Successorio avoidµ il contratto
Art. 1321 – Nozione - Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Art. 1372 – Il contratto ha forza di legge tra le parti.
Art. 1322 – Autonomia contrattuale – Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.
iLe parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo vista l’ordinamento giuridico già norma.
Art. 1324 – Norme applicabili agli atti unilaterali – Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.
Vale ancora la pena di precisare che il rapporto contrattuale non va confuso con il singolo rapporto patrimoniale o i singoli rapporti patrimoniali che il contratto è diretto a «costituire, regolare o estinguere» secondo la formula dell'art. 1321.
Nella compravendita, ad esempio, si trasferisce il diritto di proprietà, si costituisce una obbligazione di pagare il prezzo; si possono costituire o estinguere diritti reali limitati, ecc. Sono questi, diversi rapporti patrimoniali sui quali l'atto incide. Solo il complesso degli effetti della compravendita, nel suo insieme, forma il rapporto contrattuale tra compratore e venditore.
Autonomia contrattuale dei patrimonialecontenutosuini.
Il contratto: realtà e definizione
È l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (1321). Ogni operazione che compiamo ogni giorno, che abbia un contenuto patrimoniale, è un contratto (comprare il giornale, andare al cinema….). Non è un contratto il matrimonio perché gli aspetti personali sono prevalenti su quelli economici.
Per questo, in diverse occasioni, abbiamo collegato la circolazione dei beni con il suo strumento più naturale e importante, cioè il contratto: e almeno una volta abbiamo ricordato il principio enunciato nell'art. 1376, secondo cui la titolarità di un diritto - sia reale che di credito - si trasferisce per effetto del solo consenso legittimamente manifestato tra le parti (principio consensualistico: v. avanti cap. 22, par. 4).
Ogni contratto è caratterizzato da dei requisiti essenziali che sono: accordo, oggetto, forma, causa (1325).
Appunto
L'ampiezza della nozione di contratto non deve far dimenticare che la sua funzione è quella di costituire un rapporto giuridico.
Da questo punto di vista, non tutti gli accordi che intrecciamo nella vita quotidiana sono contratti. In molti casi, l'accordo non è diretto a costituire tra le parti una relazione di natura giuridica, ma solo a stabilire un rapporto regolato da criteri di amicizia, di affetto o di cortesia: pensiamo al caso di due amici che concordano un viaggio, all'intesa tra due persone che decidono di dividere la stessa abitazione, al «passaggio» offerto e accettato in macchina o in moto, all'invito in una casa di villeggiatura.
In questi casi, l'oggetto dell'accordo è tale che, nell'ambito di un contratto, potrebbe assumere il ruolo della prestazione e divenire perciò l'oggetto di un'obbligazione: di trasportare, di far godere un'abitazione, di dividere le spese di viaggio, ecc. Ma i soggetti che si accordano non intendono assumere un impegno giuridico; usano della loro libertà, e si impegnano sul piano morale o della cortesia, ma non intendono vincolarsi legalmente.
A questo tipo di situazioni si riferisce la generica espressione «rapporti di cortesia» che sottolinea appunto come la relazione non sia di natura giuridica.
Funzione ed efficacia del contratto
Il contratto è lo strumento con cui si realizza l’autoregolazione degli interessi in campo patrimoniale: tutto quanto avviene nel mercato avviene per contratto.
L’art. 1372 determina l’efficacia del contratto: il contratto ha forza di legge tra le parti. E quindi effetto del contratto è di regolare (come una legge stabilita dalle parti) certi interessi patrimoniali e i rapporti giuridici che li realizzano.
Le funzioni elementari si possono identificare in funzione/efficacia traslativa e obbligatoria. Nella compravendita si ritrovano entrambe poiché trasferisce la proprietà delle cose e fa nascere obbligazioni a carico del venditore e del compratore.
Il contratto come atto giuridico
Il contratto è un accordo. Si compone di manifestazione di volontà concordi (parole, gesti, comportamenti). L’accordo non è l’incontro di due interne volontà, ma la convergenza di dichiarazioni o manifestazioni di volontà.
L’elemento dell’accordo fa del contratto un atto giuridico bi/plurilaterale e si distingue quindi dagli atti unilaterali come procura, disdetta, diffida, rinuncia e voto. La distinzione si fa in base alle parti (come centri d’interesse) e non alle persone.
Il principio di buona fede
Nelle trattative e nella formazione dell’accordo le parti sono tenute a comportarsi secondo buona fede (1337). È un dovere di correttezza che la legge impone, in particolare la legge prevede un dovere reciproco di informazione con riguardo ad eventuali vizi del contratto (1338).
La condotta di mala fede di per sé non incide sulla validità del contratto, è però fonte di responsabilità per i danni eventualmente cagionati all’altra parte, che abbia confidato nella validità del contratto (responsabilità precontrattuale).
