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21/03/22 Rapporti familiari (profilo di diritto dell’Unione europea materiale)

Il diritto di famiglia è escluso da qualsiasi tipo di attribuzione delle competenze a favore dell’Unione, non c’è né competenza esclusiva né concorrente a favore dell’Unione su questa materia.

↓ Ci sono però delle materie su cui l’Unione/diritto internazionale può intervenire condizionando/influenzando le relazioni familiari, in modo indiretto:

  • 1. Libera circolazione delle persone/ricongiungimento familiare: il cittadino dell’Unione può portare con sé i suoi familiari nell’esercitare la sua libertà di circolazione → il concetto di famiglia dipende dagli stati, cioè ogni stato decide cosa sia famiglia, ma se l’Unione decide che ci si possa ricongiungere anche con un soggetto non considerato familiare dallo stato, lo stato sarà influenzato molto da questa scelta.
  • 2. Tutela dei diritti fondamentali: sappiamo che con il tempo l’Unione da essere una comunità economica ha iniziato ad occuparsi anche di altro → ha iniziato ad occuparsi di tutela di diritti fondamentali, e tra questi diritti ce ne sono alcuni specifici delle relazioni familiari. Prima del 2009 (anno in cui la carta è diventata vincolante), il diritto dell’Unione e quello internazionale, intervenivano in questo ambito facendo riferimento alla CEDU del 1950 (convenzione europea sui diritti dell’uomo → c’entra con il consiglio d’Europa) che è una convenzione internazionale. Sappiamo quindi che in questo ambito il diritto internazionale e il diritto dell’Unione impattano sul diritto di famiglia tutelando i diritti fondamentali della famiglia.
  • 3. Diritto internazionale privato: essa è la parte che si occupa dei rapporti con elementi di contatto tra più ordinamenti → in ambito di rapporti familiari potrebbe essere la situazione in cui due coniugi, uno italiano e uno francese, vogliano divorziare, in questo caso il diritto internazionale privato influenza le relazioni familiari affermando che “le sentenze circolano come le persone”, cioè se tengo una sentenza di divorzio in Francia, essa varrà anche in Italia → questo però ha fatto nascere il fenomeno per cui le persone che volessero un divorzio più veloce se lo facessero fare in un altro paese (perché in Italia è lento).

Libera circolazione delle persone

La CEE (trattato di Roma entrato nel 1958) era stata creata per sviluppare un mercato interno senza frontiere, quindi le 4 libertà di circolazione erano riferite a:

  • Merci
  • Servizi
  • Capitali
  • Persone

↓ La libera circolazione delle persone in questo periodo era riferita solo ai lavoratori, dando loro:

  • Diritto di stabilimento: una persona che decide di trasferire la sua impresa in un altro paese.
  • Diritto di libera prestazione dei servizi: un libero professionista che a volte opera in uno stato diverso dal suo.

Corte di giustizia

La Corte di giustizia però da subito afferma che questo sia un diritto caratterizzato da una forte mancanza di effettività → cioè questo diritto non era possibile applicarlo nella sua interezza, la sua interpretazione garantiva al cittadino lavoratore dell’Unione di poter usufruire di un diritto, ma poi effettivamente non era così → questo perché questo diritto doveva essere associato al ricongiungimento familiare per poter essere usufruito in modo effettivo.

↓ Il trattato del 58 conferiva ai lavoratori la libertà di spostarsi ma senza poter portare con sé il proprio nucleo familiare (per questo molte persone non esercitavano questo diritto), quindi se una persona avesse avuto il coniuge che non lavorava, non si sarebbe potuto spostare con lui.

