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DIRITTO COSTITUZIONALE

PRIMA PARTE: INTRODUZIONE

CAP 1. L’ORDINAMENTO GIURIDICO E IL DIRITTO COSTITUZIONALE

Paragrafo 1 —> le regole del diritto

Ogni organizzazione sociale necessita di un complesso di regole per disciplinare la propria vita e

attività. Il principio ubi societas, ibi ius esprime esattamente questa necessità: dove esiste una

società, si sviluppa necessariamente un ordinamento giuridico, inteso come l’insieme delle regole

che compongono il diritto di tale organizzazione. Oltre alle norme giuridiche, esistono regole di natura

differente, come quelle morali o religiose. Sebbene per convenzione si faccia risalire la separazione tra

ambito religioso e giuridico alla fase repubblicana del diritto romano, con particolare riferimento

alla Lex Hortensia, il legame tra credenze e diritto non si è mai del tutto interrotto. Anche nell'epoca

contemporanea, tale distinzione non è sempre netta: nei paesi islamici, ad esempio, i precetti del

Corano operano come leggi dello Stato.

Nei moderni ordinamenti, la distinzione tra regole giuridiche e precetti non giuridici non risiede nella

provenienza o nel contenuto, ma nella finalità: le norme giuridiche sono finalizzate alla sopravvivenza

e allo sviluppo della specifica organizzazione sociale. Mentre le regole morali e religiose mirano alla

perfezione dell'individuo o alla salvezza dell'anima, le norme giuridiche disciplinano i rapporti tra

i soggetti del gruppo, definiscono i confini dei rispettivi interessi e proteggono i beni o valori

comuni. A differenza delle regole non giuridiche che impongono esclusivamente doveri, le norme

giuridiche tutelano anche i diritti dei consociati. Si è in presenza di norme giuridiche quando si

instaura un rapporto tra soggetti basato su una regola comune, il diritto in senso oggettivo, che

può essere posta dalle parti o imposta da altri. Questo rapporto genera vincoli reciproci che

determinano, in capo ai soggetti, situazioni giuridiche soggettive di vantaggio, ovvero i diritti in senso

soggettivo, e corrispondenti situazioni di svantaggio, identificate come obblighi. Infine, secondo la

teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, il diritto non è un monopolio di alcuna organizzazione,

ma è elemento inerente a qualunque gruppo sociale. Ogni organizzazione, pertanto, produce diritto

ed è essa stessa prodotta dal diritto.

Paragrafo 2 —> cos’è un ordinamento giuridico

Il rapporto tra diritto e organizzazione sociale viene interpretato attraverso due teorie fondamentali, che

offrono prospettive differenti sulla natura dell'ordinamento giuridico.

(!) Secondo la teoria normativista, l’ordinamento coincide con il complesso delle norme vigenti in uno

spazio territoriale, considerate come un sistema autonomo, isolato dai fenomeni sociali e analizzato

secondo regole proprie. Questa impostazione, di stampo positivista, garantisce certezza alla scienza

giuridica, ma non chiarisce il fondamento ultimo su cui l’ordinamento si regge.

(!) Al contrario, la teoria istituzionalista sostiene che l’ordinamento non sia un semplice insieme di

prescrizioni, ma il complesso delle norme che scaturiscono da una specifica organizzazione sociale.

Qui, è l'organizzazione a produrre il diritto, mentre le norme hanno la funzione di mantenerla,

consolidarla e rafforzarla. (In sintesi: per i normativisti una società organizzata ha un ordinamento,

mentre per gli istituzionalisti una società organizzata è un ordinamento) 2

L’affermazione ex facto oritur ius esprime la genesi del diritto: le norme nascono da fatti normativi

intervenuti in un momento storico, come l'instaurazione di un nuovo regime, una rivoluzione o

l'affermarsi di una consuetudine. Questo meccanismo è evidente nei sistemi di Common Law, dove la

regolarità dei comportamenti prevalenti, verificata dalle corti, genera la norma; è altrettanto valido

nei sistemi di Civil Law, in cui il fatto normativo si traduce in norme scritte, deliberate, promulgate

e pubblicate dagli organi competenti. L'ambito costituzionale conferma tale dinamica.

L’ordinamento costituzionale italiano non è nato esclusivamente con l'entrata in vigore della

Costituzione il 1° gennaio 1948, ma si è delineato attraverso una serie di eventi politico-istituzionali

pregressi: la caduta del regime fascista nel 1943, la Resistenza e la ricostituzione dei partiti. È stato

questo assetto a dare vita alla Costituzione, conferendole legittimazione e forza normativa.

