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DIRITTO COSTITUZIONALE
PRIMA PARTE: INTRODUZIONE
CAP 1. L’ORDINAMENTO GIURIDICO E IL DIRITTO COSTITUZIONALE
Paragrafo 1 —> le regole del diritto
Ogni organizzazione sociale necessita di un complesso di regole per disciplinare la propria vita e
attività. Il principio ubi societas, ibi ius esprime esattamente questa necessità: dove esiste una
società, si sviluppa necessariamente un ordinamento giuridico, inteso come l’insieme delle regole
che compongono il diritto di tale organizzazione. Oltre alle norme giuridiche, esistono regole di natura
differente, come quelle morali o religiose. Sebbene per convenzione si faccia risalire la separazione tra
ambito religioso e giuridico alla fase repubblicana del diritto romano, con particolare riferimento
alla Lex Hortensia, il legame tra credenze e diritto non si è mai del tutto interrotto. Anche nell'epoca
contemporanea, tale distinzione non è sempre netta: nei paesi islamici, ad esempio, i precetti del
Corano operano come leggi dello Stato.
Nei moderni ordinamenti, la distinzione tra regole giuridiche e precetti non giuridici non risiede nella
provenienza o nel contenuto, ma nella finalità: le norme giuridiche sono finalizzate alla sopravvivenza
e allo sviluppo della specifica organizzazione sociale. Mentre le regole morali e religiose mirano alla
perfezione dell'individuo o alla salvezza dell'anima, le norme giuridiche disciplinano i rapporti tra
i soggetti del gruppo, definiscono i confini dei rispettivi interessi e proteggono i beni o valori
comuni. A differenza delle regole non giuridiche che impongono esclusivamente doveri, le norme
giuridiche tutelano anche i diritti dei consociati. Si è in presenza di norme giuridiche quando si
instaura un rapporto tra soggetti basato su una regola comune, il diritto in senso oggettivo, che
può essere posta dalle parti o imposta da altri. Questo rapporto genera vincoli reciproci che
determinano, in capo ai soggetti, situazioni giuridiche soggettive di vantaggio, ovvero i diritti in senso
soggettivo, e corrispondenti situazioni di svantaggio, identificate come obblighi. Infine, secondo la
teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, il diritto non è un monopolio di alcuna organizzazione,
ma è elemento inerente a qualunque gruppo sociale. Ogni organizzazione, pertanto, produce diritto
ed è essa stessa prodotta dal diritto.
Paragrafo 2 —> cos’è un ordinamento giuridico
Il rapporto tra diritto e organizzazione sociale viene interpretato attraverso due teorie fondamentali, che
offrono prospettive differenti sulla natura dell'ordinamento giuridico.
(!) Secondo la teoria normativista, l’ordinamento coincide con il complesso delle norme vigenti in uno
spazio territoriale, considerate come un sistema autonomo, isolato dai fenomeni sociali e analizzato
secondo regole proprie. Questa impostazione, di stampo positivista, garantisce certezza alla scienza
giuridica, ma non chiarisce il fondamento ultimo su cui l’ordinamento si regge.
(!) Al contrario, la teoria istituzionalista sostiene che l’ordinamento non sia un semplice insieme di
prescrizioni, ma il complesso delle norme che scaturiscono da una specifica organizzazione sociale.
Qui, è l'organizzazione a produrre il diritto, mentre le norme hanno la funzione di mantenerla,
consolidarla e rafforzarla. (In sintesi: per i normativisti una società organizzata ha un ordinamento,
mentre per gli istituzionalisti una società organizzata è un ordinamento) 2
L’affermazione ex facto oritur ius esprime la genesi del diritto: le norme nascono da fatti normativi
intervenuti in un momento storico, come l'instaurazione di un nuovo regime, una rivoluzione o
l'affermarsi di una consuetudine. Questo meccanismo è evidente nei sistemi di Common Law, dove la
regolarità dei comportamenti prevalenti, verificata dalle corti, genera la norma; è altrettanto valido
nei sistemi di Civil Law, in cui il fatto normativo si traduce in norme scritte, deliberate, promulgate
e pubblicate dagli organi competenti. L'ambito costituzionale conferma tale dinamica.
L’ordinamento costituzionale italiano non è nato esclusivamente con l'entrata in vigore della
Costituzione il 1° gennaio 1948, ma si è delineato attraverso una serie di eventi politico-istituzionali
pregressi: la caduta del regime fascista nel 1943, la Resistenza e la ricostituzione dei partiti. È stato
questo assetto a dare vita alla Costituzione, conferendole legittimazione e forza normativa.
