Bioetica e consenso informato
La nuova legge sul consenso informato
Codice Frugoni 1954: 1° CD Medico (mai pubblicato) “Il consenso può essere validamente prestato solo da chi conosce esattamente l'oggetto e le conseguenze del consenso stesso, la qual cosa può venir solo eccezionalmente dei rapporti tra medico e malato”.
Una mentalità che viene definita di paternalismo medico: io non ti chiedo il consenso perché io sono il medico e conosco la medicina e quello che fa bene al paziente. Il rapporto medico-paziente è un contratto di prestazione d’opera e contiene implicitamente il consenso.
Sentenza: è diritto applicato = risposta del giudice a un sospetto del paziente su un determinato caso.
Codice deontologia medica 1978
Art 30: Una prognosi grave o infausta può essere tenuta nascosta al malato ma non alla famiglia! La volontà del paziente deve dirigere l’agire del medico.
Legge N.219 del 2017
“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”
Art. 1 Consenso informato
Comma 1: tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge.
- Costituzione:
- Art.2: garanzia diritti inviolabili
- Art.13: la libertà personale è inviolabile
- Art.32: nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge
- Carta dei diritti fondamentali UE (2004):
- Art 1: la dignità umana è inviolabile
- Art 2: ogni persona ha diritto alla vita
- Art 3: ogni persona ha diritto all’integrità fisica e psichica
- Titolo 1: deve essere sempre rispettato il consenso libero e informato della persona interessata
- Convenzione sui Diritti Umani e Biomedicina (Oviedo 1997):
- Art 5: non può essere effettuato nessun intervento senza il consenso del paziente e che deve essere un consenso informato e quindi il paziente deve acconsentire al trattamento.
- Art 9: nelle persone non in grado di esprimere il proprio volere, occorre ricordare che devono essere presi in considerazione i desideri da lui precedentemente espressi
Comma 2: promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato
- Autonomia decisionale del paziente = autodeterminazione del paziente
- Competenza, autonomia professionale e responsabilità del medico/professionisti sanitari
- Terza parte: familiari, conviventi…
Equipe: nella relazione di cura intervengono paziente, sanitari e se il paziente vuole i suoi familiari (anche convivente, persona di fiducia). Relazione = flusso comunicativo bidirezionale e circolare.
Codice deontologico FNOPI 2019
Art 12: Cooperazione e collaborazione. L’infermiere si impegna a sostenere la cooperazione con i professionisti coinvolti nel percorso di cura adottato comportamenti leali e collaborativi con i colleghi e gli altri operatori, riconosce e valorizza il loro specifico apporto nel processo assistenziale. Il comma 2 parla proprio della cooperazione con le altre figure sanitarie quindi si muove proprio in questo senso e auspica la cooperazione nel percorso di cura = lavoro interdisciplinare.
Articolo 13: Agire competente, consulenza e condivisione delle informazioni. L’infermiere agisce sulla base del proprio livello di competenza = ognuno deve assumersi la responsabilità per le proprie competenze e ricorrere se necessario alla consulenza di intervento di infermiere esperto specialisti, partecipa al percorso di cura e si adopera affinché la persona assistita disponga delle informazioni condivise con l’equipe necessarie sui bisogni di vita e alla scelta consapevole dei percorsi di cura proposti.
Articolo 15: Informazione sullo stato di salute. L’infermiere si assicura che l’interessato, la persona da lui indicata come riferimento riceva informazioni sul suo stato di salute che siano precise, complete e tempestive nel rispetto delle sue esigenze e con modalità puramente appropriate quindi ci si adegua al livello culturale della persona che abbiamo davanti e non si sostituisce ad altre figure professionali nel fare informazione che non siano di propria pertinenza.
Articolo 19: Confidenzialità e riservatezza “segreto professionale”. L’infermiere garantisce e tutela la confidenzialità della relazione con la persona assistita e la riservatezza dei dati a essa relativi durante l’intero percorso di cura. Raccoglie, analizza e utilizza i dati in modo appropriato limitandosi a ciò che è necessario all’assistenza infermieristica nel rispetto dei diritti della persona e della normativa vigente. Noi siamo tenuti a raccogliere l’anamnesi, tant’è che la cartella infermieristica riporta molte informazioni, ricordiamoci che una buona raccolta anamnestica vi mette nelle condizioni di prevedere qualsiasi rischio = rischio giuridicamente consentito: provare che avete messo in atto tutte le cautele per evitare il rischio e che il paziente era informato.
