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La contrattazione collettiva (I)

Struttura del sistema e problemi di efficacia

La struttura della contrattazione collettiva in Italia

Il contratto. Gli accordi nazionali interconfederali di categoria (CCNL). Il contratto territoriale. Il contratto aziendale (commercio, agricoltura).

Come si coordinano i vari livelli di azione sindacale?

Chi contratta ai vari livelli? Un po’ di storia.

Gli anni ‘60

La contrattazione «articolata» (dominata dal contratto nazionale).

Il raccordo fra i due livelli contrattuali.

Prima diffusione della contrattazione aziendale. Si individuano clausole di rinvio. Protocollo Intersind-ASAP/Federazione metalmeccanici del 1962. Le materie negoziabili al livello aziendale. Clausole di tregua sindacale.

Le OO.SS. si obbligano a non proclamare scioperi, a livello periferico e a sostegno di rivendicazioni su materie definite dal livello centrale per le quali non si operava rinvio.

Il periodo 1968-1973

La fase dell’anarchia del sistema contrattuale a-gerarchica, decentrata e informale del sistema.

Caratterizzazione: forte decentramento e fine dell’ordine gerarchico fondato sulle clausole di rinvio. I soggetti della contrattazione aziendale si svincolano dai soggetti della contrattazione di categoria.

Lo Statuto interviene come strumento di razionalizzazione della presenza sindacale in azienda

Il periodo 1968-1973

La fase dell’anarchia del sistema contrattuale a-gerarchica, decentrata e informale del sistema. Caratterizzazione.

L’obiettivo dello Statuto fu quello di rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro in una fase in cui l’organizzazione sindacale appariva insidiata da due lati:

  • Dagli imprenditori sempre ostili al riconoscimento del sindacato nell’azienda.
  • E dai gruppi spontanei che tendevano a contestare la funzione del sindacato (Giugni).

Lo Statuto interviene come strumento di razionalizzazione della presenza sindacale in azienda

L’obiettivo perseguito dal legislatore statutario (sp. titolo III e art. 19): assicurare un coordinamento stabile tra l’attività sindacale aziendale e l’attività dei sindacati rappresentativi su scala nazionale.

L’obiettivo fondamentale dello Statuto

Il coordinamento tra centro e periferia.

Contratto aziendale. CCNL. Contratto aziendale. Contratto aziendale. Contratto aziendale.

Quale strumento? Come si fa a garantire che i soggetti della contrattazione aziendale assumano scelte coerenti con quelle realizzate in sede di contrattazione nazionale?

La risposta dell’art. 19 dello Statuto

Il coordinamento tra livelli contrattuali presuppone il coordinamento tra i soggetti protagonisti ai diversi livelli: chi contratta in periferia deve essere in qualche modo collegato con chi contratta al centro.

Gli anni ’80: la concertazione sociale

Politica dei redditi e contenimento del costo del lavoro: la riduzione dell’inflazione.

I primi grandi accordi «triangolari» (parti sociali e Governo): 22 gennaio 1983 (l’accordo «Scotti»); 14 febbraio 1984 (l’accordo «separato» di San Valentino).

La predeterminazione del n.° massimo di scatti di punti di scala mobile e il D.L. 15/5/1984, n. 10 (il referendum del 9/10 giugno 1985 promosso dal PCI – la vittoria dei «NO»).

Un’ulteriore spinta verso la centralizzazione del sistema.

Gli anni ’80

La struttura contrattuale non è regolata.

I problemi di concorso-conflitto tra contratti collettivi di diverso livello.

Le diverse soluzioni giurisprudenziali:

  • Prevale la norma più favorevole al lavoratore (criterio del favor prestatoris).
  • Prevale la norma speciale (la norma più vicina alla situazione regolata, per lo più quella del contratto aziendale).
  • Prevale il contratto successivo (criterio temporale o della successione cronologica).

Gli anni ’90: il Protocollo «Ciampi» del 23 luglio 1993

Ripropone una ordinata struttura contrattuale. Ma non solo:

  • Politica dei redditi e dell'occupazione.
  • Assetti contrattuali.
  • Rappresentanze sindacali.
  • Politiche del lavoro etc.