L’ordinamento giuridico è quindi l’insieme di prescrizioni, consuetudini e fatti normativi,
espressione di una determinata organizzazione sociale e coordinati secondo criteri sistematici.
Tale definizione prescinde da specifiche gerarchie di valori: come teorizzato da Santi Romano, persino
le organizzazioni contrapposte allo Stato, come quelle malavitose, possono costituire un proprio
ordinamento.
Paragrafo 3 —> ogni ordinamento è un sistema
L'ordinamento giuridico si configura come un sistema che deve essere necessariamente unitario,
coerente e completo. Tale qualità è il risultato sia della consapevole volontà del legislatore, sia
dell'attività interpretativa costante, che mira a garantire l'assenza di contraddizioni o lacune. La
natura sistemica impone che ogni norma sia coordinata con le altre, poiché l'ordinamento non
rappresenta una sommatoria di prescrizioni, ma un insieme di elementi in cui ciascuno svolge una
funzione specifica e funzionale al tutto. L’interprete deve presupporre che il diritto formi un sistema,
operando attraverso l'interpretazione logico-sistematica. Questa metodologia non si limita alla lettura
testuale degli enunciati, ma ne analizza l'inserimento nel contesto normativo complessivo,
includendo il ricorso all'interpretazione analogica. La dottrina distingue tra disposizioni e norme per
razionalizzare tale operazione:
- Le disposizioni costituiscono il "materiale grezzo", ovvero le formulazioni linguistiche
contenute nei testi scritti. Esse non coincidono necessariamente con le partizioni del testo
(articoli o commi), poiché un singolo articolo può contenere più disposizioni.
- Le norme rappresentano il significato prescrittivo, ovvero il comando, divieto, permesso,
definizione o regola di produzione che l'interprete estrae dalla disposizione.
Da una medesima disposizione è possibile ricavare molteplici norme: possono essere compatibili
tra loro oppure in contrasto, obbligando l'interprete a operare una scelta sistematica per individuare la
norma effettivamente vigente. Esistono inoltre disposizioni prive di contenuto normativo, norme
prive di disposizione (come quelle consuetudinarie, ricavate dall'astrazione di comportamenti
sociali) e norme frutto dell'integrazione di più frammenti testuali. La distinzione tra disposizione e
norma è cruciale per la distinzione tra l'abrogazione espressa da quella tacita, derivante da
un'antinomia tra norme succedutesi nel tempo. (es. pagine 27 e 28 manuale)
Paragrafo 4 —> costituzione e ordinamento costituzionale 3
L'ordinamento statale si struttura attorno a una Costituzione, intesa come l'insieme di principi e
valori fondanti che assicurano l'unità, la coerenza e la completezza del sistema. Poiché le costituzioni
possono essere scritte o non scritte, occorre definire l'ordinamento costituzionale come il
complesso delle norme fondamentali — scritte e consuetudinarie — che fungono da vero e
proprio "codice genetico" dell'ordinamento stesso, delineandone l'identità e l'ordine
complessivo.
Il diritto costituzionale, attraverso i suoi "principi supremi", opera come il tête de chapitre (punto di
riferimento apicale) di tutti gli altri rami del diritto. La distinzione tra documento scritto e ordinamento
reale è fondamentale:
(1) La Costituzione scritta non esaurisce l'ordinamento: Gli elementi di fondo si ricavano anche
da leggi costituzionali, consuetudini e norme materialmente costituzionali (come le leggi
elettorali o le preleggi al Codice civile), capaci di incidere sul sistema politico più di alcune
norme formalmente costituzionali.
(2) Non tutte le norme costituzionali sono strutturali: Molte norme presenti nel testo (sia in
costituzioni "brevi" che "lunghe") disciplinano aspetti rilevanti ma non fondanti. Modificarle o
abrogarle, pur seguendo il rigido procedimento di revisione ex art. 138, non altererebbe
l'identità dell'ordinamento. Si pensi, ad esempio, alla modifica del 1963 che ha introdotto un
numero fisso di parlamentari agli artt. 56 e 57.
(3) Possibile divergenza tra testo e realtà: Le norme possono non essere più vigenti nella
prassi. L'esempio storico è il periodo tra il 1922 e il 1943, in cui lo Statuto Albertino era
formalmente in vigore, ma le leggi fasciste avevano di fatto instaurato un regime autoritario.