L’ordinamento giuridico è quindi l’insieme di prescrizioni, consuetudini e fatti normativi,

espressione di una determinata organizzazione sociale e coordinati secondo criteri sistematici.

Tale definizione prescinde da specifiche gerarchie di valori: come teorizzato da Santi Romano, persino

le organizzazioni contrapposte allo Stato, come quelle malavitose, possono costituire un proprio

ordinamento.

Paragrafo 3 —> ogni ordinamento è un sistema

L'ordinamento giuridico si configura come un sistema che deve essere necessariamente unitario,

coerente e completo. Tale qualità è il risultato sia della consapevole volontà del legislatore, sia

dell'attività interpretativa costante, che mira a garantire l'assenza di contraddizioni o lacune. La

natura sistemica impone che ogni norma sia coordinata con le altre, poiché l'ordinamento non

rappresenta una sommatoria di prescrizioni, ma un insieme di elementi in cui ciascuno svolge una

funzione specifica e funzionale al tutto. L’interprete deve presupporre che il diritto formi un sistema,

operando attraverso l'interpretazione logico-sistematica. Questa metodologia non si limita alla lettura

testuale degli enunciati, ma ne analizza l'inserimento nel contesto normativo complessivo,

includendo il ricorso all'interpretazione analogica. La dottrina distingue tra disposizioni e norme per

razionalizzare tale operazione:

- Le disposizioni costituiscono il "materiale grezzo", ovvero le formulazioni linguistiche

contenute nei testi scritti. Esse non coincidono necessariamente con le partizioni del testo

(articoli o commi), poiché un singolo articolo può contenere più disposizioni.

- Le norme rappresentano il significato prescrittivo, ovvero il comando, divieto, permesso,

definizione o regola di produzione che l'interprete estrae dalla disposizione.

Da una medesima disposizione è possibile ricavare molteplici norme: possono essere compatibili

tra loro oppure in contrasto, obbligando l'interprete a operare una scelta sistematica per individuare la

norma effettivamente vigente. Esistono inoltre disposizioni prive di contenuto normativo, norme

prive di disposizione (come quelle consuetudinarie, ricavate dall'astrazione di comportamenti

sociali) e norme frutto dell'integrazione di più frammenti testuali. La distinzione tra disposizione e

norma è cruciale per la distinzione tra l'abrogazione espressa da quella tacita, derivante da

un'antinomia tra norme succedutesi nel tempo. (es. pagine 27 e 28 manuale)

Paragrafo 4 —> costituzione e ordinamento costituzionale 3

L'ordinamento statale si struttura attorno a una Costituzione, intesa come l'insieme di principi e

valori fondanti che assicurano l'unità, la coerenza e la completezza del sistema. Poiché le costituzioni

possono essere scritte o non scritte, occorre definire l'ordinamento costituzionale come il

complesso delle norme fondamentali — scritte e consuetudinarie — che fungono da vero e

proprio "codice genetico" dell'ordinamento stesso, delineandone l'identità e l'ordine

complessivo.

Il diritto costituzionale, attraverso i suoi "principi supremi", opera come il tête de chapitre (punto di

riferimento apicale) di tutti gli altri rami del diritto. La distinzione tra documento scritto e ordinamento

reale è fondamentale:

(1) La Costituzione scritta non esaurisce l'ordinamento: Gli elementi di fondo si ricavano anche

da leggi costituzionali, consuetudini e norme materialmente costituzionali (come le leggi

elettorali o le preleggi al Codice civile), capaci di incidere sul sistema politico più di alcune

norme formalmente costituzionali.

(2) Non tutte le norme costituzionali sono strutturali: Molte norme presenti nel testo (sia in

costituzioni "brevi" che "lunghe") disciplinano aspetti rilevanti ma non fondanti. Modificarle o

abrogarle, pur seguendo il rigido procedimento di revisione ex art. 138, non altererebbe

l'identità dell'ordinamento. Si pensi, ad esempio, alla modifica del 1963 che ha introdotto un

numero fisso di parlamentari agli artt. 56 e 57.

(3) Possibile divergenza tra testo e realtà: Le norme possono non essere più vigenti nella

prassi. L'esempio storico è il periodo tra il 1922 e il 1943, in cui lo Statuto Albertino era

formalmente in vigore, ma le leggi fasciste avevano di fatto instaurato un regime autoritario.

