La connessione
La connessione è un istituto che prevede la trattazione unitaria di più cause dinanzi allo stesso giudice per evitare sentenze
contrastanti e per ragioni di economia processuale.
Questa trattazione unitaria è dettata da elementi di comunanza possono essere diritti, status, rapporti giuridici, che
presentano un collegamento tra loro.
Ostacolo della proposizione congiunta di più cause è la competenza del giudice: allora il legisl a seconda del tipo di
conness, forte o debole, deroga i criteri di competenza nei casi di connessione più forte, MA N.B.:
può essere derogata la competenza per territorio semplice o quella per valore,
MAI quella per materia e per territorio inderogabile (competenze forti, non sono derogabili nemmeno per ragioni di
connessione).
Tipi di connessione:
1. GENERALE: (debole = ragioni di economia processuale)
- Soggettiva
- Oggettiva:
• Propria;
• Impropria.
2. ESPRESSAMENTE PREVISTA DALLA LEGGE:
- QUALIFICATA
- Art. 31 c.p.c. – Cause accessorie
→ una domanda dipende da un’altra
- Art. 32 c.p.c. – Garanzia
→ rapporto garante/garantito
→ domanda subordinata alla principale
- Art. 33 c.p.c. – Pluralità di parti
→ più convenuti collegati
- Art. 34 c.p.c. – Accertamento incidentale
→ questione pregiudiziale
- Art. 35 c.p.c. – Compensazione
→ controcredito opposto
- Art. 36 c.p.c. – Domanda riconvenzionale
→ contro-domanda del convenuto
• Connessione meramente soggettiva
= l'elemento di comunanza sono soltanto i soggetti.
Art. 104 cpc
“quando più domande anche non altrimenti connesse, sono proposte contro la stessa parte,
purché sia osservata la norma dell'art. 10 co.2”.
Art 10 cpc “A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro”.
UNICO ELEMENTO IN COMUNE tra le 2 domande = i soggetti, le parti.
Cumulo oggettivo di cause = se non fosse x i soggetti, non sarebbero altrimenti connesse, l'oggetto delle 2 domande è del
tutto diverso, le due domande vertono su oggetti, su diritti, su rapporti che non hanno tra loro alcun legame, alcuna
connessione.
E allora, cumulo oggettivo perché nel momento in cui l'unico elemento di connessione è quello soggettivo,
gli oggetti delle diverse domande si cumulano, pur non avendo alcun collegamento tra loro.
Lungi dall'essere talvolta fonte di semplificazione, può essere fonte di complicazioni, per questo quando sussiste la
connessione meramente soggettiva, il legislatore non prevede deroghe alla competenza, in quanto non ha senso
incentivare questo istituto, che nella prassi genera ritardi.
La possibilità di proporre domande soggettivamente connesse nello stesso processo è subordinata alla condizione che
queste domande rientrino tutte nella competenza del medesimo ufficio giudiziario.
NON CI SONO DEROGHE ALLA COMPETENZA.
“…purchè sia osservata la norma dell'art. 10 co. 2”,
che fa riferimento alla competenza per valore, alla determinazione del valore della causa,
“le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona, (connessione soggettiva), si sommano tra loro e
gli interessi scaduti rispetto ai danni anteriori alla proposizione della domanda si sommano alla quantità”.
Che significa?
ipotizziamo che ci sono 2 domande soggettivamente connesse, che se proposte separatamente,
rientrerebbero nella competenza del giudice di pace,
in quanto una domanda > restituzione di un bene mobile di 6 mila €,
l'altra > restituzione di una res dal valore di 5 mila €.
Separatamente > giudice di pace (competenza fino a 10mila€)
MA cumulativamente > tribunale (somma = 11 mila = fuori dal gdp).
Dalla somma deriva un cambio di competenza, le due cause congiuntamente proposte andranno iniziate dinanzi a un tribunale, perché
dobbiamo sommare il valore.
