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Concorso di persone nel reato: le varie ipotesi del reato plurisoggettivo

Reati a concorso necessario, reati a concorso eventuale e condotte atipiche

Tra le forme di manifestazione del reato, quella che corrisponde al fenomeno della cooperazione fra più soggetti nella realizzazione di un illecito penale (cd. compartecipazione criminosa), è la più complessa di situazioni teoriche, che concernono sia la struttura della fattispecie concorsuale, sia i requisiti di rilevanza delle singole condotte di partecipazione.

Nell’ordinamento italiano, la norma-base dettata per la disciplina del concorso di persone contenuta nell’art. 110 c.p. (pena per coloro che concorrono nel reato), che stabilisce: “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli artt. successivi.”

Questa disposizione definisce i requisiti delle condotte costituenti concorso nel reato e delle condotte dei concorrenti.

Nell’ambito del reato plurisoggettivo, vanno distinte le ipotesi del cd. concorso necessario da quelle del cd. concorso eventuale:

  • Alla prima categoria di ipotesi (concorso necessario) appartengono quelle figure di reato in cui già la fattispecie legale astratta è caratterizzata dalla previsione di più condotte che si presentano come complementari ai fini della realizzazione del reato: in modo tale che la presenza di più soggetti appartiene alla struttura del fatto tipico.

Al riguardo, si parla di “fattispecie plurisoggettiva necessaria”. Esempi di reato necessariamente plurisoggettivo sono: la corruzione propria, l’associazione di tipo mafioso e i cc.dd. reati associativi, in genere.

I reati a concorso necessario vengono anche classificati, a seconda che si tratti di reati genericamente collettivi, detti anche reati soggettivi unilaterali (nel senso che le condotte dei vari soggetti si muovono in una stessa direzione); oppure che essi siano caratterizzati dalla direzione delle condotte dei vari soggetti l’una verso l’altra, o l’una contro l’altra: in questo secondo caso si parla di reati plurisoggettivi bilaterali.

Si distingue in questa categoria tra reati a concorso necessario propri e impropri a seconda che i soggetti siano tutti autori punibili o alcuno di essi rivesta un ruolo diverso, non penalmente rilevante.

  • Si parla invece di concorso eventuale, con riferimento ai casi in cui la fattispecie legale astratta è costituita secondo lo schema del reato monosoggettivo; ma in concreto, il fatto può essere realizzato con la partecipazione e il contributo di più soggetti attivi.

Si pensi al basista di un furto o di una rapina, al mandante di un omicidio, a chi si limiti a fornire gli strumenti o le armi destinate a commettere un reato, materialmente eseguito da altri, a chi svolge il ruolo del palo, ecc.

In tutti questi casi, solo l’esistenza di una norma incriminatrice delle condotte di concorso può sortire l’effetto di rendere tipiche condotte di per sé atipiche, che ripetono la loro rilevanza dal rapporto che le lega alla realizzazione di un fatto tipico principale. A ciò allude la dottrina del concorso di persone quando sottolinea il carattere accessorio delle condotte di concorso.

Opzioni politico-criminali e tecniche di incriminazione delle condotte di partecipazione al reato

Nelle ipotesi di concorso eventuale, l’attribuzione di una responsabilità penale a titolo di concorso nel reato richiede, come presupposti irriducibili, da un lato, la realizzazione nel mondo esterno della fattispecie oggettiva di un reato; dall’altro l’operare di una o più norme che definiscono i requisiti delle condotte di partecipazione penalmente rilevanti e il relativo trattamento sanzionatorio.

Alla normativa sul concorso di persone, in modo analogo a ciò che avviene per il tentativo, spetta un ruolo di integrazione, in funzione incriminatrice, della norma di parte speciale che descrive il reato. Gli ordinamenti positivi contemporanei vi provvedono secondo modelli differenti fra loro, ma riconducibili a due opzioni fondamentali.

