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Capitolo 1

L’imprenditore commerciale

L’art. 2082 c.c. definisce l’imprenditore commerciale come colui che “esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”.

La definizione di imprenditore commerciale vi è strettamente integrata ed è contenuta nell’art. 2195 c.c., come specie della categoria generale dell’imprenditore, della quale l’altra specie è l’imprenditore agricolo.

È il carattere industriale dell’organizzazione che contraddistingue l’attività commerciale da altre attività, insieme alla prevalenza del requisito capitalistico rispetto agli altri fattori produttivi.

La qualifica di imprenditore è legata quindi all’esercizio di un’attività con determinati requisiti quali:

  • La professionalità, che indica il comportamento abituale indirizzato alla ricerca metodica di un determinato risultato. Tuttavia, non occorre che l’imprenditore sia dedito esclusivamente all’attività commerciale. ES: un maestro elementare che stagionalmente gestisce uno stabilimento balneare possiede la professionalità dell’imprenditore commerciale, pur restando nella vita un insegnante. Inoltre, l’attività deve svilupparsi mediante atti di scambio, poiché è la destinazione dei beni al mercato che qualifica la professionalità dell’imprenditore nella ricerca del profitto sui capitali investiti.
  • L’industrialità, requisito che caratterizza l’organizzazione dell’imprenditore commerciale, che è lo strumento della produzione di nuovi beni o servizi o dello scambio di beni che consentono di ottenere ricavi. L’organizzazione industriale si esprime e si manifesta nell’azienda, ai sensi dell’articolo 2055 c.c., come “il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività d’impresa”.

L’imprenditore agricolo

La categoria dell’imprenditore agricolo è contrapposta a quella dell’imprenditore commerciale in relazione alla natura dell’attività esercitata, ovvero per l’assenza del requisito capitalistico.

Secondo la disciplina dell’articolo 2135 c.c. è imprenditore agricolo chi “esercita le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, o attività queste connesse”.

Laddove per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

E per attività connesse si intendono quelle attività che sono esercitate dal medesimo imprenditore agricolo.

La medesima norma è stata oggetto di riforma: la parola bestiame è stata sostituita con quella di animali, ritenuta semanticamente più ampia.

Risulta inoltre l’inserimento del concetto di ciclo biologico del prodotto che recepisce le modalità moderne di gestione dell’attività agricola.

Risulta l’ampliamento delle attività connesse con il solo limite, il requisito della prevalenza, nel senso che non devono assumere nell’economia dell’azienda agricola un rilievo maggiore rispetto alle attività principali.

L’imprenditore agricolo può assumere inoltre la qualifica di imprenditore agricolo professionale laddove in possesso di conoscenze e competenze professionali, se dedica all’attività agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ne ricava almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

Inoltre, storicamente l’imprenditore agricolo è stato in linea di principio escluso dall’ambito di applicazione della disciplina sul fallimento principalmente a causa della prevalente piccola dimensione che esso assumeva.

Il piccolo imprenditore

Il legislatore, art. 2083, qualifica il piccolo imprenditore come “il coltivatore diretto del fondo, l’artigiano, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.

Il piccolo imprenditore è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili ed è iscritto nella sezione speciale del registro delle imprese esclusivamente ai fini certificativi di pubblicità notizia.

Inizialmente il piccolo imprenditore veniva escluso dall’applicazione del fallimento, tale impostazione era stata già oggetto di revisione e venivano introdotti una serie di requisiti dimensionali che era onere dell’imprenditore dimostrare di possedere per essere esente dal fallimento.

Tra i piccoli imprenditori distinguiamo quindi il coltivatore diretto, ovvero colui che professionalmente espleta nel campo dell’agricoltura in maniera autonoma e senza vincolo di dipendenza attività anche di organizzazione con esclusione quindi dei semplici braccianti e con diversa rilevanza sul piano della capacità lavorativa, poi abbiamo il piccolo commerciante ovvero colui che si occupa di intermediazione nella circolazione dei beni e infine l’artigiano tradizionalmente distinto dall’imprenditore commerciale essenzialmente per le modalità di produzione cioè per l’applicazione o meno di un metodo industriale.

