DIRITTO COMMERCIALE
Lezione 18/02 non completa
Le principali teorie economiche dell’impresa
Teoria neoclassica – impresa come meccanismo
tecnologico
Teoria dell’impresa come nesso di contratti –
complesso di accordi
Teoria dell’impresa come nesso di relazioni –
l’imprenditore, che sceglie dove destinare le risorse,
seleziona le relazioni cruciali per l’attività economica
Teoria dei diritti di proprietà – coincidenza tra
impresa e assetti proprietari
Dal complesso di queste teorie, si possono trarre alcuni
elementi di sintesi comunemente accettati.
Teorie giuridiche
1.Teoria contrattualistica
Di derivazione anglosassone
L’interesse sociale coincide con quello dei soggetti che
si accordano tra loro
Obiettivo delle imprese: fare scelte produttive in
grado di realizzare al meglio gli interessi dei propri
azionisti massimizzando il valore di mercato delle
azioni di cui i soci sono titolari —> chi guida l’impresa
ha un dovere fiduciario verso gli azionisti
Si chiamano così poiché esprimono una nozione
specifica di interesse sociale e aiutano a spiegare
come tale interesse influenza la disciplina della società
(esempio: interpretazione delle norme che devono
applicarsi a quel tipo di società, affinché di tali norme
sia fornita un’interpretazione rispettosa
dell’ordinamento
shareholder oriented (dà preminenza agli interessi dei
contraenti)
2.Teoria istituzionalistica
Di matrice renana (sia francese, sia tedesca)
L’impresa va considerata alla stregua di un’istituzione
sociale la quale, come tale, non può sottrarsi al
compito di contribuire allo sviluppo economico e
sociale della comunità di riferimento o (se grande
impresa) del paese di appartenenza
L’interesse della società è non coincidente con quello
dei soci per quanto i due possano occasionalmente
convergere
Stakeholder oriented (detentori di interessi a vario
titolo nella gestione corretta dell’impresa: dipendenti,
fornitori, creditori in genere, consumatori e clienti).
Tutti abbiamo interesse diretto o indiretto con
l’andamento di una certa impresa (a Modena, la Ferrari
sul cui successo campa un intero distretto motoristico,
la ceramica… imprese private che danno soldi a
comuni e province per funzionare bene e farsi vanto
delle proprie eccellenze imprenditoriali; dunque, sono
anch’esse istituzioni e abbiamo interesse che non
inquinino, non licenzino a piacere…).
Questa polarizzazione la possiamo banalizzare come la
prima una teoria di destra, mentre la seconda una teoria di
sinistra: la prima è più conservatrice, la seconda più
progressista in quanto pluripartecipata a sostegno delle
classi deboli. shareholders oriented
Pur essendo la teoria tipicamente
stakeholder oriented
anglosassone e la teoria tipicamente
germanica (in Germania, l’ordinamento del diritto societario
ha diverse norme che concepiscono l’impresa come
un’istituzione anche se la Germania non è un paese di
sinistra men che meno negli ultimi anni).
In Italia, paradossalmente il nostro codice civile contiene
un’impostazione chiaramente contrattualistica. Le norme
del diritto commerciale societario che contengono
un’impronta istituzionalista nel nostro ordinamento sono
2/3: norme sull’impresa sociale, sul sistema dualistico di
amministrazione, abbiamo inventato le società benefit, il
contratto di rete…, tutto sommato cose marginali.
Studiando il diritto commerciale (dell’impresa,
dell’imprenditore come persona fisica) e il diritto societario
(dell’imprenditore come persona giuridica) in cui
l’imprenditore è la società che può essere formata da non
imprenditori.
