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CAPITOLO 1 L’IMPRENDITORE

1il sistema legislativo 3 criteri:

e di imprenditori in base a

Il codice civile distingue i tipi di impresa

A) l’oggetto dell’impresa: che determina la distinzione tra imprenditore agricolo e quello commerciale.

B) la dimensione dell’impresa (piccolo imprenditore/ imprenditore medio-grande).

C) la natura del soggetto che esercita l’impresa. statuto generale

Tutti gli imprenditori sono assoggettati ad una disciplina base comune, è questo lo

dell’imprenditore che comprende parte della disciplina dell’azienda.

imprenditore commerciale non piccolo

Chi è è poi assoggettato ad uno statuto, integrativo di quello generale.

l'iscrizione nel registro delle imprese, con

Rientrano nello statuto tipico dell'imprenditore commerciale:

pubblicità legale; rappresentanza commerciale; le scritture contabili; la liquidazione

la disciplina della

giudiziale e il concordato preventivo l'amministrazione straordinaria

disciplinati dal codice della crisi; e delle

grandi imprese insolventi. all'imprenditore agricolo/piccolo imprenditore.

Poche sono le disposizioni del codice civile applicabili solo

Quest'ultimo è sottratto all'applicazione della disciplina codicistica dell'imprenditore commerciale.

L'iscrizione nel registro delle imprese è anche per loro. Diverso è anche il sistema di procedure concorsuali

che regola la crisi/insolvenza dell'imprenditore agricolo e dell'impresa "minore".

La distinzione fra impresa individuale, società e impresa pubblica rileva solo per le imprese commerciali.

Serve a definire l'ambito di applicazione dello statuto speciale.

Non si può essere imprenditori commerciali se non si è imprenditori; se l'attività svolta non risponde ai requisiti

della nozione generale di imprenditore (art. 2082).

2. La nozione generale di imprenditore

“ imprenditore produzione

È chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della o

scambio beni servizi”.

dello di o di Questa è la nozione generale di imprenditore dell'art. 2082 cod. civ. essa

traccia la linea di confine fra chi è per il diritto imprenditore e chi non lo è (imprenditore vs lavoratore autonomo).

requisiti minimi

L'art. 2082 fissa i che devono ricorrere perchè un soggetto sia esposto all'applicazione delle

norme del codice dettate per l'impresa e per l'imprenditore.

attività specifico scopo

L'impresa è (serie coordinata di atti), caratterizzata sia da uno (produzione/scambio di

specifiche modalià di svolgimento

beni-servizi), sia da (organizzazione, economicità, professionalità).

È controverso se siano indispensabili:

a) la liceità dell'attività svolta;

b) l'intento dell'imprenditore di ricavare un profitto;

c) la destinazione al mercato dei beni/servizi prodotti.

3. L'attività produttiva È attività produttiva di nuova

L'impresa è attività finalizzata alla produzione o scambio di beni o servizi.

ricchezza. Tale è anche l'attività di scambio che incrementa l'utilità dei beni spostandoli nel tempo/spazio.

Irrilevante è la natura dei beni/ servizi ed il tipo di bisogno che essi soddisfano.

Salvo per le professioni intellettuali, può costituire attività di impresa anche la produzione di servizi di natura

assistenziale, culturale o ricreativa. Non è impresa

È irrilevante che l'attività produttiva costituisca anche godimento di beni preesistenti. l'attività

che non dà luogo alla produzione di nuovi beni/servizi. Esempio del proprietario di immobili che ne gode i frutti

concedendoli in locazione, egli non è imprenditore ma si limita a godere i frutti dei propri beni.

Un'attività può costituire allo stesso tempo godimento di beni preesistenti e produzione di nuovi beni.

In presenza degli altri requisiti, fa acquistare la qualità di imprenditore.

È opinione prevalente che la qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l'attività produttiva

illecita,

svolta è cioè contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume.

Sia nei casi meno gravi in cui sono violate norme imperative, sia nei casi più gravi in cui illecito sia l'oggetto

stesso dell'attività (es. contrabbando di sigarette).

