Diritto commerciale imprenditore
“È Art 2082 CC: imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.” dei beni usati dall’imprenditore per esercitare l’impresa.
Azienda complesso.
Intermediazione di scambio rientra in attività di impresa.
Interpretazione estensiva x poter raccogliere tutte le manifestazioni delle attività economiche.
“Servizi”: fare o astenersi nel fare qualcosa per appagamento altrui.
Attività produttiva/di produzione: serie di atti collegati teleologicamente verso fine unitario rappresentato da “produzione o scambio di beni o di servizi.” ma non è attività produttiva quello che è mero godimento (esercizio di un diritto soggettivo da soggetto che si limita a consumare posizione senza apportare nuova ricchezza al sistema economico).
Logica individuale (chi fa cosa) e logica collettiva (essere insieme per godimento come comunione o attività).
Es: locazione (scambio di servizio come servizio di portineria), bene che è già produttivo di per sé (es. appezzamento di terra che produce frutti e ne gode solo se li raccoglie, è imprenditore? Se vende a un negozio allora c’è produzione e commercio = attività di impresa), gestire denaro (per imprenditori ci si riferisce alle banche o nel caso in cui faccia investimenti in un’impresa), impresa non operativa (holding) esercita attività d’impresa rilevante a livello organizzativo (bc investe e coordina in quell’attività).
Organizzata
“Organizzata” = organizzazione (non è necessaria presenza di entrambi gli elementi):
- 2 tipi: di lavoro altrui e di capitale.
- Opera di organizzazione è indispensabile anche se magari non immediatamente tangibile (es. attività svolte in internet).
- Ci deve essere etero-organizzazione: fattori ulteriori rispetto al lavoro proprio (autorganizzazione) bc se no sarebbe lavoro autonomo e no impresa.
Attività economica
“Attività economica”:
- Equilibrio economico e finanziario (livello di economicità: C = R).
- Attività che deve autosostenersi.
- Non necessario scopo lucrativo:
- No profit (diverso da beneficenza): es. scopo mutualistico (utilità alternative per i partecipanti).
- Consorzi: attività svolta già programmando inziale perdita (bc anticipazione di costi) ma provvisoria bc previsto che recuperata grazie alle utilità ulteriori attraverso esercizio attività.
- Società: scopo lucrativo ma evoluzione disciplina anche del diritto societario diretta verso neutralità dello scopo (economicità).
Esercita professionalmente
“Esercita professionalmente” = professionalità:
- Sistematicità e continuità: abitualità dell’esercizio contrapposto alla mera occasionalità dell’attività.
- Soggetto non può eseguire necessariamente solo un’attività in via esclusiva e nemmeno essere quella principale (anche la secondaria può essere ritenuta attività d’impresa se ha tutte le caratteristiche e magari ciò avviene solo per certi periodi bc stagionale).
- Professionale non nel senso di professione (no iscrizione ad albo o altro ordine) e nemmeno rispetto a necessità che sia attività continuativa seppure limitata all’interno di un periodo dell’anno ma bisogna considerare le caratteristiche concrete degli interessi coinvolti nell’ambito dell’esercizio dell’attività (no atti isolati ma adattarsi a potenziali specificità es. affari che implicano coinvolgimento organizzavo così importante da far ottenere qualifica di imprenditore anche a chi compie un affare unico come attività che implica grandi investimenti e capacità organizzativa es. costruzione grande opera).
- Prevale visione sostanziale dei rapporti (rispetto al diritto privato tenere in considerazione il versante esterno degli interessi).
Pag. 1 di 182
Ratio implicita sul necessario coinvolgimento del mercato nelle dinamiche che portano alla nascita di un’impresa? Dipende se impresa non prevede che risultati destinati al mercato ma soddisfare solo bisogno di chi esercita attività.
Chi costruisce per sé stesso produce o gode del bene? Dipende bc bisogna analizzare fattispecie concreta (caso per caso). Se coinvolge mercato chiedendo es. sovvenzioni, anche se no eterodiretta, sarebbe disparità di condizioni per il fine ma serve tutela omogenea del mercato.
Se imprenditore: applicazione di certa disciplina (tutela di chi opera con l’impresa: trasparenza attraverso pubblicità).
Illiceità dell’attività: x tutela interessi esterni: estensione nozione d’impresa anche quando esercizio avvenga in violazione di norme di legge e oltre requisiti Art 2082 CC (si applicano tutte norme di sfavore per tutela interessi esterni ma non quelle di favore per l’imprenditore). Es. associazione per delinquere ma illiceità non nella forma ma nel fine come imprese mafiose (tutela fornitori).
