Comuni, province e città metropolitane
I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie, hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome ed hanno un patrimonio autonomo.
Regioni
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione mentre la Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regione. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Ciascuna Regione ha uno statuto che ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti.
Si può con legge costituzionale disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Concetto di autonomia locale
Per autonomia locale, s’intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di amministrare nell’ambito della legge, sotto la loro responsabilità, di regolamentare e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici.
Bilancio
Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali
I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome si considerano in equilibrio quando conseguono un saldo non negativo, tra le entrate finali e le spese finali. Qualora un ente registri un valore negativo del saldo, il predetto ente adotta misure di correzione entro il triennio successivo.
Ricorso all’indebitamento
Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento. Le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento.
Funzioni di controllo della Corte dei conti
La Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti.
Disposizioni sui comuni e altri enti
Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari.
Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.
La regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire ambiti sovra-comunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.
Funzioni delle città metropolitane
- Adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano
- Pianificazione territoriale generale
- Strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano
- Mobilità e viabilità
- Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale
- Promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano
Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima. Sono organi della città metropolitana:
- Il sindaco metropolitano
- Il consiglio metropolitano
- La conferenza metropolitana
Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.
Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposte dal consiglio metropolitano.
Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente. Regola:
- Il governo del territorio metropolitano
- Disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana
- Può prevedere la costituzione di zone omogenee
Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:
- Ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti
- Diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti
- Quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane
Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana.
Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.
Funzioni delle province
- Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente
- Programmazione provinciale della rete scolastica
- Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
- Protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali
- Caccia e pesca nelle acque interne
- Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale
- Cura dello sviluppo strategico del territorio
La provincia predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali.
Sono organi delle province:
- Il presidente della provincia
- Il consiglio provinciale
- L'assemblea dei sindaci
Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio.
L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica.
Unioni di comuni
Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni.
Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.
Comunità montane
Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.
La regione individua gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale. Restano sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla regione spetta alle comunità montane.
In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può essere istituita, dai comuni interessati, la comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane.
Enti locali
Si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria.
Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità.
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