Le professioni intellettuali

Coloro che prestano lavoro autonomo e tra questi anche coloro che esercitano professionalmente un’attività intellettuale sono sottratti allo statuto dell’imprenditore.

L’esercizio di prestazioni di opera intellettuale è spesso condizionato all’iscrizione ad albi.

Le leggi speciali impongono che l’esercizio dell’attività sia personale, cioè vietano l’esercizio dell’attività in forma d’impresa.

Se l’esercizio della professione intellettuale costituisce l’elemento di un’attività organizzativa in forma di impresa si applicano anche le disposizioni che regolano l’impresa stessa.

ES: il medico titolare della casa di cura, il quale contestualmente fornisce al cliente la prestazione professionale di medico e la prestazione di impresa del ricovero e dei servizi della casa di cura.

L’impresa familiare

L’art. 230-bis la definisce come un istituto posto a tutela del familiare considerato più debole; ai familiari vengono infatti riconosciuti una serie di diritti, non assoggettabili al fallimento e al pagamento di imposte che gravano sul reddito d’impresa essendo piuttosto equiparati a lavoratori subordinati o autonomi.

L’impresa familiare è quell’impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, prestando in modo continuativo la loro attività lavorativa.

I familiari che apportano il proprio contributo hanno diritto al mantenimento, proporzionato alla condizione patrimoniale della famiglia.

Essi partecipano agli utili dell’impresa familiare, ed ai beni acquistati con essi, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

La dottrina maggioritaria ritiene che l’impresa resti di tipo individuale, facendo capo all’imprenditore fondatore e dunque solo costui assumerà il relativo rischio professionale, risponderà dei debiti e gestirà l’impresa.

Al contrario, un altro orientamento considera l’impresa come un soggetto collettivo, perciò a tutti i partecipanti è attribuita la qualifica di imprenditore, con conseguente assunzione di una responsabilità collettiva per le obbligazioni contratte.

Con riguardo al diritto di partecipazione agli utili, questo può essere trasferito solo ad altri familiari e previo consenso di tutti i partecipanti; al di fuori di tale ipotesi, il diritto di partecipazione all’impresa familiare è intrasferibile ed impignorabile, a pena di nullità.

Inoltre, l’impresa familiare va distinta dall’azienda coniugale che viene acquistata dai coniugi in regime di comunione legale dopo il matrimonio.

Società partecipate e servizi pubblici

L’attività economica di impresa si distingue dall’attività di prestazioni di servizi e da quella di gestione di beni; il regime di servizio pubblico manifesta la professionalità della funzione istituzionale per la quale il servizio è stato organizzato, ad esempio fornire il servizio sanitario.

Abbiamo ad esempio le cosiddette società miste, che prevedono che il servizio pubblico presenti il connotato peculiare di essere esercitato sotto forma di società di capitali con la partecipazione di privati.

Esistono tre possibili forme di intervento nell’economia da parte di soggetti pubblici:

  • Le imprese-organo, quelle imprese pubbliche che si configurano quando lo Stato o un altro ente pubblico territoriale svolgono direttamente le attività d’impresa. In questa fattispecie l’attività d’impresa è per definizione secondaria ed è accessoria rispetto alla finalità istituzionale propria dell’ente pubblico.
  • Gli enti pubblici economici, enti di diritto pubblico il cui oggetto istituzionale esclusivo o principale consiste nell’esercizio di un’attività d’impresa. Essi sono dotati anche di personalità giuridica oltre che di autonomia patrimoniale e di propri dipendenti, fatto che li distingue dall’impresa-organo e che attribuisce loro una personalità giuridica separata dall’apparato burocratico della pubblica amministrazione. Essa agisce come un vero e proprio imprenditore.
  • Le società per azioni a partecipazione pubblica, permettono allo Stato e agli altri enti pubblici di svolgere un’attività d’impresa servendosi di istituti di diritto privato, cioè attraverso la costituzione oppure la partecipazione all’interno di una società costituita nelle forme ammesse dal diritto privato, in genere S.p.A. ma controllata dalla pubblica amministrazione, la quale si configura al suo interno come un comune azionista privato.

