Imprenditore
La definizione di imprenditore ci viene data dall'articolo 2082 del codice civile dove: "È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi."
Dalla lettura di questo articolo notiamo che il soggetto-imprenditore viene identificato da un punto di vista soggettivo e da un punto di vista oggettivo:
- Da un punto di vista soggettivo, dalla connotazione soggettiva astratta del "chi, colui" si evince come la qualifica di imprenditore può essere assunta sia da chiunque, sia una persona fisica, sia da una persona giuridica e sia da un ente giuridico, cioè da una qualsiasi entità alla quale siano imputabili delle situazioni giuridiche;
- Da un punto di vista oggettivo, invece, attraverso l'analisi letterale della norma comprendiamo che l'imprenditore è quel soggetto che svolge un’attività economica che sia caratterizzata da: professionalità, un’organizzazione e dalla finalizzazione allo scambio di beni o servizi.
Per attività si intende un insieme di atti strategicamente pianificati e successivamente attuati, che si combinano tra di loro coordinatamente e funzionalmente al raggiungimento di un fine. L'attività nella fattispecie deve essere coronata da un requisito di economicità, quindi lo scopo di lucro NON è una condizione necessaria affinché si parli di attività economica poiché basta anche soltanto che ci sia il pareggio dei costi con i ricavi.
Esempio: ente religioso che eroga un servizio sanitario o scolastico senza perseguire scopo di lucro ma ricevendo un corrispettivo pari soltanto all'eguaglianza dei costi.
Per professionalità si intende un’attività che NON è svolta in maniera occasionale, bensì un’attività svolta in maniera abituale e continuativa. Quest'ultima NON fa riferimento al fatto che l’attività economica dev'essere priva di interruzioni (attività stagionali) e, inoltre, la continuità NON implica alcun obbligo di esclusività dell’imprenditore e può, dunque, svolgere diverse attività contemporaneamente.
L’imprenditore, per essere tale, NON deve limitarsi a organizzare se stesso, ma deve avvalersi, più nello specifico, di una etero organizzazione ovvero che sia dotato di tutto ciò che è necessario per lo svolgimento delle diverse mansioni legate alle attività d’impresa. Quindi, a seconda dell’attività svolta, dovrà dotarsi di fattori produttivi, di know-how e quant’altro, al fine di creare valore.
All'imprenditore viene applicato lo statuto dell'imprenditore, sia per la loro tutela che per tutela di terzi. Difatti, per essere qualificati imprenditori, NON è necessario che l’attività economica posta in essere sia un’attività lecita, questo perché in primis dalla lettura della norma non si evince tale caratteristica e, inoltre, andando a qualificare come imprenditore quel soggetto che pone in essere un’attività imprenditoriale illecitamente, allora si potrà dare tutela ai terzi i quali, non essendo a conoscenza dell’illiceità dell’attività, potranno godere dei diversi diritti che vengono loro riconosciuti nei confronti di un normale imprenditore (diritto a farlo fallire).
Quindi il fatto che il soggetto svolga un’attività economica illecita lo qualificherà comunque come imprenditore ed a lui si applicheranno le norme sfavorevoli in tema di disciplina dell’imprenditore e volte a salvaguardare i terzi, e dunque deve sottostare allo statuto dell’imprenditore, oltre alle sanzioni di tipo amministrativo e penali ed alle norme relative all’attività illecita stessa che tutelano il terzo. Inoltre, tutti i contratti stipulati illecitamente saranno ritenuti contratti nulli.
È importante sottolineare che, per essere qualificati imprenditori, NON è necessario avere un rapporto con il mercato perché il legislatore, con l’articolo 2082, dispone che l’attività economica posta in essere dall’imprenditore ha come fine la produzione o lo scambio di beni e servizi. Quindi basta anche soltanto produrre il bene senza destinarlo al mercato per essere considerati tali.
Professionista intellettuale
Bisogna inoltre distinguere imprenditore e lavoratore autonomo, nello specifico il professionista intellettuale (es. avvocato, ingegnere ecc.) che svolge una prestazione di carattere professionale. Quest’ultimo è disciplinato dall’articolo 2229: "La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio di tali prestazioni è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi."
Quest’ultimo, pur possedendo tutte le caratteristiche di un imprenditore (professionalità, etero organizzazione, finalizzazione allo scambio di beni o servizi), per scelta di politica legislativa NON è qualificato come imprenditore perché la natura dell’attività che svolge fa sì che egli venga qualificato come professionista intellettuale. Difatti egli, a differenza dell'imprenditore, svolge un’attività prevalentemente intellettuale utilizzando le proprie conoscenze ed esperienze di studio.
La differenza con l’imprenditore può stare anche nella presenza o meno dell’etero organizzazione perché difatti, anche se il professionista intellettuale fornisce servizi in maniera organizzata, la sua organizzazione NON assume la forma di un’impresa; poi, NON gli si applica lo statuto dell’imprenditore e NON può fallire.
Un caso che ha suscitato particolare dibattito è dato dalla figura del farmacista il quale, secondo alcuni, è un professionista intellettuale ma nella concezione moderna è da considerarlo come imprenditore perché la sua attività di commercializzazione dei prodotti prevale su quella intellettuale.
Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale
Il legislatore, dopo averci dato la definizione generale di imprenditore, distingue l’imprenditore a seconda dell’attività che questi svolge, che può essere un’attività agricola o commerciale.
L’articolo 2135 del codice civile definisce imprenditore agricolo chi esercita:
- La coltivazione del fondo;
- La selvicoltura;
- L’allevamento di animali;
- Le attività a queste connesse.
In particolare, per essere considerati imprenditori agricoli, NON occorre che si curi lo sviluppo dell’intero ciclo biologico legato a queste attività ma basta anche soltanto che si curi lo sviluppo di una sola fase del ciclo biologico stesso, sia esso di tipo vegetale o animale: questa fase biologica, però, deve essere considerata una fase necessaria all’attività stessa. Inoltre, sono definiti imprenditori agricoli anche se NON hanno un rapporto diretto col fondo.
L’imprenditore agricolo rimane tale anche se, accanto alla commercializzazione della sua produzione, si affianca una parte di prodotto che ha acquisito da terzi per la rivendita. Questa attività avrebbe una valenza commerciale ma il legislatore stabilisce che si rimane imprenditore agricolo laddove questa attività, definita attività connessa, abbia un rilievo economico minore rispetto a quello dei prodotti commercializzati in ragione dell’attività principale.
Come esplicita l’articolo 2135 del codice civile s’intendono attività connesse: "le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione tali per cui si utilizzano prevalentemente prodotti tratti dall’attività principale."
Inoltre è imprenditore agricolo anche chi utilizza la propria struttura aziendale per l’erogazione di servizi come, ad esempio, il servizio di agriturismo. Sebbene sia un servizio tipicamente commerciale, in questo caso rimane agricolo nella misura in cui si ricorre alla propria produzione agricola per fornirlo.
Una volta avuta la definizione di imprenditore agricolo avremo anche quella di imprenditore commerciale poiché questa si ricava per privazione del contrario e quindi sono imprenditori commerciali tutti quegli imprenditori che non sono imprenditori agricoli.
Questa distinzione tra imprenditore commerciale e imprenditore agricolo è importante per una questione disciplinare poiché all’imprenditore agricolo sono riservate delle agevolazioni di natura finanziaria, fiscale e tributaria e, inoltre, a lui non si applica una parte dello statuto dell’imprenditore che invece si applica nella sua totalità all’imprenditore commerciale, questo perché viveva e vive tutt’ora un rischio in più rispetto all’imprenditore commerciale, ovvero il rischio delle condizioni meteorologiche avverse.
Un esempio può essere l’esonero dell’imprenditore agricolo dalle procedure concorsuali e dalla tenuta delle scritture contabili. Queste vengono meno se l’attività d’impresa è svolta sotto forma di società oppure, laddove l’imprenditore agricolo acquisisca grandi dimensioni, anch’esso ha l’obbligo della tenuta delle scritture contabili poiché ha per primo bisogno di portare contezza della propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria attraverso le stesse.
Il piccolo imprenditore (sottodimensionato)
Il legislatore, oltre a distinguere gli imprenditori in relazione all’attività che svolgono (agricola o commerciale), li distingue anche in relazione alle loro dimensioni (sottodimensionato o sovradimensionato).
L’articolo 2083 del codice civile definisce la figura del piccolo imprenditore stabilendo che: "Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti e in generale tutti coloro che esercitano un’attività professionale la quale è organizzata prevalentemente con il proprio lavoro o con quello della propria famiglia."
Quindi l’apporto personale dell’imprenditore e quello dei suoi familiari rispetto all’etero organizzazione assume grande valore per il legislatore; tuttavia questo NON basta a definire il piccolo imprenditore perché successivamente, con l’articolo 1 della legge fallimentare, il legislatore ha stabilito che il piccolo imprenditore si caratterizza per il possesso congiunto di determinati requisiti, e cioè:
- Un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a trecentomila euro;
- Ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a duecentomila euro;
- Un ammontare di debiti non superiori a cinquecentomila euro.
Al piccolo imprenditore, inoltre, non si applicano tutte le regole dello statuto dell’imprenditore. Egli, ad esempio, NON è soggetto a fallimento o alle altre procedure concorsuali e NON è obbligato alla tenuta delle scritture contabili.
Una volta avuta la definizione di imprenditore sottodimensionato avremo anche quella dell’imprenditore sovradimensionato poiché questa si ricava per privazione del contrario e quindi sono imprenditori sovradimensionati tutti quegli imprenditori che non sono imprenditori sottodimensionati.
Statuto dell'imprenditore
Lo statuto dell’imprenditore è costituito da un insieme di corpi normativi che attengono alla disciplina dell’imprenditore, volto a regolarne l’attività imprenditoriale stessa.
