Tribunale di Reggio Emilia p. 401
Contesto e natura della responsabilità
La vicenda riguarda la responsabilità sanitaria contrattuale, non extracontrattuale, perché:
- La prestazione (parto cesareo + sterilizzazione programmata) è stata richiesta e promessa dalla struttura sanitaria.
La fattispecie rientra nel filone della nascita indesiderata, ma si distingue dal wrongful birth o dalla nascita malformata: il danno qui deriva dalla frustrazione della scelta consapevole di non avere ulteriori figli, non da una patologia del neonato.
2. Fatti principali
- La madre, in occasione del quinto cesareo (febbraio 2007), richiede formalmente la sterilizzazione tubarica.
- Il parto avviene regolarmente (marzo 2007), ma l’intervento di sterilizzazione non viene eseguito.
- Nel dicembre 2008 la donna scopre di essere incinta e nasce il sesto figlio nell’agosto 2009.
- Gli attori (entrambi i genitori) chiedono risarcimento per danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall’omessa prestazione.
3. Posizioni delle parti
Attori:
- La richiesta di sterilizzazione era chiara, documentata e sottoscritta.
- L’omissione ha causato stress, stravolgimento familiare ed economico, e pregiudizio personale alla madre.
Difesa (Azienda USL):
- 1. Sostiene che la richiesta non fosse effettiva.
- 2. Contesta la mancata annotazione nella lettera di dimissioni.
- 3. Solleva la possibilità di abortire per interrompere la catena causale del danno.
4. Orientamento del Tribunale
- Responsabilità contrattuale: il rapporto contrattuale è certo, e l’onere probatorio grava sull’Azienda per dimostrare l’adempimento.
- Prova della richiesta: il modulo di consenso, le annotazioni in cartella e il diario infermieristico confermano chiaramente la volontà della paziente.
- Ribadito principio chiave: una volta prestato valido consenso, non è obbligo della paziente ribadire la richiesta in sala operatoria; la responsabilità è della struttura sanitaria.
- Lettera di dimissioni: la mancata annotazione non trasferisce sull’utente l’onere di controllo tecnico.
- Aborto: la possibilità di interrompere la gravidanza non scarica la struttura dalla responsabilità, perché l’aborto comporta sacrifici fisici, psicologici e morali superiori all’ordinaria diligenza richiesta dal danneggiato.
5. Danno non patrimoniale
- Madre: riconosciuto il danno derivante dalla lesione del diritto all’autodeterminazione procreativa, tutelato dalla Costituzione (artt. 2 e 13) e dalla legge 194/1978.
- Allegazione sufficiente: stress intenso, gestione di sei figli, accessi al pronto soccorso per disturbi psicosomatici.
- Liquidazione equitativa: € 20.000.
- Padre: rigettata la domanda perché non ha allegato né provato un peggioramento concreto della propria vita; le deduzioni generiche non bastano.
- Principio generale: il danno non patrimoniale non è mai in re ipsa, serve allegazione e prova o presunzioni concrete del peggioramento della qualità della vita.
6. Danno patrimoniale
Riconosciuto come conseguenza diretta e prevedibile dell’inadempimento.