Ragioneria
Sistema informativo aziendale
È l'insieme dei processi che consentono la raccolta, la conservazione e l'elaborazione dei dati inerenti ai flussi di lavoro aziendali e la produzione di informazioni utilizzate ai fini decisionali. Esempi: applicazioni gestionali per la gestione di ordini, magazzino e personale, applicazioni per la gestione di carte di credito aziendali e altre risorse finanziarie.
Enterprise Resources Planning (ERP)
Insieme dei software di gestione aziendale che consentono digitalizzazione e automazione dei flussi di lavoro aziendali.
Reportistica interna
Insieme di informazioni e dati estratti dall'ERP ed elaborati in base alle esigenze del decision maker interno. Un esempio di reportistica interna è la Contabilità Analitica/Industriale.
Bilancio e informativa esterna
Documento di natura contabile redatto secondo regole e principi stabiliti dal legislatore che hanno lo scopo di informare soggetti esterni sull'andamento aziendale. I dati necessari per redarre tale documento provengono dalla Contabilità Generale.
Contabilità generale
Sistema di rilevazione dei fatti amministrativi "esterni", ovvero tutti gli scambi tra l'azienda ed una terza economia. Ha come fine ultimo quello di determinare il risultato economico dell'esercizio e la consistenza del Patrimonio Netto dell'azienda. La tecnica di rilevazione comunemente usata in quasi tutto il mondo è quella della partita doppia. Il sistema della Contabilità Generale è costituito dal libro giornale, il libro mastro e il registro dei beni ammortizzabili.
Libri contabili
Per quanto riguarda i Libri Contabili, l'art. 2214 C.C. dispone che l'imprenditore che esercita un'attività commerciale debba tenere il libro giornale e il libro degli inventari, oltre alle scritture contabili richieste a seconda della natura e della dimensione dell'impresa.
Tale articolo impone l'obbligo di conservare le copie dei telegrammi, delle lettere e delle fatture ricevute e spedite. Ovviamente le disposizioni di questo articolo non si applicano ai piccoli imprenditori.
Regimi di contabilità
Dal punto di vista fiscale, secondo il DPR (600/1973), distinguiamo:
- Regime di contabilità ordinaria (sono incluse tutte le S.p.A., S.r.l.)
- Regime di contabilità semplificata, ovvero tutte le società di persone, ditte individuali e imprese con volumi d'affari minori: €500.000 per le imprese che si occupano di prestazione di servizi e €800.000 per le imprese che svolgono altre attività.
Le imprese che operano in regime di contabilità ordinaria, secondo la normativa civilistica e fiscale, sono obbligate a tenere e conservare i seguenti registri libri e registri:
- Libro giornale
- Libro mastro
- Registro beni ammortizzabili (o libro cespiti)
- Libro giornale di magazzino (scritture ausiliarie di magazzino)
- Libro inventari
- Registri IVA (DPR 633/1972 - Decreto IVA)
- Registro delle fatture emesse
- Registro dei corrispettivi
- Registro degli acquisti
Libro giornale
- Obbligatorio per tutte le imprese che operano in regime di contabilità ordinaria.
- È un registro cronologico nel quale vengono trascritte tutte le operazioni relative all'esercizio dell'impresa. Ogni operazione è caratterizzata da: data, descrizione, rappresentazione contabile e relativi importi distinti per ogni singolo mastro.
- Ogni operazione deve essere trascritta a libro giornale entro 60 giorni dal suo accadimento o dalla data in cui l'impresa ne è venuta a conoscenza.
- Il libro giornale deve essere stampato, fisicamente o digitalmente in formato pdf, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (che di norma coincide con il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce).
- Sul libro giornale devono essere apposte le marche da bollo.
- Alla stampa del libro giornale spesso si associa la stampa del Libro Mastro la quale però non è obbligatoria.
Libro inventari
- Contiene l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa o all'imprenditore, quindi estranee all'impresa stessa, come i beni di terzi presi a leasing o a noleggio.
- È obbligatorio per legge (art. 15, DPR 600/1973) e necessario ai fini fiscali.
