Discorso su scritture contabili
A cosa servono
Sono utili per controllare l’andamento dell’attività di impresa, per controllare se gli ausiliari interni ed esterni stanno facendo bene il loro compito (bisogna controllare l’operato dei dipendenti tramite un riscontro economico-contabile che sta soltanto nelle scritture), sono strumento di controllo per terzi: creditori e fisco.
Nelle imprese organizzate in forma collettiva (società), è uno strumento per effettuare un controllo, soprattutto per i soci che non sono direttamente coinvolti nella gestione dell’impresa (soprattutto grandi società e società a struttura capitalistica, l’amministrazione è affidata agli amministratori).
Per questi motivi, art. 2214 ha previsto che per le imprese commerciali non piccole (ultimo comma dice che non si applicano ai piccoli imprenditori), c’è l’obbligo di tenere le scritture.
Quali scritture?
- 2 sicure: libro giornale e libro inventari.
- Più altre ulteriori scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’attività esercitata. Ad esempio, appositi registri che trattano le operazioni per i vari clienti, scritture sulle giacenze di magazzino, entrate di cassa.
Libro giornale, art. 2216
È una scrittura che indica giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa: è un registro cronologico analitico in cui vengono registrate tutte le singole operazioni fatte dall’imprenditore.
Libro degli inventari, art. 2217
Va redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno. Contiene l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa e si chiude con il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite.
È una scrittura rilevante su 2 punti di vista:
- Patrimoniale: ci fa la fotografia su quello che è il patrimonio della società. All’inizio dell’attività ci chiediamo: cosa abbiamo messo all’interno di questa società per iniziare l’attività economica? Si fa l’inventario. Dopo un anno, si valuta nuovamente il patrimonio (abbiamo qualcosa in più perché magari abbiamo fatto degli investimenti? Oppure abbiamo di più o di meno in cassa? Ecc.…). Questo si fa sia andando a redigere nuovamente l’inventario sia andando ad analizzare in chiave più dinamica e meno statica i flussi di reddito in entrata e in uscita (es. abbiamo avuto uscite o costi oppure entrati).
L’inventario che viene redatto all’inizio, ogni volta che viene aggiornato ogni anno assume la qualità di bilancio.
N.B. C’è una normativa generale molto scarna per l’imprenditore in relazione alle scritture contabili. Il codice, infatti, rimanda alla normativa relativa alle scritture contabili delle società per azioni. In quanto applicabili.
L’imprenditore ha anche l’obbligo di conservare la corrispondenza delle fatture.
L’imprenditore ha l’obbligo di conservare le scritture contabili e la corrispondenza delle fatture per 10 anni. È un termine che corrisponde al termine ordinario di prescrizione dei diritti: si presume che dopo che sono passati i 10 anni, non servano più.
Come bisogna tenere le scritture?
Premessa: anche se non è obbligatorio, è nella facoltà dell’imprenditore, tenere le scritture in forma elettronica, a partire dal 2011. C’è l’art. 2215 bis che parla di documentazione informatica.
Regole tradizionali sul modo in cui devono essere tenute le scritture:
- Formalità estrinseche, art. 2215: i libri contabili devono essere numerati progressivamente, timbrati e bollati. Numerati per evitare che uno un giorno strappi una pagina e non risulta che è stata compiuta una certa operazione. L’obbligo di timbrature e di bollatura è venuto meno per Libro Giornale e Libro degli inventari, ma si applica per tutte le altre scritture contabili tenute dall’imprenditore.
L’art. 2219 ci dice che bisogna tenere la contabilità in maniera ordinata e non sono consentite cancellature, spazi banchi e abrasioni. Può capitare che l’imprenditore faccia un errore nello scrivere un’operazione o un importo, fa la cosiddetta interlinea, si incasella e significa che non bisogna dar conto di quanto scritto perché è erroneo.
Altre 3 disposizioni che si trovano sul libro VI del cc “sulla tutela dei diritti” che riguardano l’utilizzo in un giudizio delle scritture contabili.
