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Diritto processuale penale

Legge penale e legge processuale penale

Legge penale → definisce i fatti che costituiscono reato e le sanzioni previste per coloro che li commettono.

Legge processuale penale → regola il procedimento mediante il quale si accerta se è stato commesso un fatto di reato, se l’imputato ne è autore e, in caso positivo, quale pena debba essergli applicata.

  • Il compito di accertare le modalità del fatto, scoprirne il responsabile e applicare le sanzioni spetta allo Stato e in particolare al giudice (non si può lasciare che i cittadini si facciano giustizia da soli).
  • Le modalità di svolgimento del processo sono regolate dalla legge (riserva di legge ex art.111 co.1 Cost.).

Funzione del diritto processuale penale

Secondo alcuni, il diritto processuale penale svolge una funzione strumentale rispetto al diritto penale sostanziale. Il giudice accerta se il fatto commesso dall’imputato rientra nella fattispecie prevista dalla legge incriminatrice: in caso positivo, l’imputato deve essere condannato; in caso negativo, l’imputato deve essere assolto.

Secondo altri, invece, il diritto penale vive solo nel processo: nulla poena sine iudicio. Le conseguenze sanzionatorie minacciate da fatti astratti possono essere irrogate concretamente solo all’esito del processo. Fuori dal processo il penale è un diritto invisibile: concretezza del processo.

Es. chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da lire trecentomila ad un milione. Tizio, approfittando di una momentanea distrazione di Caio, che aveva lasciato incustodito il suo cellulare iPhone 12 del valore approssimativo di 800 euro, sulla panchina dello spogliatoio della palestra Olimpia, se ne impadroniva e scappava all’esterno. Il capo di imputazione fissa l’oggetto del processo.

Procedura penale

Per lungo tempo, “diritto e procedura penale” era un insegnamento unico → procedura penale diventa un insegnamento con autonomia didattica dal 1938 (prima cattedra all’Università di Roma). Ancora per molti anni lo stesso docente spesso insegnava le due materie (diritto penale e procedura penale).

Il termine procedura penale (procedura criminale) è stato utilizzato fino alla riforma dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di procuratore legale (1989) che anticipò la riforma universitaria del 1999 → nuova denominazione= diritto processuale penale, però ancora oggi si usa il termina codice di procedura penale.

Il processo penale consiste in una serie di atti solenni, con i quali certe persone a ciò legittimamente autorizzate, osservato un certo ordine e forma stabiliti dalla legge, conoscono dei delitti e dei loro autori, affinché la pena si storni dagli innocenti e si infligga ai colpevoli (Francesco Carrara- scuola positiva).

Sistema inquisitorio e sistema sanzionatorio

Sono tipi ideali di processo, modelli ricavati mediante astrazione da alcuni caratteri reali che sono riscontrabili nei singoli ordinamenti processuali in determinati momenti della storia. Si tratta di due modelli contrapposti che presentano caratteristiche diametralmente opposte.

Sistema inquisitorio → fa riferimento all'Europa continentale (Francia, Germania, Spagna e per un certo periodo anche l’Italia). Questo modello si basa sul principio di autorità: la verità è tanto meglio accertata, quanto più potere è dato al soggetto inquirente: a questi sono attribuiti pieni poteri in ordine sia all’iniziativa del processo, sia alla formazione della prova (cumulo delle funzioni processuali in un unico organo).

Giudice inquisitore/giudice istruttore: giudice + accusatore → in questo modello il giudice istruttore riunisce in sé sia l’accusa che il giudizio.

  • Iniziativa del processo d’ufficio
  • Iniziativa probatoria d’ufficio
  • Segreto
  • Scrittura
  • Nessun limite all’ammissibilità delle prove: conta il risultato non il metodo (anche tortura dell’imputato e tormenti nei confronti del testimone)
  • Presunzione di reità
  • Carcerazione preventiva (anticipazione della sanzione)
  • Molteplicità delle impugnazioni (decisione da parte di un giudice superiore con gli stessi poteri inquisitori)

Sistema accusatorio → fa riferimento territorialmente e anche giuridicamente all'area di common law, fa riferimento a paesi come Inghilterra o Stati Uniti. Si basa sul principio dialettico: la verità si può accertare tanto meglio quanto più le funzioni processuali sono ripartite tra soggetti che hanno interessi antagonisti.

