DIRITTO COMMERCIALE
Il diritto commerciale è una branca del diritto privato che regola i rapporti economici tra soggetti
posti in condizione di parità, anche se spesso dotati di differenti poteri economici e organizzativi.
Tradizionalmente si è discusso se questo ramo del diritto abbia un’autonomia propria rispetto al
diritto civile. Dopo l’unificazione dei codici del 1942, il diritto commerciale ha smesso di
concentrarsi esclusivamente sugli atti di commercio per focalizzarsi invece sull’attività di impresa
in senso più ampio. Questo passaggio ha segnato il passaggio da un approccio oggettivo a uno
soggettivo, fondato sullo “statuto dell’imprenditore”, figura centrale del sistema.
L’IMPRENDITORE
L’imprenditore, secondo l’articolo 2082 del codice civile, è colui che esercita professionalmente
un’attività economica organizzata per la produzione o lo scambio di beni o servizi. Da questa
definizione derivano tre elementi essenziali: l’attività deve essere economica, deve essere esercitata
in modo professionale (quindi non in via occasionale), e deve essere organizzata attraverso l’uso di
lavoro e capitale. L’organizzazione distingue l’impresa dalle attività svolte in forma individuale o
artigianale, mentre la professionalità indica l’abitualità dell’attività, anche se svolta solo in certi
periodi (es. stabilimenti stagionali). L’economicità si riferisce alla capacità dell’attività di coprire i
costi sostenuti attraverso i ricavi, e la produttività non dipende dal tipo di bene prodotto, ma dalla
capacità dell’attività di generare valore.Un ulteriore elemento è il collegamento tra impresa e
Costituzione. L’articolo 41 sancisce la libertà di iniziativa economica privata, ma impone anche che
tale libertà non vada contro l’utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Ne deriva una
forma di libertà condizionata e orientata al bene collettivo. Il concetto di imprenditore, ancor prima
che giuridico, è economico: rappresenta uno dei soggetti fondamentali nella struttura produttiva,
cioè colui che organizza i fattori produttivi (capitale, lavoro, mezzi) per creare e distribuire
ricchezza.La definizione giuridica è contenuta nell’articolo 2082 del codice civile, che non definisce
l’impresa in sé, ma la figura dell’imprenditore, identificandolo in base all’attività economica da lui
esercitata. Di conseguenza, definire l’imprenditore equivale anche a definire l’impresa, che diventa
una proiezione dell’agire imprenditoriale.
La “realtà globale dell’impresa”
L’impresa è un fenomeno complesso, che unisce:
Un aspetto soggettivo: l’imprenditore come soggetto giuridico che assume decisioni e
responsabilità;
Un aspetto funzionale: l’impresa come attività economica organizzata;
Un aspetto oggettivo: l’azienda come complesso di beni organizzato per lo svolgimento
dell’attività.
Questi aspetti trovano riconoscimento normativo in diverse disposizioni che regolano:
A) La nascita e la cessazione dell’impresa
La qualifica di imprenditore individuale si acquisisce con l’esercizio effettivo dell’attività e
si perde per volontà o per distruzione del patrimonio aziendale.
B) La proiezione esterna
L’impresa si identifica all’esterno tramite segni distintivi:
Ditta: il nome commerciale dell’imprenditore;
o Insegna: identifica il luogo dell’attività;
o Marchio: distingue i beni o servizi prodotti.
o
C) La gestione dell’impresa
L’art. 2086, modificato con il Codice della Crisi d’Impresa (D.lgs. 14/2019), impone
all’imprenditore l’adozione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato
alla natura e dimensione dell’impresa.
D) La sostituzione dell’imprenditore
L’imprenditore può delegare funzioni a soggetti come l’institore.
In caso di fallimento, il potere gestionale viene revocato e affidato a organi esterni (curatore,
giudice delegato).
Gli elementi costitutivi dell’impresa (art. 2082 c.c.)
A) Attività economica
L’impresa è una serie di atti economici coordinati per la produzione o scambio di
beni/servizi. —> carattere economico dell’attività.
