Diritto dell’Unione europea
Unione Europea: la nozione di Unione Europea non è chiaramente ben definita, nemmeno dai testi che hanno portato alla sua creazione, perché si è preferito evitare di “irrigidire” l’Unione in un particolare modello di Stato → per salvaguardare il processo di integrazione e la sua evoluzione.
Dichiarazione di Robert Schumann, ministro degli esteri francese, nel 1950: “l’Europa non potrà farsi in una sola volta e tutta insieme”.
Nascita dell’Unione Europea
- L’idea della creazione di una “Unione Europea” comincia a svilupparsi alla fine della 2° guerra mondiale con lo sviluppo della cooperazione tra gli stati dell’Europa occidentale.
- L’espressione “Unione Europea” appare per la prima volta nel 1972 in un testo ufficiale al Vertice dei capi di Stato o di governo a Parigi.
- Motivi che hanno portato alla creazione dell’Unione:
- Necessità di una nuova dimensione politica tra gli stati dopo il conflitto mondiale.
- Necessità di cooperare nella competizione internazionale e nella contrapposizione al blocco sovietico → attraverso la creazione di enti internazionali ex: OECE (= organizzazione europea di cooperazione economica) poi trasformatasi in OCSE (= organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) per la ricostruzione dell’Europa dopo la guerra; UEO (= Unione europea occidentale) per la sicurezza militare e la cooperazione politica; Consiglio d’Europa, per la tutela dei diritti dell’uomo.
- Globalizzazione.
- Necessità di cooperare contro le nuove minacce: terrorismo, criminalità organizzata, migrazione, crisi economico-finanziaria.
- Nacquero inizialmente 3 Comunità distinte, in ordine di creazione:
- CECA (= Comunità europea del carbone e dell’acciaio): istituita nel 1951 con il Trattato di Parigi, l’Italia vi partecipò.
- CEE (= Comunità Economica Europea): istituita nel 1957 con i Trattati di Roma.
- CEEA/EURATOM (= Comunità Europea dell’energia atomica): istituita nel 1957 con i Trattati di Roma.
- 6 stati fondatori delle 3 comunità: Italia, Belgio, Germania, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo.
- Tutte e 3 le Comunità erano caratterizzate dalla presenza di 4 istituzioni principali:
- 2 organi di governo delle Comunità, diversi nelle 3 comunità:
- CECA: 1) Alta Autorità = potere normativo ed esecutivo ed indipendente; 2) Consiglio speciale dei Ministri degli stati membri = potere di armonizzazione dell’azione dell’Alta Autorità con l’azione dei governi nazionali.
- CEE e CEEA: 1) Consiglio = potere normativo ed esecutivo; 2) Commissione = potere di controllo e di impulso normativo.
- 2 organi di controllo dei governi delle comunità stesse, uguali in tutte le 3 comunità:
- Parlamento: potere di controllo politico e potere consultivo nel processo decisionale.
- Corte di Giustizia: potere di controllo giurisdizionale.
- 2 organi di governo delle Comunità, diversi nelle 3 comunità:
- L’Unione Europea è nata nel 1992 con il Trattato di Maastricht, prima coesistendo con le altre comunità, e poi assorbendole in una sola Comunità con il Trattato di Lisbona del 2007 e dando vita ad un unico trattato, articolato in 2 testi: TUE (= Trattato sull’Unione Europea) e TFUE (= Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).
Trattati che hanno dato vita all’Unione
- Trattato di Maastricht (1992): le Comunità Europee non perdono formalmente le loro identità ma diventano parte costituente dell’Unione Europea accanto ad altri 2 nuovi settori di cooperazione tra gli stati membri: 1) PESC = cooperazione in politica estera e sicurezza comune; 2) GAI = cooperazione in materia di giustizia e affari interni.
- Trattato di Amsterdam (1997): perfeziona il disegno delineato dal trattato di Maastricht consacrando i principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali come valori fondanti dell’Unione.
