11 febbraio 2005
Il regolamento di giurisdizione
Uno dei primi problemi che si pone quando si instaura un procedimento di ius dicere è proprio quello dell’esistenza o meno del potere di ius dicere in capo al giudice al quale chiedo tutela. Se il giudice sia dotato o meno di questo potere giurisdizionale è questione fondamentale e pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione proprio perché là dove, in relazione ad una specifica controversia, il giudice, innanzi al quale questa è posta, non abbia il potere di giudicare, di conseguenza qualunque atto che questi ponga in essere non dovendo essere emesso potrebbe venir meno completamente.
Difetto di giurisdizione
Il difetto di giurisdizione è quindi un difetto gravissimo ed è di talmente importante che ci sia il potere di ius dicere in capo al giudice, che questo difetto è un difetto assoluto, ossia rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, l’eventuale vizio è un vizio che si ripercuote sia sul procedimento che sull’eventuale sentenza. Là dove si scopra, anche in terzo grado, dinanzi alla suprema Corte di Cassazione, che il giudice non aveva giurisdizione su quella specifica controversia sulla quale invece ha giudicato, viene meno tutto il procedimento con delle conseguenze in materia di diseconomia processuale gravissime.
Il regolamento di giurisdizione come strumento preventivo
Ecco quindi che il legislatore è venuto a prevedere il regolamento di giurisdizione, ossia uno strumento preventivo attraverso il quale eliminare sin da subito qualunque dubbio in merito all’esistenza o meno della giurisdizione del giudice adito. Uno strumento per risolvere qualunque dubbio in modo assolutamente autorevole perché la competenza a giudicare è data alla Corte di Cassazione e addirittura alle sezioni unite della Corte di Cassazione.
Quindi il regolamento di giurisdizione è uno strumento immediato previsto per fugare immediatamente qualunque dubbio in merito all’esistenza o meno della giurisdizione.
Giurisdizione di tipo generale
La giurisdizione del giudice civile ordinario viene detta giurisdizione di tipo generale, perché il giudice ordinario conosce di una generalità di rapporti in relazione a tutti i soggetti dell’ordinamento.
Limiti della giurisdizione generale del giudice civile ordinario
La giurisdizione del giudice civile pur se a carattere generale ha però dei limiti. Limiti che lo stesso ordinamento gli pone attraverso la previsione di giudici speciali in relazione a situazioni speciali, oppure limiti esterni dati dalla presenza di altri ordinamenti e quindi il limite della presenza della giurisdizione di giudici stranieri.
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Soggetti stranieri e fattispecie speciali
Quindi il giudice civile ordinario ha sì una giurisdizione generale a giudicare in una generalità di rapporti fra tutti i soggetti, ma questa giurisdizione trova un limite nella presenza di soggetti che sono soggetti ad altro ordinamento (gli stranieri) o comunque nella presenza di fattispecie speciali che lo stesso ordinamento sottopone alla giurisdizione di giudici speciali.
Rilevabilità del difetto di giurisdizione (art. 37)
Il difetto di giurisdizione è un difetto assoluto rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento ed è individuato dall’art. 37 c.p.c.
Casi di difetto di giurisdizione
Art. 37 c.p.c.
Art. 37 c.p.c. “Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”.
Abrogazione 2° comma art. 37
n.b. Il 2° comma dell’art. 37 prima di essere abrogato dalla legge n.218/95 prevedeva il difetto di giurisdizione rispetto allo straniero, ma nonostante l’abrogazione si ritiene pacificamente in giurisprudenza che il regolamento di giurisdizione si possa applicare anche nel caso in cui il difetto di giurisdizione che venga sollevato è quello rispetto al giudice straniero.
Rinvio non assoluto dell’art. 41 all’art. 37 e conseguente sua applicabilità allo straniero
Quindi anche se il 2° comma dell’art. 37 non esiste più, poiché il rinvio che l’art. 41 fa all’art. 37 non è assoluto, ciò determina l’applicazione dell’art. 41 anche nel caso in cui il difetto si ponga nei confronti del giudice straniero.
Conflitto tra attribuzioni
Dobbiamo distinguere bene l’ipotesi di carenza di giurisdizione per la presenza dei poteri della Pubblica amministrazione, in questo caso non c’è conflitto tra giurisdizioni, ma conflitto tra attribuzioni, (ad es. si avrà un difetto di giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui si porti a giudizio del giudice civile l’emissione di un provvedimento amministrativo, si chieda al giudice civile l’emissione di un provvedimento amministrativo, questo caso è di competenza del potere amministrativo, qui c’è un conflitto tra poteri dello Stato).
Proponibilità del regolamento di giurisdizione (art. 41)
Lo strumento previsto per fugare immediatamente qualunque dubbio sul potere di ius dicere è il regolamento di giurisdizione disciplinato dall’art. 41.
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Regolamento di giurisdizione
L’art. 41
Art. 41 “Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di Cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all’art. 37. L’istanz
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