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docente: Paolo Zicchittu DIRITTO COSTITUZIONALE

• manuale: P. Caretti - U. De Siervo, Diritto costituzionale e pubblico, V. edizione, Giappichelli, Torino,

2023 (tutto il volume tranne il Cap. XI) / Diritto Costituzionale Bin-Pitruzzella 2022 – 23esima ed.

LEZIONE 1 – L’ORDINAMENTO GIURIDICO

Tutte le società, anche quelle più primitive vivono e durano per un certo tempo se e in quanto abbiano una

organizzazione che ne articola l'esistenza e le attività e prevedano dei comportamenti che dovranno essere

tenuti dai consociati; il complesso delle regole o norme stabilite in una società e in media rispettate e

seguite dai consociati viene denominato un "ordinamento".

Nozione preliminare: l’ORDINAMENTO GIURIDICO è un’insieme di norme giuridiche che regolano la

convivenza sociale – ubi societas ibi jus;

la NORMA GIURIDICA è una norma la cui osservanza è assicurata/protetta da una sanzione applicata da

una forza coercitiva esterna che assicura la pacifica convivenza nella società.

Nei paesi più evoluti si assiste ad una quantità di società e quindi di ordinamenti diversi tra di loro (sportivi,

sindacali, culturali, religiosi, ecc.) che convivono nell'ambito dello Stato e poiché tutti vincolano in qualche

modo i propri consociati, la pluralità da essi costituita dà luogo al fenomeno del c.d. "pluralismo giuridico".

Si dice che questi diversi soggetti, queste diverse società, hanno carattere derivato; in altri termini la loro

soggettività è riconosciuta dallo Stato; poco importa qui se sia incoraggiata o soltanto tollerata dallo Stato,

l'essenziale è che lo Stato la riconosce e prende atto della loro esistenza e quindi fa sì che i soggetti stessi

possano agire autonomamente perseguendo le loro finalità (sportive, sindacali, culturali o religiose).

Soltanto lo Stato non ha carattere "derivato" ed anzi si pone come un ente "originario" nel senso che

deve unicamente a sé stesso la propria esistenza; lo Stato quindi si legittima da sé per il fatto di porsi

come una struttura autoritaria dotata di positività e di stabilità.

Inoltre, a differenza dalle società che derivano la propria personalità dallo Stato e che devono precisare i

fini che si propongono, lo Stato è un soggetto con finalità generalissime (quali ad es. sicurezza,

benessere, pace sociale), definibili soltanto quando appaia opportuno e suscettibili di accrescimento, alcuni

fini possono diventare pubblici fini mentre in precedenza non lo erano.

L’ordinamento giuridico può quindi regolare anche fenomeni sociali non regolati da norme giuridiche.

La FAMIGLIA è un esempio di ordinamento non giuridico, il quale si basa su norme, come tutti gli altri

agglomerati sociali. DIRITTO ≠ MORALE, RELIGIONE, COSTUMI SOCIALI

anch’essi ci trasmettono regole da adempiere, sono ordinamenti che ci possono dare indicazioni di

comportamento rispetto a come convivere in società, ma a differenza del diritto, sono privi di una

COERCITIVITÀ, di un sistema sottostante finalizzato al rispetto di quella regola che ci viene data; la morale

è soggettiva, i costumi si adattano al luogo in cui nascono.

Cosa distingue una norma giuridica da una norma sociale?

La coercizione esterna, ovvero una sanzione assistita dal monopolio legittimo dell’uso della forza.

Il diritto, non soltanto afferma la prevalenza di un determinato interesse rispetto all’altro (proibendo o

prescrivendo questo o quel comportamento, disciplinando i rapporti fra i soggetti in un determinato modo),

ma impone l’osservanza delle proprie regole. STATO.

L’ordinamento giuridico per eccellenza, il più sviluppato e complesso è lo 1

Lo Stato detiene il monopolio della forza, questo perché i cittadini hanno stipulato un contratto sociale, in

cui decidono di limitare parzialmente la propria libertà per affidarla ad un’istituzione superiore, ovvero un

ente ha il compito di gestire l’uso della forza al fine di far rispettare e generare delle norme giuridiche.

I cittadini, quindi, decidono di abbandonare il loro stato di natura e di dar vita allo stato alienando tutti i loro

diritti alla comunità di cui entrano a far parte. Il diritto viene legittimato dal consenso sociale.

