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Diritto commerciale

Definizione

Il diritto commerciale è quella parte del diritto privato che ha per oggetto e regola l’attività e gli atti d’impresa. Ha due caratteristiche principali:

  • Specialità = è caratterizzato da norme speciali rispetto alle norme generali dei consociati (soci e associati).
  • Uniformità internazionale = è caratterizzato da norme simili a livello internazionale.

Lo scopo del diritto commerciale è quello di regolare l’attività d’impresa con regole specifiche per le problematiche e patologie dell’attività d'impresa (ad esempio il fallimento).

Settori del diritto commerciale

  • Diritto dell’impresa: riguarda contratti d’impresa e lo statuto dell’imprenditore.
  • Diritto societario: riguarda le società.
  • Diritto industriale: riguarda le aziende.
  • Diritto fallimentare: crisi delle imprese.
  • Diritto dei mercati finanziari: servizi finanziari e mercato mobiliare.
  • Diritto bancario: diritto della banca.
  • Diritto cartolare: diritto legato al possesso del documento che contiene il diritto.
  • Diritto del consumatore.
  • Diritto del commercio internazionale.

Evoluzione del diritto commerciale

Tra il 1400 e 1500 si passa da un commercio basato sul consumo diretto alla nascita di veri e propri mercati e, di conseguenza, la figura del mercante. Questo perché le condizioni economico-sociali erano mutate favorendo lo sviluppo di commerci internazionali. Per questo risulta necessario trovare un nuovo strumento giuridico che riuscisse a regolare i commerci internazionali. Infatti lo ius civile (di derivazione romanica che c’era fino a quel momento) non era più in grado di far fronte alle nuove esigenze commerciali.

Così nasce lo ius mercatorum nel XII secolo, un insieme di regole destinate a disciplinare l’attività dei mercati e va a sostituire lo ius civile con regole più snelle, funzionali ed elastiche riguardanti il commercio. Lo ius mercatorum racchiude un nuovo diritto basato su consuetudini mercantili e ha due caratteristiche:

  • Vocazione cosmopolita = tutte le consuetudini delle corporazioni e successivamente gli statuti dei comuni.
  • Stelle polari = regole di massima facilità e sicurezza degli scambi commerciali.

Novità introdotte dallo ius mercatorum

  • Principio consensualistico: l’accordo è vincolante tra le parti ossia, non esiste più la traditio con cui, per trasferire il possesso di una cosa mobile, era necessario consegnarla materialmente al nuovo possessore.
  • Libertà versus solennità delle forme: consente di stipulare liberamente contratti attraverso la consegna di un bene, la redazione di un manoscritto o la stipulatio, ossia un contratto verbale dove si devono pronunciare determinate parole.
  • Esigenza di rapidità e sicurezza: consente a chi acquista un bene in un mercato di evitare l’evizione ossia il rischio di dover restituire il bene rivendicato dal vecchio proprietario.
  • Estensione della regola "possesso vale titolo": la regola che stabilisce l’acquisto di una proprietà di un bene attraverso il possesso.
  • Più energica tutela del creditore:
    • Debitore non può ottenere dilazioni ossia proroghe di pagamento.
    • Il debitore non può sostituire la prestazione con un’altra prestazione.
    • I debiti pecuniari scaduti producono interessi.
    • Si presuppone “la solidarietà passiva dei debitori”, ossia si addossa sul debitore il costo del rischio che non paghi il suo debito.

QUINDI vengono istituiti nuovi istituti come il titolo di credito, il contratto di prestito che evolve verso l'assicurazione, la crisi dell'impresa (fallimento), il trasferimento dell’azienda, le scritture contabili e i segni distintivi dell'azienda. Inoltre, consuetudini commerciali e mercantili si applicano a coloro che esercitano l’attività d’impresa in modo regolare.

Le prime forme societarie

Le forme societarie iniziali includono la comunione familiare (compagnia società in nome collettivo) e la commenda, che evolve nella società in accomandita semplice. Quindi, il diritto commerciale nasce come diritto del commercio e dei mercati e si è imposto prima nella quotidianità e poi nella legislazione.

