Giovedì 2 settembre 2021
Delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie
Delitti relativi alla evasione delitti contro
Il capo II dei delitti contro l’amministrazione della giustizia, dedicato all’autorità delle decisioni giudiziarie, si apre con tre articoli che incriminano l’evasione e i fatti collaterali di contributo e agevolazione colposa all’evasione.
Evasione (art. 385)
“Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni”. La fattispecie tutela l’interesse dello Stato sull’esecuzione dei provvedimenti privativi della libertà personale. Il soggetto attivo del reato è chi è legalmente detenuto o arrestato.
Si tratta di un reato proprio perché può essere commesso solo da tali soggetti, arrestati e detenuti. Il verbo “evadere” indica ogni forma di allontanamento da un luogo in cui una persona è ristretta. In termini giuridici l’evasione indica la sottrazione del soggetto al potere di vigilanza dell’autorità in violazione di un provvedimento coercitivo, evasione propria. Il reato è istantaneo e si realizza nel momento in cui si concretizza la sottrazione alla sfera di vigilanza; tuttavia, ai fini della consumazione è necessario che la sottrazione perduri per un lasso di tempo apprezzabile.
Il terzo comma prevede che: “Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale”. Sono equiparati all’evasione i casi di allontanamento dell’imputato dall’abitazione o dall’altro luogo designato per l’esecuzione di un arresto o del condannato ammesso al lavoro all’esterno, evasione impropria.
Anche in caso di ammissione del detenuto al lavoro all’esterno ex art. 21 ord. penit., la giurisprudenza attribuisce rilevanza a qualsiasi violazione delle prescrizioni impartite in relazione all’orario di uscita e di rientro. La disciplina del delitto di evasione è stata estesa anche alle misure alternative alla detenzione in funzione sanzionatoria del mancato rientro in carcere dopo il periodo di permanenza extra moenia. Non commette evasione, invece, chi viola la permanenza domiciliare disposta dal giudice di pace, in quanto integra una specifica fattispecie di reato.
Il delitto di evasione è punito a titolo di dolo. Il reato è aggravato se il fatto è commesso:
- Usando violenza o minaccia verso le persone;
- Mediante effrazione, ricorrendo alla rottura di ciò che serve a mantenere in stato di arresto o detenzione la persona;
- Mediante violenza o minaccia con armi o da più persone riunite.
È prevista una circostanza attenuante ad effetto comune quando l’evaso si costituisce in carcere prima della condanna definitiva. La condanna per il reato di evasione comporta il divieto di concessione di alcuni benefici penitenziari per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena.
Procurata evasione (art. 386)
“Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”. Introduce una deroga al concorso di persone nel reato proprio: chi dà contributo all’evasione presenta una rimproverabilità soggettiva. Si tratta di un reato ad evento: la condotta deve avere come esito l’evasione della persona arrestata o detenuta.
Con il termine procurare si intende qualsiasi contributo che abbia determinato l’evasione; con agevolazione si intende qualsiasi condotta che abbia favorito l’evasione. Rileva anche la condotta omissiva qualora sussista in capo al soggetto l’obbligo di impedire l’evento. Discusso è, invece, l’inquadramento giuridico del concorso morale nell’evasione: chi abbia fatto sorgere o rafforzato il proposito dell’evasione, risponde a titolo di concorso nel reato di cui all’art. 385.
Discussa è l’applicazione della fattispecie nei casi di cosiddetta evasione impropria: poiché i casi di evasione impropria sono equiparati a quelli di evasione propria, non vi sono ragioni per escludere l’applicazione dell’art. 386. Sono previste circostanze aggravanti speciali se il fatto è commesso:
- In favore di un condannato all’ergastolo;
- Se il colpevole, per commettere il fatto, adopera di uno dei mezzi previsti dal primo capoverso dell’art. 385.
Costituiscono circostanze attenuanti: l’autore del reato è un prossimo congiunto della persona la cui evasione si è procurata o agevolata oppure entro il termine di tre mesi dall’evasione è stata procurata la cattura della persona evasa o la presentazione della stessa all’Autorità. La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.
Colpa del custode (art. 387)
“Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l'evasione, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032”. Si tratta di un reato proprio la cui condotta del custode, sul quale grava l’obbligo di vigilanza della persona arrestata o detenuta, può essere anche omissiva e trova applicazione l’art. 386, aggravato ex art. 61 n. 9.
Si tratta di un reato ad evento causalmente orientato: è penalmente rilevante qualsiasi contributo dato alla verificazione dell’evento, forma attiva o omissiva, considerata la posizione di garanzia del custode. L’elemento soggettivo è costituito dalla colpa: violazione di regole cautelari. Risponde alla logica premiale il comma secondo dell’art. 387 che prevede una causa di non punibilità in favore del custode che, nel termine di tre mesi dall’evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione della stessa all’Autorità.
Delitti di inottemperanza a decisioni dell’autorità giudiziaria
Il codice penale prevede delle fattispecie incriminatrici incentrate sulla violazione delle disposizioni contenute in determinati provvedimenti assunti dall’autorità giudiziaria. In particolare, l’art. 388.
Violazione dei provvedimenti di allontanamento e avvicinamento (art. 387 bis)
“Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. È stato inserito dalla legge n. 69 del 2019, cosiddetto “codice rosso”. Tutela l’effettività delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; nonché tutela la misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare che può disporre la polizia giudiziaria, previa autorizzazione del pubblico ministero.
La fattispecie non è estensibile all’ordine di protezione contro gli abusi familiari emesso dal giudice civile, in tal caso la trasgressione integra il reato di cui all’art. 388. Si tratta di reato proprio in capo al destinat
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