- Trattato di Nizza (2001): modifiche dei meccanismi istituzionali in ragione dell’incremento massiccio del numero degli stati membri dopo la caduta del muro di Berlino (1989) →.
- Trattato di Roma (2004): trattato che adotta una Costituzione per l’Europa; questo trattato dà inizio alla creazione di un nuovo e unico Trattato costituzionale, idea che verrà dopo poco abbandonata.
- Trattato di Lisbona (2007): trattato di riforma del TUE e del Trattato istitutivo della Comunità europea, ora → TFUE; in particolare il processo che ha portato al trattato di Lisbona è stato la conseguenza dell’esito → negativo di due referendum sul trattato costituzionale; questo nuovo trattato, pur abbandonando il progetto costituzionale, ha confermato il venir meno della Comunità Europea come entità giuridica a sé stante: l’Unione assorbe in sé la personalità giuridica della Comunità e diventa il suo successore sul piano → giuridico, unità formale del sistema; l’Euratom resta formalmente in vita ma viene assorbito nella → struttura dell’Unione; il trattato di Lisbona è intervenuto modificando le modalità con cui l’Unione esercita i suoi poteri, nonché alcune nuove attribuzioni, rafforzando la partecipazione e la tutela dei cittadini, creando una nuova struttura istituzionale e modificando il processo decisionale per una maggiore efficacia e trasparenza.
TUE pre-Lisbona
TUE pre-Lisbona: il sistema dei trattati era caratterizzato da una forte unitarietà anche già prima del → Trattato di Lisbona; inoltre la giurisprudenza della Corte di Giustizia aveva contribuito a rafforzare l'idea di unitarietà del sistema e l’esigenza di coerenza sistematica dei Trattati attraverso: interpretazioni parallele di disposizioni simili presenti in ciascun Trattato, ricorso a disposizioni di un → trattato per interpretare disposizioni degli altri trattati…
Riassumendo: già prima del Trattato di Lisbona si può parlare di unitarietà sostanziale del sistema in quanto le Comunità Europee potevano essere considerate come entità distinte ma integranti un unico ente quale l’Unione Europea.
Trattati fondamentali
- TUE: trae origine dal trattato di Maastricht ed è stato modificato dal Trattato di Lisbona; contiene i principi fondanti, gli obiettivi e le regole di base dell’Unione, ex: principio del rispetto dei diritti → fondamentali della persona, principio di democrazia…; rinvia al TFUE per la disciplina di dettaglio, ad eccezione per la disciplina della PESC (= politica estera e sicurezza comune) che è disciplinata nel TUE in maniera dettagliata e completa →.
- TFUE: risale al trattato sulla fondazione della CEE, è uno dei Trattati di Roma, prima denominato “trattato per la fondazione dell’Unione Europea”, ha ottenuto il suo nome attuale con l'entrata in vigore → del trattato di Lisbona; contiene la disciplina in dettaglio sul funzionamento dell’Unione e sulle modalità → → di esercizio delle sue competenze; ha una funzione servente; è meno rigido del TUE.
- Sono due trattati formalmente distinti ma che compongono un unico complesso normativo e → hanno pari valore giuridico, strettamente connessi: l’operatività di uno dipende strettamente dalle norme dell’altro.
Ordinamento giuridico dell’Unione Europea
- Elementi caratterizzanti l’ordinamento giuridico dell’Unione Europea:
- Efficacia diretta del diritto dell’Unione.
- Supremazia della norma europea.
- Soggettività europea dell’individuo: il soggetto privato è soggetto a pieno titolo dell’ordinamento europeo, è un cittadino, e in quanto cittadino partecipa alla formazione del diritto dell’Unione attraverso il Parlamento Europeo.
- Sistema giurisdizionale: le istanze giudiziarie dell’Unione sono accessibili non solo agli stati ma anche agli → individui e non giudicano solo del comportamento degli stati ma anche di quello delle istituzioni; funzione del sistema giurisdizionale: funzione di garanzia dell’uniforme interpretazione ed applicazione del diritto attraverso il meccanismo del rinvio pregiudiziale al giudice europeo da parte dei giudici nazionali.