Il modello cd. differenziato si serve di una tecnica normativa che individua e descrive singolarmente le diverse forme di partecipazione al reato distinguendole in base al ruolo che ciascun concorrente svolge nell’economia della realizzazione comune; si differenziano così altrettanti autonomi e distinti tipi di condotta rilevante per una responsabilità a titolo di concorso.

Quando opta per un modello unitario, il legislatore sceglie di prescindere dal tipo particolare di condotta posta in essere dai singoli compartecipi, valorizzando l’efficienza causale del contributo di ciascuno alla realizzazione del reato, in una pianificazione della loro rilevanza penale.

A questa selezione dei comportamenti di partecipazione al reato, penalmente rilevanti, il c.p. vigente ha sostituito il modello differenziato con quello unitario. Questa scelta ha semplificato la disciplina, ma ha favorito un’espansione della responsabilità concorsuale.

Le teorie giuridiche del concorso

La dottrina del concorso di persone oscilla essenzialmente fra due poli, costituiti dall’accennata dottrina dell’accessorietà delle condotte di concorso e la riconduzione dell’istituto all’idea di una o più fattispecie plurisoggettive eventuali, la cui struttura sarebbe determinata da un effetto di integrazione tra la fattispecie monosoggettiva di parte speciale e le norme sul concorso di persone.

L’idea dell’accessorietà costituisce un riflesso dei modelli differenziati di disciplina del concorso, ma esprime, al tempo stesso, un dato connaturale alle condotte atipiche di partecipazione al reato. La rilevanza penale di questi comportamenti implica l’esistenza di un rapporto servente rispetto alla realizzazione di una fattispecie conforme a quella descritta.

È innegabile che la connotazione di accessorietà costituisce una figura insostituibile, per cogliere il fenomeno della tipicità cd. indiretta o riflessa, che le condotte atipiche di concorso nel reato ripetono dal loro rapporto con la realizzazione di un fatto tipico da parte di altri concorrenti. La nozione di accessorietà ha l’esclusiva funzione di ribadire che la rilevanza delle condotte non può essere costruita senza il riferimento al fatto principale, ed è sempre condizionata alla commissione del reato da parte di altri.

La realizzazione di un fatto tipico come centro di imputazione della responsabilità dei concorrenti ex art. 110 c.p.

Per configurare un concorso di persone penalmente rilevante è necessario che taluno dei concorrenti commetta un reato, almeno nella forma di tentativo.

Tuttavia, il termine “reato” dell’art. 110 c.p. non coincide con il significato tradizionale di fatto tipico, antigiuridico e colpevole. La colpevolezza personale dell’agente non è richiesta, come dimostrano anche gli artt. 110 e 119 c.p., che mantengono la rilevanza del concorso anche quando l’autore materiale non è imputabile o non è punibile per ragioni soggettive.

Dallo stesso art. 119 c.p., si ricava anche l’irrilevanza dell’antigiuridicità del fatto ai fini della struttura del concorso, poiché le cause di esclusione della pena operano su un piano successivo rispetto alla partecipazione criminosa. Analoga conferma deriva dall’art. 54 c.p., che attribuisce la responsabilità a chi costringe altri a commettere un fatto anche se questo non è antigiuridico.

Ne consegue che il presupposto del concorso è la realizzazione di un fatto conforme ad una fattispecie incriminatrice, indipendentemente dall’antigiuridicità e dalla colpevolezza degli autori.

Resta invece controverso il ruolo dell’elemento psicologico nella configurazione del concorso: se sia sufficiente la mera fattispecie oggettiva del reato o se il dolo o la colpa incidano già sulla tipicità del fatto cui accedono le condotte di partecipazione. Da questa questione dipendono l’inquadramento della realtà mediata e il trattamento delle ipotesi di concorso anomalo, oltre alla definizione delle condizioni minime necessarie per ritenere realizzata la fattispecie oggettiva rilevante ai fini del concorso.

