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Diritto processuale penale

Art. 8, C.P.P.

La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.

Art. 9, C.P.P.

Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro.

Art. 12, C.P.C.

Si ha connessione di procedimenti:

  • Se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;
  • Se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione o con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
  • Se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri, o in occasione di questi o per conseguirne o assicurare al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità.

Sez. U, Sentenza n. 40537 del 16/07/2009 Cc. (dep. 20/10/2009) Rv. 244330. La competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9 commi secondo e terzo, cod. proc. pen.

Art. 13, C.P.P.

Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale, è competente per tutti quest'ultima. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'articolo 16 comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario.

Sez. U, Sentenza n. 5135 del 25/10/2005 Ud. (dep. 10/02/2006) Rv. 232661. La connessione tra procedimenti di competenza del giudice ordinario e procedimenti di competenza del giudice militare determina, ex art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., l'attrazione di questi ultimi nella giurisdizione ordinaria solo se, trattandosi di procedimenti per reati diversi, il reato comune è più grave di quello militare; negli altri casi invece le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate e pertanto, se la connessione concerne procedimenti relativi ad uno stesso reato militare commesso da militari in concorso con civili, il giudice militare mantiene integra nei confronti dei militari la giurisdizione ed il giudice ordinario esercita la giurisdizione nei soli confronti dei concorrenti civili.

Il fine del processo penale

Il fine del processo penale è quello di accertare:

  • Se una persona ha commesso un determinato fatto-reato;
  • La personalità dell’autore del reato;
  • Quale sanzione applicare all’autore.

Quindi si può affermare che il processo penale ha una natura strumentale rispetto al diritto penale che ha natura sostanziale. Il processo penale, in linea del tutto teorica, tende ad accertare la verità dei fatti, verità che non sempre è accertabile per cui detto processo deve limitarsi ad affermare se un determinato fatto acclarato costituisca o meno reato. Le parole “procedimento” e “processo” non sono tecnicamente sinonimi. Il procedimento penale è costituito da una serie preordinata di atti diretti ad una pronuncia di una decisione penale. Nel procedimento penale sussistono due elementi fondamentali:

  • Una serie cronologicamente ordinata di atti, nel senso che essi si possono porre in essere solo se si esegue una precisa scadenza e sequenza cronologica;
  • Il compimento di un atto fa sorgere in un altro soggetto o nel medesimo soggetto il dovere di compiere un atto successivo sino alla decisione.

Il procedimento penale è diviso in tre fasi:

  • Indagini preliminari;
  • Udienza preliminare;
  • Giudizio.

Il giudice

Nell’ambito processuale, il giudice è una parte essenziale e la sua figura si pone come garanzia del rapporto processuale e dei contrasti che possono sorgere tra le altre parti processuali. Egli deve possedere una doppia capacità per esercitare le sue funzioni:

  • Capacità generica: si ottiene con l’ammissione nei ruoli della magistratura;
  • Capacità specifica: attiene alla regolare costituzione del giudice nell’ambito di un determinato processo.

Poiché il giudice deve rappresentare una garanzia del rispetto delle regole processuali, questi deve essere imparziale. L’imparzialità non è una qualità soggettiva ma deve fondarsi sui seguenti principi:

  • Soggezione del giudice alla legge;
  • Separazione delle funzioni processuali;
  • Presenza di garanzie procedimentali che consentano di estromettere il giudice che non sia o appaia imparziale.

In altre parole, il giudice deve attenersi soltanto alle leggi (niente pressioni di carattere politico o sindacale, personali ideologie o altro). Non deve altresì per il secondo principio, cumulare funzioni processuali diverse. Il giudice non può svolgere l’attività del P.M. (né il P.M. quella del giudice) poiché sarebbe sviato, anche inconsciamente, dai poteri che deve esercitare. L’imparzialità può essere:

  • Oggettiva: si concretizza quando non esiste alcun legame tra il giudice ed una delle parti o tra il giudice e la questione da decidere;
  • Soggettiva: sussiste quando il giudice non si è mai pronunciato sulla questione posta al suo esame. In sostanza, non deve solo essere imparziale ma apparire di essere tale.

