CAPITOLO 1 L’IMPRENDITORE
1il sistema legislativo 3 criteri:
e di imprenditori in base a
Il codice civile distingue i tipi di impresa
A) l’oggetto dell’impresa: che determina la distinzione tra imprenditore agricolo e quello commerciale.
B) la dimensione dell’impresa (piccolo imprenditore/ imprenditore medio-grande).
C) la natura del soggetto che esercita l’impresa. statuto generale
Tutti gli imprenditori sono assoggettati ad una disciplina base comune, è questo lo
dell’imprenditore che comprende parte della disciplina dell’azienda.
imprenditore commerciale non piccolo
Chi è è poi assoggettato ad uno statuto, integrativo di quello generale.
l'iscrizione nel registro delle imprese, con
Rientrano nello statuto tipico dell'imprenditore commerciale:
pubblicità legale; rappresentanza commerciale; le scritture contabili; la liquidazione
la disciplina della
giudiziale e il concordato preventivo l'amministrazione straordinaria
disciplinati dal codice della crisi; e delle
grandi imprese insolventi. all'imprenditore agricolo/piccolo imprenditore.
Poche sono le disposizioni del codice civile applicabili solo
Quest'ultimo è sottratto all'applicazione della disciplina codicistica dell'imprenditore commerciale.
L'iscrizione nel registro delle imprese è anche per loro. Diverso è anche il sistema di procedure concorsuali
che regola la crisi/insolvenza dell'imprenditore agricolo e dell'impresa "minore".
La distinzione fra impresa individuale, società e impresa pubblica rileva solo per le imprese commerciali.
Serve a definire l'ambito di applicazione dello statuto speciale.
Non si può essere imprenditori commerciali se non si è imprenditori; se l'attività svolta non risponde ai requisiti
della nozione generale di imprenditore (art. 2082).
2. La nozione generale di imprenditore
“ imprenditore produzione
È chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della o
scambio beni servizi”.
dello di o di Questa è la nozione generale di imprenditore dell'art. 2082 cod. civ. essa
traccia la linea di confine fra chi è per il diritto imprenditore e chi non lo è (imprenditore vs lavoratore autonomo).
requisiti minimi
L'art. 2082 fissa i che devono ricorrere perchè un soggetto sia esposto all'applicazione delle
norme del codice dettate per l'impresa e per l'imprenditore.
attività specifico scopo
L'impresa è (serie coordinata di atti), caratterizzata sia da uno (produzione/scambio di
specifiche modalià di svolgimento
beni-servizi), sia da (organizzazione, economicità, professionalità).
È controverso se siano indispensabili:
a) la liceità dell'attività svolta;
b) l'intento dell'imprenditore di ricavare un profitto;
c) la destinazione al mercato dei beni/servizi prodotti.
3. L'attività produttiva È attività produttiva di nuova
L'impresa è attività finalizzata alla produzione o scambio di beni o servizi.
ricchezza. Tale è anche l'attività di scambio che incrementa l'utilità dei beni spostandoli nel tempo/spazio.
Irrilevante è la natura dei beni/ servizi ed il tipo di bisogno che essi soddisfano.
Salvo per le professioni intellettuali, può costituire attività di impresa anche la produzione di servizi di natura
assistenziale, culturale o ricreativa. Non è impresa
È irrilevante che l'attività produttiva costituisca anche godimento di beni preesistenti. l'attività
che non dà luogo alla produzione di nuovi beni/servizi. Esempio del proprietario di immobili che ne gode i frutti
concedendoli in locazione, egli non è imprenditore ma si limita a godere i frutti dei propri beni.
Un'attività può costituire allo stesso tempo godimento di beni preesistenti e produzione di nuovi beni.
In presenza degli altri requisiti, fa acquistare la qualità di imprenditore.
È opinione prevalente che la qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l'attività produttiva
illecita,
svolta è cioè contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume.
Sia nei casi meno gravi in cui sono violate norme imperative, sia nei casi più gravi in cui illecito sia l'oggetto
stesso dell'attività (es. contrabbando di sigarette).