Le compagnie coloniali

Il diritto commerciale nasce tra il 1500 e 1600 grazie a grandi potenze come Inghilterra e Olanda che volevano finanziare le loro imprese coloniali. Investire e finanziare le proprie attività richiedeva una nuova invenzione nel mondo economico, ossia trasformarsi da semplici mercanti ad imprenditori.

Furono proprio le compagnie coloniali (compagnie delle Indie) del XVII secolo ad anticipare la struttura delle moderne società dei capitali; esse infatti avevano quattro caratteristiche in comune con le società dei capitali:

  • Lunga durata.
  • Autonomia patrimoniale perfetta: si limitavano i rischi.
  • Articolazione degli organi e potere all’organo amministrativo.
  • Ripartizione del capitale in parti, liberamente cedibili. La ripartizione del capitale della società è una importante forma di raccolta del risparmio.

Prima invenzione: SPA, società per azioni

Per assicurare la possibilità di mettere insieme i grandi capitali necessari per lo sfruttamento delle nuove terre, il sovrano concede il privilegio di costituire delle società dove i soci rischiano solo ciò che hanno investito e nelle quali la quota di partecipazione dell’affare è rappresentata dai titoli che possono essere scambiati. Inoltre, la ricchezza investita dal socio non viene immobilizzata, ma può essere liquidata, ossia disinvestita in qualsiasi momento senza influire il capitale della società.

La spa o societa anonima è formata da gruppi di persone che si uniscono e investono denaro per un’attività d’impresa e quindi rischiano il denaro per un’attività che produrrà un lucro oggettivo e soggettivo e quindi ricchezza da dividere tra i soci.

La nuova forma societaria

Nel 1700 nascono le borse valore ossia mercati regolamentati in cui vengono scambiate, secondo il meccanismo di domanda e offerta, le valute estere e i titoli immobiliari ammessi alle quotazioni con norme ufficiali per le operazioni di negoziazione.

MA bolle economiche: le bolle economiche o scandali avvengono ciclicamente nel mondo dell’economia e si verificano quando gli affari invece di essere fonti di ricchezza passano ad essere fonti di povertà.

Primo scandalo finanziario: bolla dei tulipani

Attorno al 1600 vennero importati dall’Asia in Olanda i bulbi di tulipani. L’Olanda cominciò a coltivare tulipani e questi fiori divennero in poco tempo molto richiesti in tutta Europa, infatti il loro prezzo salì, ma la richiesta fu così alta che il prezzo del bulbo del tulipano arrivò a costare quanto un intero stipendio di un anno di un normale lavoratore.

Così si iniziarono a vendere i derivati (= titoli finanziari che prevedevano un prezzo futuro molto alto) del bulbo di tulipano creando un’attività speculativa (=che prevede l’acquisto a un prezzo basso per rivenderlo a un prezzo molto più alto). Ad un certo punto però la domanda di tulipani crolla e così si ebbe lo scandalo dei tulipani perché tutti coloro che avevano acquistato derivati persero tutto. Ci furono altri scandali successivamente che dimostrarono che lo ius mercatorum apportò novità pericolose ossia ad alto rischio speculativo. Oggi ci sono i bitcoins o moneta virtuale dove viene pagato un prezzo futuro troppo alto e si crea così una bolla economica.

Il filtro della responsabilità limitata

Secondo l'economista Smith, la Company è uno strumento inefficiente perché nelle company gli amministratori gestiscono denaro altrui quindi è ovvio che non si comportano come se gestissero il proprio denaro. Si formano nuove forme societarie:

  • Società in accomandita per azioni
  • Società cooperative
  • Società a responsabilità limitata

Nell’800 il diritto commerciale viene distinto dal diritto civile e diventa una parte dell’ordinamento giuridico statale e non più strumento di regolazione. Si passa ad un sistema oggettivo (diritto degli atti di commercio) in cui il diritto commerciale assume la sua massima espansione in quanto si applica:

  • Sia agli atti oggettivamente commerciali
  • Sia agli atti compiuti dal commerciante nell’esercizio delle sue funzioni

Quindi il diritto commerciale si applica sia al commerciante che al suo cliente. Fino al 1942 esistevano due diritti:

  • Diritto per i commercianti = diritto commerciale
  • Diritto per i cittadini = diritto civile

Poi nel '42 il codice civile ha uniformato diritto commerciale e civile in un unico codice disciplinando atti e obbligazioni commerciali.

