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DIRITTO COMMERCIALE

Capitolo 7 — Le società di capitali

1. Costituzione della società per azioni (S.p.A.)

La società per azioni (S.p.A.) è il principale tipo di società di capitali e la forma

tipica delle grandi imprese o di quelle che necessitano di ingenti capitali e

comportano rischi elevati.

Ai sensi dell’art. 2325 c.c., nelle S.p.A. solo la società risponde delle

obbligazioni sociali con il proprio patrimonio.

Caratteri distintivi

Dalla lettura combinata dell’art. 2325 e 2327 c.c. emergono tre elementi chiave:

Limitazione della responsabilità dei soci alle quote sottoscritte.

 Capitale sociale minimo: non inferiore a 50.000 euro (ridotto a 120.000

 euro per la costituzione di S.p.A. unipersonale, come da D.L. 91/2014 conv. L.

116/2014).

Azioni come strumenti di partecipazione, rappresentanti frazioni del capitale.

La denominazione deve contenere l’indicazione di “S.p.A.”.

Fasi della costituzione

La S.p.A. si costituisce attraverso tre adempimenti principali, ciascuno con effetti

giuridici distinti:

1. Stipulazione dell’atto costitutivo

2. Iscrizione nel registro delle imprese

3. Versamento dei conferimenti iniziali

Requisiti essenziali (art. 2329 c.c.)

Per la costituzione occorrono:

Sottoscrizione integrale del capitale sociale

 Versamento di almeno il 25% dei conferimenti in denaro (o l’intero importo

 se la società è unipersonale)

Autorizzazioni o condizioni richieste da leggi speciali, ad es. per banche e

 assicurazioni

Rispetto delle norme sugli apporti in natura (artt. 2342–2343-ter c.c.)

L’atto costitutivo

Può essere redatto:

Per contratto (più soci)

 Per atto unilaterale (un solo socio)

È composto da:

Atto costitutivo in senso stretto, che manifesta la volontà di costituire la

 società;

Statuto, che regola il funzionamento interno.

Tipi di stipulazione

Simultanea (istantanea): forma più comune, avviene davanti al notaio con

 atto pubblico.

Successiva o per pubblica sottoscrizione: più complessa e oggi desueta,

 comportava la raccolta pubblica di sottoscrizioni.

La riforma del diritto societario ha inoltre previsto la costituzione unipersonale

(art. 2328 c.c.), prima ammessa solo per le S.r.l.:

La S.p.A. può nascere anche con un unico socio fondatore;

 Tale socio è illimitatamente responsabile se non versa integralmente i

 conferimenti o non rispetta la pubblicità richiesta (art. 2329 e 2362 c.c.).

Iscrizione nel registro delle imprese

L’iscrizione segna il momento in cui la società acquista personalità giuridica (art.

2331 c.c.) ed è quindi elemento costitutivo.

Da tale momento, la società:

È un soggetto autonomo di diritto;

 Si distingue dai soci;

 Assume efficacia piena verso i terzi.

La domanda di iscrizione deve indicare anche la PEC della società (obbligo introdotto

dal D.L. 185/2008).

Nullità della società (art. 2332 c.c.)

Dopo l’iscrizione, la nullità della società può essere dichiarata solo in casi tassativi:

Mancanza dell’atto costitutivo in forma di atto pubblico;

 Illiceità dell’oggetto sociale;

 Mancanza di indicazioni essenziali (denominazione, conferimenti, capitale,

 oggetto).

Effetti della dichiarazione di nullità

Non può essere dichiarata se la causa è stata sanata con modifica dell’atto e

 iscrizione.

La dichiarazione di nullità ha effetto ex nunc, non retroattivo: restano salvi gli

 atti già compiuti in nome della società.

I soci non sono liberati dall’obbligo di conferimento fino alla liquidazione.

 I creditori possono soddisfarsi sul patrimonio sociale prima della ripartizione ai

 soci.

2. I conferimenti dei soci

Secondo l’art. 2342 c.c., i conferimenti possono essere:

In denaro (obbligatoriamente almeno per il 25% all’atto costitutivo);

 In beni in natura o crediti, se autorizzati dallo statuto.

Sono vietati i conferimenti di opera o servizi (consentiti invece nelle S.r.l.).

Valutazione dei conferimenti in natura

Deve essere accompagnata da relazione giurata di un esperto nominato dal

 tribunale (art. 2343 c.c.);

L’esperto valuta il valore reale dei beni e la congruità rispetto al capitale

 sottoscritto.