La conseguenza di tali premesse è che il giudice spesso si viene a trovare in una situazione di incompatibilità, intesa come incapacità a svolgere una determinata funzione in relazione ad un determinato procedimento. Essa può derivare dal fatto che il magistrato abbia svolto nel medesimo procedimento una qualche funzione che deve restare distinta da quella del giudice. Può anche derivare anche dal fatto che un parente o un affine (fino al secondo grado) del magistrato abbia già esercitato nel medesimo procedimento sia la funzione di giudice, sia altre funzioni. O ancora, può derivare dal fatto che il magistrato abbia già svolto le funzioni di giudice nel medesimo procedimento penale. In relazione a tale ultimo caso, si precisa tale sussistenza nei seguenti casi:

  • L'aver pronunciato la sentenza in un precedente grado del procedimento;
  • L'aver emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare;
  • L'aver emesso il decreto penale di condanna;
  • L'aver disposto il giudizio immediato;
  • L'aver deciso sull'impugnazione contro la sentenza di non luogo a procedere.

Inoltre, il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato le funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare, né partecipare al giudizio, a meno che si sia limitato a svolgere funzioni di tipo non decisorio, qual è l'aver provveduto all'assunzione dell’incidente probatorio. Infatti il giudice che si è limitato ad assistere all’assunzione della prova in incidente probatorio, non può considerarsi prevenuto, ma è soggetto sicuramente idoneo a pronunciarsi sia sul rinvio a giudizio che in sede dibattimentale.

L'esigenza di garantire l'imparzialità del giudice impone di assicurare che l’impregiudicatezza non soltanto sia esistente, ma che appaia tale all'opinione pubblica. Secondo la Corte costituzionale, non sussiste incompatibilità quando il giudice, nella medesima fase processuale, compia valutazioni preliminari anche di merito destinate a sfociare in quella conclusiva.

Il giudice ha l'obbligo di astenersi (e le parti possono ricusarlo) in presenza di determinate situazioni che lo fanno apparire parziale.

  • Nell’astensione il giudice rifiuta di conoscere l’oggetto della causa;
  • Nella ricusazione il giudice viene rifiutato da una parte.

I motivi che spingono il giudice ad astenersi o le parti a ricusarlo, sono i medesimi che comportano la non imparzialità di quest’ultimo. La dichiarazione di astensione così come della ricusazione è valutata da un altro giudice.

Difensore di fiducia e ufficio

Un’altra delle parti essenziali nel procedimento è quella del difensore. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e si sostanzia nel diritto dell’imputato alla contestazione dell’accusa, di partecipare alla raccolta delle prove, a presentare memorie e eccezioni a difesa. Il difensore dell’imputato può essere di fiducia o, in mancanza di una nomina specifica, l’indagato (soggetto nei cui confronti si svolgono le indagini) o l’imputato (qualità che si assume con la richiesta di rinvio a giudizio) viene assistito da un avvocato di ufficio nominato dall’autorità giudiziaria. Il difensore ha la rappresentanza tecnica del cliente, consistente nel potere di compiere atti processuali per conto dell’indagato o dell’imputato. La rappresentanza tecnica è conferita attraverso una procura ad litem. I poteri ed i doveri del difensore sono indicati dal codice. Sia il difensore di ufficio che quello di fiducia possono avvalersi per lo svolgimento di determinati atti di un sostituto processuale.

Tuttavia, esistono anche i difensori delle altre parti private, ad esempio il difensore della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato alla pena pecuniaria. Le funzioni del difensore sono:

  • Assistenza: consiste nella collaborazione del difensore, in quanto soggetto fornito di particolari requisiti di capacità tecnica;
  • Rappresentanza: consiste nella sostituzione del difensore all’imputato, nell’esercizio dei diritti a questo spettanti;
  • Investigazione: consistente nella ricerca di prove da parte della difesa, anche nella fase delle indagini preliminari.

