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trezzeinteso ciò chetutto è verificabile

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Cose e valori. Il corpo umano

Una disciplina speciale è riservata alle cose sacre, al sepolcro e ai ricordi familiari, poiché hanno per l’uomo un valore che va al di là dell’utilità pratica ed economica.

Uno statuto ancora più particolare va riservato al corpo umano. Il corpo farebbe parte degli oggetti di diritto, ma non sempre è disponibile: l’art. 5 vieta gli atti di disposizione da cui derivi una lesione permanente o che siano contrari all’ordine pubblico e al buon costume. Il sangue e altri organi trapiantabili da vivi (rene, parti di fegato) non sono commerciabili, si parla bensì di donazione.

Oltre le cose

In passato si usava chiamare beni anche l’opera dell’ingegno che è soggetta ai diritti d’autore o di brevetto; oggi si parla invece di utilità economiche che pure possono formare oggetto di diritti.

L’art. 813 dispone che le regole relative ai beni mobili si applichino a tutti i diritti che non hanno per oggetto beni immobili, ad esempio il diritto di credito. Questa nozione più ampia si ritrova nell’art. 2740 che dice che il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, intendendo appunto tutti i cespiti attivi del suo patrimonio, compresi i crediti.

Beni quindi equivale a sostanze, che è il termine usato in altre norme, come l’art. 587 sul testamento.

In definitiva si può parlare di beni in due sensi:

  • Come qualsiasi utilità che può formare oggetto di diritti (art. 810)
  • Come ogni diritto che abbia ad oggetto una utilità economica (art. 813)

Si distingue poi tra cose commerciabili e cose non commerciabili (beni demaniali). Beni immobili e universali che appartengono allo Stato nelle sue varie articolazioni.

Sm li distingue L'art 12 a vilibromobili smarritaCosa 22pagLa fradistiniani di d'lduei di vistaordini è moltobeni importante puntodiritti mobiliNeldei disui stessicircolazione benidella caso prevalga attidi ciritiri formerapidità neglidunquesemplicità non particolarie voglionodi didi 6allabastialienazione normale compravendita consumopresso 2643diformalitàvice richiestaPer immobiligli invece unorganizzareemaggiorelaglidi affidataistina tramite aipubblicitàacquisti registrisicurezza perµ diuniversalità tratti dimobili chesidi apluralitàuna unappartengonocose launitariahanno laantiiki bibliomandriaLissa destinazione esunae sonopersonaLi considerataPuò benecolleziono come unect esserequindi basta un atto di vendita dell'universalità per trasferire la proprietà di tutte le cose - ma anche come più beni, ogni singola cosa può essere oggetto di un separato atto giuridico.

Tra le universalità viene annoverata anche l'azienda, che l'art. 2555 c.c. definisce come «il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa».

Vi è sicuramente un caso, in cui la legge non si limita a considerare unitariamente un complesso di cose, o di beni, ma tratta come unità un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi: quando una persona muore, il suo patrimonio - la totalità dei rapporti attivi e passivi che facevano capo al defunto - è considerato unitariamente come oggetto della successione ereditaria. L'eredità è definita perciò come universalità di diritto. diIl vivat vicendedella invece è unicoconsiderato tonononpatrimonio oggettopersonagiuridiche traRelazioni 231case pay

Relazioni tra cose

L'art. 817 c.c. considera il rapporto di pertinenza di cosa a cosa. È un rapporto nel quale si individua una cosa principale ed un'altra, chiamata appunto pertinenza, che è destinata in modo durevole al servizio o all'ornamento della prima.

Il rapporto di pertinenza può essere stabilito tra beni mobili (ad esempio, la cornice è pertinenza del quadro; la tenda-veranda è pertinenza della roulotte); tra un bene mobile e uno immobile (ad esempio, le cassette delle lettere di un condominio); tra immobile e immobile (come i garage separati che sono pertinenze dei vari villini).

La conseguenza più importante del rapporto di pertinenza è che gli atti e i rapporti che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze se non è diversamente disposto (art. 818, 819) (villa-garage, quadro-cornice).

Diverso dal rapporto di pertinenza è quello che si stabilisce fra varie cose che formano una cosa composta. La differenza sta in ciò, che eliminando la pertinenza la cosa principale non perde la sua integrità (identità), mentre l'integrità della cosa composta esige la compresenza di tutti gli elementi essenziali: per fare due esempi, la velatura è una pertinenza dello scafo, mentre le ruote sono un componente dell'automobile.