Ricerca della verità processuale = scopo del processo penale (verità processuale diversa dalla verità storica, dalla verità to cure). In questo modello il giudice è indipendente e imparziale e decide sulla base delle prove prodotte dall’accusa e dalla difesa.

Lo scontro tra le tesi di ciascun interlocutore (scontro tra accusa e difesa) è una tecnica che consente di valutare la fondatezza degli argomenti che le sorreggono. In questo modello vi è quindi separazione delle funzioni processuali: accusa/difesa/giudizio → accusa separata dalla difesa e parti separate dal giudice: si ha uno schema triangolare, giudice al vertice e ai lati accusa e difesa su un piano di parità tra di loro. Il giudice è imparziale, terzo, non può svolgere attività di ricerca delle prove ma decide in base alle prove fornite dalle parti.

  • Iniziativa di parte: iniziativa dell’accusatore (da cui prende il nome lo stesso sistema accusatorio): in origine si trattava di un accusatore privato (persona offesa o qualunque cittadino), poi un organo pubblico (Pubblico Ministero).
  • Iniziativa probatoria di parte: poteri di ricerca, ammissione, valutazione della prova non possono essere attribuiti ad un unico soggetto ma sono ripartiti tra giudice, accusa e difesa, dettagliata regolamentazione della prova: esame incrociato.
  • Contradditorio: tecnica di accertamento dei fatti
  • Oralità: coloro che ascoltano possono porre domande e ottenere risposte da colui che ha reso una dichiarazione: valutare attendibilità e credibilità del testimone (o altro dichiarante)
  • Limiti all’ammissibilità delle prove: importante il metodo di formazione della prova
  • Presunzione di innocenza
  • Limiti alla custodia cautelare: la sanzione non può essere anticipata, può essere applicata una misura cautelare solo se sussistono esigenze cautelari
  • Limiti alle impugnazioni

Sistema misto → In concreto nella storia sono esistiti ordinamenti che presentavano miscelate le caratteristiche tipiche del sistema inquisitorio e accusatorio → sistema misto: tende a contemperare la difesa della società e la tutela dell’imputato.

Es. Code d’instruction criminelle (codice francese promulgato nel 1808 ed entrato in vigore nel 1811 → sistema processuale misto).

Struttura

Fase anteriore al dibattimento (c.d. istruttoria) → prevalentemente inquisitoria. Fase di raccolta e assunzione delle prove (segreta) svolta dal giudice istruttore.

Anche in questa fase vi erano alcuni temperamenti rispetto al sistema inquisitorio puro:

  • Istruzione iniziava dopo la formale richiesta del PM al giudice istruttore;
  • Terminava dopo che PM aveva chiesto il rinvio a giudizio o il proscioglimento;
  • Giudice non poteva rifiutarsi di compiere istruzione;
  • Era garantito all’imputato il controllo giurisdizionale sulla richiesta di rinvio a giudizio (effettuato dalla Chambre d’accusation);
  • Soltanto il giudice istruttore aveva poteri coercitivi sulla persona.

Fase del dibattimento → prevalentemente accusatoria. Costituiva una critica e un controllo sulle prove assunte in fase istruttoria.

Alcuni temperamenti rispetto al sistema accusatorio puro:

  • Le domande ai testimoni erano rivolte dal presidente del consiglio giudicante;
  • I verbali degli atti compiuti prima del dibattimento potevano essere letti e su di essi il giudice poteva fondare la sua decisione.

Tale sistema misto è stato esportato in tutta l’Europa continentale dalle armate napoleoniche. Attualmente la maggior parte degli Stati dell’Europa continentale adottano sistemi processuali misti (riferibili al modello francese).