La buona fede è anche il criterio fondamentale per l’interpretazione del contratto (1366), per stabilire il significato delle manifestazioni di volontà che formano l’accordo contrattuale. Le dichiarazioni vanno intese così come le intenderebbe una persona onesta e leale.
Buona fede è richiesta anche in fase di esecuzione del contratto (1375).
Autonomia contrattuale e suoi limiti
Autonomia contrattuale è una traduzione in linguaggio giuridico di liberalismo economico. Questo principio vuole che lo stato non intervenga a dettare autoritariamente gli obiettivi dell’attività economica (libertà dei fini). In realtà ci sono delle limitazioni alla libertà in questo senso, con lo scopo di garantire interessi generali o collettivi.
L’art. 41 della costituzione tutela la libertà di iniziativa economica, ma dispone che essa non possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
Prevalgono poi sull’autonomia contrattuale interessi come lo sviluppo ordinato delle aree urbane, la sanità, i trasporti, l’utilizzazione appropriata delle fonti di energia, la protezione di settori produttivi…
Il libero mercato in senso assoluto non è possibile e quindi ecco le norme a limitare la concentrazione delle imprese, a vigilare sui comportamenti (antitrust) ecc.. È un dato di fatto poi la tutela delle parti più deboli, come il prestatore di lavoro o il consumatore. In definitiva sono tutte limiti all’autonomia contrattuale, positivi o negativi che siano.
I patti con cui le parti stabiliscono punto per punto il contenuto del contratto si chiamano clausole.
Si distinguono, contratti tipici, ovvero nominati (quelli previsti Contratti e regolati dalla legge) e contratti atipici o innominati (quelli creati dalla libera determinazione delle parti).
Una particolare categoria di contratti innominati è quella dei contratti misti, che risultano dalla combinazione di elementi propri a diversi contratti tipici.
Esempio
Il contratto di albergo combina elementi della locazione, della somministrazione, del deposito.
agenzia
La libertà di contrarre
Aspetto essenziale dell’autonomia è la libertà di concludere o non concludere un contratto. Ci sono però delle eccezioni in cui una persona è obbligata a contrarre o per determinazione di legge o per un vincolo assunto in base ad un precedente contratto.
La prima ipotesi si verifica per le imprese che esercitano l’attività in regime di monopolio legale, o per le imprese di trasporto pubblico. Il contratto preliminare invece costituisce la seconda ipotesi: le due parti si obbligano a concludere un contratto definitivo.
Nel caso di rifiuto di una delle parti, il giudice può emettere una sentenza costitutiva che produce gli effetti del contratto non concluso.
Violare il divieto di contrarre invece ha come conseguenza solo il risarcimento del danno.
I requisiti del contratto
A. 1325RT.
Sono requisiti del contratto:
- L’accordo.
- La causa.
- L’oggetto.
- La forma quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
scritta orale o anche di taxi concludiamo contratto un trasporto alin O supermercato unuando saliamo.
L’accordo
L’accordo è la convergenza delle manifestazioni di volontà delle parti. Può attuarsi in Forma tacita tenendo un comportamento (c.d. concludente) che Forma espressa oggettivamente esprima una data volontà (salire su un) A mediante parole treno, presentarsi alla cassa (orali o scritte) di un supermarket con un mediante gesti (es. carrello pieno, etc.) alzata di mano in un’asta) collidono accettazione l è e proposta concluso contratto quando.
Proposta Accettazione.
Deve contenere gli elementi essenziali del contratto, altrimenti vale come invito a proporre.
Deve corrispondere esattamente alla proposta, altrimenti vale come contro-proposta.
Il silenzio non vale accettazione.
Gli elementi del contratto
La manifestazione della volontà contrattuale
La manifestazione di volontà può essere espressa o tacita.
Si ha manifestazione espressa quando la volontà è dichiarata con parole (per iscritto o oralmente) o con gesti (alzare la mano ad un’asta).
Si ha manifestazione tacita quando non si impiegano segnali che abbiano lo scopo di comunicare la volontà, ma ci si comporta in un modo che implica la volontà di contrarre (al supermercato mettere le cose nel carrello ed andare alla cassa significa che voglio comprare; se salgo su un treno intendo accettare l’offerta di trasporto).
La manifestazione tacita richiede una condotta che secondo i comuni criteri di interpretazione (o per previsione legislativa) possa essere intesa come segno di consenso. Non va quindi confusa con il puro silenzio.
Atti diversi dal contratto
L'alternativa tra manifestazione espressa e manifestazione tacita, dichiarazione e comportamento concludente, si propone anche negli atti unilaterali.
Studieremo più avanti la procura tacita come quella che risulta, per esempio, dal fatto che un commesso sta al banco di vendita; nell'ambito delle successioni, studieremo la accettazione tacita dell'eredità (art. 476).
Naturalmente, gli atti che richiedono la forma scritta e ancor più l'atto pubblico, non possono compiersi tacitamente: così, non ci può essere un'intimazione tacita di pagare, né esiste un riconoscimento tacito di debito.
