DIRITTO COMMERCIALE
Capitolo 7 — Le società di capitali
1. Costituzione della società per azioni (S.p.A.)
La società per azioni (S.p.A.) è il principale tipo di società di capitali e la forma
tipica delle grandi imprese o di quelle che necessitano di ingenti capitali e
comportano rischi elevati.
Ai sensi dell’art. 2325 c.c., nelle S.p.A. solo la società risponde delle
obbligazioni sociali con il proprio patrimonio.
Caratteri distintivi
Dalla lettura combinata dell’art. 2325 e 2327 c.c. emergono tre elementi chiave:
Limitazione della responsabilità dei soci alle quote sottoscritte.
Capitale sociale minimo: non inferiore a 50.000 euro (ridotto a 120.000
euro per la costituzione di S.p.A. unipersonale, come da D.L. 91/2014 conv. L.
116/2014).
Azioni come strumenti di partecipazione, rappresentanti frazioni del capitale.
La denominazione deve contenere l’indicazione di “S.p.A.”.
Fasi della costituzione
La S.p.A. si costituisce attraverso tre adempimenti principali, ciascuno con effetti
giuridici distinti:
1. Stipulazione dell’atto costitutivo
2. Iscrizione nel registro delle imprese
3. Versamento dei conferimenti iniziali
Requisiti essenziali (art. 2329 c.c.)
Per la costituzione occorrono:
Sottoscrizione integrale del capitale sociale
Versamento di almeno il 25% dei conferimenti in denaro (o l’intero importo
se la società è unipersonale)
Autorizzazioni o condizioni richieste da leggi speciali, ad es. per banche e
assicurazioni
Rispetto delle norme sugli apporti in natura (artt. 2342–2343-ter c.c.)
L’atto costitutivo
Può essere redatto:
Per contratto (più soci)
Per atto unilaterale (un solo socio)
È composto da:
Atto costitutivo in senso stretto, che manifesta la volontà di costituire la
società;
Statuto, che regola il funzionamento interno.
Tipi di stipulazione
Simultanea (istantanea): forma più comune, avviene davanti al notaio con
atto pubblico.
Successiva o per pubblica sottoscrizione: più complessa e oggi desueta,
comportava la raccolta pubblica di sottoscrizioni.
La riforma del diritto societario ha inoltre previsto la costituzione unipersonale
(art. 2328 c.c.), prima ammessa solo per le S.r.l.:
La S.p.A. può nascere anche con un unico socio fondatore;
Tale socio è illimitatamente responsabile se non versa integralmente i
conferimenti o non rispetta la pubblicità richiesta (art. 2329 e 2362 c.c.).
Iscrizione nel registro delle imprese
L’iscrizione segna il momento in cui la società acquista personalità giuridica (art.
2331 c.c.) ed è quindi elemento costitutivo.
Da tale momento, la società:
È un soggetto autonomo di diritto;
Si distingue dai soci;
Assume efficacia piena verso i terzi.
La domanda di iscrizione deve indicare anche la PEC della società (obbligo introdotto
dal D.L. 185/2008).
Nullità della società (art. 2332 c.c.)
Dopo l’iscrizione, la nullità della società può essere dichiarata solo in casi tassativi:
Mancanza dell’atto costitutivo in forma di atto pubblico;
Illiceità dell’oggetto sociale;
Mancanza di indicazioni essenziali (denominazione, conferimenti, capitale,
oggetto).
Effetti della dichiarazione di nullità
Non può essere dichiarata se la causa è stata sanata con modifica dell’atto e
iscrizione.
La dichiarazione di nullità ha effetto ex nunc, non retroattivo: restano salvi gli
atti già compiuti in nome della società.
I soci non sono liberati dall’obbligo di conferimento fino alla liquidazione.
I creditori possono soddisfarsi sul patrimonio sociale prima della ripartizione ai
soci.
2. I conferimenti dei soci
Secondo l’art. 2342 c.c., i conferimenti possono essere:
In denaro (obbligatoriamente almeno per il 25% all’atto costitutivo);
In beni in natura o crediti, se autorizzati dallo statuto.
Sono vietati i conferimenti di opera o servizi (consentiti invece nelle S.r.l.).
Valutazione dei conferimenti in natura
Deve essere accompagnata da relazione giurata di un esperto nominato dal
tribunale (art. 2343 c.c.);
L’esperto valuta il valore reale dei beni e la congruità rispetto al capitale
sottoscritto.
