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A. JANNARELLI INTRODUZIONE

Nel dibattito economico giuridico degli ultimi anni è dato riscontrare una diffusa attenzione sul

​ ​

c.d. Eccezionalismo Agricolo (inteso come una devianza di trattamento giuridico per cui

l’agricoltura è destinataria di normative più favorevoli nell’ambito tanto del diritto privato

comune, quanto del diritto pubblico rispetto a quelle dettate per gli altri settori economici. Tra

le teorie giustificative dell’eccezionalismo agricolo si annovera anche quella che ritiene

fondamentali i due caratteri dell’attività agricola e che confermano la stretta connessione tra il

​ ​

diritto agrario e quello alimentare; questi due caratteri sono: 1) Maggior parte del fornimento

​ ​

di alimentazione per gli esseri umani; 2) rigidità dei processi produttivi. L’eccezionalismo

agricolo, in un certo senso, si concreta sui principali profili strutturali di debolezza che

presentano i mercati agricoli; profili strutturali rappresentati fondamentalmente da a)

​ ​

dispersione dell’offerta agricola tra moltissimo produttori indipendenti; b) dalla posizione di

dipendenza economica che subisce l’agricoltore costretto a contrattare ed accettare clausole

e contratti squilibrati ed in favore della controparte. Ciò vale attualmente soprattutto per la

categoria dei forward contracts​ , alla base del sistema agro-alimentare. Si tratta di contratti

ad esecuzione differita con i quali gli imprenditori agricoli e quelli commerciali programmano

l’acquisto o lavadita di futuri raccolti dei prodotti agricoli da immettere nella catena della

trasformazione alimentare o nel circuito della grande distribuzione.

PARTE PRIMA - CAPITOLO 1

PARAGRAFO 1

Operatore professionalmente dedito alla produzione agricola di base è l’​ imprenditore

​ ​

agricolo che trova il suo enunciato definitorio nell’​ art. 2135 c.c. Nella stesura del codice civile

del 1942 si preferì volgere la disciplina in termini soggettivi ed è per questo che troviamo vari

articoli corrispondenti a più soggetti (2082-impresa; 2083-piccolo imprenditore;

2135-imprenditore agricolo; 2195-imprenditore soggetto a registrazione). Nel codice civile c’è

una perfetta corrispondenza tra il modo di organizzarsi dell’impresa agricola e le qualifiche

soggettive: si pensi al criterio dimensionale che permette di distinguere l’impresa in quanto

tale da quella piccola e quindi distinguere l’imprenditore agricolo dal coltivatore diretto del

fondo (piccolo imprenditore - art. 2083). La disciplina dell’imprenditore agricola ha subito varie

innovazioni e rivoluzioni normative nel tempo: a partire dal codice di commercio del 1882,

passando per il codice civile del 1942, per finire alla riforma con tre decreti legislativi (d.lgs.

226-227-228 / 2001) del 2001. Quest’ultima era finalizzata all’orientamento e alla

modernizzazione del settore agricolo.

PARAGRAFO 2

Il codice civile del 1942 ha portando un profondo rinnovamento nel nostro paese sostituendo

il codice civile del 1865 e quello di commercio del 1882. Entrambi i codici riflettevano una

società preindustriale: il primo era incentrato sulla proprietà agraria (allora fonte primaria di

ricchezza); il secondo costruito sul concetto di commercio in senso stretto, ossia l’attività di

intermediazione. Quindi la disciplina previgente non attribuiva rilevanza all’impresa e

riservava un trattamento differente all’attività agricola rispetto a quella industriale; a conferma

dell’ultima constatazione possiamo esaminare come esempio l’art. 5 c. comm. il quale

disponeva che l’unica ipotesi di presenza sul mercato da parte dell’agricoltore (vendita dei

suoi prodotti sul mercato) non costituiva atto di commercio. L’agricoltore per questo non era

qualificato come commerciante e quindi non era assoggettato, in caso di insolvenza, alle

procedure fallimentari. Possiamo dire che l’attività agricola restava un’​ attività civile

(l’ideologia fisiocratica escludeva l’assimilazione dell’attività agricola a quella manifatturiera,

non considerandola perciò attività di intermediazione).