Non vi è alcun motivo per sottrarre chi viola la legge alle norme che tutelano i creditori di un imprenditore

commerciale. Chi svolge attività di impresa violando la legge non potrà avvalersi delle norme che tutelano

l'imprenditore nei confronti dei terzi (disciplina dell'azienda, dei segni distintivi, della concorrenza sleale).

4. L'organizzazione. Impresa e lavoro autonomo. coordinato

Non è concepibile attività di impresa senza l'impiego di fattori produttivi.

Tipico è che l'imprenditore crei un complesso produttivo, formato da persone e da beni strumentali.

Questo aspetto del fenomeno imprenditoriale è sottolineato dal legislatore quando qualifica l'impresa come

attività organizzata, quando disciplina il lavoro e l'organizzazione del lavoro nell'impresa e quando definisce

l'azienda come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

È imprenditore anche chi opera senza utilizzare altrui prestazioni lavorative autonome o subordinate. La più

ampia fungibilità fra lavoro/capitale e la possibilità che l'attività produttiva raggiunga dimensioni notevoli senza

l'organizzazione imprenditoriale può essere anche

l'utilizzo di lavoratori impongono la conclusione che

organizzazione di soli capitali e proprio lavoro.

Non è necessario che l'attività organizzativa dell'imprenditore si concretizzi nella creazione di un apparato

aziendale composto di beni mobili ed immobili. È vero che non vi può essere impresa senza impiego ed

ma possono ridursi al solo impiego di mezzi finanziari propri/altrui,

organizzazione di mezzi materiali, come

per le attività di finanziamento o di investimento.

La qualità di imprenditore non può essere negata, per difetto del requisito dell'organizzazione, sia quando

l'attività è esercitata senza l'ausilio di collaboratori, sia quando il coordinamento degli altri fattori produttivi non si

concretizza nella creazione di un complesso aziendale materialmente percepibile.

La semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di

eterorganizzazione

tipo imprenditoriale e in mancanza di un minimo di deve negarsi l'esistenza di impresa, sia

pure piccola. proprio lavoro,

La comune valutazione sociale avverte che una cosa è organizzare il altro è organizzare

un'attività di impresa. Piccola impresa

Si depone anche la nozione di piccolo imprenditore—> è quella

organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari. L'organizzazione del lavoro dei familiari è

organizzazione del lavoro altrui.

Il requisito dell'organizzazione è richiesto per l'imprenditore (art. 2082) e per il piccolo imprenditore (art. 2083),

ma non per il lavoratore autonomo (art. 2222). Un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale è

necessario per aversi impresa, sia pure piccola, In mancanza si avrà lavoro autonomo non imprenditoriale.

5. Economicità dell'attività e scopo di lucro

l'economicità

L'impresa è «attività economica». E nell'art. 2082 è richiesta in aggiunta allo scopo produttivo

dell'attività. metodo economico;

Ne consegue che per aversi impresa è essenziale che l'attività produttiva sia condotta con

copertura dei costi con i ricavi

secondo modalità cioè che consentano quanto meno la ed assicurino

l'autosufficienza economica. Altrimenti si ha consumo e non produzione di ricchezza. Non è perciò

imprenditore chi produce beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o a «prezzo politico», tale cioè da far

oggettivamente escludere la possibilità di coprire i costi con i ricavi. Così, non è imprenditore l'ente pubblico o

l'associazione privata che gestisce gratuitamente o a prezzo simbolico un ospedale, un istituto di istruzione, una

mensa o un ospizio per poveri. E invece imprenditore chi gestisce i medesimi servizi con metodo economico

(copertura dei costi con i ricavi), anche se ispirato da un fine pubblico o ideale ed anche se - ovviamente - le

condizioni di mercato non consentano poi, in fatto, di remunerare i fattori produttivi. Perché l'attività possa dirsi

economica non è però essenziale che essa sia caratterizzata anche dall'intento dell'imprenditore di conseguire

scopo di lucro.

un guadagno o profitto personale; dallo

Quest'ultimo non può essere perciò elevato a requisito essenziale dell'attività di impresa.