Questa distinzione si riflette anche sulla natura degli organi: gli organi costituzionali (Parlamento,
Presidente della Repubblica, Governo, Corte costituzionale) sono necessari e indefettibili perché
delineano il volto dell'ordinamento; gli organi di rilevanza costituzionale (come il CNEL), pur previsti
dalla Costituzione, non possiedono la medesima funzione strutturale.
Il compito del costituzionalista è duplice: ricostruire il "dover essere" tramite il metodo giuridico-
dogmatico (cosa prescrive il testo) e accertare l'"essere" (quali norme sono effettivamente vigenti).
Sul piano teorico, occorre distinguere tra Costituzione (la carta entrata in vigore il 1° gennaio 1948) e
ordinamento costituzionale (il complesso delle norme, formali e sostanziali, legate da un "progetto
ordinante"). È quest'ultimo a garantire l'autonomia del diritto costituzionale: esso non si limita alle
contingenze politiche che hanno dato vita alla Carta, ma si focalizza sul disegno sistemico che le
norme proiettano nel tempo, conferendo loro capacità espansiva.
Paragrafo 5 —> diritto pubblico e diritto privato
La distinzione tra diritto pubblico e diritto privato poggia sul legame tra i rapporti disciplinati e la
natura degli interessi tutelati. Il diritto privato si fonda sull'autonomia dei soggetti, che regolano i
propri rapporti tramite liberi contratti, nel rispetto dei limiti fissati dal Codice civile. Il diritto pubblico,
di cui il diritto costituzionale rappresenta il cuore, riguarda invece quegli ambiti considerati essenziali
per l'ordinamento e, come tali, affidati alla gestione del potere pubblico. In base a questo criterio,
rientrano nell'ambito del diritto pubblico le seguenti branche: il diritto costituzionale, il diritto
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parlamentare, il diritto regionale e degli enti locali, il diritto amministrativo, il diritto tributario, il diritto
ecclesiastico, il diritto penale, nonché il diritto processuale, sia civile che penale.
Tuttavia, è necessario considerare che tale separazione ha una funzione principalmente didattica. Lo
Stato non è mai del tutto assente dai rapporti privatistici: esso definisce il perimetro entro cui tali
interazioni si sviluppano, garantendo che tra i privati sussista una condizione di parità e che le loro
attività non pregiudichino l'interesse generale. Sotto questo profilo, l'intero diritto di un ordinamento a
fini generali è, in ultima analisi, di natura pubblica.
CAP 2. LO STATO
Paragrafo 1 —> lo stato come comunità politica sovrana
Lo Stato moderno si afferma a partire dal XVI secolo come la forma di organizzazione politica che
prevale su tutte le altre. Gli stati sorsero allorché in varie parti d’Europa alcuni ordinamenti territoriali
si organizzarono attorno a un princeps (=un feudatario che per forza militare, economica o strategica
acquisì posizioni di preminenza rispetto ad altri)
La sua genesi è segnata da un duplice processo:
- all'esterno, ha conquistato la propria autonomia rispetto ai poteri universali dell'epoca,
come il Papato e l'Impero;
- all'interno, ha imposto la propria supremazia sugli ordinamenti particolari, quali feudatari,
corporazioni e municipi, unificando così il sistema giuridico.
I caratteri distintivi dello Stato sono la politicità e la sovranità. La politicità implica che lo Stato ha
come fine la cura di tutti gli interessi generali di una collettività stanziata su un territorio determinato,
motivo per cui tende a subordinare a sé ogni altro ente territoriale. Su questa base si fonda la sovranità,
che consiste nel monopolio della forza legittima: lo Stato è sovrano in quanto supremo rispetto a ogni
potere interno e indipendente rispetto a poteri esterni.
DEFINIZIONE DI STATO: si può parlare di stato quando una popolazione stanziata su un territorio dà
vita ad un ordinamento rivolto a soddisfare i suoi interessi generali. Per configurarsi come Stato,
devono coesistere tre elementi:
• Un popolo, inteso come un insieme di persone legate dal medesimo ordinamento e dalla stessa
cittadinanza, che comporta eguaglianza nei diritti e nei doveri.
• Un territorio, su cui l'ordinamento viene esercitato.
• Un governo, dotato del potere necessario a esercitare la sovranità.
Il nesso tra politicità e sovranità è inscindibile: il perseguimento di fini generali richiede il controllo
effettivo della forza e delle risorse. È proprio in virtù della sovranità, intesa come potere costituente,
che lo Stato può dotarsi di una Costituzione, atto che legittima poi ogni altro potere pubblico.
