A. JANNARELLI INTRODUZIONE
Nel dibattito economico giuridico degli ultimi anni è dato riscontrare una diffusa attenzione sul
c.d. Eccezionalismo Agricolo (inteso come una devianza di trattamento giuridico per cui
l’agricoltura è destinataria di normative più favorevoli nell’ambito tanto del diritto privato
comune, quanto del diritto pubblico rispetto a quelle dettate per gli altri settori economici. Tra
le teorie giustificative dell’eccezionalismo agricolo si annovera anche quella che ritiene
fondamentali i due caratteri dell’attività agricola e che confermano la stretta connessione tra il
diritto agrario e quello alimentare; questi due caratteri sono: 1) Maggior parte del fornimento
di alimentazione per gli esseri umani; 2) rigidità dei processi produttivi. L’eccezionalismo
agricolo, in un certo senso, si concreta sui principali profili strutturali di debolezza che
presentano i mercati agricoli; profili strutturali rappresentati fondamentalmente da a)
dispersione dell’offerta agricola tra moltissimo produttori indipendenti; b) dalla posizione di
dipendenza economica che subisce l’agricoltore costretto a contrattare ed accettare clausole
e contratti squilibrati ed in favore della controparte. Ciò vale attualmente soprattutto per la
categoria dei forward contracts , alla base del sistema agro-alimentare. Si tratta di contratti
ad esecuzione differita con i quali gli imprenditori agricoli e quelli commerciali programmano
l’acquisto o lavadita di futuri raccolti dei prodotti agricoli da immettere nella catena della
trasformazione alimentare o nel circuito della grande distribuzione.
PARTE PRIMA - CAPITOLO 1
PARAGRAFO 1
Operatore professionalmente dedito alla produzione agricola di base è l’ imprenditore
agricolo che trova il suo enunciato definitorio nell’ art. 2135 c.c. Nella stesura del codice civile
del 1942 si preferì volgere la disciplina in termini soggettivi ed è per questo che troviamo vari
articoli corrispondenti a più soggetti (2082-impresa; 2083-piccolo imprenditore;
2135-imprenditore agricolo; 2195-imprenditore soggetto a registrazione). Nel codice civile c’è
una perfetta corrispondenza tra il modo di organizzarsi dell’impresa agricola e le qualifiche
soggettive: si pensi al criterio dimensionale che permette di distinguere l’impresa in quanto
tale da quella piccola e quindi distinguere l’imprenditore agricolo dal coltivatore diretto del
fondo (piccolo imprenditore - art. 2083). La disciplina dell’imprenditore agricola ha subito varie
innovazioni e rivoluzioni normative nel tempo: a partire dal codice di commercio del 1882,
passando per il codice civile del 1942, per finire alla riforma con tre decreti legislativi (d.lgs.
226-227-228 / 2001) del 2001. Quest’ultima era finalizzata all’orientamento e alla
modernizzazione del settore agricolo.
PARAGRAFO 2
Il codice civile del 1942 ha portando un profondo rinnovamento nel nostro paese sostituendo
il codice civile del 1865 e quello di commercio del 1882. Entrambi i codici riflettevano una
società preindustriale: il primo era incentrato sulla proprietà agraria (allora fonte primaria di
ricchezza); il secondo costruito sul concetto di commercio in senso stretto, ossia l’attività di
intermediazione. Quindi la disciplina previgente non attribuiva rilevanza all’impresa e
riservava un trattamento differente all’attività agricola rispetto a quella industriale; a conferma
dell’ultima constatazione possiamo esaminare come esempio l’art. 5 c. comm. il quale
disponeva che l’unica ipotesi di presenza sul mercato da parte dell’agricoltore (vendita dei
suoi prodotti sul mercato) non costituiva atto di commercio. L’agricoltore per questo non era
qualificato come commerciante e quindi non era assoggettato, in caso di insolvenza, alle
procedure fallimentari. Possiamo dire che l’attività agricola restava un’ attività civile
(l’ideologia fisiocratica escludeva l’assimilazione dell’attività agricola a quella manifatturiera,
non considerandola perciò attività di intermediazione).