Articolo 20: Rifiuto all’informazione. Esplicita volontà della persona assistita di non essere informato sul proprio stato di salute nel caso in cui l’informazione rifiutata sia necessaria a prevenire un rischio per la salute di soggetti terzi è nostro compito responsabilizzare l’assistito fornendo le informazioni relative a rischio la condotta potenzialmente (es AIDS).
Comma 3: ogni persona ha il diritto di:
- Conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e comprensibile riguardo alla diagnosi, prognosi, benefici, rischi, accertamenti diagnostici, trattamenti sanitari indicati
- Conoscere le possibili alternative e le conseguenze al rifiuto del trattamento sanitario.
Informazione: presupposto del consenso
Art 33 CD Medico 2014: NB: il medico deve dare informazioni al paziente sul comportamento che il paziente dovrà osservare nel processo di cura al fine di ottenere i migliori benefici dal trattamento sanitario. Queste informazioni devono essere scritte e fornite al paziente. Il paziente può decidere anche di non ricevere le informazioni direttamente ma di delegare a terzi. La comunicazione è alla base della relazione di cura.
Comma 4: Forma del consenso: deve essere inserito in cartella clinica e fascicolo sanitario elettronico
- Scritta
- Videoregistrazioni
- Altri dispositivi
Anche l’eventuale rifiuto deve sempre essere inserito in documentazione al fine di lasciare traccia e adempiere a quando disposto dalla legge. Cartella del consenso: concepita come dialogo guidato fra le parti.
Codice deontologico FNOPI 2019:
Art 21: l’infermiere sostiene la relazione con la persona assistita che si trova in condizione che ne limitano l’espressione attraverso strategie modalità comunicative efficaci.
Comma 5: ogni persona capace di agire ha il diritto di:
- Rifiutare un trattamento sanitario (anche nutrizione/idratazione artificiale NE-NP-NA)
- Revocare il consenso prestato
Nota: Caso Englaro: la legge li ha ritenuti trattamenti rifiutabili e non mera assistenza come invece nella precedente concezione. Se il pz rifiuta il trattamento il medico deve prospettare al paziente le possibili conseguenze, le alternative, supportare il pz con consulenti psicologi e annotare per iscritto tutto (accettazione, revoca, rifiuto).
Accanimento terapeutico
Art 20 CD 1989: il medico deve astenersi dall’accanimento diagnostico-terapeutico consistente nell’irragionevole ostinazione in trattamenti da cui non si possa attendere un beneficio clinico o un miglioramento della qualità della vita (qualità della vita = diritto personalissimo).
Codice deontologico FNOPI 2019:
Art 20: Consiste nell’irragionevole ostinazione in trattamenti che non consentano un beneficio per la salute psico fisica del paziente e miglioramento della qualità della vita. L’accanimento terapeutico è un concetto prevalentemente soggettivo e quindi non può essere deciso dal medico, può essere deciso solo dal paziente.
Coraggio delle scelte (Santosuosso, 2018): intellettuale italiano, un giurista che ha sempre orientato buona parte della magistratura. Afferma che “la norma risponde ai principi costituzionali e riflette la seguente assunzione teorico-pratica: non è il paziente che deve giustificare le sue libere scelte sulle cure e di riflesso anche sulla salute sulla sua vita, ma è un’opera del medico che deve avere adeguata giustificazione giuridica nel rispetto dei diritti del paziente alla libertà personale e alla salute giacché la finalità terapeutica o di cura non è in sé una giustificazione sufficiente”.
Significa che noi professionisti dobbiamo essere autorizzati da un punto di vista legale ad agire col nostro paziente e noi siamo autorizzati legalmente soltanto se ci dà il consenso quindi rispettando l’articolo 13 della costituzione quindi la libertà del paziente e la sua autodeterminazione.