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CAP. 1 – LE FONTI – PROFILI STORICI E DI POLITICA LEGISLATIVA

1. Le fonti del diritto del lavoro in generale: la interrelazione tra legge e contrattazione collettiva

Il sistema delle fonti di produzione del diritto del lavoro è comune agli altri rami del diritto ed è dunque

l’art.1 disp.prel.c.c. che individua tali fonti nelle leggi, nei regolamenti e negli usi. Una peculiarità del diritto

del lavoro è costituita dall’art. 20781 c.c. secondo il quale gli usi, contrariamente alla regola generale

sancita dall’art.8 disp.prel.c.c., prevalgono sulle norme dispositive di legge se più favorevoli al prestatore di

lavoro. L’efficacia degli usi in questo caso è ovviamente dispositiva e quindi derogabile dall’autonomia

privata individuale o collettiva. Altra caratteristica peculiare del diritto del lavoro è l’autonomia collettiva,

cioè il potere di autoregolamento degli interessi dei gruppi o collettività professionali: è produttiva non

soltanto di effetti diretti e perciò rilevanti sul piano dell’autonomia negoziale ma altresì di effetti indiretti

rilevanti sul piano della formazione dell’ordinamento. Infatti le tecniche della recezione, della

consolidazione e dell’estensione dei contenuti della contrattazione collettiva sono tipiche della legislazione

del lavoro, la quale si caratterizza sotto questo aspetto per la sua funzione ausiliaria della contrattazione

collettiva. La legislazione del lavoro però ha anche funzione di legislazione di sostegno dell’attività sindacale

e dell’autonomia collettiva nel quale è lo sviluppo della seconda ad essere promosso per mezzo

dell’intervento della prima.

2. L’evoluzione storica del diritto del lavoro: la fase della legislazione sociale

Nell’evoluzione storica del diritto del lavoro italiano si possono distinguere tre fasi storiche per gran parte

sovrapposte:

1)la fase della prima legislazione sociale in cui le leggi in materia di lavoro si presentano soprattutto come

norme eccezionali rispetto al diritto privato comune;

2)la fase dell’incorporazione del diritto del lavoro nel sistema del diritto privato caratterizzata

dall’inserzione della disciplina delle leggi e dei contratti collettivi nell’ambito della codificazione civile;

3)la fase della costituzionalizzazione del diritto del lavoro i cui principi fondamentali vengono garantiti dalla

Carta costituzionale.

All’inizio del secolo scorso, la legislazione sociale si presentava in posizione eccezionale rispetto al sistema

del diritto comune, come risposta dell’ordinamento alla questione sociale sorta per effetto del processo di

industrializzazione. Il codice civile del 1865 d’altra parte non prevedeva una disciplina del contratto di

lavoro ma soltanto quella della locazione delle opere e dei servizi; la regolamentazione del lavoro

industriale invece non era prevista dalla legge poiché si riteneva che in questo campo l’autonomia privata

dovesse essere e restare sovrana. Tuttavia, in seguito all’estendersi del processo di industrializzazione ed al

parallelo aggravarsi della questione sociale, lo Stato cominciò ad intervenire dappertutto in Europa,

introducendo una speciale legislazione che inizialmente si limitò a disciplinare alcuni aspetti

particolarmente gravosi delle condizioni di lavoro attraverso norme di ordine pubblico, e contestualmente

cadevano i divieti di organizzazione sindacale. In questo modo, di fronte al sistema del diritto civile si veniva

sviluppando tutta una serie di disposizioni di legge dettate in deroga ai principi del Codice civile per

proteggere il lavoratore in quanto contraente più debole nel rapporto di lavoro (cd. legislazione sociale).

D’altra parte al metodo legislativo si accompagnava, per la tutela degli interessi di classe dei lavoratori, il

metodo contrattuale o dell’autotutela collettiva. Così, accanto allo sviluppo e alla diffusione dei contratti

collettivi, si veniva affermando una serie di regole che via via assumevano particolari caratteristiche

normative, anche perché si formavano in tempi brevi (ad esempio le consuetudini). In Italia, lo sviluppo

della prassi sindacale portò la giurisprudenza all’elaborazione delle norme concernenti la disciplina del

contratto di lavoro operaio; e ciò soprattutto in seguito alla istituzione dei Collegi dei probiviri nel 1893: a

tali collegi era demandata una funzione giurisdizionale di decisione nelle controversie di lavoro tra operai e

industriali qualora non si giungesse ad un accordo tra le parti in sede di conciliazione. Tali collegi tendevano

più a conciliare che a dirimere le controversie, anche perché in assenza di norme di legge applicabili al

contratto di lavoro, i giudizi dovevano essere decisi secondo equità sulla base delle regole collettive

ricavate dalla prassi (formazione extralegislativa del diritto del lavoro).