TEORIE DELL’IMPRESA E INTERESSE SOCIALE
Prevalenza della teoria contrattualistica su quella
istituzionalistica
Gli interessi sociali tipici che vengono protetti dal nostro
diritto societario sono:
1. Massimizzazione del profitto sociale
2. Percezione dei dividendi nel corso dell’attività sociale
3. Influenzare e controllare la gestione delle società
4. Determinare il grado di rischio dell’attività sociale
5. Codeterminazione della durata dell’investimento
6. Alienabilità della propria partecipazione
Il diritto commerciale deve dare prevalenza alla
protezione degli interessi dei proprietari
dell’impresa
DIRITTO COMMERCIALE E DIRITTO DELL’IMPRESA
Il diritto commerciale è a tutti gli effetti il diritto
dell’economia
La necessità di regolare il mercato delle imprese
dipende dall’esigenza di garantire che il mercato sia
A. Stabile
B. Sicuro
C.Efficiente
La regolazione dell’attività di impresa richiede che il
legislatore presti attenzione a tutti questi fattori, ma
anche a rischi
LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA E AUTONOMIA
D’IMPRESA
ARTICOLO 41 COSTITUZIONE (DOMANDA ESAME)
norma chiave del diritto commerciale e societario
all’interno della carta costituzionale
Riguarda lo svolgimento dell’attività di impresa (ce ne sono
poche altre che riguardano questo oggetto nella carta in
maniera così diretta e forte)
“L’iniziativa economica privata è libera…
L’iniziativa economica privata è libera —> paese che
usciva distrutto i dalla guerra e chi si riavviava ad essere
massacrato dalla seconda; con risorse e forze sociali che si
avviavano verso una industrializzazione ancora tutta da
compiere nel nostro paese. Serve per dare un faro, indicare
in lontananza una luce che deve essere seguita, quella
dello sviluppo dell’attività imprenditoriale. Per fare sì che
l’Italia inizi a farlo, il modo migliore è creare una norma che
dica che quello è l’obiettivo (sviluppare attività economica)
e il modo migliore per incentivare una cosa del genere è
scolpire nella Costituzione che l’attività economica non è
condizionabile se non limitatamente ad aspetti che
vedremo dopo.
Si veniva dal periodo fascista in cui l’attività
economica era stata tutt’altro che libera: al contrario,
eterodiretta, pianificata nazionalmente con del
raziocinio (concepiva una nazionalizzazione
dell’economia che di per sé non è: un’impronta
corporativistica, ovvero dell’idea di asservire
l’economia statale agli interessi della nazione,
vincolando gli imprenditori al volere del decisore
politico. Questa impronta corporativistica non era di
per sé illegittima, ma dopo quell’esperienza scegliamo
un’altra strada)
Se è libera l’iniziativa economica privata, ciascun
imprenditore si deve sentire libero di iniziare, di
svolgere e di terminare come meglio crede l’attività
imprenditoriale
Il legislatore può condizionare l’attività economica
prevedendo forme di legge che garantiscono le tutele
sociali, delle protezioni ambientali, il rispetto di
autorizzazioni per lo svolgimento di attività particolari
nocive per le persone e per l’ambiente: l’attività è
condizionabile in forma eccezionale (i limiti all’attività
di impresa possono essere soltanto eccezionali;
nell’altro verso, l’attività economia deve essere libera)
Si rivolge e tanti uditori:
- Al paese tutto, tutti i cittadini
- Al legislatore stesso (lo Stato, Parlamento e Governo)
—> può agire chiedendo l’incostituzionalità della
norma
Secondo comma articolo 41
…non può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale o in modo da recare danno alla salute,
all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana.
Non può svolgersi in contrasto con:
1. Utilità sociale (bene di tutti)
2. In modo da recare danno alla salute (Covid)
3. Ambiente (catastrofe climatica attuale) integrazione
recente risalente a 2 anni fa
4. Sicurezza intesa come incolumità fisica
5. Libertà Cioè la possibilità di essere quello che
vogliamo essere
6. Dignità umana
Per evitare che contrasti con questi valori supremi, dei
vincoli all’attività di impresa si possono mettere; essa può
essere condizionate soltanto se le ragioni sono queste.
Questi sono concetti generali che possono popi essere
declinanti nei casi concreti e la costituzionalità di singoli
provvedimenti di legge può e deve essere valuta alla luce
dell’articolo 4.