È fondamentale che l’attività sia:
Volontaria (deriva da scelta, non imposta);
o Lecita (non contraria all’ordinamento);
o Diretta al mercato, cioè a terzi.
o
Illiceità:
Se l’attività è illecita in sé (es. contrabbando), non si applicano le norme dello statuto
dell’imprenditore.
Se è lecita ma esercitata senza autorizzazione (es. da pubblico dipendente), si valuta caso per
caso la nullità degli atti.
B) Organizzazione
L’imprenditore deve coordinare capitale e lavoro (proprio o altrui). —> L’ attività deve
essere organizzata.
L’organizzazione distingue l’impresa dal lavoro autonomo: quest’ultimo non ha struttura
complessa.
L’art. 2238 esclude le professioni intellettuali dal campo imprenditoriale, salvo
organizzazione in forma d’impresa.
L’attività deve essere eterorganizzata, cioè rivolta verso l’esterno.
Dibattito:
Alcuni ritengono che ogni attività con struttura organizzata sia impresa, anche se su piccola scala
(autorganizzazione).
Si considera attività d’impresa solo quando la produttività supera quella del lavoro
individuale.
C) Professionalità
Implica abitualità dell’attività, anche se non permanenza continua (es. attività stagionali).
Il fine comune è l’esercì dell’impresa e non l’intento dell’imprenditore e nemmeno l’intento
lucrativo.
Esclude le attività occasionali, che non rientrano nel campo dell’art. 2082.
La professionalità va sempre letta in connessione con l’organizzazione.
Scopo di lucro, economicità, produttività
Anche se non richiesto esplicitamente dall’art. 2082, lo scopo di lucro è normalmente
presente.
Economicità: l’attività deve coprire i costi e remunerare i fattori produttivi.
Produttività: rileva la capacità dell’attività di produrre beni/servizi utili (non importa la
natura, il settore o il destinatario). Anche i servizi sanitari o sociali sono impresa se
organizzati e produttivi.
L’impresa come comunità di lavoro
L’impresa è anche una comunità di lavoratori, Il diritto commerciale recepisce anche valori
costituzionali:
Art. 4 Cost.: il lavoro, in ogni forma, contribuisce al progresso sociale.
Art. 46 Cost.: i lavoratori hanno diritto a partecipare alla gestione dell’impresa nei limiti di
legge.
Art. 41 Cost.: la libertà di iniziativa economica non può recare danno all’utilità sociale, alla
sicurezza, alla dignità umana.
Il codice civile (artt. 2086 e 2087) rafforza questo quadro:
L’imprenditore è responsabile della gestione, dei rischi e della tutela della sicurezza e
integrità fisica e morale dei lavoratori.
Deve adottare tutte le misure necessarie, secondo tecnica, esperienza e particolarità del
lavoro.
L’IMPUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA. IL PROBLEMA
DELL’IMPRENDITORE OCCULTO.
L’imputazione dell’attività d’impresa riguarda l’attribuzione della responsabilità per gli atti
compiuti nell’esercizio dell’impresa a chi li compie, ossia l’imprenditore. Nel caso
dell’imprenditore occulto, la questione centrale è se la responsabilità ricada sull’imprenditore
visibile o su colui che, di fatto, controlla l’attività dietro il paravento di un prestanome. Il codice
civile del 1942 stabilisce che l’imprenditore è colui che appare all’esterno come tale, e su di lui
grava il rischio d’impresa. Tuttavia, esistono opinioni differenti: alcuni ritengono che sia
l’imprenditore occulto, che agisce nel proprio interesse, a dover rispondere, mentre altri sostengono
che la responsabilità ricada sull’imprenditore palese. La tesi di Walter Bigiavi, invece, riconosce la
qualifica di imprenditore anche a chi si cela dietro un altro soggetto. Nel contesto
dell’imprenditoria, vi sono distinzioni in base al tipo di attività svolta (agricola o commerciale), alle
dimensioni dell’impresa (piccola o grande) e alla natura dell’imprenditore (pubblico o privato). La
registrazione nel registro delle imprese è obbligatoria per gli imprenditori commerciali non piccoli,
le società e gli enti pubblici che operano con scopi commerciali. L’imputazione dell’attività
d’impresa riguarda anche enti pubblici, fondazioni e associazioni che non esercitano attività
d’impresa come oggetto principale, ma che comunque la esercitano in modo accessorio. Inoltre, si
considera l’imprenditore che svolge più attività economiche: le imprese distinte sono quelle con
pluralità di attività e organizzazioni, mentre l’impresa unica si riferisce a un’unica attività
organizzata con rami d’impresa. Si parla anche di gruppi di imprese quando diverse imprese sono
dirette da un’unica direzione.