- Fornisce una panoramica della composizione e della valutazione del patrimonio aziendale.
- È formato da una parte sintetica, in cui sono racchiusi lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa ed una parte analitica in cui viene indicata la consistenza di ciascun bene aziendale e la sua valutazione.
- La scadenza di stampa del Libro Inventari coincide con quella del Libro Giornale.
Registro dei beni ammortizzabili (libro cespiti)
- Contiene tutte le informazioni inerenti i cespiti di proprietà dell'azienda, in particolare: l'anno di acquisizione, il costo originario, eventuali rivalutazioni o svalutazioni, il coefficiente di ammortamento, fondo ammortamento aggiornato al periodo precedente quota annuale di ammortamento e l'eliminazione dal processo produttivo.
- Deve essere aggiornato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, non c'è un obbligo di stampa ma deve essere messo a disposizione delle autorità in caso di verifica (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza).
Scritture ausiliarie di magazzino (libro di magazzino)
- È obbligatorio per tutte le imprese che, per almeno due periodi di imposta consecutivi, registrano: ricavi annui superiori a €5.164.569 e valore di rimanenze finali superiore a €1.032.914.
- Devono essere stampate entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (quindi coincide con il termine di stampa del libro giornale). Non c'è un obbligo di stampa ma deve essere messo a disposizione delle autorità in caso di verifica.
Conservazione digitale sostitutiva
- L'azienda, in sostituzione della stampa cartacea dei libri contabili, può optare per la conservazione digitale dei documenti.
- È una procedura informatica che dà validità legale ai documenti informatici, rendendoli a valore probatorio.
- La valenza legale rispetto alla forma e al contenuto del documento, nonché alla sua data certa, è attestata dalla firma digitale e dalla marcatura temporale da apporsi sui documenti.
- I documenti conservati digitalmente non sono soggetti al deterioramento causato dal tempo, oltre a ridurre costi e spazi di archiviazione.
Libri sociali obbligatori
Oltre ai libri contabili obbligatori, imprese che operano sotto forma di società (S.r.l, S.p.a.) sono obbligate a tenere determinati libri da cui è possibile desumere lo svolgersi dell'attività e delle decisioni sociali. Con riferimento alle società per azioni, l'art. 2421 del C.C. introduce altri 8 libri sociali obbligatori:
- Il libro dei soci (art. 2346, 2478) nel quale devono essere indicate distintamente per ogni categoria il numero di azioni, il cognome ed il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi ed i versamenti eseguiti (art. 2355, 2355 bis).
- Il libro delle obbligazioni (art. 2412), il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative ed i trasferimenti e vincoli ad esse relativi (Art. 2414, n°4, 2418).
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico (Art. 2375).
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (art. 2380 bis, 2388, 2392) o del consiglio di gestione.
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione.
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo in caso esista (art. 2381).
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti (Art. 2415), se sono state emesse obbligazioni.
- Il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447 sexies.
Altri libri obbligatori
- Oltre ai libri previsti dalla normativa civilistica e tributaria, l'impresa è soggetta all'obbligo di tenuta di altri libri e documenti previsti da diverse normative. Uno di questi è il Libro Unico del Lavoro (LUL) obbligatorio per tutte le imprese che hanno almeno un lavoratore alle proprie dipendenze.
- All'interno del LUL sono registrati tutti i dati relativi al datore di lavoro (impresa) ed al lavoratore dipendente.
- Con riferimento al datore di lavoro sono registrati tutti i dati relativi alla ragione sociale, sede di lavoro, le posizioni INPS e INAIL (assicurazione obbligatoria per infortuni sul lavoro).
- Con riferimento al lavoratore dipendente sono registrati: dati anagrafici, dati relativi al rapporto di lavoro, dati su variazioni retributive, prestazioni per malattie, maternità/paternità, infortunio, ritenute fiscali e previdenziali.
Funzione informativa del bilancio d'esercizio
- La funzione fondamentale del bilancio d'esercizio è quella di essere uno strumento informativo per gli stakeholders che sono interessati al comportamento ed ai risultati aziendali.