Non vi è alcun motivo per sottrarre chi viola la legge alle norme che tutelano i creditori di un imprenditore
commerciale. Chi svolge attività di impresa violando la legge non potrà avvalersi delle norme che tutelano
l'imprenditore nei confronti dei terzi (disciplina dell'azienda, dei segni distintivi, della concorrenza sleale).
4. L'organizzazione. Impresa e lavoro autonomo. coordinato
Non è concepibile attività di impresa senza l'impiego di fattori produttivi.
Tipico è che l'imprenditore crei un complesso produttivo, formato da persone e da beni strumentali.
Questo aspetto del fenomeno imprenditoriale è sottolineato dal legislatore quando qualifica l'impresa come
attività organizzata, quando disciplina il lavoro e l'organizzazione del lavoro nell'impresa e quando definisce
l'azienda come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.
È imprenditore anche chi opera senza utilizzare altrui prestazioni lavorative autonome o subordinate. La più
ampia fungibilità fra lavoro/capitale e la possibilità che l'attività produttiva raggiunga dimensioni notevoli senza
l'organizzazione imprenditoriale può essere anche
l'utilizzo di lavoratori impongono la conclusione che
organizzazione di soli capitali e proprio lavoro.
Non è necessario che l'attività organizzativa dell'imprenditore si concretizzi nella creazione di un apparato
aziendale composto di beni mobili ed immobili. È vero che non vi può essere impresa senza impiego ed
ma possono ridursi al solo impiego di mezzi finanziari propri/altrui,
organizzazione di mezzi materiali, come
per le attività di finanziamento o di investimento.
La qualità di imprenditore non può essere negata, per difetto del requisito dell'organizzazione, sia quando
l'attività è esercitata senza l'ausilio di collaboratori, sia quando il coordinamento degli altri fattori produttivi non si
concretizza nella creazione di un complesso aziendale materialmente percepibile.
La semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di
eterorganizzazione
tipo imprenditoriale e in mancanza di un minimo di deve negarsi l'esistenza di impresa, sia
pure piccola. proprio lavoro,
La comune valutazione sociale avverte che una cosa è organizzare il altro è organizzare
un'attività di impresa. Piccola impresa
Si depone anche la nozione di piccolo imprenditore—> è quella
organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari. L'organizzazione del lavoro dei familiari è
organizzazione del lavoro altrui.
Il requisito dell'organizzazione è richiesto per l'imprenditore (art. 2082) e per il piccolo imprenditore (art. 2083),
ma non per il lavoratore autonomo (art. 2222). Un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale è
necessario per aversi impresa, sia pure piccola, In mancanza si avrà lavoro autonomo non imprenditoriale.
5. Economicità dell'attività e scopo di lucro
l'economicità
L'impresa è «attività economica». E nell'art. 2082 è richiesta in aggiunta allo scopo produttivo
dell'attività. metodo economico;
Ne consegue che per aversi impresa è essenziale che l'attività produttiva sia condotta con
copertura dei costi con i ricavi
secondo modalità cioè che consentano quanto meno la ed assicurino
l'autosufficienza economica. Altrimenti si ha consumo e non produzione di ricchezza. Non è perciò
imprenditore chi produce beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o a «prezzo politico», tale cioè da far
oggettivamente escludere la possibilità di coprire i costi con i ricavi. Così, non è imprenditore l'ente pubblico o
l'associazione privata che gestisce gratuitamente o a prezzo simbolico un ospedale, un istituto di istruzione, una
mensa o un ospizio per poveri. E invece imprenditore chi gestisce i medesimi servizi con metodo economico
(copertura dei costi con i ricavi), anche se ispirato da un fine pubblico o ideale ed anche se - ovviamente - le
condizioni di mercato non consentano poi, in fatto, di remunerare i fattori produttivi. Perché l'attività possa dirsi
economica non è però essenziale che essa sia caratterizzata anche dall'intento dell'imprenditore di conseguire
scopo di lucro.
un guadagno o profitto personale; dallo
Quest'ultimo non può essere perciò elevato a requisito essenziale dell'attività di impresa.