Domanda: perché ci sono delle regole che regolano come devono essere utilizzate le scritture contabili in ambito di incongruenza giudiziaria? Perché il legislatore ha dovuto bilanciare da un lato l’interesse alla giustizia e l’interesse dell’imprenditore alla riservatezza delle informazioni che sono riportate nelle scritture (possono contenere segrete aziendali).
Ad es. art. 2711 cc che pone al giudice un limite al suo potere di chiedere alle parte coinvolte nel giudizio di depositare queste scritture: il giudice può ordinare all’imprenditore coinvolto nella causa l’integrale deposito di tutte le scritture solamente in tassativi casi previsti dalla legge (ad esempio in caso di cause di successione), altrimenti può chiedere un estratto, una parte delle scritture che sia strettamente legato alla controversia: non può violare l’interesse alla riservatezza all’imprenditore pubblicando informazioni non inerenti alla controversia.
Ci sono delle regole che pongono dei confini sull’utilizzo da parte delle parti di queste scritture: quando si va davanti al giudice, può capitare che sia il giudice a chiedere il deposito delle scritture, ma molto più frequentemente accade che sono le parti che quando depositano gli atti, allegano agli atti la documentazione, come prove, soprattutto nei procedimenti civili, a differenza di quelli penali: la regola è che le prove vengano fornite documentalmente.
Vediamo quando si tratta di allegare scritture contabili cosa si può e cosa non si può fare. Bisogna distinguere tra:
- Ipotesi in cui la scrittura venga depositata non dall’imprenditore ma dalla controparte (dal soggetto che vuole utilizzare le scritture contro l’imprenditore), come ad esempio il consumatore che fa causa all’imprenditore e intende depositare la fattura dell’imprenditore per fare prova.
Limite: art. 2709 i libri e le altre scritture contabili fanno prova contro l’imprenditore ma chi può trarne vantaggio non può scinderne il contenuto: non puoi prendere solo la parte che fa comodo a te, che va a tuo vantaggio (es. non puoi prendere la parte che dice che hai un credito se hai anche un debito).
- Art. 2710: cosa può fare l’imprenditore se vuole utilizzare le proprie scritture a proprio vantaggio: questo può essere effettuato soltanto per controversie tra imprenditori per una causa che abbia ad oggetto l’attività d’impresa e se le scritture sono regolarmente tenute (no con abrasioni ecc., in questo caso non possono essere utilizzate a fini probatori).
Tabella per classificare le varie categorie di imprenditori in base ai due principali criteri di classificazione
In base alla natura dell’attività svolta
- A) Agricolo
- B) Commerciale
In base alle dimensioni
- A) Piccolo
- B) Non piccolo
Enti pubblici che svolgono attività imprenditoriale
Non parliamo della società lucrativa privata a partecipazione pubblica, qui parliamo di un ente che fa parte della pubblica amministrazione che direttamente svolge attività imprenditoriale.
Domanda: si applicano o no all’imprenditore agricolo le regole sul registro delle imprese?
Sì. Nell’iniziale impianto del codice la risposta era “No”, a partire dal 1993 si è incominciato a dire “okay, istituiamo il regime di pubblicità per l’imprenditore agricolo con la sola funzione di pubblicità notizia”, non con funzione di pubblicità legale con effetti dichiarativo, costitutivo e normativo. Dal 2001 si è stabilito che la pubblicità abbia efficacia di pubblicità legale in base ad una legislazione speciale che supera quanto inizialmente previsto dal codice nell’impianto originario del 1942.
Domanda: l’imprenditore agricolo deve tenere le scritture contabili? Art. 2214 dice “l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il Libro giornale e il libro degli inventari” quindi la risposta è “No, soltanto l’imprenditore commerciale è obbligato a tenere le scritture contabili. Lo stesso art. 2214 al comma terzo dice che l’obbligo di tenere le scritture contabili non si applica ai piccoli imprenditori.