Il C.P.P. evoluzione storica in Italia

1. Codice di procedura penale 1865 → primo codice di procedura penale dell’Italia unitaria attraverso l’estensione al territorio nazionale del codice del Regno di Sardegna (1859). Codice che ha accolto il sistema misto in aderenza al modello napoleonico;

2. Codice di procedura penale 1913 → c.d. codice Finocchiaro. È stata adottata una versione prevalentemente accusatoria in questo codice;

3. Codice di procedura penale 1930 → c.d. codice Rocco. Adottata una versione prevalentemente inquisitoria (1930 emanati sia Codice penale che di procedura penale, poi quello di procedura viene interamente sostituito da quello del 1988 entrato in vigore nel 1989).

Riforme CPP

  • 1962 → commissione ministeriale per la riforma: elaborazione della Bozza Carnelutti (rimasta tale)
  • Prima legge delega → l.3 aprile 1974 n.108, progetto preliminare 1978 (rimasto tale)
  • Anni di piombo → legislazione d’emergenza
  • Seconda legge delega → l.16 febbraio 1987 n. 81 (Commissione Pisapia), elaborazione del progetto preliminare divenuto poi il nuovo c.p.c.

Codice di procedura penale attuale (c.d. codice Vassalli) → emanato con dpr n. 447/1988, è il primo e unico codice repubblicano (emanato in età repubblicana) e entrato in vigore dopo la Costituzione. Dal 1988 al 2022 il nuovo c.p.p. ha subito una serie di modifiche, norme sono state eliminate, norme che sono state sostituite o introdotte ex novo → dal 1988 al 2022 codice modificato dal legislatore e anche grazie a sentenze della CC che ha dichiarato illegittimità di alcune norme (ma l'impianto è lo stesso).

Legge delega 81/1987

Contiene criteri direttivi per elaborare il nuovo codice del 1988 → l'art.2 di questa legge delega:

  • Impone l'attuazione dei principi della Costituzione e di adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale
  • Stabilisce che questo nuovo codice deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi e i criteri che seguono (la legge delega fornisce 105 direttive che in modo specifico danno indicazioni su come devono essere disciplinati i diversi istituti, le varie attività del processo penale).

Il legislatore ha dovuto rispettare questi criteri, queste 105 direttive.

Prime 3 direttive della legge delega:

  1. Massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;
  2. Adozione del metodo orale;
  3. Partecipazione dell’accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento; facoltà del pubblico ministero e delle altre parti, dei difensori e della persona offesa di indicare elementi di prova e di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento; obbligo del giudice di provvedere senza ritardo e comunque entro i termini prestabili sulle richieste formulate in ogni stato e grado del procedimento dal pubblico ministero, dalle altre parti e dai difensori.

Cpp 1988

Il Codice dell'88 deve rispettare i principi costituzionali → la costituzione contiene numerose norme che si riferiscono al processo penale, ai diritti dell'imputato. Poi il legislatore dell'88 ha dovuto tenere conto delle fonti normative sovranazionali (es. CEDU).

Il nuovo processo, a differenza di quelli precedenti, deve attuare i caratteri del sistema accusatorio. Il nostro è un sistema accusatorio modellato comunque sulle caratteristiche della tradizione giuridica italiana (c.d. sistema accusatorio all'italiana): la dottrina lo ha definito un sistema tendenzialmente accusatorio.

In realtà non esiste nessun sistema puro (totalmente inquisitorio o totalmente accusatorio) → parliamo di sistemi prevalentemente accusatori o inquisitori quando un sistema presenta più caratteristiche inquisitorie/accusatorie, o parliamo di sistema misto quando ha caratteristiche dell'uno o dell'altro.

La maggior parte degli stati d’Europa continentale adottano sistemi misti, mentre sistemi anglosassoni modelli accusatori. In Italia: evoluzione → codice attuale = sistema che segue i caratteri del modello accusatorio, prevalentemente accusatorio anche detto accusatorio all'italiana.