- I soggetti interessati che vengono informati dei risultati conseguiti dall'azienda possono essere tutti gli stakeholders aziendali effettivamente e/o potenzialmente interessati al comportamento dell'impresa, alla sua situazione patrimoniale e finanziaria ed ai risultati economici raggiunti.
- L'informativa di bilancio viene considerata "rilevante" quando influisce sulle decisioni economiche degli stakeholders aziendali, aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti e futuri confermando o correggendo le loro valutazioni.
- La rilevanza dell'informazione è condizionata dalla sua natura e significatività (o materialità). Un'informazione viene considerata significativa se la sua omissione o la sua erronea esposizione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base delle informazioni esposte in bilancio. Dunque la materialità dipende dalla dimensione del dato quantitativo o dell'errore.
Gli utilizzatori dell'informativa di bilancio
Precisazione sugli stakeholders: Il termine "stakeholders", ovvero "portatori di interesse", è ampiamente utilizzato in gergo aziendale. È un termine generico che, tuttavia, non trova alcun riscontro nei diritti che regolano i vari aspetti dell'attività d'impresa. In modo molto banale, questo termine non esiste nel diritto dell'impresa.
- Non tutti gli stakeholders dell'impresa utilizzano le informazioni contenute nel bilancio allo stesso modo. In primo luogo perché non tutti gli stakeholder hanno lo stesso livello di interesse per tali informazioni; in secondo luogo perché non tutti hanno le competenze tecnico-contabili per interpretare correttamente il contenuto del Bilancio.
- A questo proposito, alcuni stakeholder sono particolarmente competenti in materia contabile e hanno un elevato interesse ad analizzare nel dettaglio i contenuti del Bilancio:
- Istituti di credito e altri intermediari finanziari: L'analisi di bilancio è una delle attività fondamentali con la quale le banche definiscono il "merito creditizio" di una determinata impresa.
- Agenzie di rating: Anche in questo caso parliamo di persone molto esperte e preparate che stabiliscono il merito creditizio delle imprese, assegnando loro una valutazione che va da un massimo di AAA ad un minimo di DDD, ovvero "Default".
- Analisti finanziari: Sono professionisti altamente qualificati che utilizzano l'informazione contenuta nei bilanci delle imprese quotate in borsa per determinare il loro "fair value" o "valore intrinseco" allo scopo di acquistare o vendere i loro titoli azionari.
Obiettivo del bilancio di esercizio
- L'obiettivo del bilancio d'esercizio è fornire una rappresentazione, secondo determinati criteri, dell'andamento economico della gestione in un determinato periodo in cui si svolgono i fatti amministrativi e della situazione patrimoniale e finanziaria alla fine dello stesso periodo.
- I criteri di rappresentazione del bilancio sono definiti dalle leggi e da altre norme tecniche.
- Il periodo in cui si svolgono i fatti amministrativi (esercizio) può coincidere con l'anno solare oppure può essere più breve (1, 3, 6 mesi).
- L'andamento economico è sinteticamente rappresentato dal risultato/reddito economico dell'esercizio.
- La situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa è sinteticamente rappresentata dal valore di capitale di funzionamento alla fine dell'esercizio.
Natura del reddito d'esercizio e del capitale di funzionamento
- Dato che reddito e capitale sono quantità astratte, possiamo dire che non esistono un reddito d'esercizio e un capitale di funzionamento "veri".
- In economia aziendale, esistono tre tipi di quantità:
- Quantità misura: per le quali esiste una misura vera, unica, obiettiva e verificabile.
- Quantità stimate: per le quali esiste, teoricamente, una quantità vera ma per motivi di tempo e di economicità tale quantità viene stimata soggettivamente dal valutatore.
- Quantità astratte: non esiste un solo valore ma tanti quanti sono le congetture e le ipotesi soggettive che stanno alla base della loro determinazione: ad esempio il reddito d'esercizio, il costo di un prodotto.