- Accentramento in capo alle istituzioni dell’Unione della reazione alle violazioni del diritto: divieto per gli stati membri di farsi giustizia da sé.
- Valori dell’Unione: l’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, → dell’uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, comprese le minoranze (Art. 2 TUE) → → tali valori sono comuni agli stati membri; nessuna gerarchia tra questi valori; il mancato rispetto dei valori dell’Unione produce conseguenze giuridiche non solo per le istituzioni ma anche per gli stati membri sotto forma di sanzioni, ex: perdita del diritto di voto, e inoltre il rispetto di tali valori è condizione essenziale per l’adesione di stati terzi all’Unione.
- Obiettivi dell’Unione (Art. 3 TUE):
- Promozione della pace, dei valori dell’Unione e del benessere dei suoi popoli.
- Creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne in cui assicurare: libera circolazione delle persone, adozione di misure appropriate in relazione ai controlli alle frontiere esterne, asilo, immigrazione, prevenzione della criminalità e lotta contro la criminalità.
- Instaurazione di un mercato interno in cui assicurare uno sviluppo sostenibile: crescita economica equilibrata, stabilità dei prezzi, economia sociale di mercato competitiva, piena occupazione e progresso sociale, tutela della qualità dell’ambiente, promozione del progresso scientifico e tecnologico, lotta contro le discriminazioni, promozione della giustizia, eguaglianza, salvaguardia del patrimonio culturale…
- Istituzione di un’unione economica e monetaria, con l’euro come moneta unica.
- Affermazione e promozione dei propri valori e interessi.
- Garantire l’osservanza e lo sviluppo del diritto internazionale.
- Nessuna gerarchia tra i diversi obiettivi.
- Tali obiettivi devono essere perseguiti con coerenza (Art. 7 TUE).
- Gli stati sono obbligati ad astenersi da qualsiasi misura che possa mettere in pericolo la realizzazione di tali obiettivi.
Principi generali di diritto
Principi generali di diritto: sono i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU (= convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) e quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli stati membri:
- Principio di trasparenza e prossimità (Art. 1 TUE):
- Principio di leale collaborazione tra istituzioni e stati membri (Art. 4 TUE):
- Principio di reciproca fiducia e mutuo riconoscimento:
- Principio delle competenze di attribuzione (Art. 5 TUE): l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi → stabiliti; la legittimità di un’azione delle istituzioni europee va sempre verificata in relazione alle → competenze che gli stati hanno attribuito alle stesse attraverso i Trattati; le competenze che non → risultano dai Trattati essere attribuite alle istituzioni rimangono attribuite agli stati membri; il TFUE fornisce un’elencazione dei diversi settori rispetto ai quali sono attribuite competenze all’Unione:
- Settori di competenza esclusiva: unione doganale, definizione delle regole di concorrenza per il funzionamento del mercato interno, politica monetaria, conservazione delle risorse biologiche del → mare in relazione alla politica comune della pesca, politica commerciale comune; in questi settori solo l’Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti; gli stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall’Unione o solo per dare attuazione agli atti dell’Unione.
- Settori di competenza concorrente con gli Stati membri: mercato interno, politica sociale, coesione economica, sociale e territoriale, agricoltura e pesca, ambiente, protezione dei consumatori, → trasporti, reti transeuropee, energia, spazio di libertà, sicurezza e giustizia; sia l’Unione che gli stati membri possono legiferare su detti settori ma la competenza degli stati può essere esercitata solo nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la propria.
- Settori di competenza parallela agli stati membri: coordinamento delle politiche economiche, delle politiche occupazionali e delle politiche sociali degli stati membri, ricerca, sviluppo tecnologico, spazio, sviluppo e aiuto umanitario, tutela e miglioramento della salute umana, industria, cultura, turismo, istruzione e formazione professionale, gioventù e sport, protezione civile, cooperazione → amministrativa; su questi settori l’Unione può legiferare in modo tale da sostenere, coordinarsi o completare l’azione degli stati membri.