Conclusione del contratto
Conclusione del contratto (art. 1326)
Il contratto è concluso nel momento in cui chi fa fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte…
Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
Revoca della proposta e dell’accettazione (art. 1328)
La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso…
L’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione.
Presunzione di conoscenza (art. 1335)
La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del il.tn destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, si fal'scottition nell’impossibilità di averne notizia Quando disti del icionel luogo aminomi.
Offerta al pubblico (art. 1336)
L’offerta al pubblico, quando contiene gli elementi essenziali e svetrina del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.
La conclusione del contratto
Il legislatore usa questo schema per lo studio del contratto.
Accordo come scambio di due dichiarazioni di volontà:
- Proposta: dichiarazione con cui la parte che assume l’iniziativa offre all’altra la conclusione del contratto.
- Accettazione: dichiarazione con cui la parte che riceve la proposta dà il suo consenso al contratto così come risulta l’offerta.
La proposta deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto, altrimenti si tratta solo di un invito a proporre (come se vedo un’auto con cartello vendesi, senza specificato il prezzo. È un invito a proporre).
L’accettazione deve corrispondere esattamente alla proposta, altrimenti si parla di controproposta. A volte l’accordo risulta da una dichiarazione congiunta o contestuale e non è possibile distinguere tra chi prende l’iniziativa e chi accetta.
L’art. 1326 stabilisce il momento della conclusione: il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
Ne deriva il principio di cognizione per il quale un atto diretto ad una persona determinata ha effetto nel momento in cui quest’ultima ne ha conoscenza (1335).
Lo schema studiato è valido per i contratti consensuali, che si concludono con il solo consenso.
Vi sono poi contratti che si concludono solo con la consegna della cosa a cui il contratto si riferisce (contratti reali, mutuo, comodato, deposito, pegno). Il consenso delle parti è necessario ma non sufficiente.
Nel diritto il silenzio non vale l’accettazione: non è vero che chi tace acconsente.
Nel caso in cui una parte proponga all’altra un contratto che prevede obbligazioni solo per il proponente, non è necessaria l’accettazione a concludere il contratto (offerta di fideiussione). Il contratto si conclude se la parte che ha ricevuto la proposta non rifiuta entro i termini stabiliti nel contratto (1328).
La proposta può essere irrevocabile, per volontà stessa del proponente. In questo modo anche in caso di morte o sopravvenuta incapacità del proponente l’efficacia della proposta non viene meno (a parte i casi di contratti di lavoro, d’opera, di mandato ecc…). In caso di morte il contratto si concluderebbe vincolando gli eredi.
Offerta al pubblico
La distinzione tra proposta e invito a proporre è particolarmente interessante nel caso di offerta al pubblico, cioè di un'offerta che non è rivolta a una persona determinata, ma a tutti, o a persone con certi requisiti, ecc.
Tipica offerta al pubblico è quella che si fa esponendo in una vetrina la merce, con i cartellini del prezzo. Problema: è una vera proposta contrattuale? Se lo è, il negoziante si espone all'accettazione di chiunque intenda comprare: non può, quindi, rifiutare la consegna della cosa né pretendere un prezzo diverso da quello segnato. Se non lo è, si tratta solo di un invito a proporre: proponente è il cliente che chiede di comperare, e il negoziante resta libero di accettare o meno ed è evidente che questa soluzione è più conveniente ai commercianti. Non è facile risolvere il quesito.
L'art. 1336 dice che l'offerta al pubblico vale come proposta se contiene gli estremi essenziali del contratto, secondo la regola generale: il che, nell'esempio, sarebbe vero ogni volta che il campione esposto fosse accompagnato dal cartellino del prezzo.
Aggiunge però: «salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi»; e questo sembra essere il caso dei commercianti che si riservano, per esempio, di preferire un cliente ad un altro o anche di rifiutare di «servire» un cliente sgradito.
Il caso
Tizio fa pubblicare in un quotidiano un annuncio economico nel quale offre in vendita una Lancia Aurelia coupé del 1956, con dotazione dei pezzi di ricambio, in perfette condizioni, per 30000 euro, ed indica il proprio indirizzo per eventuali risposte scritte.
Il giorno stesso, Tizio riceve un telegramma di Caio così formulato: «Accetto senz'altro offerta vendita Aurelia euro 30000 punto. Caio»; segue, trasmesso su richiesta del mittente, l'indirizzo di Caio.
Il giorno successivo, Tizio è raggiunto per telefono da un'altra persona interessata all'acquisto che, informata dallo stesso Tizio del telegramma di Caio, offre un milione di più. Tizio è già legato da un contratto con Caio o può accettare la nuova offerta? (art. 1336 c.c.).
Tizio è legato a caio in quanto come espresso nell'art.1326 il contratto può ritenersi concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte dunque avendo ricevuto la risposta di caio in cui chiariva che la sua proposta era accettata egli nonostante sia più conveniente l
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