Le norme giuridiche sono quindi prodotte, in virtù di un contratto sociale, dalle istituzioni.

teoria istituzionalistica elaborata da Santi Romano:

all’interno dello stato esiste una pluralità di ordinamenti giuridici che coesistono tra loro e sono in contrasto,

MA non può esistere nessun ordinamento che vada in conflitto con lo stato, in quanto è l'unico a detenere il

monopolio esclusivo dell’uso della forza. → solo allo stato si riconosce la possibilità di costringere

fisicamente, ove necessario e con le dovute procedure, i soggetti privati a conformarsi alle leggi.

L'esercizio del potere sovrano su un dato territorio implica "in modo necessario" la subordinazione dei

soggetti ad esso appartenenti. Nessun ordinamento diverso dallo Stato (ad es. chiese, circoli culturali o di

atletica) potrebbe proporsi finalità contrarie allo Stato stesso e tanto meno richiedere ai propri consociati

comportamenti incompatibili con i fini pubblici o contrari ad essi.

esempio:

MAFIA → ordinamento non legittimato, poiché si trova in una posizione di contrasto

con lo stato e vuole sovrastarlo;

ORDINAMENTO SPORTIVO → ordinamento legittimato, in quanto promuove valori

positivi che contribuiscono ad incrementare la pacifica convivenza civile.

Nel DIRITTO COSTITUZIONALE ci occupiamo dello studio dell’ordinamento giuridico statale e degli

ordinamenti che lo Stato accetta al suo interno, ma non solo, ci si occupa anche dei rapporti che i vari

ordinamenti giuridici statali costituiscono tra di loro.

Come si chiama l’insieme degli ordinamenti giuridici statali che dialogano tra loro? COMUNITÀ

INTERNAZIONALE.

Ci muoviamo quindi su più livelli:

- livello statale

- livello sovranazionale

- livello delle autonomie territoriali all’interno dello Stato

Tutti questi sono singoli ordinamenti, cioè sono insieme di norme giuridiche prodotte da istituzioni

legittimate dai cittadini.

DEFINIZIONE DI NORMA – dobbiamo prima distinguere tre concetti:

atto giuridico ≠ disposizione ≠ norma

- L'atto giuridico è il risultato di un procedimento (= sequenza di atti adottata da un’istituzione);

ciascun atto è composto a sua volta da disposizioni.

- le disposizioni sono frammenti testuali che compongono un atto e da ogni disposizione si può

ricavare una norma tramite un processo ermeneutico, cioè tramite l'interpretazione.

- la norma è quindi il prodotto dell’interpretazione di una disposizione

QUINDI la disposizione è l’enunciato presente in un documento normativo; la norma giuridica, invece, è il

significato attribuibile ad una disposizione.

La differenza tra atto giuridico, disposizione e norma ci consente all’interno dell’ordinamento di regolare le

singole fattispecie. Il diritto sorge sempre a seguito di un conflitto di interessi, a un caso della vita

controverso = fattispecie, che viene regolata da una disposizione giuridica.

Attraverso l’interpretazione, si cercherà per analogia, di applicare quella disposizione alle varie fattispecie

simili a quella che si è andata a regolare. 2

INTERPRETAZIONE NORMA GIURIDICA

L’interpretazione di una norma giuridica indica l’attività diretta a stabilire il significato delle disposizioni,

ossia del testo di un atto normativo.

→ L’interpretazione precede l’applicazione della norma giuridica, la quale introduce una fattispecie

concreta (fatto specifico e reale che si è verificato e che corrisponde a quanto enunciato nella norma) nel

terreno di una fattispecie astratta (generale).

DUNQUE la norma non può essere applicata, se non è chiaro quanto descritto al suo interno.

L' interpretazione della legge è disciplinata espressamente dall'articolo 12 delle disposizioni preliminari

al c.c. dove, nel secondo comma, viene introdotta l’analogia: “se una controversia non può essere decisa

con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe”.

ORDINAMENTO STATALE

L’ordinamento statale genera disposizioni per agire su fattispecie simili fra loro.

,

Esso regola tramite degli atti giuridici, delle fattispecie astratte e generali ovvero da applicare a TUTTI, in

maniera indeterminata, e tradotta con FORMULE ASTRATTE → applicabile a tutte le fattispecie simili a

quella che ha fatto sorgere un conflitto di interesse.