Non è contestabile che lo scopo che normalmente anima l'imprenditore privato è la realizzazione del profitto e

del massimo profitto consentito dal mercato. Altro è però chiedersi se giuridicamente tale movente sia

necessario e, quindi, se debba essere negata la qualità di imprenditore e l'applicabilità della relativa disciplina

scopo di lucro.

quando ricorrano tutti i requisiti fissati dall'art. 2082, ma manchi lo

A mio avviso, la risposta deve essere decisamente negativa se lo scopo lucrativo si intende come movente

lucro soggettivo).

psicologico dell'imprenditore (c.d. E ciò per l'assorbente motivo che l'applicazione della

disciplina dell'impresa, in quanto disciplina volta anche a tutelare i terzi che entrano in contatto con

l'imprenditore, deve fondarsi su dati oggettivi. Non si può far dipendere dal movente e dalle variabili

intenzioni di chi opera sul mercato.

La risposta deve essere però negativa anche se per scopo di lucro si intende che l'attività deve essere svolta

è sufficiente che

secondo modalità oggettivamente lucrative, volte cioè a massimizzare i ricavi. In altri termini:

l'attività venga svolta secondo modalità oggettive tendenti al pareggio fra costi e ricavi (metodo

economico) o è ulteriormente necessario che le modalità di gestione tendano alla realizzazione di ricavi

eccedenti i costi (metodo lucrativo)? I dati legislativi inducono ad optare per la sufficienza del solo metodo

economico.

La nozione di imprenditore è infatti nozione unitaria, comprensiva sia dell'impresa privata sia dell'impresa

pubblica (art. 2093); e ciò implica che requisito essenziale può essere considerato solo ciò che è comune a tutte

l'impresa pubblica

le imprese e a tutti gli imprenditori. E è sì tenuta ad operare secondo criteri di economicità

ma non è preordinata alla realizzazione di un profitto. imprese private,

Inoltre, analoghe considerazioni possono essere ripetute per il settore delle con riferimento alle

società cooperative la cui attività di impresa è caratterizzata dallo scopo mutualistico (art. 2511) e Non da scopo

lucrativo. dell'impresa sociale,

Particolarmente significativa è poi la figura che per definizione è un'impresa che esercita

L'impresa pubblica,

un'attività di interesse generale, senza scopo di lucro (art. 1, 1° comma, d.lgs. 112/2017).

l'impresa cooperativa, l'impresa sociale dimostrano perciò che requisito minimo essenziale dell'attività di

l'economicità

impresa è della gestione e non lo scopo di lucro. Ne consegue che non vi è alcuna ragione per

negare la qualità di imprenditore agli enti di diritto privato (associazioni e fondazioni) con scopo ideale o

altruistico che producono beni o servizi con metodo economico (2.12.). Si pensi, ad esempio,

ad un associazione che gestisce un teatro o una scuola privata.

6. La professionalità professionale

L'ultimo dei requisiti è il carattere dell'attività. L'impresa è stabile inserimento nel settore della

produzione e della distribuzione e solo tale stabile inserimento giustifica l'applicazione della disciplina

Professionalità

dell'impresa a chi opera nel mondo degli affari. significa esercizio abituale e non occasionale di

un'attività produttiva. Non è imprenditore chi compie un'isolata operazione di acquisto. Non è imprenditore chi

organizza un singolo servizio di trasporto/spettacolo sportivo.

La professionalità non richiede però l'attività imprenditoriale sia svolta in modo continuato e senza interruzioni.

Per le attività stagionali (alberghi in località di villeggiatura, stabilimenti, rifugi) è sufficiente il costante ripetersi di

atti di impresa secondo le cadenze proprie di quel dato tipo di attività.

La professionalità non richiede che quella di impresa sia l'attività unica/ principale. È imprenditore anche il

professore o l'impiegato che gestisce un negozio. È possibile anche il contemporaneo esercizio di più attività di

da parte dello stesso soggetto.

impresa (es. agricola e commerciale) affare»,

Impresa si può avere anche quando si opera per il compimento di un «unico se questo comporta il

compimento di operazioni molteplici e l'utilizzo di un apparato produttivo complesso. È imprenditore il

costruttore di un singolo edificio e chi acquista un immobile per completarlo e rivenderlo.