Questa distinzione si riflette anche sulla natura degli organi: gli organi costituzionali (Parlamento,

Presidente della Repubblica, Governo, Corte costituzionale) sono necessari e indefettibili perché

delineano il volto dell'ordinamento; gli organi di rilevanza costituzionale (come il CNEL), pur previsti

dalla Costituzione, non possiedono la medesima funzione strutturale.

Il compito del costituzionalista è duplice: ricostruire il "dover essere" tramite il metodo giuridico-

dogmatico (cosa prescrive il testo) e accertare l'"essere" (quali norme sono effettivamente vigenti).

Sul piano teorico, occorre distinguere tra Costituzione (la carta entrata in vigore il 1° gennaio 1948) e

ordinamento costituzionale (il complesso delle norme, formali e sostanziali, legate da un "progetto

ordinante"). È quest'ultimo a garantire l'autonomia del diritto costituzionale: esso non si limita alle

contingenze politiche che hanno dato vita alla Carta, ma si focalizza sul disegno sistemico che le

norme proiettano nel tempo, conferendo loro capacità espansiva.

Paragrafo 5 —> diritto pubblico e diritto privato

La distinzione tra diritto pubblico e diritto privato poggia sul legame tra i rapporti disciplinati e la

natura degli interessi tutelati. Il diritto privato si fonda sull'autonomia dei soggetti, che regolano i

propri rapporti tramite liberi contratti, nel rispetto dei limiti fissati dal Codice civile. Il diritto pubblico,

di cui il diritto costituzionale rappresenta il cuore, riguarda invece quegli ambiti considerati essenziali

per l'ordinamento e, come tali, affidati alla gestione del potere pubblico. In base a questo criterio,

rientrano nell'ambito del diritto pubblico le seguenti branche: il diritto costituzionale, il diritto

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parlamentare, il diritto regionale e degli enti locali, il diritto amministrativo, il diritto tributario, il diritto

ecclesiastico, il diritto penale, nonché il diritto processuale, sia civile che penale.

Tuttavia, è necessario considerare che tale separazione ha una funzione principalmente didattica. Lo

Stato non è mai del tutto assente dai rapporti privatistici: esso definisce il perimetro entro cui tali

interazioni si sviluppano, garantendo che tra i privati sussista una condizione di parità e che le loro

attività non pregiudichino l'interesse generale. Sotto questo profilo, l'intero diritto di un ordinamento a

fini generali è, in ultima analisi, di natura pubblica.

CAP 2. LO STATO

Paragrafo 1 —> lo stato come comunità politica sovrana

Lo Stato moderno si afferma a partire dal XVI secolo come la forma di organizzazione politica che

prevale su tutte le altre. Gli stati sorsero allorché in varie parti d’Europa alcuni ordinamenti territoriali

si organizzarono attorno a un princeps (=un feudatario che per forza militare, economica o strategica

acquisì posizioni di preminenza rispetto ad altri)

La sua genesi è segnata da un duplice processo:

- all'esterno, ha conquistato la propria autonomia rispetto ai poteri universali dell'epoca,

come il Papato e l'Impero;

- all'interno, ha imposto la propria supremazia sugli ordinamenti particolari, quali feudatari,

corporazioni e municipi, unificando così il sistema giuridico.

I caratteri distintivi dello Stato sono la politicità e la sovranità. La politicità implica che lo Stato ha

come fine la cura di tutti gli interessi generali di una collettività stanziata su un territorio determinato,

motivo per cui tende a subordinare a sé ogni altro ente territoriale. Su questa base si fonda la sovranità,

che consiste nel monopolio della forza legittima: lo Stato è sovrano in quanto supremo rispetto a ogni

potere interno e indipendente rispetto a poteri esterni.

DEFINIZIONE DI STATO: si può parlare di stato quando una popolazione stanziata su un territorio dà

vita ad un ordinamento rivolto a soddisfare i suoi interessi generali. Per configurarsi come Stato,

devono coesistere tre elementi:

• Un popolo, inteso come un insieme di persone legate dal medesimo ordinamento e dalla stessa

cittadinanza, che comporta eguaglianza nei diritti e nei doveri.

• Un territorio, su cui l'ordinamento viene esercitato.

• Un governo, dotato del potere necessario a esercitare la sovranità.

Il nesso tra politicità e sovranità è inscindibile: il perseguimento di fini generali richiede il controllo

effettivo della forza e delle risorse. È proprio in virtù della sovranità, intesa come potere costituente,

che lo Stato può dotarsi di una Costituzione, atto che legittima poi ogni altro potere pubblico.