Altre distinzioni 13.232

La cosa generica è sempre fungibile, la cosa specifica non è sempre infungibile (vendo una la coste blu, XL, nuova, è specifica ma fungibile). stamo

  • Cose generiche sono quelle di cui non interessa alle parti l'identità, ma solo l'appartenenza a un genere, definito da certi connotati (tipo di cosa, funzione, qualità ecc.), e che sono perciò determinate solo per quantità, numero, misura: per esempio, tot ettolitri di Cabernet, 1 tonnellata di gasolio, ma anche 500 magliette Lacoste azzurre, 10 pneumatici Michelin da neve ecc.
  • Cose specifiche invece sono quelle che vengono in considerazione per la loro particolare identità: quel determinato quadro, quel certo mobile antico, ecc.

Nel rapporto tra un debitore e un creditore di cosa generica c’è un momento, chiamato individuazione, in cui viene determinata l’identità della cosa generica, che diventa quindi specifica.

Il denaro, come da tradizione dei tempi in cui aveva valore intrinseco, viene considerato una cosa generica.

Diversa è la distinzione tra cose fungibili e infungibili, cioè sostituibili l'una all'altra, o invece non sostituibili. Bene fungibile per eccellenza è il denaro, ma sono normalmente fungibili tutte le cose prodotte in serie; infungibile è la cosa che esiste in un solo esemplare o ha caratteristiche che la rendono infungibile.

C'è infine la distinzione tra cose consumabili (cioè la cui normale utilizzazione ne implica l'estinzione, come il carburante, cibi, vini, detersivi) e inconsumabili (cioè la cui normale utilizzazione non implica alterazione alcuna - come i gioielli - o implica solo il deterioramento, come un'automobile, un elettrodomestico ecc.). haIl di artcomodato incasumibili1803casa coseprestito gratuito oggettoper 4paga

Beni fruttiferi e frutti

Una particolare considerazione, tra i beni (intesa la parola nel senso più ampio) hanno i beni fruttiferi e i loro «frutti»; a essi il codice dedica gli artt. 820 e 821.

I frutti naturali sono quelli che «provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo»; lo stesso articolo ci dà gli esempi: i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, delle cave, delle torbiere.

I frutti naturali hanno questo di particolare: che per un certo tempo sono parte della cosa (si dice che sono frutti pendenti, ove «pendenti» non significa... appesi, ma non ancora attuali, non aventi, cioè, una identità in esistenza come cose distinte); poi - con il raccolto, il parto, l'estrazione, ecc. - se ne «separano» e sono considerati come cose con una loro distinta identità.

I frutti civili non sono altro che il corrispettivo (in denaro, o in altro genere di cose, o in opere) che si ricava da una cosa in cambio del godimento che si cede ad altri: come gli interessi sulle somme date a mutuo, o il canone che il proprietario ricava dalla locazione di un appartamento, eccetera. At234pag art 822

Beni pubblici

Carattere comune a tutti i «beni pubblici» sono:

  • Di essere in proprietà dello Stato o di altri enti pubblici e
  • Di essere destinati all'utilità pubblica o a un pubblico servizio.

Tra i beni pubblici che appartengono allo Stato o ad enti territoriali si distinguono poi:

  • I beni demaniali che appartengono allo Stato (art. 822) o alle province e ai comuni (art. 824). Sono demaniali i beni elencati nell'art. 822: demanio naturale (come il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi) e demanio artificiale (strade, strade ferrate, autostrade, aeroporti, immobili d'interesse artistico e archeologico, archivi, biblioteche, pinacoteche ecc.);
  • I beni del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni (le foreste, le miniere e le cave, le torbiere, le cose mobili di interesse storico archeologico o artistico, le caserme, gli armamenti, gli aerei militari e le navi da guerra, la dotazione della Presidenza della Repubblica). Inoltre tutti gli edifici appartenenti agli enti indicati, e destinati a sede di uffici pubblici, e i loro arredi.
  • Beni del patrimonio disponibile: sono oggetto di un diritto di proprietà regolato dalle norme comuni del codice civile.

L'elenco consente di vedere che si tratta in ogni caso di beni che servono a soddisfare un interesse pubblico, o perché destinati all'uso della collettività, o perché si ritiene che non debbano essere sfruttati da privati ma per il vantaggio generale, o perché servono all'attività dello Stato e degli altri enti.

Il diritto di proprietà

Il contenuto della proprietà: problemi e fonti normative

Il titolo II del libro III del cod. civ. denominato della proprietà, si apre con l’art 832: il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.