Tipologie di imprenditori

Imprenditore: due definizioni:

  • Definizione generale: colui che fa un'attività.
  • Definizione specifica: colui che gestisce un’attività professionalmente organizzata per la produzione di beni o servizi.

Diversi tipi di imprenditore a seconda di tre criteri:

  • In base alla natura del soggetto:
    • Impresa individuale: esercitata da una sola persona (ditta).
    • Società: esercitata in maniera collettiva (+ persone).
      • Società di persone: rischio di perdere il proprio patrimonio è alto poiché non è previsto patrimonio separato.
      • Società di capitali: prevede patrimonio separato quindi si limita rischio imprenditoriale.
  • In base all’oggetto d’impresa:
    • Imprenditore agricolo: colui che esercita una di queste attività: allevamento, selvicoltura, coltivazione del fondo e attività connesse.
    • Imprenditore commerciale: sono commerciali tutte le attività ricomprese tra quelle agricole.
  • In base alle dimensione dell'impresa:
    • Imprenditore piccolo.
    • Imprenditore medio/grande.

A seconda del tipo di imprenditore applicheremo discipline diverse. Entra in gioco il buonsenso: più l’impresa è grande (quindi coinvolge tanti soggetti), più per il legislatore è importante disciplinarla. È importante definire se un soggetto è imprenditore o no perché se esercito attività d’impresa mi si applicano tutto quel sistema di norme che riguardano l'imprenditore. La disciplina applicata è più favorevole rispetto a quella applicata ai soggetti comuni. In generale abbiamo un gruppo di norme che si applicano all’imprenditore in generale che poi si differiscono a seconda del tipo di imprenditore.

La fattispecie imprese

- Il modello (nozione generale di imprenditore)

- Le articolazioni del modello (imp medio, commerciale o agricolo)

- Le figure soggettive di esercizio dell’impresa

Per ricercare l’imprenditore:

  • Analisi della disciplina: lo statuto dell’imprenditore
  • Descrizione della fattispecie impresa e delle sue articolazioni (piccolo, commerciale o agricolo)
  • Individuazione dei destinatari della disciplina (e ricerca dei criteri di imputazione)

Statuto dell'imprenditore: un corpo di norme applicate all'imprenditore in generale.

  • L’azienda
  • I segni distintivi
  • La disciplina della concorrenza sleale
  • Consorzi
  • Contratti

Statuto dell’imprenditore commerciale

Corpo di norme applicate solo all’impresa commerciale che riguardano:

  • Pubblicità commerciale: garantisce che chi esercita attività d’impresa ha determinati poteri di cui è legittimato a valersi.
  • Contabilità
  • Fallimento: quando attività commerciale fallisce si applica una disciplina particolare. Il principio di fallimento è che i debitori che rimangono devono essere trattati ugualmente salvo cause particolari di privilegio. Disciplina del fallimento comporta varie cause negative per il soggetto che fallisce ma tutela i debitori dal soggetto imprenditore che viene spossessato di tutti i suoi beni quando fallisce. Non fallisce l'imprenditore agricolo ossia quello non commerciale.
  • Rappresentanza commerciale
  • Capacità

Caratteristiche fondamentali dell'imprenditore

Senza una di queste l’imprenditore non è riconosciuto giuridicamente:

  • Attività professionale
  • Attività economica
  • Attività organizzata
  • Attività destinata alla produzione di beni/servizi

Distinzione

  • Impresa (comportamento): esercizio professionale di un’attività economica organizzata per la produzione di beni/servizi.
  • Imprenditore (soggetto): colui che svolge tale attività.
  • Azienda (oggetto): insieme dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell’attività d’impresa.