Poco prima della codificazione del 1942 ci si interrogò su determinati questioni utili a chiarire

poi le disposizioni che dovevano essere inserite nell’art. 2135 del c.c. In particolare nell’art. 5

c. comm. si è riesaminato il significato da attribuire a due termini specifici: 1) prodotti del

fondo; 2) vendita.

Partendo dal primo, si è ritenuto di non limitarsi ai prodotti naturali in senso stretto poiché già

in passato si era dimostrato che l’agricoltore può porre in essere trasformazioni dei prodotti;

rispetto al secondo termine ci si è chiesti se fosse lecito che l’agricoltore mettesse in piedi

una vera e propria organizzazione per immettere sul mercato la propria produzione,

beneficiando di spacci, marchi ecc. Si ritenne perciò di individuare nell’impresa la disciplina

diretta a governare i processi produttivi con un particolare occhio di riguardo da parte

dell’ordinamento tramite l’applicazione di regole, in tutela dei terzi, che vadano a: a)

​ ​

segnalare la presenza dell’impresa; b) governarne la condotta.

Il codice civile ha voluto sottrarre l’impresa agricola dall’applicazione delle norme dettate per

le imprese commerciali: no tenuta scritture contabili; no alla registrazione nei registri; no

procedure fallimentari​ . ​

Non si può negare che il particolare favor c oncesso alle attività agricola è stato oggetto di

dibattito della dottrina per molti anni.

PARAGRAFO 3 ​

Nell’originaria stesura dell’​ art. 2135 nel codice civile del 1942, esso era suddiviso in 2

​ ​

commi​ : il primo definiva l’attività agricola in quanto tale distinguendo quelle principali da

quelle connesse (​ attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del

​ ​ ​

bestiame) ; il secondo precisava in che termini si possono definire le attività “connesse”

(ovvero “​ quelle dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli quando

rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura . )

Per ciò che concerne l’interpretazione del suddetto articolo, si individuò nella presenza

aggiuntiva del rischio atmosferico ed ambientale, la giustificazione fondamentale del

trattamento di favor riconosciuto ai produttori agricoli. Diffusa era una lettura decisamente

restrittiva della norma anche in relazione all’allevamento del bestiame: l’attività di bestiame

doveva considerarsi agricola se svolta in collegamento funzionale con il fondo e come

instrumenta fundi ( per lavoro nei campi, per il trasporto, ecc..) perciò si consideravano solo gli

animali destinati all’alimentazione o alla forza lavoro con l’esclusione dunque di quelli di

bassa taglia. Secondo un’attenta analisi, si affermò che l’allevamento di animali diversi del

bestiame, non potesse costituire carattere di attività agricola (allevamento conigli, api, ecc..),

salvo rapporto di complementarietà con il fondo (in questo caso definibile attività agricola per

connessione). L’esclusione dal carattere agricolo si estende anche agli allevamenti di animali

da pelliccia (cavalli da corsa).

Nell’interpretazione dell’art. 2135 c.c. si diffuse una lettura di relativizzazione del fondo, indice

del crescente sviluppo, in termine di impresa, dell’attività agricola. Una parte della dottrina

agrarista (in risposta ad un acceso dibattito sollevato dai commercialisti sul favor concesso

agli agricoltori e sul dato fondiario dell’attività agricola) prospettò una diversa ed originale

interpretazione dell’art. 2135 c.c. secondo la quale il criterio unificante tra le attività agricole

principali si sarebbe dovuto individuare nel carattere biologico del ciclo produttivo

(rinvenibile sia nella coltivazione delle piante, sia nell’allevamento del bestiame); in questa

maniera veniva meno la rilevanza della presenza del fondo e quindi la distinzione tra

bestiame ed animali in generale. La suddetta interpretazione suggerita dagli agraristi

rappresentò una volontà di dilatare l’area dell’agrarietà, si preferì assecondare e

regolamentare questa interpretazione tramite un intervento legislativo piuttosto che con una

soluzione ermeneutica dell’art. 2135. In sostanza, è toccato alla legislazione speciale e a

quella comunitaria registrare il mutamento nei settori dell’economia anche per preparare il

terreno alla riforma che poi seguirà nel 2001.