Poco prima della codificazione del 1942 ci si interrogò su determinati questioni utili a chiarire
poi le disposizioni che dovevano essere inserite nell’art. 2135 del c.c. In particolare nell’art. 5
c. comm. si è riesaminato il significato da attribuire a due termini specifici: 1) prodotti del
fondo; 2) vendita.
Partendo dal primo, si è ritenuto di non limitarsi ai prodotti naturali in senso stretto poiché già
in passato si era dimostrato che l’agricoltore può porre in essere trasformazioni dei prodotti;
rispetto al secondo termine ci si è chiesti se fosse lecito che l’agricoltore mettesse in piedi
una vera e propria organizzazione per immettere sul mercato la propria produzione,
beneficiando di spacci, marchi ecc. Si ritenne perciò di individuare nell’impresa la disciplina
diretta a governare i processi produttivi con un particolare occhio di riguardo da parte
dell’ordinamento tramite l’applicazione di regole, in tutela dei terzi, che vadano a: a)
segnalare la presenza dell’impresa; b) governarne la condotta.
Il codice civile ha voluto sottrarre l’impresa agricola dall’applicazione delle norme dettate per
le imprese commerciali: no tenuta scritture contabili; no alla registrazione nei registri; no
procedure fallimentari .
Non si può negare che il particolare favor c oncesso alle attività agricola è stato oggetto di
dibattito della dottrina per molti anni.
PARAGRAFO 3
Nell’originaria stesura dell’ art. 2135 nel codice civile del 1942, esso era suddiviso in 2
commi : il primo definiva l’attività agricola in quanto tale distinguendo quelle principali da
quelle connesse ( attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del
bestiame) ; il secondo precisava in che termini si possono definire le attività “connesse”
(ovvero “ quelle dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli quando
rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura . )
Per ciò che concerne l’interpretazione del suddetto articolo, si individuò nella presenza
aggiuntiva del rischio atmosferico ed ambientale, la giustificazione fondamentale del
trattamento di favor riconosciuto ai produttori agricoli. Diffusa era una lettura decisamente
restrittiva della norma anche in relazione all’allevamento del bestiame: l’attività di bestiame
doveva considerarsi agricola se svolta in collegamento funzionale con il fondo e come
instrumenta fundi ( per lavoro nei campi, per il trasporto, ecc..) perciò si consideravano solo gli
animali destinati all’alimentazione o alla forza lavoro con l’esclusione dunque di quelli di
bassa taglia. Secondo un’attenta analisi, si affermò che l’allevamento di animali diversi del
bestiame, non potesse costituire carattere di attività agricola (allevamento conigli, api, ecc..),
salvo rapporto di complementarietà con il fondo (in questo caso definibile attività agricola per
connessione). L’esclusione dal carattere agricolo si estende anche agli allevamenti di animali
da pelliccia (cavalli da corsa).
Nell’interpretazione dell’art. 2135 c.c. si diffuse una lettura di relativizzazione del fondo, indice
del crescente sviluppo, in termine di impresa, dell’attività agricola. Una parte della dottrina
agrarista (in risposta ad un acceso dibattito sollevato dai commercialisti sul favor concesso
agli agricoltori e sul dato fondiario dell’attività agricola) prospettò una diversa ed originale
interpretazione dell’art. 2135 c.c. secondo la quale il criterio unificante tra le attività agricole
principali si sarebbe dovuto individuare nel carattere biologico del ciclo produttivo
(rinvenibile sia nella coltivazione delle piante, sia nell’allevamento del bestiame); in questa
maniera veniva meno la rilevanza della presenza del fondo e quindi la distinzione tra
bestiame ed animali in generale. La suddetta interpretazione suggerita dagli agraristi
rappresentò una volontà di dilatare l’area dell’agrarietà, si preferì assecondare e
regolamentare questa interpretazione tramite un intervento legislativo piuttosto che con una
soluzione ermeneutica dell’art. 2135. In sostanza, è toccato alla legislazione speciale e a
quella comunitaria registrare il mutamento nei settori dell’economia anche per preparare il
terreno alla riforma che poi seguirà nel 2001.
