Tutela e sicurezza del lavoro
Capitolo 1
Diritto del lavoro
Diritto sindacale
Il diritto del lavoro è diviso in 1) diritto sindacale, 2) rapporti individuali di lavoro. Gli articoli 39, 40 della Costituzione sono le basi costituzionali del diritto del lavoro. L’art. 39 stabilisce che l’organizzazione sindacale sia libera e quindi che i lavoratori possono costituire associazioni sindacali. L’art. 40 Cost. invece stabilisce che lo sciopero si esercita nell’ambito delle leggi.
Quindi l’oggetto principale dello studio del diritto del lavoro è:
- Libertà ed esercizio dell’attività sindacale attuata dai singoli e dalle associazioni sindacali;
- Contratto collettivo;
- Autotutela ossia il ricorso da parte dei sindacati allo sciopero per far valere i propri interessi.
Rapporti di lavoro
Un’ulteriore parte non meno importante è il rapporto di lavoro subordinato, rapporto che ha origine contrattuale caratterizzato per l’implicazione della persona del lavoratore nello svolgimento del rapporto. Per questo la disciplina del rapporto di lavoro è costituita da norme inderogabili e da clausole del contratto che non possono essere modificate dalla volontà delle parti individuali. In particolare, dal 2015 con D.lgs. n. 81 questa inderogabilità si è attenuata fortemente in materia di potere di controllo del datore di lavoro e in materia di mansioni. La flessibilità è divenuta rilevante in materia di sanzioni contro il licenziamento ingiustificato dove la reintegrazione non è più l’unica sanzione ma è diventata marginale rispetto all’indennizzo.
Capitolo 4
La libertà sindacale
Il diritto sindacale si fonda sul principio della libertà sindacale, riconosciuta e regolata da fonti normative interne, internazionali ed europee. Tra le fonti internazionali assumono rilievo le convenzioni numero 87 e 98 dell’OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) ratificate in Italia con legge 23 marzo 1958 n. 367 che riguarda libertà sindacale e contrattazione collettiva. In ambito europeo, la normativa in materia di rapporti collettivi di lavoro non risulta particolarmente sviluppata, in quanto è affidata alla competenza degli Stati membri. Infatti, il trattato di Maastricht esclude l’intervento dell’UE in materia di diritto di associazione, sciopero e serrata. In maniera contraddittoria la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Nizza 7 dicembre 2000) riconosce libertà di associazione sindacale e il diritto di contrattazione collettiva e sciopero.
In Italia è la Costituzione a sancire, nel primo comma dell’art. 39 il principio di libertà di organizzazione sindacale. Più ampia e specifica, poiché contraddistinta dall’attributo “sindacale”, rispetto al più generale articolo 18 della stessa Costituzione che garantisce la generale libertà di associazione. Ulteriore e importante fonte interna è la L. 300 del 1970 c.d. Statuto dei lavoratori che garantisce la libertà sindacale nei luoghi di lavoro.
Diverse accezioni della libertà sindacale
L’art. 39 comma 1 Cost., tutela la libertà sindacale di ogni singolo cittadino lavoratore riconoscendogli il diritto di svolgere attività sindacale e costituire strutture sindacali o di aderirvi.
L’art. 14 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/70) ribadisce che tale libertà è garantita all’interno dei luoghi di lavoro.
Dal riconoscimento della libertà sindacale deriva che il lavoratore non può subire discriminazioni per motivi sindacali nell’ambito dei rapporti individuali di lavoro. Dunque, il datore di lavoro non può limitare la libertà sindacale del lavoratore, come licenziarlo perché ha preso parte allo sciopero sindacale. Per l’appunto l’art. 15 dello Statuto prevede la nullità degli atti discriminatori per ragioni sindacali.
L’art. 16 dello Statuto invece vieta al datore di lavoro di corrispondere trattamenti economici collettivi aventi finalità discriminatoria.