Sbobine diritto del lavoro – prof. Riccobono 2023/2024
Diritto del lavoro 2023/2024
- Lez 1 – 25/09/23: Introduzione: lavoro subordinato
- Lez 2 – 27/09/23: Lavoro autonomo e lavoro subordinato – qualificazione del contratto
- Lez 3 – 02/10/23: Introduzione co.co.co.
- Lez 4 – 04/10/23: Lavoro a progetto
- Lez 5 – 09/10/23: Le collaborazioni etero-organizzate
- Lez 6 – 11/10/23: Il problema dei rider
- Lez 7 – 16/10/23: Lavoro subordinato: le categorie legali, l’inquadramento, le qualifiche.
- Lez 8 – 18/10/23: Mansioni
- Lez 9 – 23/10/23: Lo ius variandi
- Lez 10 – 25/10/23: Contratto a tempo determinato
- Lez 11 – 30/10/23: Potere disciplinare e potere di controllo del datore di lavoro
- Lez 12 – 13/11/23: Decentramento produttivo e fenomeni interpositori
- Lez 13 – 15/11/23: Fornitura di manodopera e appalto
- Lez 14 – 20/11/23: Trasferimento d’azienda e trasferimento di un ramo d’azienda
- Lez 15 – 27/11/23: Disciplina dei licenziamenti: recesso ad nutum, recesso per giusta causa, legge 604/1966
- Lez 16 – 04/12/23: Disciplina dei licenziamenti in seguito all’introduzione dell’art. 18 L. 300/1970
- Lez 17 – 06/12/23: Nuova disciplina dei licenziamenti dopo la riforma Fornero del 2012
- Lez 18 – 11/12/23: Contratto a tutele crescenti
- Lez 19 – 13/12/23: Lavoro agile
- Lez 20 – 18/12/23: Prescrizione e disciplina delle rinunce e delle transazioni
Lezione 1
Introduzione: lavoro subordinato
Il corso si divide in due parti: diritto del lavoro (che riguarda il rapporto di lavoro, la relazione individuale tra datore di lavoro e lavoratore, è una disciplina che si è sviluppata sulla base di numerosissime leggi;) e diritto sindacale (materia che riguarda le relazioni collettive, non più sul piano individuale, quindi il rapporto tra il datore di lavoro e il lavoratore, ma un rapporto tra le organizzazioni sindacali, quindi soggetti collettivi, che rappresentano l'interesse dei lavoratori, e le organizzazioni dei datori di lavoro, che rappresentano l'interesse dei datori di lavoro. In questa materia non ritroviamo lo stesso numero di leggi, ciò complica le cose perché tutta la costruzione dell'ordinamento inter-sindacale è affidata all'interpretazione della corte costituzionale, della magistratura e ai sistemi di regole si danno tra di loro le parti dell'ordinamento sindacale).
Queste due branche del diritto del lavoro sono interdipendenti tra di loro, tanto che molte nozioni del diritto del lavoro hanno bisogno di nozioni del diritto sindacale e viceversa.
Queste due branche si accompagnano a una terza branca: il diritto della previdenza sociale, che studia i rapporti con gli enti previdenziali (= INPS) e riguarda ad esempio il trattamento pensionistico del lavoratore, la disciplina della malattia ovvero degli infortuni sul lavoro, (non è oggetto di questo corso come non lo è il capitolo sul rapporto del pubblico impiego, dedicato ai rapporti di lavoro pubblico, cioè alle dipendenze della pubblica amministrazione, ci limiteremo al rapporto di lavoro alle dipendenze dell’impresa privata).
Diritto del lavoro subordinato
Diritto del lavoro (‘subordinato’: questo è un aggettivo sottinteso).
Il diritto del lavoro nasce come materia che protegge una specifica categoria di lavoratori: i lavoratori subordinati. La subordinazione, la condizione cioè di lavoratore subordinato, fondamentalmente è la categoria fondativa della nostra materia: il diritto del lavoro si occupa tradizionalmente dei lavoratori subordinati.
Se ne occupa in quanto i lavoratori subordinati per antonomasia sono dei soggetti sotto-protetti, soggetti che da un punto di vista sociale versano in condizioni di inferiorità economica rispetto all'impresa per cui lavorano, che invece è titolare dei mezzi di produzione, ma è anche un soggetto sotto-protetto sul piano contrattuale: perché nel rapporto contrattuale, che si instaura tra il datore di lavoro e il lavoratore subordinato, si verifica uno squilibrio di potere negoziale.