Le distinzioni normative nell’ambito degli imprenditori si riferiscono a vari aspetti: il tipo di attività
(agricola, commerciale o civile), le dimensioni (piccolo imprenditore o imprenditore medio-
grande), la natura dell’esercente (pubblico o privato), e l’aspetto esteriore dell’imprenditore
(individuale o collettivo). Con la legge del 1993 sul registro delle imprese, è stato superato il
concetto di imprese soggette e non soggette a registrazione, restando obbligatoria l’iscrizione per gli
imprenditori commerciali non piccoli, le società e gli enti pubblici con attività commerciale.
L’impresa agricola è disciplinata dal Codice Civile e include attività come la coltivazione del
fondo, la selvicoltura, l’allevamento e le attività connesse, come la trasformazione dei prodotti
agricoli. Con il decreto legislativo del 2004, si stabilisce che per essere qualificato come
imprenditore agricolo professionale, un soggetto deve dedicare almeno il 50% del proprio tempo
lavorativo all’attività agricola e ricavarne almeno il 50% del reddito.
Le attività connesse all’agricoltura sono definite come quelle che utilizzano prodotti agricoli o
risorse aziendali, come la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Le società
agricole devono soddisfare specifici requisiti, come avere soci che siano imprenditori agricoli a
titolo principale. Prima della riforma del 2001, la connessione tra attività agricola principale e
attività connesse doveva sussistere sia da un punto di vista soggettivo (l’identità tra chi esercita
l’attività agricola e chi esercita quella connessa) che oggettivo (le attività connesse dovevano avere
come riferimento il fondo agricolo). Le attività connesse erano suddivise in atipiche (accessorie
rispetto all’attività principale) e tipiche (destinate alla trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli).Con la riforma introdotta dall’art. 2135 del Codice Civile, si mantiene il criterio
soggettivo, ma si rivedono le due tipologie di connessione: la prima riguarda le attività di
manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ottenuti
dal fondo, dal bosco o dall’allevamento del bestiame; la seconda comprende attività che utilizzano
le risorse e attrezzature normalmente impiegate nell’attività agricola. Le prime attività devono
riferirsi principalmente a prodotti provenienti dall’attività agricola, mentre le seconde possono
utilizzare mezzi acquistati altrove.Per essere considerata un imprenditore agricolo a titolo
principale, una società deve avere come oggetto esclusivo l’attività agricola e soddisfare ulteriori
requisiti. Nelle società di persone, almeno metà dei soci deve essere imprenditore agricolo a titolo
principale; nelle cooperative, oltre a questo, si richiede che i prodotti siano prevalentemente
conferiti dai soci; nelle società di capitali, almeno il 50% del capitale sociale deve essere sottoscritto
da imprenditori agricoli a titolo principale.Il decreto legislativo n. 228 del 2001 qualifica come
imprenditori agricoli anche le cooperative e i consorzi di imprenditori agricoli che utilizzano
principalmente i prodotti dei soci o forniscono loro beni e servizi destinati al ciclo biologico
agricolo. La riforma deroga al principio della connessione soggettiva, permettendo alle cooperative
di rimanere agricole anche se trasformano prodotti provenienti da fonti esterne, purché prevalenti
quelli dei soci. Particolare attenzione è dedicata alla figura dell’imprenditore occulto, cioè colui che
agisce tramite altri, senza apparire pubblicamente. Sebbene il principio generale del codice
attribuisca la responsabilità a chi appare all’esterno, parte della dottrina e della giurisprudenza
riconosce la responsabilità anche all’occulto, se dimostrabile che questi sia il reale gestore
dell’impresa.