Il valore dell’art. 115 c.p. per la determinazione del concetto di reato rilevante per il concorso di persone

Ex art. 115 c.p. “Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell’accordo. Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso. Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d’istigazione a un delitto, l’istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza.”

Il suddetto sancisce la non punibilità dell’accordo o dell’istigazione a commettere un reato quando questo non venga commesso, salvo la possibile applicazione di misure di sicurezza nei casi previsti. La norma chiarisce che le condotte di partecipazione assumono rilevanza penale solo se costituiscono esse stesse atti esecutivi del reato o se si collegano ad una attività esecutiva altrui: in mancanza della realizzazione, anche solo parziale, del fatto tipico, tali condotte restano irrilevanti ai fini della pena.

Questo principio non è limitato al concorso di persone, ma esprime la regola generale dell’irrilevanza delle condotte meramente preparatorie, salva espressa previsione di legge, in ossequio al principio di legalità.

L’irrilevanza si estende, per la stessa ratio, anche alle condotte di agevolazione a ogni forma di complicità quando manchi qualsiasi atto di esecuzione del reato.

L’art. 115 c.p. non esclude, tuttavia, la punibilità di condotte di partecipazione che, pur atipiche, costituiscono di per sé atti di esecuzione, anche solo iniziali, del reato, come nel caso di un comportamento che integri un tentativo.

La rilevanza penale dell’atto di partecipazione non deriva dalla norma, ma dalla sua natura di atto esecutivo secondo il modello legale dell’incriminazione, valutata anche in relazione ai comportamenti degli altri concorrenti.

Nel fatto collettivo, la qualificazione giuridica della condotta del singolo dipende dal rapporto con l’attività altrui: essa è rilevante se si inserisce in un contesto in cui almeno uno dei concorrenti dà inizio all’esecuzione del reato; resta invece irrilevante se si limita all’accordo o a preparativi non seguiti da atti esecutivi.

Sia nei casi di accordo che di istigazione, che non siano stati seguiti da atti esecutivi di un reato, il giudice potrà applicare misure di sicurezza.

In conclusione, la configurabilità del concorso in un reato richiede imprescindibilmente che almeno uno dei concorrenti realizzi nel mondo esterno un fatto che integri nel mondo esterno un fatto che integri un inizio di esecuzione, consistente in atti non meramente preparatori, idonei e diretti in modo non equivoco alla commissione del reato.

Il ruolo dell’elemento psicologico nella struttura del concorso

Concorso di persone e reità mediata

Secondo l’orientamento tuttora prevalente in tema di concorso di persone, ai fini dell’art. 110 c.p., “il reato” consisterebbe nella sola realizzazione della fattispecie oggettiva da parte di almeno uno dei concorrenti, a prescindere dall’elemento psicologico dell’autore materiale.

In questa prospettiva, sarebbe sufficiente che uno dei compartecipi ponga in essere la condotta descritta dalla norma incriminatrice, anche se privo di dolo o della colpa richiesti dal tipo, con la conseguenza di ridurre l’intero fenomeno del concorso a una mera convergenza di influssi causali verso la produzione dell’evento riducibile allo schema dell’art. 41 c.p. Tale impostazione, che tende ad assimilare la reità mediata a una forma anomala o speciale di concorso, risente chiaramente di una concezione causale dell’azione e di residui della concezione psicologica della colpevolezza.

Questa ricostruzione non può essere condivisa, soprattutto per quanto riguarda l’assimilazione della reità mediata alla struttura del concorso di persone. Non si tratta di una scelta dogmatica aprioristica, ma di una conclusione imposta delle regole dell’interpretazione, poiché la nozione tecnico-giuridica di reato, rilevante ai fini del concorrere non può essere ricostruita se non in riferimento al contenuto della volontà dell’autore, considerata nella sua funzione costitutiva del tipo. La differenza tra concorso nel reato e responsabilità mediata emerge chiaramente già sul piano

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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