Possibile, con il D.Lgs. 224/2010, ricorrere a perizia sostitutiva o bilanci

 revisionati nei casi previsti.

Acquisti particolari post-costituzione

Ex art. 2343-bis c.c., se la società acquista beni o crediti da promotori, fondatori

o amministratori entro due anni dall’iscrizione, è necessaria una perizia di stima e

l’approvazione assembleare.

3. La qualità di socio e le azioni

Lo status di socio si acquisisce con il possesso delle azioni, che rappresentano la

quota di partecipazione e attribuiscono diritti patrimoniali e diritti

amministrativi.

Diritti patrimoniali

Diritto al dividendo;

 Diritto alla quota di liquidazione;

 Diritto di opzione (sottoscrizione preferenziale di nuove azioni).

Diritti amministrativi

Diritto di intervento e voto in assemblea;

 Diritto di impugnazione delle delibere;

 Diritto di informazione e ispezione (nei limiti di legge).

Le prestazioni accessorie non in denaro (es. obblighi di fare) possono essere

previste solo se stabilite dall’atto costitutivo.

✅ In sintesi per lo studio

La S.p.A. nasce con atto pubblico + iscrizione al registro → acquista

 personalità giuridica.

Capitale minimo 50.000 €; versamento 25% minimo in denaro.

 Nullità limitata e non retroattiva.

 Conferimenti solo patrimoniali, vietate prestazioni d’opera.

 Azioni = strumento di partecipazione e diritti socio-economici.

4. La circolazione delle azioni

Le azioni sono titoli che rappresentano la quota di partecipazione del socio nella

S.p.A.

Esse attribuiscono diritti patrimoniali e amministrativi e, salvo diversa

disposizione statutaria, sono liberamente trasferibili.

Forme di rappresentazione

Le azioni possono essere:

Nominative, cioè intestate al socio e registrate nel libro soci;

 Dematerializzate, cioè rappresentate da registrazioni contabili presso

 intermediari autorizzati (sistema accentrato di gestione dei titoli ex art. 83-bis

TUF);

Non dematerializzate, ossia rappresentate da titoli cartacei.

Le azioni nominative si trasferiscono:

Mediante girata autenticata dal notaio (se titoli cartacei), oppure

 Con annotazione nel libro soci, su richiesta dell’acquirente.

Le azioni dematerializzate si trasferiscono mediante scritture contabili nel sistema di

gestione accentrata, con il passaggio di titolarità registrato dal depositario.

4.1 Limiti alla circolazione delle azioni: limiti legali

Le azioni sono per loro natura liberamente trasferibili, ma il legislatore prevede

limiti legali per tutelare particolari interessi:

Art. 2355-bis c.c.: il trasferimento delle azioni è opponibile alla società solo

 con l’iscrizione nel libro soci;

Divieti di trasferimento temporanei possono derivare da condizioni

 contrattuali o procedimenti di fusione/scissione;

In caso di azioni vincolate o costituite in pegno o usufrutto, il diritto di voto

 spetta al soggetto titolare del diritto reale se previsto dall’accordo.

4.2 Limiti convenzionali: sindacati di blocco

I patti parasociali o sindacati di blocco sono accordi tra soci che limitano, per un

certo periodo, la libertà di alienazione delle azioni per assicurare stabilità nella

compagine sociale o nel controllo societario.

Hanno natura contrattuale, non incidono direttamente sul titolo, ma

 vincolano i contraenti;

Sono validi per un massimo di 5 anni (art. 2341-bis c.c.), rinnovabili;

 Non possono impedire in modo assoluto e perpetuo la circolazione delle azioni;

 L’inosservanza del patto può comportare solo responsabilità contrattuale e

 non la nullità del trasferimento.

4.3 Limiti statutari

Lo statuto sociale può introdurre clausole che limitano la circolazione delle azioni per

tutelare la stabilità societaria o per controllare l’ingresso di nuovi soci.

Tipi di clausole

Clausole di gradimento: subordinano il trasferimento all’autorizzazione della

 società o degli amministratori;

Clausole di prelazione: riconoscono ai soci preesistenti un diritto di acquisto

 preferenziale in caso di vendita;

Clausole di riscatto o penale: prevedono la possibilità per la società o per i

 soci di riacquistare le azioni a determinate condizioni.