Nell'ordinamento italiano, come nelle altre democrazie, la sovranità appartiene al popolo, ai sensi

dell'art. 1 della Costituzione. Ciò significa che il popolo è sia la fonte di legittimazione di ogni potere,

sia il titolare ultimo dei poteri sovrani. Tuttavia, la sovranità odierna non ha più l'assolutezza del

passato, poiché incontra limiti di fatto (legati alla globalizzazione e alla tecnologia che rendono difficile

il controllo degli Stati sulla circolazione delle informazioni di beni, capitali e persone) e limiti giuridici

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derivanti dall'ordinamento internazionale (AD ES. L’ONU). Tali limitazioni sono però considerate valide

in quanto volute dal popolo stesso nell'esercizio del suo potere costituente.

Una distinzione fondamentale va tracciata tra diverse forme di organizzazione:

(a) Stato federale: è un ordinamento complesso dove la sovranità è distribuita su due livelli.

Tuttavia, la presenza di una Costituzione federale superiore sancisce l'esistenza di un unico

Stato sovrano, un solo popolo e un solo potere costituente.

(b) Confederazione di Stati: non dà vita a un nuovo Stato, ma è un'unione di Stati indipendenti

regolata dal diritto internazionale, priva di una Costituzione unitaria. L'Unione Europea

rappresenta, in questo senso, un modello ibrido in continua evoluzione.

Le vicende storiche degli Stati, tra nascita, trasformazione e dissoluzione, devono essere sempre

analizzate tenendo distinti i profili del diritto internazionale da quelli del diritto interno, focalizzandosi

sull'eventuale mutamento dell'ordinamento costituzionale.

Paragrafo 3 —> le forme di stato moderne

Per inquadrare correttamente la classificazione delle forme di Stato, è necessario distinguere tra

forme di governo e forme di Stato. Mentre le prime riguardano la distribuzione del potere tra gli

organi dello Stato e le modalità di assunzione delle decisioni politiche, le seconde analizzano il

rapporto tra governanti e governati, ovvero il modo in cui il potere politico interagisce con i

cittadini e i fini ultimi dell'ordinamento. Tali definizioni non costituiscono archetipi ideali, ma

strumenti di classificazione e conoscenza, derivati da un processo di astrazione storica; per questo

motivo, la classificazione di Stati dotati di caratteristiche originali o frutto di ibridazioni può presentare

margini di complessità. (1) STATO ASSOLUTO

Il percorso storico delle forme di Stato inizia con lo STATO ASSOLUTO, che si afferma dopo la

dissoluzione dell'ordinamento feudale, tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'era moderna. Questo

modello si poggia su tre pilastri: la legittimazione del sovrano che deriva direttamente da Dio,

l'accentramento in capo al sovrano e ai suoi delegati di ogni potere pubblico (senza distinzione di

funzioni) e una rigida divisione in classi sociali, dove l'aristocrazia gode di privilegi, immunità e

franchigie. (2) STATO LIBERALE

L'ascesa dello STATO LIBERALE segna la vittoria della borghesia contro l'aristocrazia e l'alto clero,

un processo che si snoda dalla Gloriosa Rivoluzione inglese (1688-1689) alla Rivoluzione americana

(1776), fino alla Rivoluzione francese (1789) e ai moti europei del 1848. Essendo caratterizzato da una

base sociale ristretta, in cui il diritto di voto è riservato a chi possiede un determinato censo o

capacità, è definito Stato monoclasse. Tuttavia, esso riconosce a tutti i cittadini i diritti di libertà e di

proprietà. In questo contesto, i diritti sono garantiti dalla legge, intesa come norma generale e astratta

vincolante per la pubblica amministrazione e tutelata da giudici indipendenti, dando così vita allo Stato

di diritto. (3) STATO LIBERALDEMOCRATICO

Dallo Stato liberale si evolve lo STATO LIBERALDEMOCRATICO, delineatosi all'inizio del Novecento.

L'estensione del suffragio (in Italia il suffragio universale maschile fu raggiunto tra il 1912 e il 1918,

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mentre quello femminile nel 1946) segna il passaggio allo Stato pluriclasse. Il riconoscimento dei diritti

politici a tutti i cittadini maggiorenni favorisce l'organizzazione in partiti politici e sindacati per

tutelare i ceti più deboli. Le crisi economiche, come quella del 1929, spingono lo Stato a intervenire

nell'economia e a garantire, accanto ai diritti civili e politici, specifici diritti sociali. Da qui nasce

lo STATO

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher hamdiyatmda di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Vigevani Giulio Enea.
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