Requisiti dell’Art 2082 CC non si applicano
Requisiti dell’Art 2082 CC non si applicano:
Art 2238 CC (professionisti intellettuali): “Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.
In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV, del capo I del titolo II.”
Si applicano norme impresa solo se esercizio professione è elemento dell’impresa.
Privilegio: no coinvolti in vicende se eventi negativi (esenzione da regime d’impresa cioè non fallisce) quindi requisiti ci sono ma non trattato come attività d’impresa.
Possono avvalersi:
- Delle forme per attività previste per imprenditore (esercizio individuale, per associazione, strumento societario comprese società di capitali).
- Di finanziatori non professionisti inglobandoli nella società (possono cooperare tra loro tra diverse categorie di professionisti).
Evoluzione del concetto di impresa idonea a coinvolgere anche attività delle professioni intellettuali in Europa ed è accaduto in relazione alle ragioni della concorrenza: sempre più le professioni si sono trovate a operare in mercato nel quale emerge competizione reciproca (tutela per i nuovi ingressi e lealtà tra i professionisti) quindi professioni oggetto di specifica considerazione ai fini della disciplina antitrust: professioni incluse nella nozione comunitaria di impresa ai fini antitrust (che è più estesa di quella del Art 2082 CC ricomprendendo anche quelle occasionali).
In contemporanea sorta discussione diversa per questa sottrazione allo statuto dell’impresa:
- Fallito potenzialmente sfortunato (non bc per forza disonesto o inabile) è da aiutare in un percorso di recupero.
- Aiutare imprese per approccio precoce alla crisi che porti soluzioni diverse dal fallimento: fallimento non è detto che sia uno svantaggio o un privilegio esserne esclusi bc via di uscita per togliersi carico di debiti e ripartire alleggeriti (rifinanziamento, ristrutturazione impresa).
- Evoluzione successiva che sostituito vecchia legge fallimentare con codice della crisi d’impresa del 2019.
- Professionisti ammessi non alla liquidazione giudiziale ma alla gestione da crisi da sovraindebitamento che porta alla esdebitazione.
Pag. 2 di 182
Statuto dell’imprenditore
Disciplina non organica ma dispersa in varie disposizioni che si applicano diversamente su base di criteri qualificatori dell’imprenditore (si compone in disciplina dell’azienda, segni distintivi, concorrenza, contratti): si applica a tutti gli imprenditori tranne norme più specifiche a seconda di certe caratteristiche.
Art 2082 CC norma definitoria di tt imprenditori ma poi successive subdistinzioni per applicare norme più specifiche.
Parametri per sottocategorizzazione:
Imprenditori agricoli VS imprenditori commerciali
1. Imprenditori agricoli VS imprenditori commerciali.
- Art 2135 CC (imprenditore agricolo): “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”
- Soggetto che da un lato non genera per mercato rischio da equiparare a quello generato dall’imprenditore commerciale ma allo stesso tempo è esposto a un rischio che quello commerciale non ha (rischio doppio: ambientale e d’impresa).
- Considerare attività agricole come essenziali e principali le attività di coltivazione o allevamento fuori terra includendo anche coltivazione di funghi e di entità viventi che abbiano un ciclo biologico così da includere anche la coltivazione di batteri.
- Non è detto che debba esserci vincolo di prevalenza dell’attività essenziale rispetto a quella connessa neanche dal punto di vista economico:
- Ci sono attività essenziali (Commi 1 - 2) che sono presupposto indefettibile della fattispecie quindi almeno una delle 2.
- Poi ci possono essere attività oggettivamente commerciali con connessione con quella essenziale: comunque definito imprenditore agricolo.
- Prodotti ottenuti prevalentemente da attività agricola essenziale quindi parte dei beni oggetto di trasformazione in senso commerciale possono essere acquistati sul mercato e non necessario che sia attività normalmente collegata ad attività agricola o che abbia rilevanza economica secondaria (es. olio/vino fonte esclusiva di reddittività dell’attività d’impresa): connessione sul piano oggettivo che non trova necessaria traduzione di subalternatività economica dell’attività connessa che anzi può essere la principale sotto il profilo economico-finanziario.
- Necessaria solo questa connessione oggettiva cioè che si usino prevalentemente prodotti dell’attività essenziale.
Pag. 3 di 182
- Comma 3: non specifica che non ci sia un soggetto diverso che acquista i beni prodotti nell’attività agricola e li rielabora (es. cooperative agricole producono olio con olive dei soci e anche se non sono stessi imprenditori agricoli ma lo diventano bc usano quelle olive).