Questa definizione, che ha storicamente rappresentato un cardine dell’ordinamento giuridico, oggi non ha rango costituzionale. È facile capire come sia differente essere proprietario di una bicicletta o di un palazzo, non tanto per il valore economico, quanto per le diverse leggi che regolano la proprietà dei beni in base al tipo di bene.

Anche l’identità del proprietario influisce sui poteri che questo ha sull’oggetto di cui è proprietario: l’incapace legale (interdetto o minorenne) non ha facoltà di libero godimento o potere di libera disposizione del bene. 245pag

Proprietà collettiva

Caratteri particolari hanno poi tutte le situazioni in cui la proprietà non è in capo a un solo individuo, ma a un gruppo: dalla semplice comproprietà (la comunione degli artt. 1100 ss.) alle associazioni non riconosciute (36 ss.), alle società di persone (2247 ss.); oppure in capo a persone giuridiche (ancora associazioni, fondazioni, società di capitali). Il solo fatto che più persone condividano la proprietà di un bene fa sì, infatti, che ciascuna di esse non abbia né il godimento pieno, né la libera disponibilità del bene.

Vincolo di destinazione

Allo stesso modo, la libertà di uso, godimento, alienazione manca là dove il bene, anche di proprietà di un individuo, fa parte di un patrimonio destinato a uno scopo: come nel fondo patrimoniale costituito per i bisogni della famiglia, nel patrimonio dell'imprenditore soggetto a fallimento, eccetera.

La proprietà privata nel codice civile

L’art. 832 si concentra nei concetti di godere, disporre, piena ed esclusiva.

Godere significa trarre utilità della cosa sia con l’uso diretto, sia ricavandone i frutti.

Disporre si intende in senso materiale e in senso giuridico (vendere, donare, costituire diritti altrui ecc..). Il primo aspetto si presenta come una facoltà (tutto ciò che al proprietario è lecito fare) il secondo come potere (quali atti il proprietario può efficacemente compiere).

Entrambe le prerogative spettano al proprietario in modo pieno, cioè completo. Anche se in realtà ci sono norme che ne stabiliscono dei limiti.

Esclusivo nel senso che il proprietario ha il diritto di escludere gli altri. (in latino si diceva ius excludendi alios, il diritto di escludere gli altri: vale a dire la pretesa, volta verso tutti, a un comportamento che non ostacoli il libero e pieno godimento del bene).

Limiti legali posti sulla proprietà

L’art. 833 vieta gli atti emulativi, ovvero atti con il solo scopo di nuocere agli altri. In realtà basta una minima utilità dell’atto per chi lo compie a renderlo lecito. La proprietà è un diritto perpetuo a cui non si applica la prescrizione.

L'articolo (833) dice che non rientra nelle facoltà del proprietario di usare la cosa in un modo che abbia il solo scopo di nuocere ad altri.

Per esempio: volendo rendere la vita difficile al mio confinante, perché venda, alzo una siepe nel cortile, a distanza legale, ma in modo che porti buio e umidità al mio vicino.

La proprietà fondiaria

Abbiamo quindi le norme che tendono a risolvere i rapporti di vicinato e le norme che riguardano l’urbanistica e la proprietà agricola. Le prime sono rivolte alla tutela dei diritti dei proprietari e più in particolare ai residenti, le seconde alla tutela di interessi pubblici.

La proprietà del suolo è disciplinata dall’art. 840 e considera di proprietà tutti gli oggetti di diritto che presentano una utilità per il titolare: la proprietà si estende al sottosuolo e allo spazio sovrastante, ma il diritto di escludere attività altrui cessa quando la profondità o l’altezza sono tali che manca l’interesse ad escludere.

Non posso oppormi al transito di aerei a quota di volo, ma posso oppormi al transito di aerei a bassa quota in fase di atterraggio, poiché provocano rumore e vibrazioni intollerabili.

Il diritto di godere e di escludere viene a mancare anche nei casi di miniere, cave, reperti archeologici ecc.. Uno dei poteri caratteristici del proprietario è quello di vietare l’accesso al fondo. L’art 841 prevede che si possa chiudere il fondo in qualsiasi momento.

L’accesso deve essere consentito al vicino per costruire o riparare nella sua proprietà o a colui che deve recuperare un oggetto che vi si trovi accidentalmente.

Rapporti di vicinato

I limiti di vicinato sono:

  • Automatici (nascono direttamente dall’esistenza di un vicino)
  • Reciproci (quel che vale per uno vale anche per l’altro)
  • Gratuiti (non c’è compenso dato se non esiste squilibrio di vantaggi)

pIl divieto di immissioni (844) è un limite generale della proprietà fondiaria. La norma vuole risolvere il problema dei fastidi che si

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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