La legislazione formalizzò la sostituzione del termine “​ bestiame​ ” col termine “​ animali​ ” ed

inoltre è importante ricordare come cambia radicalmente la visione della centralità del fondo,

la quale permise una serie di interventi a partire dalla metà degli anni 80, esempi​ :

L. n. 126/1985

QUALIFICA DI ATTIVITA’ AGRICOLA PER LA COLTIVAZIONE DEI

FUNGHI

QUALIFICA DI ATTIVITA’ AGRICOLE PER L’ACQUACOLTURA *

QUALIFICA DI ATTIVITA’ AGRICOLA PER L’ATTIVITA’ CINOTECNICA

QUALIFICA DI ATTIVITA’ AGRICOLA PER ALLEVAMENTO EQUINI

​ ​ ​ ​ ​

*N.B. L’attività di acquacoltura è subordinata ad una condizione inedita per la

disciplina codicistica: la prevalenza dei redditi proveniente di tale attività rispetto ai

redditi provenienti da altre attività esercitate.

Spostandoci sul versante della legislazione comunitaria possiamo dire che sin dal

trattato di Roma si è voluto assumere una nozione ampia di agricoltura che ha

influenzato l’interpretazione dell’art. 2135 nella disciplina codicistica nazionale ed ha

spostato l’attenzione sul ciclo biologico alla base della produzione agricola. Inoltre si

espande il concetto di funzione dell’attività agricola, inizialmente riconducibile alla sola

produzione di materie prima, verso il circuito che porta all’alimentazione e all’industria.

Attualmente, all’attività produttiva di base si sono affiancate ulteriori attività produttive di

beni e servizi che possono svolgersi sia nella medesima azienda, sia in servizio di altre,

in quanto finalizzate a valorizzare tutto il patrimonio aziendale nell’ambito della realtà

​ ​

rurale in cui l’azienda è presente. ESEMPIO: L. n. 730/1985 —> le attività agrituristiche

sono state considerate attività agricole per connessione ai sensi dell’art. 2135 c.c.

PARAGRAFO 4

Possiamo iniziare l’analisi della nuova stesura dell’art. 2135 c.c. e della normativa innovativa

adottata a partire dal d.lgs. n. 228/2001. Ad oggi l’art. 2135 c.c. consta di 3 commi ed in

primis ribadisce la distinzione tra attività agricole principali e attività agricole per connessione.

Il nuovo testo del primo comma dell’art. 2135 dispone che è imprenditore agricolo che

esercita una delle seguenti attività: 1) coltivazione del fondo; 2) selvicoltura; 3)

allevamento di animali e attività connesse. Nell’attuale stesura dei portano profondi

rinnovamenti infatti nella stesura vecchia le attività succitate (col termine “bestiame” al posto

di “animali”) erano rappresentate sia come oggetto specifico e puntuale dell’attività, sia come

obiettivo da perseguire; queste due rappresentazione permettevano una lettura elastica della

norme.

Ritornando alla nuova stesura dell’art. 2135 c.c. possiamo notare come il primo comma risulti

semplicemente introduttivo agli altri due, infatti la centralità che assume il secondo comma è

data dal fatto che si specifica il senso da attribuire alle formule linguistiche citate nel primo

comma. Il secondo comma, grazie alle sue formulazioni linguistiche, ci riporta un criterio di

individuazione dell’agrarietà. Il legislatore, nel secondo comma, ha voluto rimarcare che il

​ ​

fondamento dell’agrarietà risiede nel criterio c.d. biologico (introdotto nella nuova

formulazione dell’art. 2135 ma già prospettato dagli agraristi con una lettura ermeneutica

dell’ex art. 2135 c.c. Con riferimento al primo comma dobbiamo constatare l’incompiutezza

dell’elenco delle attività (non annoverata ad esempio l’acquacoltura). In un certo senso

l’incompiutezza dell’elenco nel comma primo si compenserebbe con una compiuta

esplorazione del comma secondo.

​ ​ ​

Rispetto alla tesi del ciclo biologico dobbiamo precisare che questa deriva dal code rural

francese che è stato il primo ad adottarla. Per ciclo biologico si intende il processo che si

snoda nel tempo nel quale gli esseri viventi nascono, crescono, muoiono e sono capaci di

​ ​

riprodursi. Possiamo distinguere in tal senso i processi produttivi meccanici (guidati e

​ ​

governati dall’uomo) da quelli biologici (anche forzati dall’uomo, rispondono ad un proprio

ordine interno). Seguendo una lettura combinata dell’art.2135 con la tesi del ciclo biologico,

capiamo come la distinzione tra l’attività agricola e quella commerciale e data anche dal fatto

che la prima ha la presenza di rischi tecnici più difficilmente controllabili come il rischio

​ ​

atmosferico affiancato a quello biologico.