La legislazione formalizzò la sostituzione del termine “ bestiame ” col termine “ animali ” ed
inoltre è importante ricordare come cambia radicalmente la visione della centralità del fondo,
la quale permise una serie di interventi a partire dalla metà degli anni 80, esempi :
L. n. 126/1985
QUALIFICA DI ATTIVITA’ AGRICOLA PER LA COLTIVAZIONE DEI
FUNGHI
QUALIFICA DI ATTIVITA’ AGRICOLE PER L’ACQUACOLTURA *
QUALIFICA DI ATTIVITA’ AGRICOLA PER L’ATTIVITA’ CINOTECNICA
QUALIFICA DI ATTIVITA’ AGRICOLA PER ALLEVAMENTO EQUINI
*N.B. L’attività di acquacoltura è subordinata ad una condizione inedita per la
disciplina codicistica: la prevalenza dei redditi proveniente di tale attività rispetto ai
redditi provenienti da altre attività esercitate.
Spostandoci sul versante della legislazione comunitaria possiamo dire che sin dal
trattato di Roma si è voluto assumere una nozione ampia di agricoltura che ha
influenzato l’interpretazione dell’art. 2135 nella disciplina codicistica nazionale ed ha
spostato l’attenzione sul ciclo biologico alla base della produzione agricola. Inoltre si
espande il concetto di funzione dell’attività agricola, inizialmente riconducibile alla sola
produzione di materie prima, verso il circuito che porta all’alimentazione e all’industria.
Attualmente, all’attività produttiva di base si sono affiancate ulteriori attività produttive di
beni e servizi che possono svolgersi sia nella medesima azienda, sia in servizio di altre,
in quanto finalizzate a valorizzare tutto il patrimonio aziendale nell’ambito della realtà
rurale in cui l’azienda è presente. ESEMPIO: L. n. 730/1985 —> le attività agrituristiche
sono state considerate attività agricole per connessione ai sensi dell’art. 2135 c.c.
PARAGRAFO 4
Possiamo iniziare l’analisi della nuova stesura dell’art. 2135 c.c. e della normativa innovativa
adottata a partire dal d.lgs. n. 228/2001. Ad oggi l’art. 2135 c.c. consta di 3 commi ed in
primis ribadisce la distinzione tra attività agricole principali e attività agricole per connessione.
Il nuovo testo del primo comma dell’art. 2135 dispone che è imprenditore agricolo che
esercita una delle seguenti attività: 1) coltivazione del fondo; 2) selvicoltura; 3)
allevamento di animali e attività connesse. Nell’attuale stesura dei portano profondi
rinnovamenti infatti nella stesura vecchia le attività succitate (col termine “bestiame” al posto
di “animali”) erano rappresentate sia come oggetto specifico e puntuale dell’attività, sia come
obiettivo da perseguire; queste due rappresentazione permettevano una lettura elastica della
norme.
Ritornando alla nuova stesura dell’art. 2135 c.c. possiamo notare come il primo comma risulti
semplicemente introduttivo agli altri due, infatti la centralità che assume il secondo comma è
data dal fatto che si specifica il senso da attribuire alle formule linguistiche citate nel primo
comma. Il secondo comma, grazie alle sue formulazioni linguistiche, ci riporta un criterio di
individuazione dell’agrarietà. Il legislatore, nel secondo comma, ha voluto rimarcare che il
fondamento dell’agrarietà risiede nel criterio c.d. biologico (introdotto nella nuova
formulazione dell’art. 2135 ma già prospettato dagli agraristi con una lettura ermeneutica
dell’ex art. 2135 c.c. Con riferimento al primo comma dobbiamo constatare l’incompiutezza
dell’elenco delle attività (non annoverata ad esempio l’acquacoltura). In un certo senso
l’incompiutezza dell’elenco nel comma primo si compenserebbe con una compiuta
esplorazione del comma secondo.
Rispetto alla tesi del ciclo biologico dobbiamo precisare che questa deriva dal code rural
francese che è stato il primo ad adottarla. Per ciclo biologico si intende il processo che si
snoda nel tempo nel quale gli esseri viventi nascono, crescono, muoiono e sono capaci di
riprodursi. Possiamo distinguere in tal senso i processi produttivi meccanici (guidati e
governati dall’uomo) da quelli biologici (anche forzati dall’uomo, rispondono ad un proprio
ordine interno). Seguendo una lettura combinata dell’art.2135 con la tesi del ciclo biologico,
capiamo come la distinzione tra l’attività agricola e quella commerciale e data anche dal fatto
che la prima ha la presenza di rischi tecnici più difficilmente controllabili come il rischio
atmosferico affiancato a quello biologico.