Tali clausole devono rispettare alcuni limiti:

Non possono vietare in modo assoluto il trasferimento;

 Devono indicare criteri chiari per l’autorizzazione o il gradimento;

 In caso di rifiuto ingiustificato, l’alienazione può comunque avvenire.

La giurisprudenza ammette la validità delle clausole di gradimento “non

arbitrario”, cioè fondate su motivi oggettivi, mentre considera nulle quelle

puramente discrezionali.

5. Le modificazioni dell’atto costitutivo

L’atto costitutivo (e lo statuto) possono essere modificati durante la vita della

società con delibera dell’assemblea straordinaria.

Competenza e procedimento

Le modifiche spettano all’assemblea straordinaria dei soci, convocata con le

 modalità previste dallo statuto;

La delibera deve essere verbalizzata da un notaio e depositata per

 l’iscrizione nel registro delle imprese entro 30 giorni (art. 2436 c.c.);

La modifica ha effetto solo dopo l’iscrizione.

Oggetto delle modifiche

Possono riguardare:

La sede o la durata della società;

 L’aumento o riduzione del capitale;

 La fusione o scissione;

 L’emissione di nuove categorie di azioni o la trasformazione della società.

Eventuali modifiche non iscritte nel registro non producono effetti giuridici.

✅ In sintesi per lo studio

Le azioni sono liberamente trasferibili ma possono essere soggette a limiti

 legali, convenzionali o statutari.

Le clausole di gradimento e prelazione sono ammesse solo se non

 impediscono in modo assoluto la circolazione.

L’atto costitutivo si modifica solo con assemblea straordinaria e iscrizione

 nel registro delle imprese.

La trasferibilità delle azioni è un principio cardine della S.p.A., salvo

 eccezioni motivate dalla stabilità e tutela della società.

6. Il diritto di recesso

Il diritto di recesso consente al socio di uscire dalla società e ottenere la

liquidazione del valore delle proprie azioni, nei casi previsti dalla legge o dallo

statuto.

Casi di recesso legale (art. 2437 c.c.)

Il socio può recedere:

Quando la società modifica l’oggetto sociale in modo significativo;

 In caso di trasferimento della sede all’estero;

 Quando viene revocato lo stato di liquidazione;

 Se la società rimuove clausole limitative alla circolazione delle azioni;

 In caso di modifica dei diritti attribuiti a una categoria di azioni;

 In presenza di fusioni o scissioni che comportino cambiamenti sostanziali;

 Quando è prolungata la durata della società oltre il termine inizialmente

 stabilito;

Nei casi previsti dallo statuto (recesso convenzionale).

Il recesso deve essere esercitato entro 15 giorni dall’iscrizione nel registro delle

imprese della delibera che lo legittima.

Determinazione del valore di liquidazione

Il valore delle azioni viene calcolato in base al valore di mercato o al patrimonio

netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato, tenendo conto delle

prospettive future della società.

Se non c’è accordo, il valore è determinato da un esperto nominato dal tribunale.

Effetti del recesso

Le azioni del socio recedente devono essere offerte in opzione agli altri soci o

 ai titolari di obbligazioni convertibili.

Se non sono acquistate, possono essere collocate sul mercato o rimborsate

 dalla società mediante riduzione del capitale sociale.

Il recesso si perfeziona con il rimborso del valore delle azioni.

L’art. 2437 prevede inoltre la possibilità di escludere o limitare il recesso solo nei

casi espressamente previsti dalla legge.

7. Operazioni della società sulle proprie azioni

Le operazioni sulle azioni proprie riguardano l’acquisto da parte della società delle

proprie azioni già emesse.

Tali operazioni sono soggette a limiti precisi, per evitare riduzioni fittizie del capitale o

alterazioni dell’equilibrio patrimoniale.

Condizioni per l’acquisto (art. 2357 c.c.)

La società può acquistare azioni proprie solo se:

1. È autorizzata dall’assemblea ordinaria;

2. Le azioni sono interamente liberate;

3. L’acquisto avviene entro limiti delle riserve disponibili e entro il quinto

del capitale sociale;

4. Le azioni devono essere rivendute o annullate entro i termini previsti.

Il valore nominale complessivo delle azioni proprie acquistate non può superare il

10% del capitale sociale.

Finalità dell’acquisto

L’acquisto di azioni proprie può essere effettuato per:

Stabilizzare il valore di mercato delle azioni;

 Attuare piani di incentivazione per dipendenti o amministratori;

 Permettere la riduzione del capitale o l’annullamento di azioni.

