Definizione
Gli ammortizzatori sociali sono strumenti di politica economica e sociale, messi a disposizione dallo Stato per tutelare i lavoratori in situazioni di difficoltà economica, perdita del lavoro o riduzione dell’attività lavorativa.
Questi strumenti sono progettati per garantire un sostegno economico temporaneo e favorire il reinserimento lavorativo attraverso percorsi di formazione o riqualificazione.
Gli ammortizzatori sociali si collocano in un quadro di welfare state, con l’obiettivo di preservare il tessuto sociale ed economico del Paese.
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
Principali tipologie di ammortizzatori sociali
Gli ammortizzatori sociali si dividono in due categorie principali:
- Ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro: intervengono quando il lavoratore mantiene il rapporto di lavoro, ma subisce una riduzione dell'orario o della retribuzione a causa di difficoltà aziendali.
- Ammortizzatori in caso di cessazione del rapporto di lavoro: forniscono un sostegno economico quando il lavoratore perde il lavoro.
Ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro
Questi strumenti sostengono i lavoratori e le imprese durante periodi di crisi temporanea, evitando licenziamenti e consentendo una ripresa economica.
Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)
Art. 11
La cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) è un ammortizzatore sociale che può essere richiesto al verificarsi di crisi aziendale dovute a eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato.
Le aziende beneficiarie della CIGO appartengono ai seguenti settori (art. 10):
- Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
- Cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative similari a quella delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. n. 602/1970;
- Imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
- Cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- Imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- Imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- Imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- Imprese addette all’armamento ferroviario;
- Imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- Imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
- Imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- Imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono strutture ed escavazione.
Al di fuori dei casi relativi a eventi oggettivamente non evitabili, il trattamento di CIGO può durare (art. 12):
- 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 52 settimane;
- 52 settimane in un biennio mobile se relativo a più periodi non consecutivi.
Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)
Art. 21
La Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) è un’indennità erogata dall’INPS per integrare la retribuzione di lavoratori di aziende che devono affrontare situazioni di riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione (individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), crisi aziendale o contratti di solidarietà.
Attualmente, possono beneficiare della CIGS i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, con esclusione dei dirigenti, che abbiano maturato un’anzianità lavorativa effettiva di 30 giorni alla data di presentazione della domanda (art. 1).
La CIGS spetta ai lavoratori dipendenti:
- Dalle imprese di seguito elencate che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, inclusi apprendisti e dirigenti, nel semestre precedente la presentazione della domanda (art. 20, comma 1):
- 1. Imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
- 2. Imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
- 3. Imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscono una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
- 4. Imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa,
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Controversie, conflitti e giudizi
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Giurisdizioni internazionali - controversie e tribunali internazionali
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Diritto processuale civile - risoluzione non giudiziale delle controversie
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Composizione delle controversie di lavoro al cospetto di contenziosi seriali