Gli anni ’90: il riavvio del percorso concertativo

Il Protocollo «Ciampi» del 23 luglio 1993.

Il sistema sindacale si auto-regola.

Le regole che governano il sistema di contrattazione collettiva hanno natura contrattuale e legale.

Questo vale anche per gli organismi di rappresentanza aziendale.

Il Protocollo «Ciampi» del 23 luglio 1993: assetti contrattuali

Gli assetti contrattuali prevedono:

  • Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
  • Un secondo livello aziendale o territoriale di contrattazione, alternativamente, laddove previsto, secondo l'attuale prassi, nell'ambito di specifici settori.

Il CCNL ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per la materia retributiva (gli accordi «di rinnovo» biennale dei minimi contrattuali).

La contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le erogazioni del livello aziendale di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, nonché risultati legati all'andamento economico dell'impresa.

Specializzazione e non ripetitività.

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente protocollo riconoscono come rappresentanza sindacale aziendale unitaria nelle singole unità produttive quella disciplinata dall'intesa quadro tra CGIL-CISL-UIL sulle Rappresentanze sindacali unitarie, sottoscritta in data 1 marzo 1991.

Rappresentanze sindacali: la composizione delle rappresentanze deriva per 2/3 da elezione da parte di tutti i lavoratori e per 1/3 da designazione o elezione da parte delle organizzazioni stipulanti il CCNL, che hanno presentato liste, in proporzione ai voti ottenuti.

La regola del «terzo riservato».

Il modello del canale unico.

La RSU come terminale organizzativo della OOSS esterna oltre che organismo rappresentativo della comunità dei lavoratori.

Le rappresentanze dei lavoratori nei luoghi di lavoro: il «doppio» superamento del modello originario

Sul piano dell’ordinamento legislativo: le RSA nel nuovo art. 19. Referendum 1995.

Sul piano dell’ordinamento intersindacale: le RSU nel Protocollo del 1993.

La situazione consolidatasi tra gli anni ‘90 e il 2009

  • Un contratto collettivo nazionale prevalente e sovraordinato al contratto collettivo aziendale.
  • Un contratto collettivo aziendale limitato a temi diversi da quelli oggetto del contratto nazionale e stipulato da un soggetto predeterminato: la RSU.

Le tensioni in atto sul finire degli anni ‘10 del nuovo secolo

  • Le imprese chiedono la valorizzazione dei livelli decentrati e, conseguentemente, il ridimensionamento del ruolo del CCNL.
  • L’unità sindacale si spezza di fronte alle richieste datoriali di fronteggiare la crisi attraverso una contrattazione aziendale “in deroga”.

L’Accordo quadro interconfederale «separato» del 22 gennaio 2009

La «riforma separata» del sistema contrattuale.

Accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva, «in sostituzione del regime vigente» (i.e.: il Protocollo «Ciampi» del 1993).

(Governo – parti sociali / NON sottoscritto dalla CGIL).

L’Accordo interconfederale per l’attuazione dell’accordo-quadro (15.04.2009).

L’Accordo quadro «separato» del 22 gennaio 2009

La «riforma separata» del sistema contrattuale.

  • Unificazione della durata – triennale – dei contratti, sia nazionali che aziendali.
  • Le «intese modificative» del contratto nazionale per il governo di situazioni di crisi o per lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio.

Le parti, rilevato che nei principali Paesi dell’Unione europea si è sviluppata negli ultimi venti anni una generale tendenza a favorire un progressivo decentramento della contrattazione collettiva, ritengono che una maggiore diffusione della contrattazione di secondo livello possa consentire di rilanciare la crescita della produttività e quindi delle retribuzioni reali.

L’Accordo quadro «separato» del 22 gennaio 2009

Al fine di governare direttamente nel territorio situazioni di crisi aziendali o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell’area, i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria possono consentire che in sede territoriale, fra le Associazioni industriali territoriali e le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto medesimo, siano raggiunte intese per modificare, in tutto o in parte, singoli istituti economici o normativi disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, anche in via sperimentale e temporanea.

La «riforma separata» del sistema contrattuale. Le «intese modificative» del contratto nazionale per il governo di situazioni di crisi o per lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio.

Le intese così raggiunte per essere efficaci devono essere preventivamente approvate dalle parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria interessata.