Obblighi e divieti

Le azioni proprie non conferiscono diritto di voto né diritto agli utili;

 È vietata la sottoscrizione originaria di azioni proprie;

 È vietata la concessione di prestiti o garanzie per l’acquisto delle stesse,

 salvo casi specifici previsti dall’art. 2358 c.c.

8. L’elemento patrimoniale nella S.p.A.: il patrimonio sociale e il capitale

Il patrimonio sociale rappresenta il complesso dei beni e dei valori economici

appartenenti alla società, distinto da quello dei soci.

È suddiviso in due componenti:

1. Capitale sociale, espressione numerica e fissa del valore dei conferimenti dei

soci;

2. Patrimonio netto, che include capitale, riserve e utili o perdite.

Capitale sociale

Deve essere non inferiore a 50.000 euro (art. 2327 c.c.);

 Rappresenta la garanzia per i creditori;

 Non può essere distribuito ai soci se non nei modi e nei limiti previsti dalla

 legge.

Il capitale può variare nel tempo con:

Aumenti (nuovi conferimenti o emissione di nuove azioni);

 Riduzioni (per perdite o restituzione ai soci).

Patrimonio netto

Il patrimonio netto comprende:

Il capitale sociale;

 Le riserve (legale, facoltativa, statutaria);

 Gli utili non distribuiti;

 Eventuali fondi di copertura perdite.

8.1 I fondi di riserva

I fondi di riserva sono quote di utili che restano vincolate a fini specifici.

Tipologie principali:

Riserva legale (art. 2430 c.c.): pari al 5% degli utili netti fino a raggiungere

 1/5 del capitale sociale;

Riserve facoltative o statutarie, create volontariamente per esigenze

 aziendali;

Riserve straordinarie, destinate a coprire perdite o a finanziare investimenti

 futuri.

Le riserve non possono essere distribuite ai soci se non nei casi previsti e purché il

capitale rimanga integro.

✅ In sintesi per lo studio

Il diritto di recesso tutela il socio dissenziente in caso di modifiche rilevanti:

 comporta la liquidazione del valore delle azioni.

Le azioni proprie possono essere acquistate solo con autorizzazione

 assembleare e entro limiti di legge (massimo 10% del capitale).

Il patrimonio sociale garantisce i creditori ed è composto da capitale,

 riserve e utili.

La riserva legale è obbligatoria e deve raggiungere almeno il 20% del

 capitale sociale.

8.2 Le modificazioni del capitale sociale

Il capitale sociale può subire variazioni solo mediante modifiche dell’atto

costitutivo, deliberate dall’assemblea straordinaria.

1. Aumento del capitale sociale

Può essere:

Reale → quando i soci o nuovi soggetti apportano nuovi conferimenti;

 Nominale → quando si utilizzano riserve o fondi già presenti nel patrimonio

 sociale.

L’aumento reale può avvenire:

Mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura;

 Tramite conversione di obbligazioni in azioni;

 Con emissione di nuove azioni offerte in sottoscrizione ai soci (diritto di

 opzione ex art. 2441 c.c.) in proporzione al numero di azioni possedute.

L’assemblea straordinaria delibera l’aumento, fissando:

Ammontare, modalità e prezzo di emissione delle nuove azioni;

 Termine (massimo 5 anni) entro cui deve essere eseguito;

 Eventuali esclusioni o limitazioni del diritto di opzione, che richiedono relazione

 degli amministratori e approvazione del notaio.

L’aumento diventa efficace con l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2444

c.c.).

2. Riduzione del capitale sociale

Può essere:

Reale, se comporta restituzione ai soci di parte dei conferimenti o liberazione

 dai versamenti ancora dovuti;

Nominale, se dovuta a perdite che riducono il valore del capitale.

Nel primo caso (riduzione reale), la società deve:

Dare pubblicità preventiva alla decisione;

 Consentire ai creditori sociali di opporsi (art. 2445 c.c.);

 Eseguire la riduzione solo dopo 90 giorni se non vi sono opposizioni.

Nel caso di perdite, se queste superano 1/3 del capitale sociale, gli amministratori

devono convocare l’assemblea (art. 2446 c.c.):

Se, entro l’esercizio successivo, la perdita non è coperta, il capitale deve essere

 ridotto in proporzione (art.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Rosalbas05 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof D'aniello Biagio.

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