La titolarità dell’impresa

L’imprenditore risponde delle obbligazioni contratte nell’esercizio dell’attività con tutti i suoi beni siano essi relativi all’azienda commerciale o personali.

L’imprenditore deve agire spendendo il proprio nome e in questo contesto va discussa la questione dell’imprenditore occulto, che è la situazione in cui colui sotto il cui nome è esercitato il commercio, non coincide con colui che dispone dell’attività.

L’accordo di prestanome è l’accordo per occultare la vera identità dell’imprenditore ed è nullo per contrarietà all’ordine pubblico.

Nell’ormai frequente pratica sorge il problema di stabilire se entrambi o quale tra i due soggetti acquisti la qualità di imprenditore e che, come tale, sia assoggettabile a tutte le norme civilistiche dettate a tutela dei terzi che ha ben instaurato rapporti di credito verso l’impresa.

In questo contesto vediamo delle opinioni distinte: quella formalistica sostiene che l’imprenditore è il prestanome cioè colui che spende il proprio nome nello svolgimento dell’attività e di conseguenza solo egli è tenuto a rispondere delle obbligazioni contratte con terzi; la teoria del potere d’impresa estende anche all’imprenditore occulto la responsabilità verso i terzi; la teoria dell’imprenditore occulto sostiene la piena parificazione.

La capacità

L’esercizio dell’impresa commerciale richiede la capacità di agire, che si acquista con la maggiore età.

Il minore d’età può essere autorizzato a continuare, ma non a iniziare, un’impresa, su autorizzazione del tribunale con parere del giudice tutelare.

Il minore non può assumere con il proprio patrimonio un rischio di impresa, ma può proseguire nel rischio del patrimonio nel quale è succeduto.

L’impresa può essere acquisita dal minore a seguito di donazione o successione sia a titolo universale sia a titolo particolare, legato.

Nel caso di successione universale l’accettazione avviene con beneficio di inventario.

Si è discusso se il minore possa acquistare l’impresa a titolo oneroso; tuttavia, quest’ultimo sarebbe autorizzato ad acquistare un’azienda operante in un settore nel quale già opera quale imprenditore ma non in settori diversi.

Il minore si distingue dall’interdetto ma acquistano entrambi la qualità di imprenditore dal legale rappresentante che ha poteri analoghi all’institore.

Anche l’inabilitato deve essere autorizzato alla continuazione dell’impresa ma a differenza del minore o dell’interdetto è lui stesso a deciderlo con l’assistenza del curatore.

Mentre al minore emancipato può essere concessa l’autorizzazione ad iniziare l’impresa, gli è consentito l’esercizio anche senza l’assistenza del curatore.

Infine, una figura recentemente introdotta è quella dell’amministrazione di sostegno il cui beneficiario non è soggetto a particolari limiti rispetto all’esercizio dell’attività d’impresa compreso il suo avvio.

Il registro delle imprese

Il registro delle imprese è lo strumento attraverso cui si realizza la pubblicità dell’imprenditore individuale e collettivo.

Nel registro delle imprese vengono iscritti gli atti e i fatti dell’imprenditore, inerenti all’esercizio della sua attività d’impresa.

È tenuto presso la Camera di Commercio di ogni provincia ed è pubblico, chiunque vi ha interesse può accedervi o mediante consultazione diretta o attraverso la richiesta di copie e certificati.

Il registro si compone di una sezione ordinaria e di una sezione speciale; nella sezione ordinaria si iscrivono gli imprenditori commerciali non piccoli mentre nella sezione speciale sono invece tenuti ad iscriversi: i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli e le società semplici.