Dall’impresa all'imprenditore

Art 2082 definisce l’impresa descrivendo un comportamento e attribuisce la qualifica di imprenditore a colui che tiene tale comportamento.

Elementi fondamentali della nozione di impresa

Senza essi non si parla di imprenditore:

  • Attività
  • Economicità
  • Professionalità
  • Organizzazione

Attività

Serie di atti collegati da un fine unitario ossia la produzione/scambio di beni o servizi. L’attività è una serie di atti giuridici esercitati da un soggetto. L’attività d’impresa si connota per essere un insieme di atti posti in essere. Il comportamento viene mentalmente scomposto in segmenti comportamentali pensabili in funzione di un risultato. Questo risultato (scopo) è il compimento di una molteplicità di atti giuridicamente rilevanti ed è identificato dall’art 2082 come produzione/scambio di beni o servizi.

  • Produrre beni: predisporre/preparare per un dato uso cose separandole, trasformandole e separandole da cose preesistenti.
  • Produrre servizi: fare o astenersi dal fare per appagare un bisogno altrui.
  • Scambio beni/servizi: intermediazione dello scambio è considerato un servizio.

Produzione vs godimento

  • Produzione: se svolgi un’attività produttiva che produce ricchezza vendendo beni o servizi.
  • Godimento: esercizio del diritto soggettivo da parte di chi si limita a consumare senza arrecare nuova ricchezza al sistema economico, gode soltanto dei suoi beni (es. locazione = proprietario di palazzina che fa affittare).

Economicità

Per far sì che un’attività sia imprenditoriale deve:

  • Essere volta al mercato ossia alla produzione di beni, servizi (non autarchia).
  • Essere condotta usando il metodo economico (si provvede alla copertura dei costi con i ricavi, quindi devo assicurarmi che tutto ciò che investo mi ritorni come utile).

L’attività d’impresa è a scopo di lucro:

  • Lucro oggettivo (tipico dell’impresa): è indispensabile ed è destinato alla produzione di utile.
  • Lucro soggettivo (tipico delle società): ciò che guadagno lo divido tra i soggetti titolari, questo lucro non è indispensabile per l’impresa.

Professionalità

L’attività deve essere anche professionale:

  • Una serie coordinata di atti sistematica e ripetuta nel tempo (abituale, non occasionale).
  • Non necessariamente esclusiva o principale.
  • Anche stagionale.

Organizzazione

L’attività deve essere anche organizzata. Deve esserci un coordinamento di una serie più o meno complessa di fattori della produzione. È importante capire se l’organizzazione è piccola, media o grande.

  • Etero-organizzazione: impresa.
  • Auto-organizzazione: lavoro autonomo.

Nuove frontiere dell’organizzazione

Il discorso dell’organizzazione è stato rivisto nel corso del tempo: attualmente è direzione e coordinamento.

  • Crescita del decremento organizzativo e produttivo: produttore che non organizza mezzi propri e lavoro dipendente ma solo prestazioni altrui, contrattualmente dovute. L’organizzazione come reticolo ordinato di contratti è stato sviluppato un sistema legislativo a tutela di quanti intervengono nel ciclo produttivo altrui. Moltissime realtà produttive non producono in Italia ma all’estero.
  • Verso una sublimazione telematica dell’organizzazione, es. l’attività editoriale nella rete (l’autore può pubblicare testi, suoni o immagini senza bisogno di altra intermediazione che quella della rete).
  • Allocazione del rischio d’impresa: creo diverse società con scopi diversi, ognuna specializzata in una fase della produzione, in questo modo economicità e diversificare l’attività d’impresa. Ad oggi nessun grande gruppo è costituito da una sola società.

Imprese illegali e illegittima

  • Imprese illegali: non conformi alla normativa.
  • Imprese illegittima: non autorizzate a livello governativo.
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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giulia_natta di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'economia digitale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Vignoli Marco.
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