Regolamento 1612/68

Regolamento 1612/68: a pochi anni dalla CE, la CEE interviene per superare la problematica, attraverso questo regolamento → esso introduce per la prima volta, nel diritto della CEE, l’istituto del ricongiungimento familiare, per la prima volta si prevede che i lavoratori cittadini dell’Unione, se si dovessero spostare per lavoro, possano portare con sé i familiari → da qui nasce il problema che ci portiamo ancora oggi dietro di cosa sia “famiglia”, sappiamo però che nel 68 non ci si era posti questo problema, alcuni stati avevano considerato la famiglia ristretta ed altri quella più ampia → il regolamento considerava come famiglia:

  • Coniuge
  • Discendenti: che siano minori di 21 anni, se no maggiori se a carico. Es. figli, nipoti.
  • Ascendenti: che siano a carico.

↓ Queste categorie valgono anche nei confronti del coniuge del lavoratore. Es. figli del coniuge.

Atto unico europeo 1986

Atto unico europeo 1986: con questo si supera la necessarietà di un’attività lavorativa, si prevede per la prima volta che il diritto di libera circolazione/soggiorno sia un diritto delle persone intese come tali, e non come lavoratori → non è necessario esercitare un’attività lavorativa per soggiornare in un paese diverso, ma se non è per il lavoro bisogna provare di essere in possesso di altri requisiti. Es. risorse e quindi si porta avanti una discriminazione di tipo economico (introdotta con questo atto nel 1989).

Trattato di Maastricht 1992

Trattato di Maastricht 1992: quindi a questo punto ci si era resi conto di dover abbandonare l’idea di essere una comunità economica e basta → in questo trattato i diritti di circolazione/soggiorno vengono associati al possesso della cittadinanza europea (che viene introdotta qua), quindi se si è cittadini dell’Unione vengono riconosciuti i diritti di libera circolazione e soggiorno negli stati membri, oggi questo diritto lo troviamo nell’Art. 21 del TFUE: “1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. 2. Quando un'azione dell'Unione risulti necessaria per raggiungere questo obiettivo e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1. 3. Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare misure relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo” → questo non parla di lavoratori, ma di cittadini europei.

↓ Il diritto di libera circolazione e soggiorno non ha nulla a che fare con la circolazione tra stati garantita dall’area Schengen → questa fu creata a metà anni 80 e metà 90 con cui si è perseguito l’obiettivo di abolizione dei controlli alle frontiere/confini, la Schengen è nata con l’intento di poter far spostare le persone senza dover superare un controllo, non c'entra con il diritto di libera circolazione e soggiorno perché io potrei anche spostarmi senza un controllo, ma potrei non avere il diritto di soggiornare in quel paese (anche paesi al di fuori dell’Unione ne fanno parte, ed alcuni dell’Unione no).

Direttiva 2004/38

Direttiva 2004/38: il riferimento che fa l’Art. 21 alle disposizioni adottata in applicazione dei trattati la troviamo nella direttiva 2004/38 → essa è un testo unico delle norme relative alla circolazione/soggiorno/ricongiungimento familiare. Con questa direttiva si è riorganizzata la materia e ora si fa riferimento a questa. Essendo una direttiva, ha bisogno di una “normativa di recepimento interno”, cioè la direttiva deve essere trasposta nell'ordinamento interno → in Italia questa è stata trasposta con il decreto legislativo 2007/30 dopo la scadenza (era da trasporre entro Aprile 2006, è stato fatto nel 2007), quest'ultimo è stato modificato molte volte nel tempo perché è il nostro testo unico sull’immigrazione (quindi bisogna cercare quella più aggiornata).

↓ Ogni volta che un cittadino dell’Unione ha il diritto di spostarsi da un paese all’altro, ha anche il diritto del ricongiungimento familiare (questo è un diritto accessorio del primo, se non c’è il primo non c’è neanche questo).

Contenuto della direttiva

Contenuto della direttiva: afferma che “fa salve le disposizioni nazionali eventualmente più favorevoli”, cioè la direttiva stabilisce i limiti massimi che possono essere trasposti dagli stati in ambito di libera circolazione/soggiorno, però ogni stato può decidere di abbassarli (può anche decidere di non applicare nulla, ma non più di quanto stabilito dalla direttiva).

