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Difetto di giurisdizione (23.10)

l'ipotesi di cui all'art. 5, cioè lesclusive attivitivi della giurisdizione, cioè quelle in cui si tratta di una controversia, che ha per oggetto un bene

immobile situato all'estero, per cui se l'oggetto della controversia è un bene imm situato all’estero il giudice italiano reclama d’ufficio il suo

difetto di giurisdizione.

E l'altra ipotesi si riferisce ai casi in cui la giurisdizione italiana è esclusa per l'effetto di una norma internazionale, sono le ipotesi di cd

esenzione dalla giurisdizione che riguardano gli organi dello Stato e comunque la cd “immunità diplomatica”, una norma internazionale

che esclude la giurisdizione anche in questo caso l’art. 11 riconosce la rilevabilità d’ufficio.

Allora abbiamo detto le questioni di giurisdizione, abbiamo visto chi, come e in quale termine queste questioni si

rilevano, vediamo adesso la decisione sulla giurisdizione, per cui è stato eccepito d’ufficio un difetto in

giurisdizione, cosa può succedere?

2 possibilità:

- che questo difetto di giurisdizione sia infondato,

- oppure che il rilievo e l'eccezione siano fondati.

• 1 CASO: Se l'eccezione e il difetto di giurisdizione sono infondati,

Adito il giudice ordinario, il convenuto eccepisce che la giurisdizione è del giudice amministrativo, allora

il giudice rigetta questa eccezione = sta dichiarando di avere la giurisdizione, e il processo prosegue.

Naturalmente questa pronuncia può essere resa:

- in corso di causa se il giudice ritiene di decidere subito sulla questione di giurisdizione,

- ma il giudice può anche scegliere di accantonare la questione di giurisdizione e deciderla alla fine.

N.B. Se il giudice ha reso una sentenza di merito significa che implicitamente ha riconosciuto di avere

giurisdizione.

Quindi lo può fare sia attraverso una decisione autonoma,

sia alla fine implicitamente nel momento in cui va a pronunciare la sentenza di merito.

• 2 CASO: Se eccezione è fondata,

= quando il giudice ritiene invece di non avere giurisdizione,

> il giudice dichiara il difetto di giurisdizione (linguaggio tecnico = declina la giurisdizione).

Mancando la giurisdizione, il giudice può decidere nel merito? No. >> chiuderà il processo innanzi a sé con una

sentenza processuale, con una sentenza di rito, perché c'è un impedimento processuale (il difetto di

giurisdizione) rispetto alla possibilità di pronunciare una sentenza di merito.

Quindi la declinatoria di giurisdizione è una sentenza processuale.

che cosa succede DOPO che il giudice declina la giurisdizione?

Adito il giudice x > il convenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione > il giudice ha dichiarato l’eccezione

fondata, quindi cosa succede dopo?

Le conseguenze di questa declinatoria sono diverse a seconda che il giudice nel declinare la giurisdizione abbia

dichiarato:

- un difetto assoluto di giurisdizione,

- oppure un difetto relativo di giurisdizione.

• Difetto ASSOLUTO di giurisdizione

si ha quando né il giudice adito né alcun altro giudice dell'ordinamento giudiziario ha potestas iudicandi

(=giurisdizione) su quella controversia.

N.B. né il giudice adito né qualsiasi altro giudice, anche di ordine diverso ha giurisdizione sulla

controversa.

Può accadere in 2 ipotesi:

- 1 IPOTESI: Il difetto di giurisdizione vs la pa:

non c'è proprio il diritto, né l'interesse legittimo, non c'è la situazione sostanziale, quella è una materia che

non può essere decisa da un giudice dell'ordinamento e allora nel momento in cui il giudice ravvisa quel

difetto particolare di giurisdizione, che cosa fa? Chiude definitivamente il processo con una sentenza

processuale.

- 2 IPOTESI: Il difetto di giurisdizione del giudice italiano vs giudice straniero:

Se la giurisdizione appartiene a un giudice straniero, vuol dire che nessun giudice italiano di qualsiasi ordine

ha giurisdizione sulla causa.

E allora, siccome non si è ancora inventato un meccanismo per continuare il processo dinnanzi al giudice

straniero, anche in questo caso il giudice semplicemente emette una pronuncia definitiva che chiude il

processo con cui declina la giurisdizione.

• difetto RELATIVO di giurisdizione

Se il difetto assoluto è quello in cui non c'è un giudice nell'ordinamento munito di giurisdizione,

Quello relativo si ha invece quando la giurisdizione non appartiene al giudice adito, ma al giudice di ordine

diverso.

Si ha tutte le volte in cui vengono in rilievo i rapporti tra il giudice ordinario, amministrativo e un altro

giudice speciale.

2 ipotesi:

- 1 IPOTESI: difetto di giurisdizione quello del giudice ordinario vs giudice speciale

Es. facile alla luce di quello che ci siamo detto ieri. §

Quando si può avere un difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice speciale?