Un primo corpo normativo che fa parte dello statuto dell’imprenditore è quello collegato alle scritture contabili, disciplinato dall’articolo 2214 del codice civile. Tale obbligo appartiene soltanto all’imprenditore sovradimensionato e all’imprenditore commerciale, mentre NON appartiene al piccolo imprenditore e all’imprenditore agricolo. Tuttavia qualora questi ultimi decidano di svolgere la propria attività sotto forma di società, allora saranno obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
Una prima funzione delle scritture contabili è quella di essere uno strumento conoscitivo del risultato dell’imprenditore nel bilancio; non solo, poiché le scritture contabili possono anche avere valenza probatoria contro l’imprenditore, come esplicitato dagli articoli:
- 2709 dove: "I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore. Tuttavia, chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.";
- 2710 dove: "I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa."
Il legislatore, difatti, ha stabilito che, coloro che vogliano provare l’esistenza di un credito verso l’imprenditore, possono limitarsi ad affermare che il credito è ricavabile dalle scritture contabili.
Un secondo corpo normativo è collegato alla pubblicità ed è dato dalla necessità che tutti gli imprenditori, indifferentemente dalle loro dimensioni, si iscrivano al registro delle imprese. L’iscrizione dei fatti presso il registro delle imprese ha una funzione dichiarativa che è sia nell’interesse dei terzi e del mercato (i quali sapranno sostanzialmente con chi avranno a che fare) e sia nell’interesse dell’imprenditore perché, con la registrazione dei fatti presso il registro delle imprese, l’imprenditore sarà tutelato nel senso che potrà opporsi ai terzi.
Un ultimo corpo normativo attiene alle procedure concorsuali. Il legislatore afferma che per l’imprenditore commerciale sovradimensionato, laddove non dovesse adempiere ai propri debiti, i suoi creditori avranno la possibilità di richiederne il fallimento. Il fallimento comporta lo spossessamento di tutto il patrimonio che viene congelato e acquisito dal curatore fallimentare sotto la vigilanza del giudice delegato. Il curatore fallimentare, poi, provvederà a vendere tutto il patrimonio dell’imprenditore per andare a soddisfare i suoi creditori.
L'azienda e l'avviamento
Con l’articolo 2082 del codice civile il legislatore, andando a definire l’imprenditore, ci fornisce anche un primo concetto di azienda in termini di etero organizzazione. Questo concetto è strumentale all’imprenditore per l’esercizio dell’attività d’impresa ed è una caratteristica che viene implementata e specificata dal legislatore, dall’articolo 2555 e successivi del codice civile, nella definizione di azienda, ovvero: "è quel complesso di beni organizzato dall’imprenditore per lo svolgimento dell’attività d’impresa".
Da questa definizione se ne percepisce la natura strumentale dell’azienda, quindi il rapporto che esiste tra imprenditore (persona fisica o società) – azienda (strumento di cui l’imprenditore deve servirsi affinché sia possibile svolgere l’attività d’impresa) – impresa (attività svolta con professionalità, secondo criteri di economicità, volta alla produzione o scambio di beni o servizi). Se ne traggono inoltre due corollari:
- L’azienda è lo strumento a disposizione dell’imprenditore essenziale per lo svolgimento della propria attività ed organizzata al fine della produzione o lo scambio di beni e servizi;
- L’azienda è costituita da un complesso di beni distribuiti in termini olistici, ciò significa che tutti i beni devono essere organizzati come un complesso (orchestra) e NON come mera sommatoria di beni disgiunti.
Dunque per complesso di beni si intende ogni entità utile (un insieme di beni) strumentale per l’imprenditore allo svolgimento dell’attività d’impresa. Quindi faranno parte di questo complesso di beni sia:
- Beni materiali come i macchinari, le materie prime, il denaro ecc.;
- Beni immateriali come l’idea, il know-how, l’esperienza e così via.
Questo complesso di beni fa sì che le individualità in un certo qual senso scompaiano e quindi l’azienda sarà considerata come un nuovo unico bene che racchiude al suo interno i singoli beni.
(Es. orchestra = azienda, direttore d’orchestra = imprenditore).
Dunque l’azienda, nell’insieme, ha un valore diverso rispetto alla mera somma dei singoli beni che la compongono, ma ha valenza di essere un complesso di beni organizzato armonicamente dall’imprenditore al fine del raggiungimento di uno scopo legato allo svolgimento di un’attività d’impresa. Questo valore può essere positivo (goodwill) o negativo (badwill), è detto avviamento.
L’avviamento è composto da delle matrici (o connotazioni) di tipo:
- Oggettivo, se sono legate all’insieme di beni aziendali e dunque sono riconducibili a fattori intrinsechi dell’azienda che non modificano a seguito della variazione del titolare aziendale;
- Soggettivo, se sono legate alle capacità degli individui e dunque sono dovuti dalle abilità manageriali dell’imprenditore ad accrescere e mantenere la clientela.
L’avviamento positivo rappresenta la capacità dell’impresa di realizzare un plusvalore che deriva dall’attuazione di una gestione strategica che genera redditività: è quel maggior valore che l’azienda ha rispetto al valore dei singoli beni. Può accadere anche il contrario, ovvero dell’attuazione di una gestione sbagliata che NON genera redditività ma produce delle perdite e quindi si ha un avviamento negativo: dunque l’azienda assume un valore inferiore al valore dei singoli beni.
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