L’IMPRESA COMMERCIALE È LA SUA IDENTIFICAZIONE
L’imprenditore commerciale non è definito da una norma specifica, ma è identificabile tramite uno
statuto normativo. Secondo l’art. 2195, l’imprenditore commerciale è colui che esercita attività
industriali, commerciali, di trasporto, bancarie, assicurative o ausiliarie, tutte soggette a
registrazione nel registro delle imprese. La dicotomia tra impresa agricola e commerciale esclude
una completa sovrapposizione delle due categorie e implica un tertium genus, cioè una categoria
intermedia che il legislatore ha cercato di armonizzare. L’art. 2195 stabilisce l’obbligo di iscrizione
nel registro delle imprese per alcune categorie di imprenditori, tra cui:
1. Attività industriali: Produzione di beni o servizi, creazione di nuovi prodotti o
predisposizione di servizi.
2. Attività commerciali: Intermediazione nella circolazione dei beni, incluse le imprese di
somministrazione e manipolazione dei beni.
3. Attività di trasporto: Trasferimento di persone o cose da un luogo a un altro (via terra, acqua
o aria).
4. Attività bancarie: Raccolta di risparmio e esercizio del credito tra il pubblico.
5. Attività assicurative: Gestione delle assicurazioni private, inclusa la raccolta dei premi e la
corresponsione di capitale o rendite in caso di eventi relativi alla vita umana.
6. Attività ausiliarie: Attività che supportano o sono complementari a quelle sopra indicate.
La classificazione degli imprenditori con riferimento alle
dimensioni. Il piccolo imprenditore
Il profilo dimensionale dell’impresa è importante per determinare l’applicazione dello statuto
dell’imprenditore commerciale. L’art. 2083 definisce il piccolo imprenditore come il coltivatore
diretto, l’artigiano, il piccolo commerciante o colui che esercita una professione organizzata
con il lavoro proprio e della famiglia. I piccoli imprenditori sono esonerati dall’iscrizione al
registro delle imprese, dalla contabilità obbligatoria e dalle procedure di fallimento. Tuttavia, la
legislazione ha evoluto il concetto di “piccola impresa” stabilendo limiti economici, come un
capitale non superiore a 300.000 euro o ricavi inferiori a 200.000 euro annui. Con l’introduzione di
modifiche normative, la piccola impresa si distingue dalla media e grande impresa per la prevalenza
del lavoro familiare e per una struttura meno complessa, focalizzata sulla figura del titolare. Oggi,
l’articolo 2083 perde rilevanza, e i limiti di ricavi e debiti per sottrarsi al fallimento sono regolati
dal nuovo quadro legislativo, che considera i piccoli imprenditori solo se non superano determinati
limiti patrimoniali e di ricavi.
LE SCRITTURE CONTABILI
La legislazione fiscale prevede sanzioni per l’omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili,
con conseguente imputazione di bancarotta in caso di fallimento. Le principali scritture contabili
obbligatorie per l’imprenditore sono:
1. Libro giornale: Registro cronologico delle operazioni aziendali, con il criterio
dell’immediatezza (art. 2216).
2. Libro degli inventari: Rilevazione e valutazione delle attività e passività dell’impresa,
redatto annualmente e finalizzato alla ricostruzione storica dell’impresa (art. 2117).
3. Conservazione documenti: Lettere, telegrammi e fatture ricevute, e copie delle
comunicazioni inviate.
In base alle dimensioni dell’impresa, possono essere necessari altri libri, come il libro mastro
(sistematico) e il libro magazzino (registrazione delle merci). Le scritture contabili devono essere
regolari e conservate per 10 anni. L’imprenditore può utilizzare le scritture come prova sia a suo
favore che contro di lui. Tuttavia, le scritture contabili devono essere complete e prive di
cancellazioni, con numerazione progressiva delle pagine. Il sistema prevede anche l’utilizzo di
strumenti informatici per la tenuta delle scritture contabili e stabilisce che la prova delle scritture
può essere acquisita tramite esibizione (solo per specifiche registrazioni) o comunicazione (in caso
di controversie relative a scioglimento di società, comunione dei beni, successione per causa di
morte).
LA PUBBLICITÀ
La legge, di norma, non impone pubblicità legale; quando lo fa, ne può derivare l&