O quando faccio valere dinanzi al giudice ordinario un interesse legittimo, es. che appartiene alla

giurisdizione generale del giudice amministrativo,

oppure quando faccio valere un diritto che appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice

amministrativo, es. il diritto al risarcimento del danno da lesioni da interesse legittimo, ai sensi dell'articolo

7 del codice del processo amministrativo, rientra nella giurisdizione esclusiva del tar.

quindi se io faccio valere il diritto al risarcimento del danno da lesione di un interesse legittimo dinanzi al

Tribunale di Bari, questo dichiara il diritto di giurisdizione, e aggiunge la motivazione: la giurisdizione

appartiene al Tribunale amministrativo regionale, (= a un altro giudice speciale).

Naturalmente la stessa cosa si può verificare all'inverso, cioè che ho iniziato la causa dinanzi al giudice

speciale, MA si tratta di causa che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

E allora in questo caso sarà il giudice speciale a dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del giudice

ordinario.

come pure può avvenire tra giudici speciali diversi.

Es. propongo al tar una domanda che mette per oggetto un vero e proprio diritto che non è ricompreso tra quelli

rientranti nella giurisdizione speciale, e il tar dichiara il difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del

giudice ordinario.

Ora, perché è importante questa distinzione?

A partire dal 2009, c'è stata una novità fondamentale, ossia la possibilità di continuare il processo iniziato

dinanzi al giudice carente di giurisdizione e continuare il processo dinanzi al giudice ordinato di

giurisdizione.

Fino al 2009 non era così, vigeva il principio di incomunicabilità tra le giurisdizioni.

vuol dire che esattamente come abbiamo visto prima con il difetto assoluto di giurisdizione, se il giudice

ordinario dichiarava il difetto di giurisdizione, il processo si chiudeva lì.

>> la parte che aveva stagliato, doveva poi proporre una nuova domanda che innanzi al giudice munito di

giurisdizione. > Con quali conseguenze? Con la conseguenza di rischiare di perdere la possibilità di ottenere la

tutela giurisdizionale della situazione. In che senso? Abbiamo già visto che l’azione dinanzi agli organi

giurisdizionali e amministrativi è soggetto a termini di decadenza. (60 gg per chiedere l'annullamento di un

provvedimento amministrativo; 120 gg diritto al risarcimento del danno, …)

Quindi capite bene 60 giorni, 2 mesi da quando il problema è stato comunicato per chiedere al TAR di annullare il

provv illegittimo.

In questo caso sbagliare la giurisdizione è un problema grosso, perché se la parte che per errore aveva adito il

Tribunale, finché il Tribunale dichiarava di avere difetto di giurisdizione, passavano più dei 2 mesi, più dei 60

giorni, significa che quando arrivava la pronuncia del giudice ordinario, declinatoria di giurisdizione, La parte non

aveva poi più la possibilità di proporre la domanda innanzi al tar per chiedere la tutela, perché i 60 giorni erano

ormai decorsi, quindi era dicaduta dalla possibilità di far valere il suo legittimo interesse legittimo dinnanzi al

tribunale amm e questo era un fatto molto grave.

Dopo naturalmente un'ampia critica volta dalla dottrina, la Corte di Cassazione e poi la Corte Costituzionale

sono intervenute su questo meccanismo.

L'hanno fatto prima della riforma ovviamente.

> perché la Corte di Cassazione con questa pronuncia del 2007, n. 4109, afferma questo principio.

Dice che “la Corte di Cassazione che accolga il ricorso proposto avverso la declinatoria di giurisdizione emessa

erroneamente dal Consiglio di Stato in favore di un giudice ordinario, deve cassare la sentenza con rinvio al

Consiglio di Stato”.

= secondo la cassazione, nella motivazione è possibile la translatio iudici, (la continuazione del processo), nei

rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale.

>> una sentenza rivoluzionaria, in quanto la Corte di Cassazione, ancora prima che ci fosse una norma di legge,

sta dicendo che è possibile, sta dicendo che il giudice speciale non deve chiudere il processo dinnanzi a sé,

ma quel processo può continuare, può essere traslare dinanzi al giudice ordinario sovvertendo quel principio di

incomunicabilità che fino a quel momento era pacificamente applicato.

Ora, questa sentenza è del 22 febbraio del 2007.

Il 12 marzo, a distanza di pochi giorni, interviene la corte costituzionale con la sentenza 77 del 2007, che dichiara

incostituzionale l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1971 numero 1034, cioè la legge istitutiva del TAR, nella

parte in cui non prevede che gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta al giudice

privo di giurisdizione si conservino a seguito di declinatoria di giurisdizione nel processo proseguito dinanzi al

giudice munito di giurisdizione”.

> ribadisce questo principio della prosecuzione per di più la Corte Costituzionale si preoccupa di porre rimedio a

quello che è il problema principale, cioè la perdita di effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda

introdotta dinanzi al giudice inizialmente adito privio di giurisdizione.

(e abbiamo studiato che uno degli effetti sostanziali della domanda è proprio quello di impedire le

decadenze).

quindi vedete qui la Corte Costituzionale sta dicendo Anche se è sbagliato, ad adire il giudice, (giudice ordinario invece di

andare dal TAR), comunque quella domanda produce l'effetto impeditivo della decadenza,

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martysantoro99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Reali Giovanna.
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