Con ciò si intende che il lavoratore subordinato, nel momento in cui entra in contatto con il datore di lavoro, si trova ontologicamente in una condizione di asimmetria, di debolezza rispetto al datore, che ha la forza di potergli imporre le condizioni, le clausole del contratto di lavoro, è in una posizione di supremazia rispetto al lavoratore e ciò fa sì che strutturalmente il lavoratore sia un soggetto che tende ad accettare condizioni di lavoro ‘a ribasso’, questo perché il mercato del lavoro, è un mercato in cui le occasioni di lavoro (cioè la domanda di lavoro) è superiore all'offerta di lavoro.
C’è uno squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, ci sono tantissimi soggetti disposti a lavorare, ma i posti di lavoro sono inferiori a questo numero, con la conseguenza che se ci sono pochi posti di lavoro e tanta gente disponibile ad occuparsene, si crea un effetto economico di questo tipo: il datore di lavoro è il protagonista di questo rapporto, perché può determinare le condizioni lavorative del lavoratore.
La nostra materia (il diritto del lavoro e il diritto sindacale) ha la funzione di correggere questo squilibrio, la sua assiologia (= compito) consiste proprio nella correzione delle asimmetrie, degli squilibri di potere contrattuale che si verificano nel rapporto di lavoro subordinato.
Il diritto del lavoro nasce e si sviluppa per evitare la preminenza assoluta del datore di lavoro sul lavoratore subordinato e per evitare che ci sia lo sfruttamento del lavoratore dipendente, che avverrebbe se il rapporto di lavoro fosse regolato solo dalle regole del libero mercato, caratterizzato della competizione tra le imprese, la quale dà vita al fenomeno della “corsa al ribasso” (= se tutti quanti potessero negoziare liberamente le condizioni di lavoro, la concorrenza fra le imprese farebbe sì che il vantaggio competitivo di un'impresa sull'altra si basi sul costo del lavoro).
Esempio: i tanti locali di via Maqueda, esercizi di ristorazione che offrono perlopiù lo stesso servizio, tra cui prevale o chi ha una qualità eccelsa; o chi invece offre il costo minore, e cosa permette di ottenere un costo più basso? La competizione sul costo di lavoro.
Lo scopo della nostra disciplina è quello di intercettare questo tipo di condotta per far sì che il costo del lavoro non possa essere considerato un differenziale attraverso cui regolare la concorrenza fra le imprese, anzi il diritto del lavoro dovrebbe avere una funzione anti-concorrenziale, per potere garantire che la concorrenza tra le imprese sia una concorrenza equa, non basata sullo sfruttamento del lavoratore.
Ricapitolando
L'intenzione del diritto del lavoro è quella di riequilibrare le condizioni di asimmetria che caratterizzano la relazione tra il datore di lavoro e il lavoratore subordinato.
Questa asimmetria si riscontra su due piani:
- Piano sociologico: il lavoratore tradizionalmente è un soggetto che è socialmente sotto-protetto rispetto al datore di lavoro che ha i mezzi di produzione (c.d. conflitto tra capitale e lavoro);
- Piano giuridico: il lavoratore è un soggetto in condizioni di inferiorità contrattuale, perché la presenza di occasioni di lavoro scarse rispetto alla disponibilità dei posti di lavoro fa sì che il datore di lavoro possa imporre le condizioni di negoziazione senza margini di particolare trattativa con il lavoratore.
La nostra materia ha dunque uno scopo di protezione per il lavoratore, ma ha anche una funzione di regolazione della concorrenza, perché evita che, attraverso l'abuso del potere del datore di lavoro, si possa giocare “a ribasso” sulle condizioni di lavoro {se io posso vendere uno spritz a 3€, invece che a 6€, è perché probabilmente i miei dipendenti non sono regolari, magari risultano assunti regolarmente ma osservano orari di lavoro irregolari, molto più ampi di quanto dichiarato nel loro contratto di assunzione}.
Lo sfruttamento è uno strumento che falsa la competizione fra le imprese e se questo fenomeno fosse totalmente legale (concedendo cioè la possibilità di negoziare liberamente sui salari e sulle condizioni di lavoro) si aprirebbe un “aspirare al basso” {il mio dirimpettaio farebbe in modo di vendere lo spritz a 2,50€ e come guadagnerebbe questo margine di 50 centesimi rispetto al suo diretto competitor? Probabilmente assumendo un altro lavoratore in nero ovvero licenziando quello in regola}.