Se è vero che di regola le imprese operano per il mercato, destinano cioè allo scambio i beni o servizi prodotti,

non può escludersi che imprenditore può essere qualificato anche chi produce beni o servizi destinati ad

uso o consumo personale (c.d. impresa per conto proprio). La destinazione al mercato della produzione non è

richiesta da alcun dato legislativo e l'applicazione della disciplina dell'impresa non si può far dipendere dalle

intenzioni di chi produce, ma deve fondarsi sui caratteri oggettivi fissati dall'art. 2082.

7. Impresa e professioni intellettuali

I liberi professionisti non sono mai imprenditori

(avvocati...) (esonero della disciplina dell'impresa).

L'art. 2238 stabilisce che le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se

"l'esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa".

È il caso del medico che gestisce una clinica privata nella quale opera. In questo caso si è in presenza di due

intellettuale e di impresa

distinte attività - - e troveranno applicazione nei confronti dello stesso soggetto sia la

disciplina specifica dettata per la professione intellettuale sia la disciplina dell'impresa.

Il professionista intellettuale che si limita a svolgere la propria attività non diventa mai imprenditore.

Non lo diventa se esercita la professione avvalendosi di mezzi strettamente necessari all'esplicazione delle

proprie energie intellettuali, ma anche quando si avvalga di una vasta schiera di collaboratori e di un complesso

apparato di mezzi materiali dando vita ad un'organizzazione complessa di capitale e/o lavoro.

I professionisti non sono imprenditori «per libera scelta» del legislatore. Scelta ispirata dalla considerazione

sociale che tradizionalmente circonda le professioni intellettuali e che ha indotto il legislatore a dettare per le

potere disciplinare degli ordini professionali; divieto di esercizio per i non

stesse uno specifico statuto:

iscritti agli albi professionali; esecuzione personale della prestazione; particolare criterio di

determinazione del compenso, che in ogni caso deve essere adeguato «all'importanza dell'opera e al decoro

della professione (art. 2233). l'esonero dei professionisti intellettuali dallo statuto

In questo contesto di diversità si inserisce

dell'imprenditore, con i suoi vantaggi (sottrazione alla liquidazione giudiziale), ma con i suoi svantaggi

(inapplicabilità della disciplina dell'azienda...). Ciò non toglie che il moderno esercizio dell'attività professionale

ha reso anacronistica la scelta politica del codice del 1942 e sollecita l'abbattimento di Uno storico steccato.

CAPITOLO 2. LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI

A. IMPRENDITORE AGRICOLO E IMPRENDITORE COMMERCIALE

1. Il ruolo della distinzione

Imprenditore agricolo ed imprenditore commerciale sono le due categorie di imprenditori che il codice

all'oggetto dell'attivita

distingue in base (statuto imprenditore agricolo). Chi è imprenditore agricolo è

esonerato

sottoposto solo alla disciplina prevista per l'imprenditore in generale. È invece dall'applicazione della

tenuta delle scritture contabili; assoggettamento alla

disciplina propria dell'imprenditore commerciale:

liquidazione giudiziale, né può accedere agli altri strumenti concorsuali di risoluzione della crisi

dell'imprenditore commerciale, Può invece essere sottoposto alle procedure

sia pure con alcune eccezioni.

concorsuali da sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata).

L'imprenditore agricolo all'imprenditore commerciale.

gode perciò di un trattamento di favore rispetto

Trattamento di favore che è poi accentuato dalla legislazione speciale (nazionale e comunitaria) attraverso una

incentivi e di agevolazioni

serie di volti a promuovere lo sviluppo di tale settore fondamentale dell'economia.

Stabilire se un dato imprenditore è agricolo o commerciale serve, perciò, a definire l'ambito di operatività di tale

trattamento di favore e, per quanto specifi

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Emme030303 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Galli Simona.
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