In definitiva la recente normativa ha formalizzato l’inadeguatezza del fondo come dato
fondamentale per la definizione di agrarietà. Il nuovo testo dell’art. 2135 c.c. comma secondo
permette di segnalare che il ciclo biologico di carattere vegetale o animale assume rilevanza
centrale posto che la cura e lo sviluppo del ciclo siano necessari al fini della qualificazione
d’attività. La presenza del ciclo biologico però non è sufficiente da solo e va quindi abbinato
ad un secondo parametro per il quale tanto la cura quanto lo sviluppo debbano per lo meno
svolgersi con l’utilizzo del fondo, della acque dolci, salmastre o marine. Tuttavia l’operatore
può fare a meno dei succitati “supporti naturali” sostituendoli con soluzioni alternative, senza
che venga meno la qualifica agricola.
In definitiva , l’agrarietà si riferisce esclusivamente a tutte quelle attività di cura e
sviluppo del ciclo biologico che sono in grado di attuarsi mediante l’impiego sia del
fondo sia di altri supporti naturali quali il bosco, le acque dolci, salmastre e marine, a
prescindere dal fatto che l’operatore abbia sostituito tali supporti naturali con altre
soluzioni alternative. (es. l’allevamento di animali in laboratorio, ovvero in ambienti artificiali
e in presenza di condizioni che non ricorrono in natura, si colloca fuori dall’agrarietà ,
sebbene pur sempre si abbia a che fare con la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o con
una parte di esso. )
In altre parole rientrano nell’agrarietà tutte le attività di curo e di sviluppo di un ciclo biologico
in grado di relazionarsi con quei precisi supporti naturali ed entro questi limiti il profilo
contenutistico qualificante è rappresentato dalla fondamentale interazione che deve
sussistere questa volta tra il ciclo biologico o fase necessaria dello stesso e l’attività
dell’operatore economico. Infatti l’azione dell’uomo deve incidere direttamente in grado di
incidere sul ciclo biologico degli organismi vegetali o animali, ossia quell’azione che si
manifesta in termini di cura e sviluppo del ciclo biologico. Ciò non ricorre nell’impresa ittica
per il quale il legislatore ha parlato di sola equiparazione all’impresa agricola.
Non vi è dubbio che, grazie al riferimento anche ad una sola fase pur sempre necessaria del
ciclo, la disposizione assicura che la qualifica all’agrarietà dell’impresa asseconda i processi
di specializzazione produttiva. In maniera specifica, oggi l’impresa agricola può essere tale
anche se la sua attività risulti completamente terziarizzata nel senso di provvedere a fornire il
servizio relativo alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico riguardanti animali o vegetali di
proprietà di terzi. Resta però fondamentale che la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico
costituiscano obiettivo diretto ed immediato della struttura produttiva. Se manca questo
legame l’impresa che svolge siffatta attività costituirebbe una semplice impresa ausiliaria, non
qualificabile ai sensi dell’art.2135 c.c. e quindi impresa commerciale.
PARAGRAFO 5
La nuova formulazione dell’art. 2135 ha richiamato tra le attività agricole anche le attività
economiche esercitate in connessione con le attività agricole principali. Come nella
formulazione originaria dell’articolo, dove la lettura combinata dei primi due commi dava una
distinzione tra attività agricole atipiche (non richiamate dal codice ed esercitate
dall’imprenditore in connessione all’attività principale) e quelle tipiche (individuate nel comma
secondo), anche nella nuova formulazione dell’articolo ritroviamo lo stesso indirizzo, questa
volta con la lettura combinata del comma primo col comma terzo (le attività attualmente
annoverate sono già più numerose rispetto all’origine ma non sufficienti). La connessione non
si può esaurire solo nella ricorrenza di un legame con l’attività agricola principale per
prosecuzione della catena produttiva. È per questo che fu applicato il criterio della
normalità , ovvero verificare, ai fini della qualifica, se l’attività di connessione potesse
considerarsi normale , ossia conforme ad un modello op
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