Possibile, con il D.Lgs. 224/2010, ricorrere a perizia sostitutiva o bilanci
revisionati nei casi previsti.
Acquisti particolari post-costituzione
Ex art. 2343-bis c.c., se la società acquista beni o crediti da promotori, fondatori
o amministratori entro due anni dall’iscrizione, è necessaria una perizia di stima e
l’approvazione assembleare.
3. La qualità di socio e le azioni
Lo status di socio si acquisisce con il possesso delle azioni, che rappresentano la
quota di partecipazione e attribuiscono diritti patrimoniali e diritti
amministrativi.
Diritti patrimoniali
Diritto al dividendo;
Diritto alla quota di liquidazione;
Diritto di opzione (sottoscrizione preferenziale di nuove azioni).
Diritti amministrativi
Diritto di intervento e voto in assemblea;
Diritto di impugnazione delle delibere;
Diritto di informazione e ispezione (nei limiti di legge).
Le prestazioni accessorie non in denaro (es. obblighi di fare) possono essere
previste solo se stabilite dall’atto costitutivo.
✅ In sintesi per lo studio
La S.p.A. nasce con atto pubblico + iscrizione al registro → acquista
personalità giuridica.
Capitale minimo 50.000 €; versamento 25% minimo in denaro.
Nullità limitata e non retroattiva.
Conferimenti solo patrimoniali, vietate prestazioni d’opera.
Azioni = strumento di partecipazione e diritti socio-economici.
4. La circolazione delle azioni
Le azioni sono titoli che rappresentano la quota di partecipazione del socio nella
S.p.A.
Esse attribuiscono diritti patrimoniali e amministrativi e, salvo diversa
disposizione statutaria, sono liberamente trasferibili.
Forme di rappresentazione
Le azioni possono essere:
Nominative, cioè intestate al socio e registrate nel libro soci;
Dematerializzate, cioè rappresentate da registrazioni contabili presso
intermediari autorizzati (sistema accentrato di gestione dei titoli ex art. 83-bis
TUF);
Non dematerializzate, ossia rappresentate da titoli cartacei.
Le azioni nominative si trasferiscono:
Mediante girata autenticata dal notaio (se titoli cartacei), oppure
Con annotazione nel libro soci, su richiesta dell’acquirente.
Le azioni dematerializzate si trasferiscono mediante scritture contabili nel sistema di
gestione accentrata, con il passaggio di titolarità registrato dal depositario.
4.1 Limiti alla circolazione delle azioni: limiti legali
Le azioni sono per loro natura liberamente trasferibili, ma il legislatore prevede
limiti legali per tutelare particolari interessi:
Art. 2355-bis c.c.: il trasferimento delle azioni è opponibile alla società solo
con l’iscrizione nel libro soci;
Divieti di trasferimento temporanei possono derivare da condizioni
contrattuali o procedimenti di fusione/scissione;
In caso di azioni vincolate o costituite in pegno o usufrutto, il diritto di voto
spetta al soggetto titolare del diritto reale se previsto dall’accordo.
4.2 Limiti convenzionali: sindacati di blocco
I patti parasociali o sindacati di blocco sono accordi tra soci che limitano, per un
certo periodo, la libertà di alienazione delle azioni per assicurare stabilità nella
compagine sociale o nel controllo societario.
Hanno natura contrattuale, non incidono direttamente sul titolo, ma
vincolano i contraenti;
Sono validi per un massimo di 5 anni (art. 2341-bis c.c.), rinnovabili;
Non possono impedire in modo assoluto e perpetuo la circolazione delle azioni;
L’inosservanza del patto può comportare solo responsabilità contrattuale e
non la nullità del trasferimento.
4.3 Limiti statutari
Lo statuto sociale può introdurre clausole che limitano la circolazione delle azioni per
tutelare la stabilità societaria o per controllare l’ingresso di nuovi soci.
Tipi di clausole
Clausole di gradimento: subordinano il trasferimento all’autorizzazione della
società o degli amministratori;
Clausole di prelazione: riconoscono ai soci preesistenti un diritto di acquisto
preferenziale in caso di vendita;
Clausole di riscatto o penale: prevedono la possibilità per la società o per i
soci di riacquistare le azioni a determinate condizioni.
