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La colpevolezza

Nozione di colpevolezza

Alla constatazione della tipicità e dell’antigiuridicità corrisponde la consapevolezza che la condotta umana conforme alla fattispecie della norma incriminatrice si è posta in contrasto con un precetto dell’ordinamento giuridico penalmente sanzionato; ma, per la punibilità, occorre che siano presenti i presupposti per affermare che l’agente sia personalmente responsabile per la realizzazione del fatto tipico antigiuridico.

La responsabilità del singolo autore dipende dalla possibilità di muovergli, a livello personale, un rimprovero per la commissione del fatto illecito.

Ad evitare ogni confusione tra rimprovero giuridico e rimprovero morale sarà sufficiente che ciò che interessa ai fini del giudizio di colpevolezza è il fatto che l’autore si è deciso per l’illecito, pur essendo in condizioni di agire in modo conforme alle pretese dell’ordinamento. I problemi della colpevolezza non riguardano il dover essere dell’autore, ma concernono la sua capacità personale e le concrete possibilità di orientamento nella scelta fra il diritto e l’illecito.

Da un punto di vista formale, la definizione della colpevolezza non presenta difficoltà nella misura in cui la si intenda come l’insieme dei requisiti di ordine soggettivo, in base ai quali è dato affermare la responsabilità di un determinato autore, in relazione alla commissione di un fatto tipico e antigiuridico. Da un punto di vista dei contenuti del giudizio di colpevolezza, la situazione è meno agevole, perché essi dipendono dai referenti in base ai quali si stabiliscono le premesse per un rimprovero personale in termini di colpevolezza.

Principio di colpevolezza

Tutti i sistemi penali odierni sono improntati sul cd. principio di colpevolezza, sull’idea cioè, che la colpevolezza individuale dell’autore costituisca un presupposto indispensabile per l’applicazione della pena.

Irrinunciabilità del principio di colpevolezza nel diritto penale

Colpevolezza e scopi della pena: il punto di vista della dottrina contemporanea

Alla base dell’idea di colpevolezza c’è la convinzione che l’uomo sia in grado di padroneggiare i propri istinti, così da reagire agli stimoli esterni non in modo meccanico, ma utilizzando le proprie capacità intellettive, così da poter scegliere fra le condotte possibili e orientando le proprie scelte secondo sistemi di valori. L’idea dell’uomo come essere libero e consapevole orienta quindi il principio di colpevolezza.

Solo se si riconosce all’individuo la possibilità di scegliere liberamente fra diritto ed illecito, sembra avere un senso rivolgergli un rimprovero per la scelta compiuta e quindi infliggergli una pena. Il principio di colpevolezza è alla base della formulazione dei criteri di imputazione soggettiva.

Il criterio di colpevolezza appare insostituibile come criterio di graduazione della pena. Non vi è dubbio circa l’impossibilità di constatare, in ogni singolo caso, se l’agente aveva la possibilità di operare una scelta.

La capacità di colpevolezza può essere stabilita in base a un criterio “empirico-normativo”. Sulla capacità individuale, da un punto di vista psichico, di autodeterminarsi, si fonda infatti il postulato normativo della sua possibilità di comportarsi secondo le pretese dell’ordinamento.

La capacità di colpevolezza è la capacità dell’individuo di dominare e indirizzare i propri impulsi psichici e la conseguente capacità di essere motivato dalle pretese normative, in una determinata situazione.

Il rimprovero di colpevolezza non implica un rimprovero morale; per il diritto penale è sufficiente dedurre dalla colpevolezza dell’autore che egli dovrà rispondere per il fatto commesso, secondo la misura della sua colpevolezza.

Il concetto di colpevolezza si rivela tutt’altro che esclusivo di una funzione retributiva del diritto penale, ma al contrario, risulta funzionale a un diritto penale orientato dai criteri della prevenzione.

In termini di prevenzione generale, la colpevolezza ha come funzione principale quella di rivolgersi alla volontà del singolo, affinché questa non si orienti verso la realizzazione di fatti vietati dall’ordinamento.