- Il reddito d'esercizio è dato dalla differenza tra i capitali di funzionamento di due periodi successivi. Di conseguenza, dato che il reddito d'esercizio è una quantità astratta lo è anche il capitale di funzionamento.
Fonti normative di riferimento per il bilancio d'esercizio
In Italia il Bilancio d'Esercizio è regolato da un sistema di norme legislative e tecnico-contabili:
- Norme contenute nel Codice Civile.
- Norme risultanti dal Decreto Legislativo 127/1991 con il quale si recepivano le Direttive Europee IV e VII sul bilancio d'esercizio e consolidato, rimasto in vigore fino al 31 Dicembre 2015.
- Norme derivanti dal Decreto Legislativo 139/2015, entrato in vigore il 1 Gennaio 2016, con il quale si modificava il precedente decreto 127/1991 abrogando le direttive comunitarie IV e VII.
- Leggi speciali per aziende operanti in determinati settori come quello bancario, assicurativo o editoriale.
- Normativa fiscale
- Altri documenti che interpretano o integrano le norme legislative:
- Principi Contabili statuiti dall'Organismo Italiano di Contabilità.
- Circolari, note informative e altri documenti prodotti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC).
- Principi Contabili internazionali (IAS/IFRS) statuiti dallo IASB (International Accounting Standard Board).
Organismo Italiano di Contabilità
L'Organismo Italiano di Contabilità è una fondazione di diritto privato nata nel 2001 su iniziativa dei principali soggetti interessati alla materia contabile (CNDCEC, Borsa Italiana, Confindustria, AIAF, ABI, Assirevi, ANIA, ANDAF) con lo scopo di assumere il ruolo di standard setter. Statuisce i Principi Contabili, le guide operative e applicative per la redazione dei bilanci delle imprese per i quali non è prevista l'applicazione degli IAS/IFRS.
Inoltre fornisce supporto tecnico all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e delle direttive comunitarie e coadiuva il legislatore nell'emanazione di norme in materia contabile.
Principi contabili nazionali OIC
I Principi Contabili statuiti dall'OIC sono delle norme tecnico-contabili che integrano e interpretano le norme civilistiche in materia di bilancio. Spesso i principi OIC possono essere accompagnati da documenti integrativi denominati "applicazioni" o "guide operative".
I principi OIC sono assoggettati al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della Consob, dell'IVASS e dei Ministeri competenti.
International Accounting Standard Board - IASB
Lo IASB è l'organismo della Fondazione IFRS preposto all'emanazione di standard contabili internazionali, fondato nel 1973 dagli organismi contabili di Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Messico, Olanda, Gran Bretagna, Irlanda e Stati Uniti. È attualmente composto da 12 membri full time nominati dalla Fondazione IFRS.
L'IFRS si pone gli obiettivi di:
- Sviluppare, attraverso lo IASB, un insieme di standard contabili (International Financial Reporting Standards, prima denominati International Accounting Standards - IAS) che siano di alta qualità, comprensibili, concretamente applicabili e globalmente accettati.
- Promuovere l'applicazione di questi standard.
- Considerare le necessità in tema di rendicontazione finanziaria dei paesi emergenti e delle piccole e medie imprese.
- Creare una convergenza tra gli standard contabili nazionali e gli IFRS/IAS con soluzioni di alta qualità.
Lo IASB e, più in generale la fondazione IFRS, sono affiancati da organi consultivi come l'IFRS Interpretations Committee, l'IFRS Advisory Council, e gli IFRS Advisory Board.
Adozione degli IFRS/IAS da parte dell'UE
Il Consiglio Europeo di Lisbona ha enfatizzato per la prima volta nel Marzo del 2000 la necessità di accelerare il processo di completamento del "mercato interno dei servizi finanziari". In funzione di questo obiettivo la Commissione Europea ha previsto, con il Regolamento 1606/2002 che a partire dal Gennaio del 2005 tutte le società quotate redigano i propri bilanci consolidati rispettando gli standard contabili statuiti dallo IASB. Gli standard applicabili, in tal senso, sono quelli approvati dalla Commissione UE con un apposito regolamento di omologazione.
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