Funzione di riequilibrio
La funzione di questa materia è funzione di riequilibrio, funzione che si basa su delle caratteristiche tecniche:
- Sul versante del rapporto individuale del lavoro: lo strumento che consente di riequilibrare i rapporti tra le parti, è la cosiddetta ‘norma inderogabile’.
Il diritto del lavoro tradizionale si fonda sulla tecnica della norma inderogabile, essa si contrappone alla norma dispositiva:
- Nel diritto privato: nel sistema generale del diritto dei contratti governa l'autonomia delle parti contraenti, le quali possono anche stipulare contratti atipici secondo le loro preferenze, purché meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico e possono regolare il rapporto negoziale secondo le loro preferenze.
- Nel diritto del lavoro: questa negoziazione “alla pari”, che è ciò che consente, nel sistema del diritto privato dei contratti, di stabilire liberamente le condizioni di un determinato negozio, nel diritto del lavoro questa caratteristica è sostituita dall'inderogabilità/imperatività della norma.
Le norme dettate dalla legislazione gius-lavoristica sono norme inderogabili, nel senso che sono sottratte all'autonomia privata, non sono norme dispositive, c'è un principio di indisponibilità delle tutele che l'ordinamento appresta in favore del lavoratore subordinato.
La negoziazione non è concessa, le parti non si possono accordare affinché il lavoratore rinunci a dei diritti che l'ordinamento gli assicura, perché il contrassegno generale delle norme di protezione del lavoratore è l'imperatività: non sono norme derogabili in peggio (a sfavore del lavoratore), al massimo sono norme derogabili in meglio, il datore di lavoro può derogare ad una determinata norma solo se il trattamento che ne consegue è più favorevole {può dare più giorni di ferie, rispetto a quelli previsti dalla legge, ma non può contrattare l'eliminazione di giornate di ferie previste dalla legge, non può imporre un orario di lavoro superiore a quello previsto dalla legge, la quale sancisce che il lavoratore ad esempio ha diritto al riposo di almeno 11h. Questo perché la norma che stabilisce il periodo di riposo giornaliero è una norma inderogabile}.
L'aspetto su cui incide di più l'inderogabilità è quello del trattamento economico: se il datore di lavoro e il lavoratore fossero liberi di concordare la paga, e quindi il salario fosse rimesso a una libera negoziazione tra le parti, il datore di lavoro affiderebbe il lavoro a chi si accontenterebbe della paga più bassa. Per evitare questo tipo di situazione, la nostra disciplina si avvale del contributo essenziale del diritto sindacale attraverso il ruolo della contrattazione collettiva.
Contratti collettivi
Ma cosa sono i contratti collettivi?
I contratti collettivi sono contratti che vengono stipulati non individualmente, ma dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
La loro principale funzione è una funzione tariffaria: il contratto collettivo è lo strumento attraverso cui vengono determinate le condizioni di trattamento economico e normativo dei lavoratori subordinati.
Il contratto collettivo è lo strumento in cui troviamo la retribuzione minima che spetta a ciascun lavoratore per ogni settore produttivo in relazione a un particolare tipo di lavoro {ad esempio il contratto collettivo per gli esercizi di ristorazione stabilirà qual è la paga di base che deve essere garantita in maniera uniforme per tutti coloro che svolgono quella funzione}.
Il contratto collettivo ha una funzione tariffaria nel senso che costituisce lo strumento che impedisce al datore di lavoro di negoziare il salario con il singolo lavoratore (se potesse farlo liberamente andrebbe a scegliere o imporre una retribuzione quanto più bassa possibile: la sua scelta ricadrebbe sul lavoratore che gli assicura la disponibilità a percepire della retribuzione più bassa. Questo si verifica nell'area dell'illegalità/del lavoro in nero, laddove il lavoratore è “invisibile” perché non viene dichiarato allo Stato, non è conosciuto ed è allora illegale. Invece laddove il lavoratore viene regolarmente assunto, mediante un contratto di lavoro che è comunicato allo Stato, perché i datori di lavoro, quando assumono qualcuno, devono comunicare ai centri per l'impiego di aver assunto quel lavoratore, il lavoratore viene dunque censito, e attraverso la contrattazione collettiva, viene stabilita la retribuzione spettante al lavoratore in modo uniforme in funzione delle sue funzioni). Ovviamente la funzione tariffaria cresce o decresce in relazione alla tipologia delle mansioni svolte.