L'economia processuale è il principio alla base:
consentire alla parte che deve proporre 2 domande contro il medesimo convenuto, di farlo, anziché con due citazioni, con un unico atto,
risparmio dell'entità processuale per le parti e poi anche per l'ufficio, che scriverà una sola causa sul registro generale degli uffici e così via.
Recap connessione meramente soggettiva:
- in comune = SOLO i soggetti (“non altrimenti connesse”);
- cumulo oggettivo di cause;
- condizione = competenza del medesimo ufficio giudiziario;
- competenza x valore = si sommano le 2 domande.
- ratio legis = economia processuale;
- connessione debole.
• connessione oggettiva:
- propria;
- impropria.
• connessione oggettiva IMPROPRIA,
(connessione debole)
interpretare in modo uniforme la stessa clausola applicabile a rapporti soggettivamente e oggettivamente diversi,
no collegamento forte = no deroghe competenza.
Ratio legis = assicurare una soluzione omogenea di determinate questioni che possono avere rilievo in una pluralità di
processi;
Art. 103 cpc
“Piu parti possono agire o essere convenute nello stesso processo quando la decisione dipende totalmente o
parzialmente dalla risoluzione di identiche questioni*”.
Soggetto e oggetto diverso;
elemento in comune = identiche questioni*.
*questioni di tipo interpretativo, (di una norma o di una clausola contrattuale),
oppure questioni relative a circostanze di fatto.
Es. contratti in serie, modello applicato a numero indefinito di rapporti > problema interpretativo clausola > più persone
agiscono facendo valere un proprio diritto nei confronti della controparte.
= cause soggettivamente e oggettivamente diverse,
unico elemento in comune = il giudice per decidere deve risolvere la questione interpretativa relativa alla medesima
clausola contrattuale.
Es. frequente in controversie di lavoro
Queste domande sono sia soggettivamente sia oggettivamente diverse:
diversità di soggetti:
ciascun lavoratore agisce vs il proprio datore di lavoro, (che non è lo stesso datore dell’altra causa).
diversità di oggetto:
ciascuno agisce sulla base del proprio contratto di lavoro individuale, senonché, siccome i contratti collettivi nazionali si
applicano a numeri indefiniti di rapporti, quella clausola che si applica a vari rapporti deve essere interpretata, questo è il
motivo per cui il legisl consente di trattare congiuntamente queste cause.
Non ci sono deroghe alla competenza.
Condizione = competenza del medesimo ufficio giudiziale.
≠ Nel processo del lavoro invece > la riunione deve essere disposta dal giudice d'ufficio.
Ma a parte l'eccezione del processo del lavoro, normalmente possono essere proposte congiuntamente a condizione che
rientrino tutte nella competenza del medesimo ufficio giudiziario.
Recap connessione oggettiva impropria:
connessione debole;
- diversi sogg e ogg;
- in comune = risoluzione di identiche questioni* (interpretative o circostanze di fatto);
- condizione = competenza del medesimo ufficio giudiziario;
- ≠ eccezione diritto del lavoro.
- ratio legis = uniformità e omogeneità dell’interpretazione.
- Connessione oggettiva PROPRIA
connessione deb/fort?
Ipotesi in cui l'attore convenga in giudizio più persone > trattazione delle diverse cause di fronte al medesimo giudice.
Domande oggettivamente connesse >
in comune:
- o il petitum, da intendere come il bene giuridico oggetto della domanda per il quale è chiesta la tutela;
- o la causa pretendi, il titolo, il fatto costitutivo del diritto, su cui si fonda la domanda;
- o entrambi.
Es. 1 connessione x res
Rivendica dello stesso bene nei confronti di più compossessori, che contestano la proprietà del bene.
Es. 2 connessione x titolo
fatto illecito che cagiona una pluralità di danni a più soggetti.
I danneggiati possono agire congiuntamente per far valere la responsabilità dell’autore di questo illecito.
Naturalmente ciascuno facendo valere il proprio diritto al risarcimento del danno, ma sulla base degli stessi fatti
costitutivi, cioè il fatto doloso o colposo che ha procurato il danno.