3. La fase dell’incorporazione del diritto del lavoro nel sistema del diritto privato e la codificazione

del 1942

Successivamente si apre la seconda fase del diritto del lavoro, caratterizzata da una accresciuta rilevanza

giuridica del fenomeno sociale del lavoro dipendente, e dalla progressiva incorporazione della disciplina

lavoristica nel sistema del diritto privato, in posizione di diritto speciale. Tale posizione speciale del diritto

del lavoro si è presentata inizialmente come una deviazione dai principi del diritto comune dei privati

piuttosto che paritaria rispetto al diritto civile. Dal punto di vista formale, tale processo si è realizzato

attraverso il ridimensionamento dello strumento della legge speciale e con il passaggio all’inserzione del

diritto del lavoro nella codificazione unificata del diritto privato (il c.c. attualmente vigente ha unificato non

solo diritto civile e diritto commerciale ma ha inserito nel proprio corpo anche il diritto del lavoro). Tuttavia,

tale incorporazione del diritto del lavoro nel diritto privato non ha fatto venir meno l’autonomia dei principi

fondamentali propri del diritto del lavoro: in particolare il principio della tutela del lavoratore come

contraente debole viene generalizzato e rafforzato sotto il profilo delle condizioni minime di trattamento e

dell’inderogabilità ed indisponibilità delle stesse, mentre la tradizionale riduzione del contratto di lavoro a

puro rapporto di scambio viene riaffermata dalla subordinazione del lavoratore all’interesse dell’impresa e

all’autorità dell’imprenditore. Il passaggio fondamentale in questa fase è rappresentato dall’emanazione

della prima legge sull’impiego privato nel 1912: tale legge trovava la sua giustificazione in ragioni di

opportunità politica e sociale in quanto gli impiegati, scarsamente sindacalizzati, non godevano della tutela

dei contratti collettivi ma questa fase disponevano solamente di giudici di equità; da qui la necessità

dell’intervento legislativo, che recepì il materiale normativo raccolto dalle Camere di Commercio, delegate

dal Governo a raccogliere gli usi contrattuali idonei a regolare il rapporto d’impiego. Un altro fenomeno

rilevante in questa fase è quello della giuridificazione del contratto collettivo: il contratto collettivo

corporativo era espressione non dell’autonomia collettiva, bensì della competenza normativa dei sindacati

nell’ambito della categoria professionale, e come tale era dotato di efficacia generale ed inderogabile

dall’autonomia privata individuale. Il corporativismo era una componente del regime fascista, così come il

sistema dei probiviri era stato caratteristico del periodo liberale. Col tempo la legislazione corporativa mise

fine alla libertà sindacale e trasformò il contratto collettivo in atto normativo dotato di efficacia erga omnes

e proveniente dal sindacato unico fascista, basato sulla rappresentanza legale della categoria professionale

e sulla contribuzione obbligatoria dei singoli lavoratori e imprenditori. Le eventuali controversie, giuridiche

ed economiche, avrebbero dovuto essere decise con sentenze della Magistratura del Lavoro,

appositamente istituita presso le Corti d’Appello.

4. La fase della costituzionalizzazione del diritto del lavoro. Dalla tutela del contraente debole alla

tutela del cittadino sottoprotetto

Con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1948 inizia una nuova fase nell’evoluzione storica

del diritto del lavoro, il quale si vede attribuita una rilevanza costituzionale di grado superiore rispetto al

diritto civile e commerciale: il carattere prevalente della normativa è sempre quello della protezione del

lavoratore come soggetto contraente più debole, ma la differenza rispetto alle precedenti fasi storiche è

che la protezione del lavoratore è un principio non più in posizione eccezionale o speciale, bensì è

espressione di un’istanza di trasformazione della posizione professionale e sociale del lavoratore stesso. Gli

esempi sono diversi: art.35 per il quale la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni;

art.31 che, oltre a garantire l’uguaglianza di fronte alla legge senza distinzione di condizioni personali e