Terzo comma articolo 41
La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l'attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali e ambientali”
Il decisore politico può e deve condizionare l’attività di
impresa
Sociali: condivisi, collettivi, non egoistici, diffusi
Ambientali: non nocivi per l’ambiente
Tecniche regolative
La polarizzazione massima è tra regole e standard
(rules vs standard);
L’attività d’impresa può essere oggetto di
eteroregolazione, che può essere disciplinata in 2
modi:
1. Standard: clausole generai, le norme che si
applicano a casi molto diversi che devono essere
declinati caso per caso dal giudice o interprete
2. Regole: definizioni normative che si applicano
esplicitamente da un caso bene individuato dalla
norma
Le regole dovrebbero essere la regola e gli standard
l’eccezione ed effettivamente è così; l’uso delle
clausole generali e degli standard si è ampliato, molto
rispetto all’uso di regole puntuali
Il diritto dell’impresa ha dovuto affrontare negli ultimi
decenni una crisi di sovrabbondanza di regole e di
regole troppo stringenti che hanno portato a una
ribellione tale per cui nel 2003 c’è stata una forte
riforma del diritto societario che ha realizzato il diritto
attuale. Questa riforma nel diritto commerciale fa
ampio uso di standard e non solo di regole.
L’attività d’impresa può essere oggetto di
autoregolazione (es. codici etici e codici di corporate
governance).
Si può compiere una distinzione:
- modelli di autoregolazione imprenditoriale –
contratti plurilaterali che regolano l’attività esterna e
l’organizzazione interna di più imprese che operano
nello stesso luogo;
- modelli di autoregolazione societaria – servono al
contempo come standard organizzativo e informativo
(es. Codice di autodisciplina delle società quotate).
Si può compiere una distinzione tra regole di ordine
diverso:
- Norme dispositive o di default (contracting around:
integrare la norma con una personalizzazione della
norma): tramite le quali il legislatore ci dice che la
linea di condotta da seguire è una precisa ed è
tracciata, a meno che l’imprenditore o la società o i
soci di una società non decidano di fare diversamente;
se viene data questa possibilità di alternativa, chi
decide di non stare alla regola data, può o fare quello
che vuole o scegliere tra alcune alternative;
- Norme imperative o inderogabili: danno una linea
di condotta che deve essere seguita
Il diritto societario come modificato nel 2003 fa un
larghissimo uso di norme dispositive (di default) —>
aumentano gli standard e tra le norme, quelle di default. È
stato un modo in cui il legislatore italiano ha cercato di
rendere il diritto dell’impresa più flessibile data appunto da
standard, codici di autoregolazione e norme di default.
Lezione 24/02
L’IMPRENDITORE (non importante ai fini dell’esame)
L’imprenditore secondo gli economisti
1.Jean-Baptiste Say: l’imprenditore è un ingranaggio
irrinunciabile del meccanismo produttivo; teoria
neoclassica in cui l’imprenditore è una persona
prudente ma anche intraprendente che si procura i
mezzi di produzione e i finanziamenti dal mercato
senza doversi mettere in proprio (soggetto
intermediario, quasi ideale che svolge un’attività
destinata a produrre beni immediatamente destinati al
consumo; l’impresa è vista come una componente del
motore il cui sfogo naturale è il consumo da parte della
popolazione). manager
2.Walter Bagehot: l’imprenditore è
3.Alfred Marshall: l’imprenditore è la mente direttiva
dell’intero processo produttivo; è stato importante per
aver messo a fuoco il concetto di manager (soggetto
che svolge la guida dell’attività di impresa senza
esserne necessariamente il proprietario). Si affaccia la
concezione secondo la quale, che oggi è data come
dominante e preferibile, l’impresa può essere gestita
da soggetti che non ne siano proprietari, soci di
maggioranza. La separazione tra proprietà e controllo
è quella che i paesi anglosassoni definiscono come la
più efficiente, quella in cui i soci fanno i soci e gli
amministratori fanno gli amministratori. L’ownership è
la proprietà che i soci detengono nel capitale della
società, il control è la gestione.