Solo una pena dipendente dalla colpevolezza dell’autore, per il fatto di essere considerata giusta dalla generalità dei destinatari, meglio si presta a svolgere una funzione di orientamento dei consociati e di risocializzazione del reo.

La necessità di infliggere una pena deriva da esigenze di carattere preventivo: nell’interesse di una sicura convivenza, la pena viene inflitta perché l’autore sia distolto dal commettere altri reati e perché, mediante l’irrogazione della sanzione, sia riaffermata la validità delle norme giuridiche nei confronti della generalità dei consociati.

Il principio di colpevolezza ha la funzione di costituire un limite all’ammissibilità di sanzioni orientate secondo criteri di prevenzione.

Il rimprovero di colpevolezza si rivolge contro l’agente, in quanto autore di un determinato fatto tipico e antigiuridico.

Non c’è spazio per una cd. colpevolezza d’autore, che tenga cioè conto della “personalità criminale” del reo, desunta da suo carattere, o dalla sua condotta di vita, globalmente considerata.

L’art. 27, c.1, Cost. Il valore del principio di personalità della responsabilità penale

Il principio nulla pena sine culpa ha assunto con l’entrata in vigore della Costituzione del 1948 il rango di principio costituzionale del diritto penale.

La dottrina è concorde nel ritenere che la regola contenuta nel c.1 dell’art. 27 Cost., altro non esprima se non l’esigenza della colpevolezza individuale, come presupposto inderogabile della responsabilità penale.

Con ciò esprime l’esigenza di un legame psicologico tra fatto e autore, in cui, secondo l’ordinamento, pur non essendo il fatto realizzato di mano propria da un soggetto, esso gli viene attribuito, in base all’esistenza di un legame di ordine psicologico, che lo renda proprio del soggetto.

La sentenza costituzionale n. 364/88 e il suo significato per la dottrina della colpevolezza

Con la sentenza n. 364/88 la Corte Costituzionale fa proprio il punto di vista secondo cui il carattere personale della responsabilità penale, l’art. 27 c. 1, volesse esprimere la necessità che il fatto sia opera di chi lo ha commesso: non soltanto dal punto di vista della materiale esecuzione, ma in quanto prodotto delle scelte di un agente che si trovasse in condizioni di governare i propri impulsi psichici e di orientarli in una piuttosto che nell’altra direzione. La Corte Costituzionale ha identificato nell’art. 27 c.1 Cost. il principio di colpevolezza.

Nella stessa sentenza la Corte Costituzionale ha collegato il c.1 dell’art. 27 con il c.3 della stessa disposizione, dove si stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. La Corte ha infatti osservato che comunque si intenda la funzione rieducativa, essa postula almeno la colpa dell’agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica.

Non avrebbe senso la rieducazione di chi, non essendo almeno in colpa, non ha bisogno di essere rieducato.

A partire dalla sentenza costituzionale n. 364/88, vengono a considerarsi come requisiti costituzionali della responsabilità penale:

  • L’attribuibilità psichica del fatto al suo autore, nella forma del dolo o della colpa;
  • L’esistenza di ulteriori presupposti, in base ai quali il fatto doloso o colposo è rimproverabile all’autore medesimo.

Nella sentenza essenziale è l’affermazione della funzione preventiva della pena e del carattere fondante che la destinazione preventiva delle sanzioni penali assume, rispetto alla categoria della colpevolezza: che la Corte collega, da un lato, alle finalità rieducative della pena, dall’altro, alla funzione di orientamento culturale e di determinazione psicologica operata dalle leggi penali.

Elemento psicologico e rimproverabilità nella giurisprudenza costituzionale

Conseguenza del carattere personale della responsabilità penale sembra essere l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che si configurano come ipotesi di responsabilità oggettiva: basate, cioè, sul mero rapporto di causalità materiale fra condotta ed evento, anche in assenza di un elemento psichico, rilevante per la colpevolezza (dolo, colpa, preterintenzione).