↓ I requisiti (dettati dalla direttiva) che possono ma non devono essere richiesti per l’esercizio della circolazione e soggiorno dipendono dal tempo di soggiorno:

  • 1. Esercizio della libera circolazione e soggiorno meno/fino 3 mesi: per questo caso la direttiva dice che “il diritto dei cittadini dell’Unione è un diritto assoluto”, cioè non ci sono limiti, non possono essere imposti requisiti per un soggiorno di questo tempo → l’unica richiesta che si può fare (ma che non è un requisito vero e proprio) è utile per provare la “qualità di cittadino dell’Unione” (cioè che si sia davvero cittadini di un paese membro, e che quindi ci aspetti davvero quel diritto) è il documento d’identità valido.

↓ La Corte di giustizia ha adottato un’interpretazione ancora più estensiva, affermando che secondo lei andasse bene anche un documento d’identità scaduto (o anche un altro documento), perché anche questo è in grado di provare la cittadinanza europea.

  • 2. Esercizio della libera circolazione e soggiorno più di 3 mesi: in questo caso tornano a valere le discriminazioni in materia economica dell’atto unico europeo dell’89, cioè in questo caso non basta il documento d’identità (però come sappiamo i paesi non sono obbligati ad applicare nulla, quindi neanche questo tipo di requisiti) → perché i paesi dell’Unione hanno un sistema di assistenza sociale/sussidi/previdenza non uniforme tra loro, quindi il rischio del garantire un diritto di soggiorno illimitato porterebbe chi è in difficoltà ad andare a soggiornare nel paese che garantisce le migliori prestazioni di assistenza/sussidi, questo porterebbe lo stato accogliente ad essere obbligato a dare le prestazioni assistenziali riconosciute ai propri cittadini, ma sappiamo che diventerebbe una cosa non sostenibile, quindi i requisiti richiesti servono proprio per assicurarsi che colui che si stabilisce per più di 3 mesi possa provvedere ai propri bisogni, almeno in parte, da solo, in modo che non sia completamente a carico dello stato ospitante in caso di bisogno → requisiti:

Perché ancora oggi abbiamo questo tipo di discriminazione?

  • Lavoro: non hanno bisogno di nessun altro tipo di requisito coloro che lavorano perché si presume siano stabili.
  • Senza lavoro: in questa categoria rientrano gli studenti/soggetti che portano avanti una formazione professionale/coloro che non fanno nulla, a loro vengono richiesti dei requisiti:
    • Risorse economiche sufficienti: questo parametro viene deciso dallo stato in modo autonomo, viene scelto anche in base al costo della vita in quel paese (in Italia è uguale all’assegno sociale cioè 3000 euro l’anno), ovviamente non è una somma che garantisce la piena autonomia, ma fa almeno in modo che il soggetto non sia del tutto a carico dello stato.
    • Possesso di un’assicurazione per le malattie: se un cittadino che ha la sanità pubblica si ammala in un paese con la sanità pubblica, verrà curato gratuitamente, se invece dovesse andare in un paese in cui la sanità è a pagamento, dovrà pagarla “parità di trattamento rispetto al cittadino”, se invece un cittadino di un paese che ha la sanità privata dovesse essere curato in uno stato in cui è gratuita, dovrà pagarla.

Il sito per cercare atti normativi aggiornati è NORMATTIVA.

22/03/22

↓ Il cittadino dell’Unione che si ferma più di 3 mesi non ha necessità di richiedere il permesso di soggiorno, quello che si può richiedere è:

  • Iscrizione anagrafica → cioè il dichiarare alle pubbliche autorità dello stato ospitante la propria presenza, iscrivendosi al registro anagrafico della popolazione residente, questa cosa per la Corte di giustizia è legittima perché è utile per la pubblica sicurezza (dire dove si è domiciliati nel periodo dei 3 mesi).

↓ La Corte di giustizia ha dichiarato che le limitazioni rispetto all’esercizio della libertà, devono essere interpretate nel modo in cui vadano a limitare il meno possibile la libertà → la Corte afferma che se non venisse seguito l’obbligo dell’iscrizione anagrafica, la persona non potrebbe essere espulsa, l’unica cosa a cui potrebbe portare può essere una sanzione amministrativa.