Dal punto di vista giuridico, le teorie giuridiche che
si sono affermare sull’imprenditore sono almeno
2:
L’IMPRENDITORE GIUSNATURALISTA NEL CODICE
DEL COMMERCIO DEL 1982
Una è quella giusnaturalista del codice del
commercio del 1882: l’imprenditore è un
commerciante che compie professionalmente
un’attività speculativa basata sullo scambio;
persona fisica che si rivolgeva al mercato per
procurarsi i mezzi di produzione (forza lavoro,
macchinari, i finanziamenti) per avere un output
destinato al consumo di quel medesimo mercato a cui
si era rivolto per avviare l’attività di impresa
(circolarità); la visione dell’imprenditore come
intermediario è originaria e la ritroviamo bene ripresa
nelle codificazioni dell’Ottocento: il codice
commerciale dell’82 adotta un approccio
giusnaturalista e il legislatore ce lo trasmette
fotografandolo rispetto alla realtà (il legislatore dell’
‘82 ha guardato alla realtà dell’ ‘82, messo a fuoco
quella persona e ne ha riproposto le fattezze nel codice
dell’ ’82 in cui è tratteggiato come un soggetto che
scambia e specula, che intermedia e guadagna
dall’intermediazione). Speculazione su:
a. Merci, materie prime
b. Rischio (assicuratore: ottiene premi assicurativi in
modo sistematico e una tantum è costretta e rifondere
l’assicurato che sia stato danneggiato)
c. Denaro (banchiere è imprenditore che specula sul
denaro: soldi a prestito in cambio di tasso di interesse
o commissioni sul denaro che raccoglie; attività di
intermediazione con un margine di lucro che nasce
dalla speculazione sul denaro)
d. Manodopera: i lavoratori dipendenti sono assunti
assegnandogli un salario attentamente computato in
modo tale che al termine dell’esercizio quanto si è
pagato alla propria forza lavoro sia inferiore rispetto al
valore delle prestazioni realizzate dagli stessi lavoratori
(surplus dell’imprenditore)
L’IMPRENDITORE DEL CODICE CIVILE DEL 1942
Approccio formalista, di ispirazione giuspositivista: si
mette nero su bianco qualcosa di giuridico e positivo,
una definizione di imprenditore che non corrisponde a
come esso è nella realtà, ma piuttosto come si vuole
che esso divenga nella realtà dell’Italia di metà ‘900. Si
dà una definizione generale e astratta di imprenditore
e lo si costringe, per poter essere riconosciuto come
tale dal punto di vista giuridico, ad assumere le
fattezze che giuridicamente si sono stilizzate nel
codice (tentare di piegare la realtà effettiva a una
realtà formale —> approccio dogmatico). Ci fu questa
necessità perché l’Italia doveva uscire da una
prevalenza di lavori agricoli e avviarsi verso uno
sviluppo economico di un mondo di negoziazioni
basate sulla commerciabilità e sullo scambio con il
conseguente sviluppo di un’industria grande.
I requisiti dell’ex articolo 2028 sono posti come paletti,
in assenza del rispetto dei quali, non si è giudicati
come imprenditori, non si può dunque giovarsi delle
tante norme che avvantaggiano l’attività di impresa,
come il fatto che gli imprenditori commerciali non
falliscono (non incorrono in insolvenza giudiziaria)
L’approccio del codice civile è tale per cui
l’imprenditore generale (agricolo e commerciale) deve
avere dei requisiti molto netti; questo espediente
regolativo ha funzionato (l’Italia ha avuto un via dal
punto di vista della sua attività economica favorita da
questa disciplina così introiettata nell’ordinamento; nel
momento in cui si è tratteggiato l’imprenditore
specialmente commerciale, il legislatore del ‘42 ha
fatto l’errore che non voleva commettere all’inizio:
quando si descrive l’imprenditore commerciale non si è
potuto fare a meno di esemplificare (tecnica
giusnaturalista); l’esemplificazione di cui all’articolo
2195 è l’opposto del dare una definizione.
La nozione di imprenditore
Libro V, del lavoro (la gran parte di questo libro è dedicato
la lavoro nell&r
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