Estratto del documento

Tribunale di Reggio Emilia p. 401

Contesto e natura della responsabilità

La vicenda riguarda la responsabilità sanitaria contrattuale, non extracontrattuale, perché:

  • La prestazione (parto cesareo + sterilizzazione programmata) è stata richiesta e promessa dalla struttura sanitaria.

La fattispecie rientra nel filone della nascita indesiderata, ma si distingue dal wrongful birth o dalla nascita malformata: il danno qui deriva dalla frustrazione della scelta consapevole di non avere ulteriori figli, non da una patologia del neonato.

2. Fatti principali

  • La madre, in occasione del quinto cesareo (febbraio 2007), richiede formalmente la sterilizzazione tubarica.
  • Il parto avviene regolarmente (marzo 2007), ma l’intervento di sterilizzazione non viene eseguito.
  • Nel dicembre 2008 la donna scopre di essere incinta e nasce il sesto figlio nell’agosto 2009.
  • Gli attori (entrambi i genitori) chiedono risarcimento per danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall’omessa prestazione.

3. Posizioni delle parti

Attori:

  • La richiesta di sterilizzazione era chiara, documentata e sottoscritta.
  • L’omissione ha causato stress, stravolgimento familiare ed economico, e pregiudizio personale alla madre.

Difesa (Azienda USL):

  • 1. Sostiene che la richiesta non fosse effettiva.
  • 2. Contesta la mancata annotazione nella lettera di dimissioni.
  • 3. Solleva la possibilità di abortire per interrompere la catena causale del danno.

4. Orientamento del Tribunale

  • Responsabilità contrattuale: il rapporto contrattuale è certo, e l’onere probatorio grava sull’Azienda per dimostrare l’adempimento.
  • Prova della richiesta: il modulo di consenso, le annotazioni in cartella e il diario infermieristico confermano chiaramente la volontà della paziente.
  • Ribadito principio chiave: una volta prestato valido consenso, non è obbligo della paziente ribadire la richiesta in sala operatoria; la responsabilità è della struttura sanitaria.
  • Lettera di dimissioni: la mancata annotazione non trasferisce sull’utente l’onere di controllo tecnico.
  • Aborto: la possibilità di interrompere la gravidanza non scarica la struttura dalla responsabilità, perché l’aborto comporta sacrifici fisici, psicologici e morali superiori all’ordinaria diligenza richiesta dal danneggiato.

5. Danno non patrimoniale

  • Madre: riconosciuto il danno derivante dalla lesione del diritto all’autodeterminazione procreativa, tutelato dalla Costituzione (artt. 2 e 13) e dalla legge 194/1978.
  • Allegazione sufficiente: stress intenso, gestione di sei figli, accessi al pronto soccorso per disturbi psicosomatici.
  • Liquidazione equitativa: € 20.000.
  • Padre: rigettata la domanda perché non ha allegato né provato un peggioramento concreto della propria vita; le deduzioni generiche non bastano.
  • Principio generale: il danno non patrimoniale non è mai in re ipsa, serve allegazione e prova o presunzioni concrete del peggioramento della qualità della vita.

6. Danno patrimoniale

Riconosciuto come conseguenza diretta e prevedibile dell’inadempimento.

Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 8
Diritto civile  Pag. 1 Diritto civile  Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 8.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto civile  Pag. 6
1 su 8
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Valebrio1996 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Piccinini Valentina.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community