- In realtà l’individuazione della portata precisa di una competenza dell’Unione non è sempre agevole perché le modalità con cui le specifiche competenze sono definite dai trattati non → permettono sempre di tracciare i confini precisi delle competenze; la Corte di Giustizia europea sostiene quindi la necessità di interpretare evolutivamente e in modo estensivo le modalità e la natura delle competenze.
- Clausola di flessibilità: questa clausola consente, a determinate condizioni di necessità per la realizzazione degli obiettivi previsti dai trattati, un’azione dell’Unione anche al di fuori di → un’attribuzione specifica di competenza, con esclusione del settore PESC; tale potere di azione è attribuito dall’Unione con deliberazione del Consiglio all’unanimità su proposta della → Commissione e previa approvazione del Parlamento Europeo; limite: la clausola di flessibilità non può costituire il fondamento per ampliare la sfera dei poteri dell’Unione o per condurre alla modifica del Trattato.
- Principio di sussidiarietà (Art. 5 TUE): nei settori che non sono di competenza esclusiva dell’Unione, l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti → in misura sufficiente dagli stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione; il principio di sussidiarietà si applica dalle Istituzioni dell’Unione conformemente al Protocollo n. 2 → sull’applicabilità dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, per i soli atti legislativi; il principio di sussidiarietà è formalmente “giustiziabile”: gli atti dell’Unione possono essere impugnati dinanzi alla Corte anche per violazione del rispetto del principio di sussidiarietà.
- Principio di proporzionalità (Art. 5 TUE): il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a → quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati; il ricorso al principio di proporzionalità, quindi, presuppone la competenza esclusiva o concorrente dell’Unione ad adottare quel determinato atto.
- Principio di solidarietà.
- Principio di rispetto dell’equilibrio istituzionale.
- Principio di certezza del diritto.
- Principio di tutela dei diritti fondamentali della persona umana: obbligo di rispetto dei diritti fondamentali → da parte delle istituzioni; la tutela dei diritti fondamentali rappresenta un importante criterio → ermeneutico per l’interpretazione delle norme dei Trattati; sono possibili limitazioni ai diritti e alle libertà riconosciute dalla Carte dei diritti fondamentali dell’Unione ma solo se previste dalla legge e quando non pregiudicano il contenuto essenziale di quei diritti e solo se rispondono a finalità di interesse → generale o ad una esigenza di proteggere diritti e libertà altrui, bilanciamento dei diritti; eccezione: ci sono alcuni diritti che non tollerano alcuna restrizione, ex: diritto alla vita, divieto di tortura…
- Principio del primato del diritto dell’Unione: obbligo per il giudice nazionale di interpretare il diritto interno in modo conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e in generale al diritto dell’Unione e, se questo non è possibile, di disapplicare la normativa nazionale incompatibile.
- Principio dell’abuso di diritto: i singoli non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente delle norme del diritto dell’UE.
Procedura di adesione di nuovi Stati membri
Procedura di adesione di nuovi Stati membri (Art. 49 TUE): ogni stato europeo che rispetta i valori fondanti dell’UE e che si impegna a promuoverli ha diritto di fare domanda per diventare membro dell’Unione.
- Requisiti:
- Essere uno Stato, nel senso di diritto internazionale.
- Appartenenza all’Europa: non si intende puramente un’appartenenza geografica; l’appartenenza all’Europa può essere anche di una sola parte del territorio dello stato al continente europeo, purché l’elemento geografico sia accompagnato da fattori storico-culturali che fortificano la natura prevalentemente europea di quello stato.
- Requisiti politici: lo stato deve rispondere ai criteri di:
- Democrazia.
- Rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
- Lo stato soddisfa questi 2 criteri quando raggiunge una stabilità istituzionale tale da garantire la democrazia, il principio di legalità, i diritti umani, il rispetto e la protezione delle minoranze.
- Criteri di Copenaghen:
- Condizione giuridica: capacità dello stato di assumere e far fronte al complesso degli obblighi derivanti dall’appartenenza di esso all’UE.
- Condizione economica: esistenza
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