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(artt. 2423)

clausola generale del bilancio

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, e risultato economico

dell’esercizio.

1. Chiarezza

in particolare nella nota integrativa, che ha il compito di spiegare, completare e

 dettagliare i dati del bilancio.

2. Rappresentazione veritiera e corretta

Richiede che i redattori:

 effettuino stime corrette;

o rappresentino i risultati in modo neutrale (principio di neutralità), cioè

o senza distorsioni preconcette.

3. Destinatari

Sono tutti coloro che forniscono risorse finanziarie all’impresa:

 investitori (soci/azionisti),

o finanziatori (es. banche),

o creditori commerciali.

o

4. Informazioni complementari

Se le informazioni standard sono insufficienti a dare una rappresentazione completa, si

 devono fornire informazioni complementari.

5. Deroga al principio normativo

Se l’applicazione di una norma contabile è incompatibile con la rappresentazione

 veritiera e corretta:

non si applica quella disposizione;

o la deroga deve essere giustificata nella nota integrativa

o (art. 2423, comma 4 c.c.)

Principio di rilevanza

Il principio di rilevanza consente di non applicare alcune regole civilistiche o dei principi

contabili (OIC) quando la loro omissione non produce effetti rilevanti per il lettore del

bilancio.

Definizione di informazione rilevante: Un’informazione è rilevante se la

 sua omissione o errata indicazione può influenzare le decisioni economiche dei

destinatari primari del bilancio (investitori, finanziatori, creditori).

Valutazione della rilevanza: Si basa su criteri:

 Quantitativi: ad esempio, l’ammontare rispetto a grandezze

o come ricavi, totale attivo, patrimonio netto.

Qualitativi: ad esempio, un evento anomalo o grave, come una multa per

o frode fiscale, può essere rilevante anche se di importo contenuto.

Funzione del principio: Il principio serve a semplificare la redazione del bilancio,

 evitando l’applicazione di regole contabili complesse quando il loro impatto

informativo sarebbe irrilevante.

Comma 5

Il comma 5 dell’art. 2423 prevederebbe l’obbligo di disapplicazione delle altre regole in

materia contabile previste dallo stesso codice (e dai principi contabili nazionali) qualora

l’applicazione di tali norme fosse in contrasto con la rappresentazione corretta e

veritiera, in questo fissando l’intrinseca subordinazione di tutta la normativa in tema di

bilancio alla clausola generale. (art. 2423-bis c.c.)

Principi generali di redazione del bilancio

Prudenza: Cioè nel trattamento di utili e perdite maturate ma non ancora

 realizzati e quindi tener conto di perdite e rischi anche se conosciuti dopo la

chiusura dell’esercizio; comporta la valutazione delle attività al minimo valore tra

costo e valore di realizzazione (costo delle attività).

Continuità aziendale (going concern): Le valutazioni devono essere

 effettuate presumendo la continuità dell’attività aziendale per almeno i 12 mesi

successivi alla data di riferimento del bilancio.

Rappresentazione sostanziale: Impone di guardere oltre la forma giuridicadi un

 operazione per rappresentarla per la sua vera natura economica; Esempio: un leasing

finanziario viene contabilizzato come acquisto a rate, anche se formalmente è un

contratto di locazione.

Competenza economica: Costi e ricavi devono essere imputati all’esercizio cui

 si riferiscono, indipendentemente dalla data di incasso o pagamento.

Valutazione atomistica:Impone di valutare separatamente elementi

 diversi all'interno della stessa voce di bilancio.

Costanza dei criteri di valutazione: Impone di non modificare i criteri di

 valutazione da un esercizio all'altro.

Articolo 2426

L’art. 2426 c.c. definisce i criteri civilistici di valutazione del bilancio, con un approccio

fondato su prudenza e costo storico, salvo casi specifici come i derivati.

1. Valutazione obbligatoria al fair value per tutti i derivati, senza eccezioni.

2. Il trattamento “base” prevede:

Iscrizione del fair value nelle voci D18d) e D19d) del conto economico.

o Applicabile sempre, anche in assenza di copertura.

o

3. Le imprese possono facoltativamente adottare la contabilità delle coperture

(hedge accounting), se il derivato copre efficacemente un rischio.

4. Tipi di coperture:

Fair Value Hedge: copre elementi già in bilancio.

o Il derivato va a conto economico.

 Anche la voce coperta subisce rettifiche simmetriche al fair value.

Cash Flow Hedge: copre flussi futuri.

o Gli effetti del fair value del derivato si iscrivono in una riserva di

 patrimonio netto.

La riserva si azzera e si trasferisce a conto economico solo quando si

 realizza il flusso coperto.

5. Effetti sul patrimonio netto:

Gli utili su derivati non di copertura non sono distribuibili.

o Gli utili su derivati di copertura fair value sono distribuibili, perché

o compensano perdite su voci coperte.

Le riserve da cash flow hedge non rilevano civilisticamente: non entrano

o nel calcolo dei dividendi né nella tutela dei creditori.

Schemi di bilancio

Stato patrimoniale: Classifica le attività (in base a destinazione economica,

 eccezione crediti per esigibilità:

Immobilizzazioni

o Attivo circolante

o

Le passività sono classificate secondo la natura e comprendono:

 Patrimonio netto

o Fondi per rischi e oneri

o Debiti

o Trattamento di fine rapporto (TFR)

o

Conto economico: Presentato in forma scalare (a più livelli)

 Evidenzia i risultati interme

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

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