Nell'ordinamento italiano, come nelle altre democrazie, la sovranità appartiene al popolo, ai sensi
dell'art. 1 della Costituzione. Ciò significa che il popolo è sia la fonte di legittimazione di ogni potere,
sia il titolare ultimo dei poteri sovrani. Tuttavia, la sovranità odierna non ha più l'assolutezza del
passato, poiché incontra limiti di fatto (legati alla globalizzazione e alla tecnologia che rendono difficile
il controllo degli Stati sulla circolazione delle informazioni di beni, capitali e persone) e limiti giuridici
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derivanti dall'ordinamento internazionale (AD ES. L’ONU). Tali limitazioni sono però considerate valide
in quanto volute dal popolo stesso nell'esercizio del suo potere costituente.
Una distinzione fondamentale va tracciata tra diverse forme di organizzazione:
(a) Stato federale: è un ordinamento complesso dove la sovranità è distribuita su due livelli.
Tuttavia, la presenza di una Costituzione federale superiore sancisce l'esistenza di un unico
Stato sovrano, un solo popolo e un solo potere costituente.
(b) Confederazione di Stati: non dà vita a un nuovo Stato, ma è un'unione di Stati indipendenti
regolata dal diritto internazionale, priva di una Costituzione unitaria. L'Unione Europea
rappresenta, in questo senso, un modello ibrido in continua evoluzione.
Le vicende storiche degli Stati, tra nascita, trasformazione e dissoluzione, devono essere sempre
analizzate tenendo distinti i profili del diritto internazionale da quelli del diritto interno, focalizzandosi
sull'eventuale mutamento dell'ordinamento costituzionale.
Paragrafo 3 —> le forme di stato moderne
Per inquadrare correttamente la classificazione delle forme di Stato, è necessario distinguere tra
forme di governo e forme di Stato. Mentre le prime riguardano la distribuzione del potere tra gli
organi dello Stato e le modalità di assunzione delle decisioni politiche, le seconde analizzano il
rapporto tra governanti e governati, ovvero il modo in cui il potere politico interagisce con i
cittadini e i fini ultimi dell'ordinamento. Tali definizioni non costituiscono archetipi ideali, ma
strumenti di classificazione e conoscenza, derivati da un processo di astrazione storica; per questo
motivo, la classificazione di Stati dotati di caratteristiche originali o frutto di ibridazioni può presentare
margini di complessità. (1) STATO ASSOLUTO
Il percorso storico delle forme di Stato inizia con lo STATO ASSOLUTO, che si afferma dopo la
dissoluzione dell'ordinamento feudale, tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'era moderna. Questo
modello si poggia su tre pilastri: la legittimazione del sovrano che deriva direttamente da Dio,
l'accentramento in capo al sovrano e ai suoi delegati di ogni potere pubblico (senza distinzione di
funzioni) e una rigida divisione in classi sociali, dove l'aristocrazia gode di privilegi, immunità e
franchigie. (2) STATO LIBERALE
L'ascesa dello STATO LIBERALE segna la vittoria della borghesia contro l'aristocrazia e l'alto clero,
un processo che si snoda dalla Gloriosa Rivoluzione inglese (1688-1689) alla Rivoluzione americana
(1776), fino alla Rivoluzione francese (1789) e ai moti europei del 1848. Essendo caratterizzato da una
base sociale ristretta, in cui il diritto di voto è riservato a chi possiede un determinato censo o
capacità, è definito Stato monoclasse. Tuttavia, esso riconosce a tutti i cittadini i diritti di libertà e di
proprietà. In questo contesto, i diritti sono garantiti dalla legge, intesa come norma generale e astratta
vincolante per la pubblica amministrazione e tutelata da giudici indipendenti, dando così vita allo Stato
di diritto. (3) STATO LIBERALDEMOCRATICO
Dallo Stato liberale si evolve lo STATO LIBERALDEMOCRATICO, delineatosi all'inizio del Novecento.
L'estensione del suffragio (in Italia il suffragio universale maschile fu raggiunto tra il 1912 e il 1918,
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mentre quello femminile nel 1946) segna il passaggio allo Stato pluriclasse. Il riconoscimento dei diritti
politici a tutti i cittadini maggiorenni favorisce l'organizzazione in partiti politici e sindacati per
tutelare i ceti più deboli. Le crisi economiche, come quella del 1929, spingono lo Stato a intervenire
nell'economia e a garantire, accanto ai diritti civili e politici, specifici diritti sociali. Da qui nasce
lo STATO
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