sociali, riconosce ai cittadini la pari dignità sociale; art.32 che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli

che di fatto si frappongono alla partecipazione dei lavoratori alla organizzazione della società; art.4 per cui

la Repubblica in primo luogo riconosce il diritto al lavoro dei cittadini e si impegna a promuovere le

condizioni di piena occupazione che ne rendano effettivo il godimento e, in secondo luogo, sancisce il

dovere al lavoro come attività socialmente utile. Altre disposizioni sono più specifiche: art.36 per la

retribuzione proporzionata e sufficiente; art.37 per la parità retributiva tra uomo e donna e tutela del

lavoro minorile e femminile; art.38 sulla previdenza e sicurezza sociale; art.39 e 40 su sindacati, contratti

collettivi e diritto di sciopero. La tutela del soggetto contraente debole rappresenta indubbiamente la

finalità di tutte queste norme, ma non si tratta più di una finalità esclusiva, ad essa si aggiunge quella

ulteriore della garanzia dei diritti sociali.

5. L’attuazione dei principi costituzionali per mezzo della legislazione speciale

Il processo di attuazione della Costituzione ha dominato l’evoluzione del diritto del lavoro nella fase del

consolidamento della democrazia e dell’industrializzazione. Mentre la contrattazione collettiva ha

provveduto alla determinazione delle concrete condizioni di lavoro sul piano salariale e normativo prima ed

organizzativo e della libertà sindacale poi, il ruolo della legislazione è rivolto prevalentemente al

rafforzamento ed all’estensione della tutela dei diritti riconosciuti al lavoratore dalla Costituzione, dal

codice civile e dagli stessi contratti collettivi. Se si guarda all’evoluzione del diritto del lavoro nel periodo

successivo all’emanazione della Costituzione, è possibile distinguere due linee di politica del diritto. La

prima fase è rivolta soprattutto all’integrazione della disciplina codicistica e quindi al perfezionamento del

sistema di tutela cd. minimale del lavoratore come soggetto contrattualmente debole: esempi di questa

prima fase sono le leggi sul collocamento, sugli appalti di manodopera, sul contratto di lavoro a termine,

sull’apprendistato, il lavoro domestico e il lavoro a domicilio. Nella seconda fase ci si orienta verso una

tutela più ampia del lavoratore, considerato non più soltanto come contraente debole nell’ottica del

rapporto di scambio, ma anche nella sua duplice qualità di soggetto inserito in un rapporto di produzione e

di soggetto appartenente ad una classe o categoria socialmente sottoprotetta. Quindi la tutela non è più

limitata alle condizioni minime di trattamento, ma si estende alla dignità sociale e alla persona del

lavoratore, specificandosi anche come tutela contro le discriminazioni e garanzia della parità di

trattamento; esempi di questo tipo sono la disciplina dei licenziamenti individuali e lo Statuto dei lavoratori

del 1970 (che svolge una funzione promozionale dell’attività sindacale e della contrattazione collettiva).

6. Il diritto del lavoro della crisi e la legislazione contrattata

Successivamente, a partire dal 1975 si può individuare una nuova fase della legislazione del lavoro. Si parla

al riguardo di diritto del lavoro della crisi, ed è una fase caratterizzata da interventi legislativi originali e

peculiari quali ad esempio l’introduzione dei contratti di lavoro con finalità formative o la disciplina delle

riconversioni industriali. Tali interventi avevano l’obiettivo prevalente di favorire la difesa e la crescita dei

livelli di occupazione prevedendo l’estensione delle forme di impiego flessibile della forza-lavoro e

l’introduzione di misure idonee ad ottenere una riduzione del tasso di inflazione attraverso il rallentamento

dei meccanismi di indicizzazione salariale. Aspetti caratteristici di tale fase storica sono la crescente

tendenza verso la deregolamentazione del mercato del lavoro (ossia l’estensione dell’autonomia negoziale

privata), e l’evoluzione della disciplina protettiva da rigida in flessibile: in questa prospettiva la tutela

dell’occupazione prevale sulla tutela della posizione contrattuale debole del lavoratore e quest’ultima deve

essere armonizzata con l’interesse pubblico al contenimento dell’inflazione e con l’interesse dell’impresa

allo svolgimento dei processi di ristrutturazione produttiva e di innovazione tecnologica.