Non tutto il diritto è diritto statale!!!!: lo stato si apre sia all'esterno sia all’interno:

▶ - all’INTERNO riconosce la valenza positiva per la promozione di alcuni principi caratterizzanti di

quello Stato da parte di ordinamenti substatali; gli dà la facoltà di produrre norme che lo stato

riconosce e protegge. Es. regioni, comuni, province, ordinamento giuridico sportivo…

- all’ESTERNO consente attraverso delle c.d. clausole di rinvio a norme prodotte al di fuori dello

Stato, cioè da organizzazioni sovranazionali (es. Unione Europea).

Lo Stato limita la propria sovranità e per delle finalità che riconosce meritevoli si apre anche alla

produzione di norme che provengono dall’esterno.

Anche i corpi sociali, i c.d. corpi intermedi possono regolarsi in autonomia e vengono riconosciuti dallo

Stato perchè sono centri di produzione normativa – es. la famiglia, le associazioni, le organizzazioni della

società civile – sono tutti enti autonomi a cui lo stato attribuisce un potere normativo purché non vadano in

contrasto con le norme statali → si crea una separazione di competenza tra i singoli ordinamenti giuridici.

L’ordinamento statale si istituisce gerarchicamente, prevedendo una collocazione delle norme giuridiche a

seconda della FONTE DEL DIRITTO che le produce = qualsiasi atto o fatto abilitato dall'ordinamento

giuridico a produrre norme giuridiche, cioè a innovare l’ordinamento stesso.

L’ordinamento abilita sé stesso a produrre norme giuridiche e allo stesso stampo stabilisce cos’è una

norma, quindi si qualifica da solo.

Fonti del diritto statale:

1. Costituzione, leggi di revisione costituzionale (fonti superprimarie)

2. Legge e atti aventi forza legge, referendum abrogativo e regolamenti parlamentari (fonti primarie)

3. regolamenti del governo (fonti secondarie)

4. usi e consuetudini = comportamenti reiterati nel tempo con la convinzione che siano obbligatori

Il sistema delle fonti è dominato dal principio di gerarchia, secondo cui ciascuna fonte inferiore dovrà

rispettare quella di rango superiore; solo una fonte di grado superiore (fonte primaria) o di pari grado può

derogare, modificare o abrogare rispettivamente una fonte di grado inferiore (fonte secondaria) o una di

pari grado. 3

ORDINATO COMPLETO,

L’ordinamento giuridico è denominato così perchè è e ha in sé una pretesa di

ordine e completezza:

ordinato = c’è sempre un criterio per regolare le varie fattispecie;

❖ completo = nessuna fattispecie deve restare priva di regolamentazione; nel caso in cui

❖ l'ordinamento non dovesse regolare direttamente la fattispecie, ci dà dei criteri di cui avvalersi per

regolarla e disciplinarla – dà dei criteri di auto-integrazione.

FOCUS – ci sono due tipologie di diritto

Le prime tre fonti sono ATTI NORMATIVI prodotti dalle istituzioni interne → si tratta di diritto positivo che

viene posto dallo Stato attraverso le istituzioni.

Gli usi e le consuetudini, che sono dei FATTI NORMATIVI prodotti dai cittadini, fanno parte del diritto

naturale, che è preesiste al diritto positivo ed è insito nella natura dell’uomo; viene posto da un’autorità

diversa dallo Stato: Dio.

Nei fatti normativi, insieme a usi e consuetudini, rientrano anche le fonti extra-ordinamento, prodotte fuori

dallo Stato (es. trattati UE).

LEZIONE 2 – L’ORDINAMENTO GIURIDICO STATALE

- Cos’è lo Stato?

Il diritto costituzionale si occupa di stabilire i limiti/vincoli all’esercizio del potere politico di natura

statale; è il tentativo di controllare il potere politico sociale che lo Stato esercita nei confronti degli individui

che insistono sul territorio dello stato, i quali possono essere cittadini o non cittadini.

La definizione Stato ci serve per capire qual è l’oggetto su cui il diritto costituzionale esercita la propria

funzione.

Normalmente lo Stato viene definito come la COMPRESENZA DI 3 FATTORI, cioè come

“una particolare forma storica di organizzazione del potere politico sociale ed economico che

esercita la propria sovranità su certo popolo in un determinato territorio”

I 3 fattori che costituiscono la definizione di stato sono:

- popolo = collettività umana complessivamente intesa, comprendente persone di ogni sesso e di

ogni età; è la collettività sociale

- territorio = non esiste Stato senza territorio; limite di validità dell'ordinamento statuale

- potere sovrano = potestà di imperio che viene esercitata sul popolo e sul territorio; lo Stato è un

soggetto che non riconosce nessun ente o soggetto che sia a lui superiore e che esercita nei

confronti dei consociati il potere massimo che si può configurare → MONOPOLIO DELLA FORZA!