Il difensore ha diritto di assistere, previo avviso per:

  • Sommarie informazioni all’indagato;
  • Interrogatorio;
  • Ispezione;
  • Confronto con indagato;
  • Accertamenti non ripetibili;
  • Incidente probatorio.

Invece senza avviso per:

  • Perquisizione;
  • Acquisizione di plichi;
  • Accertamenti urgenti;
  • Sequestro.

La difesa d'ufficio, invece, è:

  • Sussidiaria: il difensore d’ufficio cessa dalle sue funzioni quando viene nominato il difensore di fiducia;
  • Obbligatoria: il difensore d’ufficio non può rinunciare né abbandonare, altrimenti passibile di sanzioni disciplinari;
  • Immutabile: una volta nominato, non può essere sostituito se non temporaneamente;
  • Precostituita: non rientra in scelte discrezionali, ma è frutto di individuazione in appositi elenchi.

L’elenco dei difensori d’ufficio è tenuto in un ufficio centralizzato dell’ordine forense, sito nel capoluogo della Corte d’Appello. La disciplina del gratuito patrocinio mira ad assicurare il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato. Per assicurare una più adeguata assistenza legale a persone vittime di violenza sessuale, il gratuito patrocinio è esteso a tutti coloro che subiscono tale reato, in deroga ai limiti di reddito. È assicurato a persone che abbiano un reddito annuo familiare inferiore a 10.628,16€. Il difensore d’ufficio, se il reddito è superiore, va pagato dall’imputato.

Gli atti processuali

Si definisce atto del procedimento penale quell’atto, compiuto da uno dei soggetti (giudice, P.M., P.G., parti private, etc.), che è finalizzato alla pronuncia di un provvedimento penale (sia esso una sentenza, un’ordinanza o un decreto). In base a tale definizione, rientrano nel concetto di "atto" sia gli atti delle indagini preliminari, sia gli atti dell'udienza preliminare e sia quelli del giudizio. Inoltre, occorre precisare che con il termine "atto" si designa quella "attività" che è compiuta da un soggetto. Nella prassi, invece, il termine "atto" individua il risultato permanente dell’attività che è stata compiuta: sta ad indicare quindi sia il verbale che documenta l'attività compiuta, sia il testo del provvedimento pronunciato (sentenza, ordinanza, decreto). Gli atti più importanti del procedimento penale hanno una forma vincolata. Il rispetto delle forme legali è una delle garanzie poste a tutela dei soggetti che sono implicati nel procedimento penale. Es. l'art. 125, comma 1, secondo cui: «la legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto».

Quando, invece, il codice non impone una forma vincolata l'atto ha una forma libera. Es. l'art. 125, comma 6, secondo cui: «tutti gli altri provvedimenti del giudice (diversi da sentenza ordinanza e decreto) sono adottati senza formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente».

Art. 109, C.P.P.

Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana. Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità.

Art. 110, C.P.P.

Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

Dunque, si prescrive che la sottoscrizione avvenga: «di propria mano, in fine dell'atto». Inoltre: «non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura». E ancora: «se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa annotazione in fine dell'atto medesimo». L’atto deve contenere anche, ove richiesto, la data ed il luogo di formazione.

Gli atti del giudice

Essi sono la sentenza, l'ordinanza ed il decreto.

  • La sentenza è l'atto con cui il giudice adempie al dovere di decidere, che gli è posto a seguito dell'esercizio dell'azione penale. Con essa il giudice si spoglia del caso. Se una parte impugna la sentenza, un altro giudice esaminerà successivamente il caso, fino a quando sarà pronunciata una sentenza irrevocabile. La sentenza, inoltre, deve essere sempre motivata e tale obbligo è posto direttamente dalla Costituzione;
  • L'ordinanza è il provvedimento con cui il giudice risolve singole questioni senza definire il procedimento;
  • Il decreto è, invece, un "ordine" dato dal giudice. Esso deve essere motivato soltanto se la legge lo precisa espressamente.
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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Hiesm. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Arioti Branciforti Alfredo.
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