea retta l'impedimento, (vincolante anche per lo straniero) è dispensabile

solo se il matrimonio dal quale deriva la finita sia stato dichiarato nullo e non invece se sia stato o

sciolto o mi sia stata pronunciata la cessazione degli effetti civili.

l’impedimento

Per quanto riguarda derivante da adozione, i n° 6-9 art. 87 cc riguardano l'adozione

civile dei maggiori di età:

• 6: non possono contrarre matrimonio fra loro adottante, adottato e i suoi discendenti

• 9: l’adottato e il coniuge dell’adottante, adottante e il coniuge dell’adottato.

Nei casi di minori di età, valgono i divieti di cui ai nn 1-2 art 87cc. Non possono contrarre matrimonio

fra loro:

• 1: gli ascendenti e i discendenti in linea retta

• 2: i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini

• DELITTO

L'impedimento di cui all'art. 88 cc è fondato su ragioni di ordine pubblico (quindi non dispensabile)

e comporta il divieto di celebrare il matrimonio tra persone delle quali l’una sia stata condannata per

omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

• DIVIETO TEMPORANEO DI NUOVE NOZZE

L'art. 89 cc fissa il divieto temporaneo di nuove nozze, la cui ratio consiste nell'esigenza di assicurare

la certezza nell'attribuzione della paternità, evitando un potenziale conflitto tra le varie presunzioni

previste dalla legge perciò prima di contrarre nuovo matrimonio la donna deve attendere che siano

trascorsi 300 gg dalla morte del coniuge o dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio o

annullamento del precedente matrimonio, salvo il caso di dichiarazione per impotenza di uno dei

coniugi.

In base a quanto disposto dal comma 2 art. 89 cc il tribunale può comunque autorizzare il

matrimonio quando viene escluso lo stato di gravidanza l'impedimento in questione è soltanto

impediente: se vengono comunque celebrate nuove nozze queste sono valide, anche se i coniugi e

l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato il matrimonio incorrono nella sanzione pecuniaria di cui

all'art. 140 cc.

• LA PUBBLICAZIONE E LE OPPOSIZIONI AL MATRIMONIO all’ufficio

Il matrimonio deve di regola essere preceduto dalla pubblicazione (da richiedere dello

stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza), la cui mancanza non ne consente la

celebrazione se viene comunque celebrato è valido, in quanto impedimento soltanto impediente.

E’ un procedimento disciplinato dagli art. 93 ss cc e artt. 50 ss D.P.R 396/2000 che ha lo scopo:

• di rendere conoscibile ai terzi l'intenzione delle parti di contrarre matrimonio al fine di

consentire l'eventuale proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 102 ss cc

• di avviare gli accertamenti dell'ufficiale dello stato civile sull'inesistenza di impedimenti al

matrimonio.

Legittimati a proporre l'opposizione al matrimonio (dà luogo a un procedimento contenzioso davanti

al tribunale), sono i genitori e in loro mancanza gli ascendenti e collaterali entro il terzo grado; in caso

di tutela o curatela il diritto a proporre opposizione compete anche al tutore e curatore e nel caso di

cui al comma 5 anche al pm.

• LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

Il matrimonio ai sensi dell'art. 106 cc deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale.

L'art. 110 cc prevede tuttavia che la celebrazione possa tenersi anche in un luogo diverso dalla

presenza di 4 testimoni quando uno degli sposi a causa di infermità o altro impedimento sia

nell'impossibilità di presentarsi nella casa comunale.

Il matrimonio deve essere celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile al quale gli sposi hanno

presentato la richiesta di pubblicazione e si tratta di una competenza derogabile in quanto l'art. 109 cc

ammette la celebrazione in un comune diverso per ragioni di necessità o convenienza.

L'art. 107 cc la forma della celebrazione prevede la seguente sequenza:

1. la lettura da parte dell'ufficiale dello stato civile degli artt. 143, 144, 147 cc sui diritti e doveri

dei coniugi

2. la dichiarazione di ciascuna delle parti personalmente di volersi prendere rispettivamente in

marito e moglie

3. la dichiarazione d

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giannala di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto di famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Sessa Paola.
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