L’iscrizione nella sezione ordinaria ha effetti di pubblicità legale, costitutiva o dichiarativa; mentre l’iscrizione nella sezione speciale ha effetti di mera pubblicità notizia e certificazione anagrafica.

Gli atti scritti nel registro delle imprese producono effetti nei confronti di terzi, a prescindere dalla loro effettiva conoscenza.

Allo stesso modo gli atti per cui è prevista l’iscrizione che non vengono iscritti non possono essere fatti valere nei confronti di terzi.

Perciò l’iscrizione nella sezione speciale, avendo soltanto l’effetto di rendere conoscibili a terzi gli elementi iscritti, necessita per rendere gli atti opponibili, la dimostrazione dell’effettiva conoscenza.

L’azienda

È ai sensi dell’art. 2555, “il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.

È un complesso di elementi materiali ed immateriali organizzati per la funzione imprenditoriale.

La qualità immateriale dell’azienda è l’avviamento, che si sostanzia nell’attitudine dell’azienda a generare profitti.

Dunque, l’azienda è un bene indivisibile.

Si può parlare di cessione dell’azienda quando viene trasferito un complesso di beni idoneo a permettere lo svolgimento di un’attività d’impresa anche diversa da quella esercitata dal cedente.

Può compiersi la cessione dell’intera azienda, di uno specifico ramo dotato di autonomia, oppure solo di alcuni beni aziendali.

È necessario tenere ben distinti i concetti di azienda e di impresa, poiché l’azienda è lo strumento tramite il quale l’imprenditore svolge la propria attività economica organizzata per il conseguimento dei profitti; infatti, può esistere un’azienda senza impresa e un’impresa senza azienda.

Con riferimento ai contratti per salvaguardare il valore di avviamento, è previsto che l’acquirente subentri in tutti i contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda che non abbiano carattere personale, andando in questo modo a garantire la piena funzionalità dell’azienda salvaguardando anche il terzo contraente che può recedere entro tre mesi dalla notizia del trasferimento eventuale.

Inoltre, una serie di regole specifiche sono dettate in caso di usufrutto ed affitto dell’azienda, in entrambi i casi viene tutelata la denominazione attraverso cui l’azienda esercita la destinazione economica dei beni, il valore e la consistenza dei beni aziendali.

L’usufruttuario può alienare alcuni beni componenti l’azienda per sostituirli con altri ma solo qualora tale operazione consenta di conservare oppure di accrescere l’efficienza dell’organizzazione delle scorte e degli impianti.

In caso contrario esso potrà essere tenuto a prestare idonee garanzie e a risarcire il danno arrecato al nudo proprietario dalla sua condotta abusiva.

Al termine dell’usufrutto la consistenza dell’azienda dovrà essere analoga a quella originaria e l’eventuale differenza tra la consistenza che aveva l’inventario iniziale e quella successiva all’usufrutto deve essere regolata tramite conguagli in denaro.

Mentre la stipula di un contratto di affitto di azienda determina in capo all’affittuario un diritto personale di godimento del complesso aziendale e adesso è applicata la disciplina disposta per l’usufrutto di azienda.

La rappresentanza commerciale

Le norme in materia di rappresentanza commerciale si occupano di verificare le modalità ed i termini attraverso cui l’attività realizzata da un terzo, il quale è legato all’impresa da un rapporto di collaborazione professionale, possa imputarsi a quest’ultimo e determinare eventi rilevanti per il patrimonio aziendale.

Le figure tipiche della rappresentanza commerciale vengono distinte in ausiliari interni o subordinati, institore, procuratore, commesso, per i quali sussiste un rapporto di lavoro stabile con l’imprenditore; oppure ausiliari esterni o autonomi, agente, commissionario, spedizioniere, i quali collaborano occasionalmente all’organizzazione dell’impresa.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marialbastar di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Palazzolo Andrea.
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