- Stessa estensione avviene x attività oggettivamente commerciale dirette a fornitura di beni/servizi: utilizzo attrezzature o risorse azienda impiegate in attività agricola e rientrano nell’attività di agriturismo che però ha normativa ad hoc 96/2006 che delimitano utilizzo prevalente delle materie (specificano quota di bevande/alimenti utilizzati in quanto prodotti da azienda con estensione ulteriore secondo cui si devono usare per una determinata % di una qualsiasi azienda agricola della zona).
- Nel tempo avvicinamento all’imprenditore commerciale c’è stato a prescindere dalle dimensioni e connessioni:
- Intervenuti sul piano della pubblicità prevedendo sezione speciale per “pubblicità notizia” per imprenditori agricoli + percorso simile a quello per i professionisti intellettuali bc trattamento diverso.
- Rispetto a imprenditori commerciali accesso a procedure alternative per nuovo inizio attività anche se esclusi da regime fallimentare.
- Attivazione di misure organizzative funzionali ad attività x prevenzione crisi d’impresa.
- Queste riforme della disciplina della crisi si reggono su duplice tensione:
- Consentire ristrutturazione alternativa/liquidazione in senso stretto quindi anche iniezione di nuova finanza (se possibile) in attività d’impresa in crisi.
- Consentire che l’impresa possa continuare: maggior parte crisi irreversibili per colpa del ritardo per esteriorizzarla quindi introdurre meccanismi per prevenire crisi ed esternarla presso organismi competenti per trovare soluzione il più tempestivamente possibile.
- Imprese agricole accedere ad altri strumenti x gestione crisi, tenute di avere sistemi di allerta rispetto a crisi (sistema organizzativo di monitoraggio della situazione economico-finanziaria).
Art 2195 CC
- Art 2195 CC (imprenditori soggetti a registrazione):
- “Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
- 1) Un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) Un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) Un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- 4) Un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) Altre attività ausiliarie delle precedenti.
- “Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
Pag. 4 di 182
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.”
- Non dà definizione di imprenditore commerciale ma detta disciplina da cui ricaviamo definizione.
- Capacità definitoria si esaurisce nei primi 2 punti bc gli altri 3 riconducibili alle prime 2 (es. trasporto per acqua è servizio quindi si ricollega al punto 1).
- Presupposti Art 2082 CC valgono per tutti gli imprenditori in generale e una volta stabilito che ci sono i requisiti allora si deve stabilire se commerciale o agricolo.
- 1° sforzo interpretativo dottrina: provare a riempire di contenuto positivo la definizione di (per trovare definizione positiva di imprenditore commerciale):
- Industrialità (2 fenomeni: automazione e mutazione fisica/tecnica di una materia 1^).
- Intermediazione (acquisto finalizzato a rivendita di un bene).
- Es. attività finanziaria dove non c’è intermediazione nel senso di acquisito/rivendita bene ma prestazione servizio con cui i risparmi di un soggetto vengono investiti: no attività agricola e no intermediazione quindi rimarrebbe fuori.
- Quando effetti concreti ci si trova in difficoltà bc ci si chiede quale disciplina applicare.
- Alternativa interpretativa: quando dò contenuto a industrialità e intermediazione ci sono contenuti che rimangono esclusi e per tenere dentro tutte le fattispecie nell’impresa commerciale bisogna dare definizione negativa: imprenditore commerciale è colui che non è un imprenditore agricolo.
Piccolo imprenditore VS medio-grande
2. Piccolo imprenditore VS medio-grande:
- Dimensioni ridotte: < coinvolgimento del mercato quindi non essenzialità di quell’attività.
- Solo imprese che coinvolgono interessi del mercato in modo rilevante sottoposti a vincoli che sono costo per l’economia.
- < impatto sul sistema: > libertà nello svolgimento dell’impresa senza aggravio di costi.
- Art 2083 CC (piccoli imprenditori):
- “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.”
- Se soggetto avesse solo propria attività lavorativa allora sarebbe lavoro autonomo.
- “Prevalentemente” = prevalenza considerata dal punto di vista quantitativo e qualitativo: apporto del nostro imprenditore sia qualitativamente prevalente (carattere essenziale e infungibile) quindi potrebbe avere anche molti dipendenti con varie mansioni propedeutiche x realizzazione prodotti ma intervento imprenditore è prevalente se elemento qualificante x creazione prodotto (se collaboratori non assorbono tutto il lavoro).
- Es. sarà piccolo imprenditore finché autonomia macchine non renda superfluo intervento imprenditore.
- Indifferenza forma x piccole dimensioni.
Pag. 5 di 182
Artigiani
- Artigiani:
- Sono figure diverse rispetto a soggetti il cui lavoro è imprescindibile in attività d’impresa.
- “È Art 2 Legge quadro 443/1985: imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.”
- “È Art 3 Legge quadro 443/1985: artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumen
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.