Tuttavia a livello di legge ordinaria la responsabilità oggettiva è prevista dall’art. 42 c.p., che consente di porre l’evento a carico dell’agente anche in assenza di un elemento psicologico.

La responsabilità oggettiva ricomprende varie ipotesi (delitti aggravati dall’evento, artt. 116 e 117 c.p., reati a mezzo stampa), mentre altre fattispecie sono controverse.

Ciò che rileva è capire entro quali limiti essa sia compatibile con l’art. 27 Cost.

La sentenza 364/88 introduce alcune precisazioni che sembrano voler delimitare ad alcune ipotesi il divieto costituzionale di prevedere forme di responsabilità oggettiva.

La Corte Costituzionale distingue tra i casi in cui “il risultato vietato dal legislatore non è sorretto da alcun coefficiente psichico” (responsabilità oggettiva pura) e i casi in cui solo alcuni elementi del fatto sono coperti da dolo o colpa (responsabilità oggettiva spuria). In relazione a queste ultime due ipotesi, la Corte esclude che l’art. 27, c.1, Cost., contenga un divieto tassativo di responsabilità oggettiva e richiede di individuare, caso per caso, gli elementi più significativi della fattispecie, che devono essere colposamente imputabili all’agente. La Corte non ha però dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42 c.p.

Con la sentenza n. 1085/1988, relativa al furto d’uso, la Corte ha invece affermato che la restituzione della cosa costituisca un elemento essenziale della fattispecie e che la mancata restituzione è a sua volta un elemento significativo, la cui imputazione richiede il dolo o almeno la colpa. Se la mancata restituzione è dovuta a caso fortuito o forza maggiore, essa non è addebitabile all’agente e non consente il rimprovero a titolo di furto comune.

La Corte chiarisce che tutti gli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore oggettivo del tipo devono essere soggettivamente collegati all’agente e rimproverabili, mentre restano estranee alla materia del divieto le condizioni oggettive di punibilità, che incidono sull’area del divieto o della sanzione.

Ipotesi problematiche

Il riconoscimento della costituzionalizzazione del principio di colpevolezza, attraverso la pronuncia della Corte Costituzionale, ha reso attuale il dibattito intorno ad alcune ipotesi normative, il cui rapporto con il principio di colpevolezza è da sempre considerato problematico. Ci riferiamo alla figura del delitto preterintenzionale (art. 42, c.2, c.p.); alle condizioni oggettive di punibilità.

Il problema del delitto preterintenzionale

L’art. 42, c.2, c.p., elenca, fra i criteri dell’imputazione soggettiva, anche la preterintenzione, mentre l’art. 43 stabilisce che il delitto è preterintenzionale, quando dall’azione od omissione deriva un evento più grave di quello voluto dall’agente.

Sono ipotesi di delitto preterintenzionale: l’omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p., morte cagionata con atti diretti a percuotere o ferire) e l’aborto preterintenzionale (interruzione della gravidanza cagionata con azioni dirette a provocare lesioni alla donna).

Il problema della natura del titolo di imputazione dell’evento più grave interferisce con la problematica della responsabilità oggettiva, in quanto una parte consistente della dottrina ravvisa nella preterintenzione una ipotesi di dolo misto a responsabilità oggettiva: nel senso che, su una condotta dolosa per definizione (quella diretta a cagionare l’evento meno grave), si innesterebbe una responsabilità per l’evento più grave, fondata sul mero rapporto di causalità tra condotta ed evento.

Si è giustamente notato che il delitto preterintenzionale più che configurare una ipotesi di dolo misto a colpa rivela analogia con la condotta colposa. Anche qui, in ultima analisi, ciò che viene incriminato è un’azione, realizzata volontariamente, da cui deriva un risultato diverso da quello che l’agente si era proposto e comunque da lui non voluto. Il fatto di cagionare un evento antigiuridico, non voluto, più grave di quello voluto dall’agente, non è altro che lo schema atto a delimitare la tipicità del delitto preterintenzionale, ma non per questo deve necessariamente ritenersi eversivo dei criteri generali dell’imputazione soggettiva.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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