Es. 3 connessione x titolo e oggetto
Risarcimento del danno chiesto al conduttore e al proprietario di un autoveicolo.
Art. 33 cpc
“Le cause contro più persone che a norma degli art. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono
connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una
di esse, per essere decise nello stesso processo”.
= deroga art. 18 e 19 cpc
Se domande connesse x oggetto o/e x titolo siano proposte nei confronti di convenuti che risiedono in città diverse:
- regola art. 18 e 19 (fori generali), trattazione separata;
ratio = trattazione congiunta =
- deroga: giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse.
Es. rivendica della proprietà dello stesso bene nei confronti di più compossessori.
= connesso x oggetto, 2 convenuti residenti uno a Bari e l’altro a Taranto.
In base ai fori generali, quindi ai criteri dell'art. 18 cpc, (foro generale delle persone fisiche), queste cause devono essere
proposte innanzi a giudici diversi, secondo il criterio della residenza del convenuto, (una domanda va proposta a giudice di
Bari, l'altra al giudice di Taranto).
però trattandosi di domande oggettivamente connesse, il legislatore consente la deroga in danno del criterio generale di uno
dei convenuti a favore dell’altro > x favorire la domanda congiunta innanzi al giudice di Bari,
deroga criteri di competenza territoriale semplice (derogabile), a danno del foro generale di uno dei convenuti a favore del
foro generale dell'altro convenuto, tutto questo per consentire la proposizione congiunta delle due cause innanzi allo stesso
ufficio giudiziario.
Recap connessione oggettiva propria:
connessione X;
- diversi sogg;
- in comune: oggetti (petitum =res; o causa petendi = titolo; o entrambi);
- deroga competenza territorio semplice;
- ratio legis = riunire più soggetti x lo stesso* processo.
**FINE CONNESSIONE GENERALE***
Queste sono ipotesi di connessione generale, (connessione soggettiva e oggettiva (propria e impropria);
MA sicuramente il legame più intenso tra le cause è quello che rinveniamo nelle ipotesi di cd
connessione qualificata.
• IPOTESI ESPRESSAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE di CONNESSIONE QUALIFICATA
= connessione espressamente previste dalla legge.
Prevede deroghe più importanti alla competenza per ragioni di connessione forte.
• Art. 31 c.p.c. – Cause accessorie
→ una domanda dipende da un’altra
• Art. 32 c.p.c. – Garanzia
→ rapporto garante/garantito
→ domanda subordinata alla principale
• Art. 33 c.p.c. – Pluralità di parti
→ più convenuti collegati
• Art. 34 c.p.c. – Accertamento incidentale
→ questione pregiudiziale
• Art. 35 c.p.c. – Compensazione
→ controcredito opposto
• Art. 36 c.p.c. – Domanda riconvenzionale
→ contro-domanda del convenuto
caratteristica comune = tra queste domande connesse c'è sempre un rapporto di subordinazione, ossia l'accoglimento
di una dipende dall'accoglimento dell'altra.
La prima ipotesi di connessione qualificata
• Connessione per Accessorietà art. 31 e ss cpc
rientra sempre nell'ambito della connessione oggettiva, perché l'elemento comune è l’oggetto che le collegata tra loro.
Sussiste quando la pretesa che forma oggetto della domanda accessoria, pur essendo autonoma, trova il suo titolo e la
sua ragione giustificatrice nella pretesa che forma oggetto della domanda principale.
Presupposto: identità di soggetti e stesso grado di giudizio.
Presupposto: 2 domande: accessoria e principale.
La domanda accessoria ha rilievo secondario perché segue automaticamente le sorti della domanda principale, se princ
accolta, quasi automaticamente anche quella accessoria è accolta.
Es. domanda relativa al capitale e della domanda relativa agli interessi sul capitale.
È chiaro che la domanda relativa agli interessi sul capitale è strettamente conseg
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Segmento di connessione
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Diritto processuale civile - la connessione
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Basi di Dati – Connessione mysql
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Connessione fra le stesse parti