Non è contestabile che lo scopo che normalmente anima l'imprenditore privato è la realizzazione del profitto e
del massimo profitto consentito dal mercato. Altro è però chiedersi se giuridicamente tale movente sia
necessario e, quindi, se debba essere negata la qualità di imprenditore e l'applicabilità della relativa disciplina
scopo di lucro.
quando ricorrano tutti i requisiti fissati dall'art. 2082, ma manchi lo
A mio avviso, la risposta deve essere decisamente negativa se lo scopo lucrativo si intende come movente
lucro soggettivo).
psicologico dell'imprenditore (c.d. E ciò per l'assorbente motivo che l'applicazione della
disciplina dell'impresa, in quanto disciplina volta anche a tutelare i terzi che entrano in contatto con
l'imprenditore, deve fondarsi su dati oggettivi. Non si può far dipendere dal movente e dalle variabili
intenzioni di chi opera sul mercato.
La risposta deve essere però negativa anche se per scopo di lucro si intende che l'attività deve essere svolta
è sufficiente che
secondo modalità oggettivamente lucrative, volte cioè a massimizzare i ricavi. In altri termini:
l'attività venga svolta secondo modalità oggettive tendenti al pareggio fra costi e ricavi (metodo
economico) o è ulteriormente necessario che le modalità di gestione tendano alla realizzazione di ricavi
eccedenti i costi (metodo lucrativo)? I dati legislativi inducono ad optare per la sufficienza del solo metodo
economico.
La nozione di imprenditore è infatti nozione unitaria, comprensiva sia dell'impresa privata sia dell'impresa
pubblica (art. 2093); e ciò implica che requisito essenziale può essere considerato solo ciò che è comune a tutte
l'impresa pubblica
le imprese e a tutti gli imprenditori. E è sì tenuta ad operare secondo criteri di economicità
ma non è preordinata alla realizzazione di un profitto. imprese private,
Inoltre, analoghe considerazioni possono essere ripetute per il settore delle con riferimento alle
società cooperative la cui attività di impresa è caratterizzata dallo scopo mutualistico (art. 2511) e Non da scopo
lucrativo. dell'impresa sociale,
Particolarmente significativa è poi la figura che per definizione è un'impresa che esercita
L'impresa pubblica,
un'attività di interesse generale, senza scopo di lucro (art. 1, 1° comma, d.lgs. 112/2017).
l'impresa cooperativa, l'impresa sociale dimostrano perciò che requisito minimo essenziale dell'attività di
l'economicità
impresa è della gestione e non lo scopo di lucro. Ne consegue che non vi è alcuna ragione per
negare la qualità di imprenditore agli enti di diritto privato (associazioni e fondazioni) con scopo ideale o
altruistico che producono beni o servizi con metodo economico (2.12.). Si pensi, ad esempio,
ad un associazione che gestisce un teatro o una scuola privata.
6. La professionalità professionale
L'ultimo dei requisiti è il carattere dell'attività. L'impresa è stabile inserimento nel settore della
produzione e della distribuzione e solo tale stabile inserimento giustifica l'applicazione della disciplina
Professionalità
dell'impresa a chi opera nel mondo degli affari. significa esercizio abituale e non occasionale di
un'attività produttiva. Non è imprenditore chi compie un'isolata operazione di acquisto. Non è imprenditore chi
organizza un singolo servizio di trasporto/spettacolo sportivo.
La professionalità non richiede però l'attività imprenditoriale sia svolta in modo continuato e senza interruzioni.
Per le attività stagionali (alberghi in località di villeggiatura, stabilimenti, rifugi) è sufficiente il costante ripetersi di
atti di impresa secondo le cadenze proprie di quel dato tipo di attività.
La professionalità non richiede che quella di impresa sia l'attività unica/ principale. È imprenditore anche il
professore o l'impiegato che gestisce un negozio. È possibile anche il contemporaneo esercizio di più attività di
da parte dello stesso soggetto.
impresa (es. agricola e commerciale) affare»,
Impresa si può avere anche quando si opera per il compimento di un «unico se questo comporta il
compimento di operazioni molteplici e l'utilizzo di un apparato produttivo complesso. È imprenditore il
costruttore di un singolo edificio e chi acquista un immobile per completarlo e rivenderlo.