Il carattere dell’accordo del 2009 “separato” e le sue incertezze applicative

…… la sostanziale ineffettività dell’Accordo di riforma del 2009 … e la tentazione del “fai da te”.

FIAT: Pomigliano, Mirafiori…

La FIAT e il progetto “Fabbrica Italia” del 2010-2011

Concordato da Fiat e Cisl, Uil, Ugl e Fismic per gli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano.

I quattro Accordi metalmeccanici (Fiat Group Automobiles, da una parte e FIM, UILM, FIMIC e UGL / NO CGIL, dall’altra) contenente clausole in deroga al CCNL del 2009 (da questo legittimate ma con modifica intervenuta dopo l’Acc. Interconf. del 22 1 2009).

  • Mirafiori (23.12.2010).
  • «Di primo livello» (29.12.2010) destinato a tutte le società (del settore auto) che intendano aderirvi (tra FIAT s.p.a. e FIM, UILM, FIMIC e UGL metalmeccanici / NO CGIL).
  • Aziendale (di II livello) del 17/2/2011 per i dipendenti della FIP (Fabbrica Italia Pomigliano, la New co. di Pomigliano non aderente a Confindustria).

Fuoriescono dall’alveo della contrattazione nazionale in quanto riguardanti realtà societarie nuove NON ASSOCIATE A FEDERMECCANICA E CONFINDUSTRIA.

La FIAT e il progetto “Fabbrica Italia” del 2010-2011

Concordato da Fiat e Cisl, Uil, Ugl e Fismic per gli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano.

Il «contratto di primo livello» (29.12.2010) (NO CGIL) disciplina tutti gli istituti del rapporto di lavoro e, nella I parte, anche le «relazioni sindacali».

Assomiglia, in tutto e per tutto, ad un CCNL (salva la maggiore snellezza).

La FIAT e il progetto “Fabbrica Italia” del 2010-2011

Concordato da Fiat e Cisl, Uil, Ugl e Fismic per gli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano.

La costituzione di autonome compagini societarie non aderenti alla associazioni datoriali è voluta dalla FIAT per dare agli accordi un’efficacia soggettiva generalizzata evitando che le «clausole in deroga» possano essere contestate dai lavoratori iscritti a sindacati non firmatari (Cgil).

La FIAT e l’uscita da Confindustria e Federmeccanica

La lettera dell’(allora) amministratore delegato della FIAT (Sergio Marchionne) all’(allora) Presidente (Emma Marcegaglia) della Confindustria.

«Per ragioni che non sono politiche e che non hanno nessun collegamento con i nostri futuri piani di investimento, ti confermo che Fiat e Fiat Industrial hanno deciso di uscire da Confindustria con effetto dal 1 gennaio 2011».

L’Accordo interconfederale unitario del 28 giugno 2011

(Confindustria, Cgil, Cisl, Uil)..

Accordo Interconfederale 28 giugno 2011.pdf.

  • Regole sulla rappresentatività – la rappresentatività «misurata» (anticipazione TUR).
  • Efficacia erga omnes dei contratti aziendali e principio di maggioranza.
  • Possibili «intese modificative» dietro previsione dei CCNL.

Testo unico sulla rappresentanza

Il 2014 (TUR) del 10 gennaio.

D:\Diritto del lavoro Li Z 2024 2025\Testo-Unico-Rappresentanza10 1 2014.pdf

Parte prima: misura e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria.

Parte seconda: regolamentazione delle rappresentanze in azienda.

Parte terza: titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale.

Parte quarta: disposizioni relative alle clausole e alle procedure di raffreddamento e alle clausole sulle conseguenze dell’inadempimento.

Clausole transitorie e finali.

Testo unico sulla rappresentanza

Il 2014 (TUR) del 10 gennaio.

D:\Diritto del lavoro Li Z 2024 2025\Testo-Unico-Rappresentanza10 1 2014.pdf

Parte seconda: regolamentazione delle rappresentanze in azienda.

(Come già il Protocollo del 31 5 2013) il TUR abbandona la regola del terzo riservato (e l’infiltrazione della logica sindacale in quella elettorale) che aveva contraddistinto RSU o RSA.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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