Tali clausole devono rispettare alcuni limiti:
Non possono vietare in modo assoluto il trasferimento;
Devono indicare criteri chiari per l’autorizzazione o il gradimento;
In caso di rifiuto ingiustificato, l’alienazione può comunque avvenire.
La giurisprudenza ammette la validità delle clausole di gradimento “non
arbitrario”, cioè fondate su motivi oggettivi, mentre considera nulle quelle
puramente discrezionali.
5. Le modificazioni dell’atto costitutivo
L’atto costitutivo (e lo statuto) possono essere modificati durante la vita della
società con delibera dell’assemblea straordinaria.
Competenza e procedimento
Le modifiche spettano all’assemblea straordinaria dei soci, convocata con le
modalità previste dallo statuto;
La delibera deve essere verbalizzata da un notaio e depositata per
l’iscrizione nel registro delle imprese entro 30 giorni (art. 2436 c.c.);
La modifica ha effetto solo dopo l’iscrizione.
Oggetto delle modifiche
Possono riguardare:
La sede o la durata della società;
L’aumento o riduzione del capitale;
La fusione o scissione;
L’emissione di nuove categorie di azioni o la trasformazione della società.
Eventuali modifiche non iscritte nel registro non producono effetti giuridici.
✅ In sintesi per lo studio
Le azioni sono liberamente trasferibili ma possono essere soggette a limiti
legali, convenzionali o statutari.
Le clausole di gradimento e prelazione sono ammesse solo se non
impediscono in modo assoluto la circolazione.
L’atto costitutivo si modifica solo con assemblea straordinaria e iscrizione
nel registro delle imprese.
La trasferibilità delle azioni è un principio cardine della S.p.A., salvo
eccezioni motivate dalla stabilità e tutela della società.
6. Il diritto di recesso
Il diritto di recesso consente al socio di uscire dalla società e ottenere la
liquidazione del valore delle proprie azioni, nei casi previsti dalla legge o dallo
statuto.
Casi di recesso legale (art. 2437 c.c.)
Il socio può recedere:
Quando la società modifica l’oggetto sociale in modo significativo;
In caso di trasferimento della sede all’estero;
Quando viene revocato lo stato di liquidazione;
Se la società rimuove clausole limitative alla circolazione delle azioni;
In caso di modifica dei diritti attribuiti a una categoria di azioni;
In presenza di fusioni o scissioni che comportino cambiamenti sostanziali;
Quando è prolungata la durata della società oltre il termine inizialmente
stabilito;
Nei casi previsti dallo statuto (recesso convenzionale).
Il recesso deve essere esercitato entro 15 giorni dall’iscrizione nel registro delle
imprese della delibera che lo legittima.
Determinazione del valore di liquidazione
Il valore delle azioni viene calcolato in base al valore di mercato o al patrimonio
netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato, tenendo conto delle
prospettive future della società.
Se non c’è accordo, il valore è determinato da un esperto nominato dal tribunale.
Effetti del recesso
Le azioni del socio recedente devono essere offerte in opzione agli altri soci o
ai titolari di obbligazioni convertibili.
Se non sono acquistate, possono essere collocate sul mercato o rimborsate
dalla società mediante riduzione del capitale sociale.
Il recesso si perfeziona con il rimborso del valore delle azioni.
L’art. 2437 prevede inoltre la possibilità di escludere o limitare il recesso solo nei
casi espressamente previsti dalla legge.
7. Operazioni della società sulle proprie azioni
Le operazioni sulle azioni proprie riguardano l’acquisto da parte della società delle
proprie azioni già emesse.
Tali operazioni sono soggette a limiti precisi, per evitare riduzioni fittizie del capitale o
alterazioni dell’equilibrio patrimoniale.
Condizioni per l’acquisto (art. 2357 c.c.)
La società può acquistare azioni proprie solo se:
1. È autorizzata dall’assemblea ordinaria;
2. Le azioni sono interamente liberate;
3. L’acquisto avviene entro limiti delle riserve disponibili e entro il quinto
del capitale sociale;
4. Le azioni devono essere rivendute o annullate entro i termini previsti.
Il valore nominale complessivo delle azioni proprie acquistate non può superare il
10% del capitale sociale.