Domanda: il piccolo imprenditore deve essere iscritto presso il registro delle imprese? Sì, ma ciò vale con efficacia di pubblicità notizia, non c’è efficacia normativa, costitutiva, dichiarativa. Anche questa è un’informazione che si trova al di fuori del codice.
Domanda: gli enti pubblici che svolgono attività imprenditoriale devono essere iscritti presso il registro delle imprese? Dipende. L’art. 2201 dice: “Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale l’attività commerciale, sono soggetti all’obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese.” Quindi ciò significa che non tutti gli enti pubblici devono essere iscritti presso il registro delle imprese, ma solo quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l’attività commerciale.
Per quanto riguarda gli enti pubblici che svolgono attività imprenditoriale, in relazione all’obbligo delle scritture contabile il codice non si esprime. Domanda: gli enti pubblici hanno un obbligo di tenuta del Libro Giornale e del Libro degli Inventari? In mancanza di una previsione normativa la Dottrina e la Giurisprudenza sono concordi nel dire “Sì, anche gli enti pubblici hanno l’obbligo di tenuta delle scritture contabili”.
L’art. 2221 (recentemente abrogato) che esprimeva un principio che è ancora valido ma contenuto interamente all’interno del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza dice “Gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti alle procedure del fallimento e del concordato preventivo”. Ora queste informazioni non si trovano più nel 2221 cc ma nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza del 2019 (tra l’altro già ritoccato più volte).
Dell’azienda
Passiamo al Titolo VIII “dell’azienda” artt. 2555 e ss. L’azienda è un elemento necessario dell’imprenditore. L’art. 2082 dice che è imprenditore chi esercita un’attività organizzata e il complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa è l’azienda: l’art. 2555 dice che l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
Azienda può essere considerata nel suo complesso, possiamo distinguere tra diversi rami d’azienda: ad esempio se l’imprenditore esercita attività di diversa natura, per ciascun settore diverso d’attività organizza una diversa azienda: se uno produce biscotti e bevande gasate, potrebbe fare una distinzione tra due rami d’aziende.
Regole sul trasferimento dell’azienda
Tutte le regole che disciplinano il trasferimento d’azienda vanno anche a disciplinare il trasferimento di un singolo ramo d’azienda. Ad esempio l’imprenditore trasferisce solo il settore biscotti e continua ad esercitare l’attività di produzione delle bevande gassate.
N.B. C’è un dibattito in dottrina circa la natura dell’azienda: ci si è chiesti se l’azienda in quanto tale possa essere considerata un’universalità di beni (gruppi di beni che hanno una destinazione unitaria, ad esempio i beni di una biblioteca o il gregge di pecore). Alcuni dicono che è una universalità di beni perché anche se abbiamo tanti beni diversi all’interno dell’azienda, hanno però una destinazione unitaria che è quella di servire l’esercizio dell’attività d’impresa; altri sostengono, teoria atomistica, che l’azienda è la somma di tanti beni, che ha una destinazione unitaria, ma che possono essere anche alienati singolarmente: se togli dall’azienda un pezzo, non viene meno la destinazione finale dell’azienda, anche se va detto che le regole sulla circolazione dell’azienda dipendono anche dal tipo di bene che vai ad alienare (vedremo dopo).
Norme che regolano la circolazione dell’azienda
Rilevanti nella pratica e sono piuttosto complesse. Dal 2556, andando avanti ogni articolo diventa sempre più difficile.
Art. 2556 dice: se un imprenditore vuole trasferire la proprietà o il godimento dell’azienda cosa deve fare? Innanzitutto, abbiamo 2 fattispecie diverse:
- Quando parla di trasferimento della proprietà si riferisce ad uno che sta vendendo l’azienda: es. l’azienda che è il bar: l’imprenditore dice: vendo il bar (cambia gestione: il precedente proprietario ha ceduto l’azienda ad uno nuovo e quando uno cede un’azienda dentro ci stanno beni ma anche rapporti giuridici, quindi certe volte il cliente nemmeno se ne accorge perché trova gli stessi camerieri o cuoco: quando uno cede in blocco l’azienda cede anche i contratti. Chi acquista l’azienda può decidere di lasciare tutto com’era. In questo caso si paga il prezzo corrispettivo.