Le organizzazioni sindacali, in quanto organizzazioni di carattere collettivo, negoziano con le organizzazioni dei datori di lavoro, in una condizione di parità, di equilibrio, una condizione diversa da quella che lega il singolo lavoratore al datore di lavoro.
Laddove invece la contrattazione collettiva avviene nell’interesse di tutti, è proprio l'organizzazione sindacale che ha una funzione di contro-potere, va cioè a bilanciare lo squilibrio, operando come mediatore degli interessi di più lavoratori, e negozia lo standard di trattamento valente per tutti gli appartenenti a una determinata categoria produttiva.
Perché il meccanismo del contratto collettivo può esistere, arrivando così alla determinazione concordata di un determinato livello di retribuzione per un certo tipo di lavoro svolto, in modo da correggere il potere di supremazia del datore di lavoro? Cos'è che consente all’autonomia collettiva di avere la forza di riequilibrare questa relazione che invece sul piano individuale è squilibrata? Che cos'è che garantisce al sindacato questa forza?
È il potere di auto-tutela collettiva.
L'auto-tutela collettiva è l'arma di cui dispone il sindacato: lo sciopero.
Se la negoziazione sulle condizioni di lavoro, e quindi la contrapposizione di interessi che c'è tra le organizzazioni sindacali e quelle dei datori di lavoro, non consente di raggiungere un punto di equilibrio ragionevole tra le parti, le organizzazioni sindacali, diversamente dal lavoratore singolo, hanno come strumento l’auto-tutela e quindi lo sciopero: se si verifica che un settore produttivo presenta dei problemi, è un settore in cui si registrano sfruttamento nelle condizioni di lavoro e reddito troppo bassi, i sindacati hanno la possibilità di minacciare o attivare uno sciopero, che è un mezzo tramite cui i lavoratori, aggregati collettivamente, fanno pressione all'impresa, acquisendo più potere perché una protesta collettiva può creare un forte danno all'impresa [ES – se i lavoratori di un supermercato decidono di scioperare perché il loro datore di lavoro non gli assicura delle condizioni di lavoro salubri, evidentemente il supermercato non funzionerà da solo e ciò crea un danno al datore di lavoro, che dovrà ascoltare la voce dei lavoratori, avviando una negoziazione].
Quindi il meccanismo della contrattazione collettiva si aggiunge al sistema della norma inderogabile, svolge una funzione di contro-potere, che però ha la sua effettività nello strumento di auto-tutela, quanto più è forte il sindacato maggiore sarà la sua forza contrattuale in sede di determinazione delle condizioni del contratto.
Lavoro autonomo e lavoro subordinato
- Tale disciplina ha tradizionalmente un focus puntato sul lavoratore subordinato, in quanto storicamente è il lavoratore subordinato il soggetto su cui si indirizzano le esigenze di protezione. Fuori dall'area di interesse del diritto del lavoro tradizionale si è usualmente collocato il fenomeno del lavoro autonomo: rappresenta la categoria concettuale contrapposta al lavoro subordinato.
Per definizione il lavoro autonomo è un tipo di lavoro del quale il diritto del lavoro si è a lungo disinteressato proprio perché il lavoratore autonomo non presenta le stesse esigenze di tutela del lavoratore subordinato (le tutele vanno al lavoratore subordinato perché dipende da altri).
Il lavoratore autonomo non è al centro dell’interesse del diritto del lavoro (e quindi della disciplina collettiva del diritto del lavoro) perché essenzialmente non ha bisogno di protezione: è un libero professionista nell'immaginario collettivo (come l’avvocato o l’artigiano), assume e concentra su di sé il rischio del proprio lavoro, è un soggetto indipendente, si auto-organizza, gestisce il proprio tempo, non ha un superiore, ma ha tanti committenti e si colloca all’interno mercato del lavoro.
Queste caratteristiche fanno sì che il lavoratore autonomo non sia un soggetto che abbia lo stesso bisogno di protezione del lavoratore subordinato, quindi ne è stato fatto storicamente un soggetto contrapposto al lavoratore subordinato, verso il quale le norme di protezione del diritto del lavoro non hanno storicamente trovato applicazione.
Tuttavia l'estraneità del lavoratore autonomo al diritto del lavoro (il fatto che questo non si occupi di questi lavoratori) è un'affermazione in via di forte ripensamento, nel senso che il diritto del lavoro negli anni più recenti ha cominciato a rivolgere una certa attenzione, sempre
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.