Finalità dell’acquisto
L’acquisto di azioni proprie può essere effettuato per:
Stabilizzare il valore di mercato delle azioni;
Attuare piani di incentivazione per dipendenti o amministratori;
Permettere la riduzione del capitale o l’annullamento di azioni.
Obblighi e divieti
Le azioni proprie non conferiscono diritto di voto né diritto agli utili;
È vietata la sottoscrizione originaria di azioni proprie;
È vietata la concessione di prestiti o garanzie per l’acquisto delle stesse,
salvo casi specifici previsti dall’art. 2358 c.c.
8. L’elemento patrimoniale nella S.p.A.: il patrimonio sociale e il capitale
Il patrimonio sociale rappresenta il complesso dei beni e dei valori economici
appartenenti alla società, distinto da quello dei soci.
È suddiviso in due componenti:
1. Capitale sociale, espressione numerica e fissa del valore dei conferimenti dei
soci;
2. Patrimonio netto, che include capitale, riserve e utili o perdite.
Capitale sociale
Deve essere non inferiore a 50.000 euro (art. 2327 c.c.);
Rappresenta la garanzia per i creditori;
Non può essere distribuito ai soci se non nei modi e nei limiti previsti dalla
legge.
Il capitale può variare nel tempo con:
Aumenti (nuovi conferimenti o emissione di nuove azioni);
Riduzioni (per perdite o restituzione ai soci).
Patrimonio netto
Il patrimonio netto comprende:
Il capitale sociale;
Le riserve (legale, facoltativa, statutaria);
Gli utili non distribuiti;
Eventuali fondi di copertura perdite.
8.1 I fondi di riserva
I fondi di riserva sono quote di utili che restano vincolate a fini specifici.
Tipologie principali:
Riserva legale (art. 2430 c.c.): pari al 5% degli utili netti fino a raggiungere
1/5 del capitale sociale;
Riserve facoltative o statutarie, create volontariamente per esigenze
aziendali;
Riserve straordinarie, destinate a coprire perdite o a finanziare investimenti
futuri.
Le riserve non possono essere distribuite ai soci se non nei casi previsti e purché il
capitale rimanga integro.
✅ In sintesi per lo studio
Il diritto di recesso tutela il socio dissenziente in caso di modifiche rilevanti:
comporta la liquidazione del valore delle azioni.
Le azioni proprie possono essere acquistate solo con autorizzazione
assembleare e entro limiti di legge (massimo 10% del capitale).
Il patrimonio sociale garantisce i creditori ed è composto da capitale,
riserve e utili.
La riserva legale è obbligatoria e deve raggiungere almeno il 20% del
capitale sociale.
8.2 Le modificazioni del capitale sociale
Il capitale sociale può subire variazioni solo mediante modifiche dell’atto
costitutivo, deliberate dall’assemblea straordinaria.
1. Aumento del capitale sociale
Può essere:
Reale → quando i soci o nuovi soggetti apportano nuovi conferimenti;
Nominale → quando si utilizzano riserve o fondi già presenti nel patrimonio
sociale.
L’aumento reale può avvenire:
Mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura;
Tramite conversione di obbligazioni in azioni;
Con emissione di nuove azioni offerte in sottoscrizione ai soci (diritto di
opzione ex art. 2441 c.c.) in proporzione al numero di azioni possedute.
L’assemblea straordinaria delibera l’aumento, fissando:
Ammontare, modalità e prezzo di emissione delle nuove azioni;
Termine (massimo 5 anni) entro cui deve essere eseguito;
Eventuali esclusioni o limitazioni del diritto di opzione, che richiedono relazione
degli amministratori e approvazione del notaio.
L’aumento diventa efficace con l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2444
c.c.).
2. Riduzione del capitale sociale
Può essere:
Reale, se comporta restituzione ai soci di parte dei conferimenti o liberazione
dai versamenti ancora dovuti;
Nominale, se dovuta a perdite che riducono il valore del capitale.
Nel primo caso (riduzione reale), la società deve:
Dare pubblicità preventiva alla decisione;
Consentire ai creditori sociali di opporsi (art. 2445 c.c.);
Eseguire la riduzione solo dopo 90 giorni se non vi sono opposizioni.
Nel caso di perdite, se queste superano 1/3 del capitale sociale, gli amministratori
devono convocare l’assemblea (art. 2446 c.c.):
Se, entro l’esercizio successivo, la perdita non è coperta, il capitale deve essere
ridotto in proporzione (art.
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