  • 3. Cittadino che risiede legittimamente nel paese ospitante per almeno 5 anni: queste persone acquisiscono il diritto di soggiorno permanente (se la permanenza è di 5 anni ininterrotti), che è a tempo indeterminato → esso fa sì che la persona possa vivere senza termini sul territorio del paese. Questo diritto, per il diritto dell’Unione, corrisponde a una totale equiparazione del soggetto migrante con il soggetto nazionale “principio di parità di trattamento”.

↓ Dopo svariati anni si può decidere di lasciare questo soggiorno e richiedere la cittadinanza, l’unica cosa che il diritto dell’Unione dice è che bisogna concedere la cittadinanza ai cittadini dell’Unione a condizioni privilegiate rispetto ai cittadini di stati terzi → infatti poi gli stati membri decidono in modo discrezionale a quali condizioni concedere la cittadinanza. Es. in Italia dopo 4 anni si può fare la richiesta della cittadinanza (se si è cittadino di un paese dell’Unione).

↓ Però si può anche decidere di rimanere con il diritto di soggiorno permanente e non richiedere la cittadinanza → dal momento in cui si acquisisce si ha anche il diritto al ricongiungimento familiare (nel caso di soggiorno tra i 3-5 anni e il soggiorno permanente superiore a 5 anni):

  • Familiare extra europeo: deve richiedere la carta di soggiorno per il familiare del cittadino dell’Unione europea, però potrebbero essere richiesti altri requisiti.
  • Familiare europeo: non è prevista la richiesta della carta di soggiorno.

Ricongiungimento familiare

La libera circolazione è propedeutica al ricongiungimento familiare, anche esso viene previsto dal regolamento 2004/38 (disciplina la circolazione e soggiorno dei cittadini, ma anche il ricongiungimento) → queste regole hanno delle eccezioni. Es. pandemia che possono limitare il diritto di circolazione e soggiorno (Art. 1 afferma che ovviamente ci devono essere dei motivi dietro rilevanti alla pubblica sicurezza).

↓ Ovviamente sappiamo che il ricongiungimento familiare è un diritto accessorio rispetto al diritto di circolazione e soggiorno → gode del diritto al ricongiungimento familiare il cittadino dell’Unione che si sposta da un paese all’altro, ma non ne gode colui che non si sposta. Es. un cittadino italiano richiede il ricongiungimento con il suo coniuge brasiliano, il problema è che il diritto dell’Unione non si applica per le situazioni interne perché per esse c’è il diritto nazionale (testo unico delle norme relative all’immigrazione 96 del 98) → questo articolo dice proprio questo Art. 3: "qualunque cittadino dell’Unione che si arrechi o soggiorni in uno stato membro diverso da cui ha la cittadinanza”.

↓ Così venne introdotto il regolamento 1612/68 che però qui ha generato delle problematiche diverse → Es. la nozione di coniuge non è cambiata, ma prima non era problematica, ora è diventata complicata da interpretare.

↓ Primo problema davanti alla Corte di giustizia: il diritto al ricongiungimento vale per un familiare che sia già entrato nell'Unione in modo legittimo, oppure per chi deve ancora entrare per la prima volta? Così la Corte di giustizia, con la sentenza Metock del 2008 dice: “il godimento di diritti di tale genere non può dipendere da un previo soggiorno legale, di uno che non si è fatto coniuge, in un altro stato membro” → così consente di far entrare anche soggetti che non sono mai entrati nell’Unione a titolo di familiari.

↓ Chi sono però questi familiari che possono essere ricongiunti Art. 2 (direttiva 2004/38): “Ai fini della presente direttiva, si intende per:

  • 1) «Cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro.
  • 2) «Familiare»:
    • A) Il coniuge.
    • B) Il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
    • C) I discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).
    • D) Gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
  • 3) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.
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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara381 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell’unione europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Pesce Francesco.
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