- Questo tipo di passaggio può avvenire non necessariamente tramite contratto di vendita dell’azienda, ma dandola in godimento e infatti c’è il cosiddetto caso di affitto d’azienda. C’è anche il caso di usufrutto d’azienda: utilizza l’azienda momentaneamente. In questi casi si paga il canone di godimento.
Quando uno vuole dare in affitto (o in usufrutto) o vendere un’azienda, cosa deve fare? Intanto bisogna scrivere un contratto, perché? Il primo comma dell’art. 2556 dice che il contratto di cessione dell’azienda deve essere provato per iscritto: il legislatore non sta dicendo che se tu ti accontenti di una stretta di mano il contratto non si conclude: cioè non dice che la forma scritta è condizione di validità ed efficacia del contratto, sta dicendo che se poi per qualche motivo il cedente e il cessionario devono andare davanti al giudice e non c’è contratto scritto, potresti avere delle difficoltà della prova del rapporto perché non puoi chiamare un testimonio a confermare dell’esistenza del rapporto, perché c’è una regola generale del diritto privato che dice: per alcuni contratti la forma scritta è obbligatoria sennò non sono validi, in altri non è obbligatoria, in altri non è obbligatoria ma se poi ci sono controversie non riesci a provare (forma ad probationem).
Per questo in pratica si fa sempre per iscritto. C’è un altro motivo per cui si fa sempre per iscritto e, anzi, addirittura si va da un notaio: perché nel comma successivo (art. 2556 comma 2°) c’è scritto che i contratti di trasferimento dell’azienda in forma pubblica o nella forma della scrittura privata verificata, devono essere depositati per l’iscrizione presso il registro delle imprese: se uno non fa tutto questo, non è tutto nullo, tra le parti il contratto è efficace, ma la prassi è questa.
Lo stesso primo comma aggiunge che bisogna anche osservare le forme previste dalla legge in base ai singoli beni che compongono l’azienda e alla natura del contratto:
- Quando fa riferimento ai singoli beni mi sta dicendo: io mi potrei anche accontentare di un accordo sottoscritto tra le parti (senza notaio) ma se nell’azienda c’è anche un bene immobile tu ci devi andare lo stesso dal notaio (per atto pubblico, notaio). Se vendo un’azienda con soli macchinari, posso anche non andare al notaio. Se c’è un bene immobile, bisogna fare la vendita con contratto avente forma dell’atto pubblico di fronte ad un notaio sennò gli effetti che l’atto produce non si producono.
- In base alla natura del contratto: ci sono tipi di contratto come ad es. la donazione per la quale è prevista l’atto pubblico e per forza bisogna andare dal notaio: se voglio donare l’azienda devo farlo per forza tramite atto pubblico (anche se non ci sono immobili nell’azienda).
Art. 2557 cc è una norma che tutela il cessionario di un’azienda, l’acquirente: “chi trasferisce l’azienda ad un altro per 5 anni non può iniziare un’attività che per la sua ubicazione e per la sua natura sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta”.
Quando uno compra un’azienda paga un prezzo: data dalla somma del valore dei beni ma anche dal valore dell’”avviamento” che ha un valore ulteriore che esprime la capacità del complesso di beni di dar vita ad un’attività produttiva e il fatto che a questa attività produttiva è associata una clientela. (Es. compro un bar nella piazza del paese ma il vecchio proprietario se ne apre uno di fronte e mi svia la clientela). Il cedente non può avviare un’attività che sia in concorrenza;
- Per l’ubicazione vuol dire che il cedente può aprire il bar in un altro paesino per non sviare la clientela;
- Per la natura si intende che il cedente può aprire un’attività anche di fronte all’azienda ceduta ma che abbia una diversa natura (ad esempio negozio che vende sandali d
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