→ questa nozione di Stato si consolida storicamente a partire dalla pace di Westfalia (1648), con cui si

identifica la nascita dello Stato moderno, e fino alla prima metà degli anni 90 del secolo scorso, la nozione

di stato fondata su popolo, territorio e sovranità, ha retto.

In questo momento storico, però, i tre fattori rappresentano dei concetti che progressivamente sono andati

a scomparire e la loro scomparsa ha trasformato lo stato tradizionale che si identificava con lo

stato-nazione e stiamo transitando verso un modello diverso di stato.

Adesso non sussistono più questi 3 elementi con quella chiarezza con cui si identificavano prima.

I PROBLEMI LEGATI ALLO STATO COME ORDINAMENTO GIURIDICO

Il primo problema è un problema di LEGITTIMAZIONE, poiché lo Stato deve giustificare il proprio potere nei

confronti di tutti i consociati.

- principio di giustificazione del potere statale originariamente: il potere era giustificato perché

arrivava direttamente da dio, dunque il concetto di sovranità era di natura teologica:

“io sono sovrano perché il mio potere arriva da dio che lo giustifica”. 4

Il problema stava nel fatto che il sovrano possedeva potere assoluto, senza limiti, perciò nacque la

necessità di limitare l’esercizio arbitrario del potere del sovrano e quindi l’esercizio da parte dello Stato.

Si inizia a giuridicizzare il potere → i limiti all'esercizio del potere sovrano vengono istituiti tramite le regole

del contratto sociale – i cittadini riconosco al sovrano quel potere in una logica sinallagmatica “do ut des”

→ noi ti riconosciamo la sovranità che arriva da Dio, ma tu ci devi garantire pacifica convivenza sociale, ci

devi garantire una struttura minima dello stato: difesa, moneta e protezione dei confini.

Se il sovrano non rispetta le regole:

- per LOCKE il cittadino è legittimato a rovesciare lo stato

- per HOBBES i cittadini si attaccano

- per ROUSSEAU bisogna decapitare il sovrano che non rispetta accordi

La legittimazione del potere da parte dello Stato, l'esercizio della sovranità, passa storicamente da

❖ un’origine divina ad un'origine giuridica; esistono dei limiti funzionalizzati all’esercizio potere.

L’esercizio della sovranità ha quindi ha bisogno di un’altra fonte di legittimazione che definisce anche i limiti

viene trovata, nei sistemi democratici, nel popolo che esercita la democrazia.

→ ART 1 COSTITUZIONE: la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti stabiliti

dalla Costituzione.

In ultima istanza, la sovranità nel nostro ordinamento (nei sistemi costituzionali moderni) appartiene alla

Costituzione perché essa è la fonte del diritto che fonda, legittima e limita l’esercizio della sovranità.

Lo Stato moderno, che si fonda sulla sovranità popolare, è un'espressione della volontà generale (ritorno

a Rousseau); esso traduce la volontà generale dei cittadini, però la sovranità può soffrire dei limiti.

Ricorda: lo Stato può aprirsi verso l’interno e verso l’esterno.

ART. 10,11 e 117 Cost.→ esistono delle clausole di apertura attraverso cui lo Stato può limitare la propria

sovranità e cederla temporaneamente ad altre organizzazioni nazionali o sovranazionali.

Al suo interno lo stato può ripartire l'esercizio della sua sovranità tra regioni, province, enti locali o altri enti

che esso riconosce meritevoli (ordinamento sportivo) etc… ↓

art. 11 → l’Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad

un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;

QUINDI nello Stato moderno, la sovranità non è più soltanto dello Stato, ma esso può limitarla

frazionandola al suo interno o cederla ad altre organizzazioni sovranazionali che si legittimano dalle

cessioni di sovranità statale – le organizzazioni sovranazionali sono legittimate perchè sono la somma di

tutte le sovranità di tutti gli stati membri.

IL POPOLO

Si tratta di un insieme di persone che si trovano sullo stesso territorio (= confini nzionali definiti da trattati),

condividono la stessa cultura, tradizione.

PROBLEMA → univocamente non s

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ulisse22006 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Zublena Paolo.
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