In definitiva la recente normativa ha formalizzato l’inadeguatezza del fondo come dato

fondamentale per la definizione di agrarietà. Il nuovo testo dell’art. 2135 c.c. comma secondo

permette di segnalare che il ciclo biologico di carattere vegetale o animale assume rilevanza

centrale posto che la cura e lo sviluppo del ciclo siano necessari al fini della qualificazione

d’attività. La presenza del ciclo biologico però non è sufficiente da solo e va quindi abbinato

ad un secondo parametro per il quale tanto la cura quanto lo sviluppo debbano per lo meno

svolgersi con l’utilizzo del fondo, della acque dolci, salmastre o marine. Tuttavia l’operatore

può fare a meno dei succitati “supporti naturali” sostituendoli con soluzioni alternative, senza

che venga meno la qualifica agricola.

In definitiva​ , l’agrarietà si riferisce esclusivamente a tutte quelle attività di cura e

sviluppo del ciclo biologico che sono in grado di attuarsi mediante l’impiego sia del

fondo sia di altri supporti naturali quali il bosco, le acque dolci, salmastre e marine, a

prescindere dal fatto che l’operatore abbia sostituito tali supporti naturali con altre

soluzioni alternative. (es. l’allevamento di animali in laboratorio, ovvero in ambienti artificiali

e in presenza di condizioni che non ricorrono in natura, si colloca fuori dall’agrarietà​ ,

sebbene pur sempre si abbia a che fare con la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o con

una parte di esso. )

In altre parole rientrano nell’agrarietà tutte le attività di curo e di sviluppo di un ciclo biologico

in grado di relazionarsi con quei precisi supporti naturali ed entro questi limiti il profilo

contenutistico qualificante è rappresentato dalla fondamentale interazione che deve

sussistere questa volta tra il ciclo biologico o fase necessaria dello stesso e l’attività

dell’operatore economico. Infatti l’azione dell’uomo deve incidere direttamente in grado di

incidere sul ciclo biologico degli organismi vegetali o animali, ossia quell’azione che si

manifesta in termini di cura e sviluppo del ciclo biologico. Ciò non ricorre nell’impresa ittica

per il quale il legislatore ha parlato di sola equiparazione all’impresa agricola.

Non vi è dubbio che, grazie al riferimento anche ad una sola fase pur sempre necessaria del

ciclo, la disposizione assicura che la qualifica all’agrarietà dell’impresa asseconda i processi

di specializzazione produttiva. In maniera specifica, oggi l’impresa agricola può essere tale

anche se la sua attività risulti completamente terziarizzata nel senso di provvedere a fornire il

servizio relativo alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico riguardanti animali o vegetali di

proprietà di terzi. Resta però fondamentale che la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico

costituiscano obiettivo diretto ed immediato della struttura produttiva. Se manca questo

legame l’impresa che svolge siffatta attività costituirebbe una semplice impresa ausiliaria, non

qualificabile ai sensi dell’art.2135 c.c. e quindi impresa commerciale.

PARAGRAFO 5

La nuova formulazione dell’art. 2135 ha richiamato tra le attività agricole anche le attività

economiche esercitate in connessione con le attività agricole principali. Come nella

formulazione originaria dell’articolo, dove la lettura combinata dei primi due commi dava una

distinzione tra attività agricole atipiche (non richiamate dal codice ed esercitate

dall’imprenditore in connessione all’attività principale) e quelle tipiche (individuate nel comma

secondo), anche nella nuova formulazione dell’articolo ritroviamo lo stesso indirizzo, questa

volta con la lettura combinata del comma primo col comma terzo (le attività attualmente

annoverate sono già più numerose rispetto all’origine ma non sufficienti). La connessione non

si può esaurire solo nella ricorrenza di un legame con l’attività agricola principale per

prosecuzione della catena produttiva. È per questo che fu applicato il criterio della

normalità​ , ovvero verificare, ai fini della qualifica, se l’attività di connessione potesse

considerarsi normale​ , ossia conforme ad un modello op

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Scienze giuridiche IUS/03 Diritto agrario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giannala di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei mercati agroalimentari e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Iannarelli Antonio.
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