7. La flessibilizzazione del mercato del lavoro e la riforma della P.A. e del lavoro pubblico. Riforma

del Titolo V della Costituzione

Gli interventi legislativi degli anni ’90 spingono verso nuovi modelli di governo delle relazioni industriali (in

parallelo con il consolidarsi della pratica concertativa tra Governo e parti sociali – Protocollo del

23/07/1993-) ma anche verso flessibilizzazione e snellimento burocratico del mercato del lavoro.

Importante intervento di questo periodo è stato la riforma del pubblico impiego, incentrata sulla

“contrattualizzazione dei rapporti di lavoro” con le P.A., con l’obiettivo dell’unificazione normativa dei

dipendenti pubblici e privati al fine di accrescere l’efficienza dell’organizzazione amministrativa,

sottoponendola alle norme del Codice civile e delle leggi speciali. Inoltre, la riforma del Titolo V della

Costituzione nel 2001 in ottica di federalismo legislativo, attribuisce l’ordinamento civile, la determinazione

dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali, e la previdenza sociale alla competenza

esclusiva dello Stato, mentre affida alla competenza concorrente tra Stato e Regioni le materie

dell’istruzione e formazione professionale, la tutela e sicurezza del lavoro, la previdenza complementare e

integrativa. Molta parte dell’attività legislativa di questo decennio è stata inoltre influenzata dall’esigenza di

adeguare l’ordinamento nazionale ai vincoli e agli obiettivi derivanti dalla partecipazione all’UE: questo

spiega come forti vincoli economici in tema di inflazione, deficit di bilancio e debito pubblico abbiano

fortemente condizionato le politiche legislative soprattutto in materia di controllo della spesa sociale.

8. Il diritto del lavoro nei primi decenni del 2000. La crisi del modello concertativo e le politiche neo-

liberiste di flessibilizzazione del mercato del lavoro. Le riforme in materia di lavoro pubblico e di tutela

dei diritti. L’accordo quadro del 22 gennaio 2009 sul sistema della contrattazione collettiva

Importanti novità hanno caratterizzato il diritto del lavoro nei primi anni del decennio appena trascorso. Le

nuove politiche del lavoro, ispirate da un documento presentato dal ministro del lavoro nell’ottobre 2001,

sono state rivolte soprattutto a soddisfare le esigenze di una maggiore liberalizzazione del mercato del

lavoro provenienti dal mondo produttivo. L’azione governativa si è tradotta nella riforma della normativa

sul contratto di lavoro a tempo determinato e di quella in materia di tempo di lavoro, entrambe collegate

all’attuazione di direttive dell’unione europea.

La più rilevante manifestazione del nuovo corso è senza dubbio la riforma del mercato del lavoro del 2003,

si è accentuata la liberalizzazione delle attività di mediazione del lavoro iniziata nel corso degli anni 90.

Altri interventi sono stati effettuati nelle aree del lavoro pubblico e della tutela dei diritti dei lavoratori.

Quanto al lavoro pubblico, si è avuta una nuova legge di riforma mirata ad integrare e correggere l’assetto

regolatorio preesistente. Con l’obiettivo di introdurre nel settore pubblico, in modo vincolante e

generalizzato, sistemi di valutazione delle performances. In contrattazione con l’obiettivo di muovere verso

una piena “convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato”

L’altro importante intervento è rappresentato dal c.d. Collegato Lavoro 2010: si tratta di un ampio

provvedimento contenente previsioni relative a varie materie quali pensioni, lavoro pubblico e mercato del

lavoro ma anche modifiche al rapporto di lavoro più importanti aspetti. Inoltre il legislatore si è preposto di

promuovere la composizione stragiudiziale delle controversie di lavoro in sede tanto conciliativa che

arbitrale, con l’obiettivo di sviluppare un sistema alternativo all’intervento del giudice. Al fine di

fronteggiare una crisi del modello contrattuale si sono impegnate in una lunga e complessa trattativa. Il

processo si è rilevato particolarmente conflittuale.

9. Il biennio 2011-2013. Le regole pattizie sull’efficacia del contratto collettivo e sulla rappresentatività

sindacale. Il potere derogatorio affidato dalla legge ai contratti di prossimità. La ricerca di un nuovo

equilibrio tra flessibilità in entrata e in uscita nella l n. 92/2012.

L’Accordo Quadro del 22/01/2009 è stato siglato da CISL e UIL ma non dalla CGIL

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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