Se è vero che di regola le imprese operano per il mercato, destinano cioè allo scambio i beni o servizi prodotti,
non può escludersi che imprenditore può essere qualificato anche chi produce beni o servizi destinati ad
uso o consumo personale (c.d. impresa per conto proprio). La destinazione al mercato della produzione non è
richiesta da alcun dato legislativo e l'applicazione della disciplina dell'impresa non si può far dipendere dalle
intenzioni di chi produce, ma deve fondarsi sui caratteri oggettivi fissati dall'art. 2082.
7. Impresa e professioni intellettuali
I liberi professionisti non sono mai imprenditori
(avvocati...) (esonero della disciplina dell'impresa).
L'art. 2238 stabilisce che le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se
"l'esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa".
È il caso del medico che gestisce una clinica privata nella quale opera. In questo caso si è in presenza di due
intellettuale e di impresa
distinte attività - - e troveranno applicazione nei confronti dello stesso soggetto sia la
disciplina specifica dettata per la professione intellettuale sia la disciplina dell'impresa.
Il professionista intellettuale che si limita a svolgere la propria attività non diventa mai imprenditore.
Non lo diventa se esercita la professione avvalendosi di mezzi strettamente necessari all'esplicazione delle
proprie energie intellettuali, ma anche quando si avvalga di una vasta schiera di collaboratori e di un complesso
apparato di mezzi materiali dando vita ad un'organizzazione complessa di capitale e/o lavoro.
I professionisti non sono imprenditori «per libera scelta» del legislatore. Scelta ispirata dalla considerazione
sociale che tradizionalmente circonda le professioni intellettuali e che ha indotto il legislatore a dettare per le
potere disciplinare degli ordini professionali; divieto di esercizio per i non
stesse uno specifico statuto:
iscritti agli albi professionali; esecuzione personale della prestazione; particolare criterio di
determinazione del compenso, che in ogni caso deve essere adeguato «all'importanza dell'opera e al decoro
della professione (art. 2233). l'esonero dei professionisti intellettuali dallo statuto
In questo contesto di diversità si inserisce
dell'imprenditore, con i suoi vantaggi (sottrazione alla liquidazione giudiziale), ma con i suoi svantaggi
(inapplicabilità della disciplina dell'azienda...). Ciò non toglie che il moderno esercizio dell'attività professionale
ha reso anacronistica la scelta politica del codice del 1942 e sollecita l'abbattimento di Uno storico steccato.
CAPITOLO 2. LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
A. IMPRENDITORE AGRICOLO E IMPRENDITORE COMMERCIALE
1. Il ruolo della distinzione
Imprenditore agricolo ed imprenditore commerciale sono le due categorie di imprenditori che il codice
all'oggetto dell'attivita
distingue in base (statuto imprenditore agricolo). Chi è imprenditore agricolo è
esonerato
sottoposto solo alla disciplina prevista per l'imprenditore in generale. È invece dall'applicazione della
tenuta delle scritture contabili; assoggettamento alla
disciplina propria dell'imprenditore commerciale:
liquidazione giudiziale, né può accedere agli altri strumenti concorsuali di risoluzione della crisi
dell'imprenditore commerciale, Può invece essere sottoposto alle procedure
sia pure con alcune eccezioni.
concorsuali da sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata).
L'imprenditore agricolo all'imprenditore commerciale.
gode perciò di un trattamento di favore rispetto
Trattamento di favore che è poi accentuato dalla legislazione speciale (nazionale e comunitaria) attraverso una
incentivi e di agevolazioni
serie di volti a promuovere lo sviluppo di tale settore fondamentale dell'economia.
Stabilire se un dato imprenditore è agricolo o commerciale serve, perciò, a definire l'ambito di operatività di tale
trattamento di favore e, per quanto specifi
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