Es. • art.190 c.p.p. → sono le parti (PM e imputato) a dover ricercare le prove e poi chiedere al giudice di ammettere le prove che hanno presentato (caratteristica del modello accusatorio: iniziativa probatoria in mano alle parti).

• art. 507 c.p.p. → possibilità per il giudice, in alcuni casi, di introdurre nel processo delle prove d'ufficio, in presenza di alcuni presupposti → il nostro sistema è accusatorio ma non ha spazzato via tutte le caratteristiche dei precedenti modelli, qualche regola che prevede l'intervento del giudice in via integrativa/subordinata rispetto alle parti (limitato ai casi in cui le parti non portano prove o portano prove insufficienti) ancora vi è → rimanda al modello inquisitorio.

Ci sono altri casi in cui caratteristiche del modello misto o inquisitorio sono rimaste anche nel nuovo processo che ha un'impronta prevalentemente accusatoria.

Composizione del codice

11 libri divisi in 2 parti:

Parte statica (comprende i libri da I a IV)

  • Soggetti
  • Atti
  • Prove
  • Misure cautelari

Parte dinamica (comprende libri da V a XI)

  • Indagini preliminari e udienza preliminare
  • Procedimenti speciali
  • Giudizio (detto anche giudizio dibattimentale o dibattimento)
  • Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (primo procedimento davanti al pretore, poi eliminata la figura del pretore)
  • Impugnazioni (possibilità di impugnare la sentenza di primo o secondo grado → nel nostro paese abbiamo tre gradi di giudizio)
  • Esecuzione (norme sull’esecuzione penale)
  • Rapporti giurisdizionali con autorità straniera (c.d. cooperazione giudiziaria internazionale)

Questa distinzione tra parte c.d. statica e dinamica è una distinzione dottrinale.

Altri testi normativi importanti

  • Norme di attuazione, coordinamento, transitorie c.p.p. → d.lgs. 28 luglio 1989 n.271
  • Giudice di pace → d.lgs. 28 agosto 2000 n.274
  • Giustizia minorile → r.d.l. 20 luglio 1934 n.1404; dpr 22 settembre 1988 n.448; d.lgs. 28 luglio 1989 n.272
  • Ordinamento giudiziario → R.d. 30 gennaio 1941 n.12 (e successive modifiche)
  • Ordinamento penitenziario → l.26 luglio 1975 n.354; d.lgs. 2 ottobre 2018 n.121 (minorenni)
  • Responsabilità delle persone giuridiche → d.lgs. 8 giugno 2001 n.231
  • Casellario giudiziale → dpr 14 novembre 2002 n.313 (TU)

Principi costituzionali

I codici precedenti a quello attuale sono stati emanati nel vigore dello Statuto Albertino (testo cost. breve varato da Carlo Alberto di Savoia dopo moti rivoluzionari del 1848 – cost. flessibile rango pari alla legge ord.). Costituzione 1948: rapporti autorità – libertà completamente ripensati attraverso la valorizzazione del principio personalistico, baricentro: diritti inviolabili della persona (art. 2). Diritto processuale penale è «diritto costituzionale applicato» (M. Nobili).

Valori coinvolti nel processo penale hanno notevole portata a livello costituzionale:

  • Art. 2 → diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità
  • Art. 3 → principio di uguaglianza senza distinzioni (situazioni uguali devono essere trattate nello stesso modo – situazioni diverse vanno disciplinate in modo differente)
  • Art. 13→ libertà personale inviolabile; riserva di legge e di giurisdizione per le misure limitative della libertà (es. misure cautelari); misure urgenti (es. misure precautelari); limiti massimi della carcerazione preventiva
  • Art. 14 → libertà di domicilio (inviolabile): riserva di legge e di giurisdizione per ispezioni, perquisizioni e sequestri
  • Art. 15 → libertà e segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione (inviolabili), limitazioni solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie previste dalla legge (v. intercettazioni)
  • Art. 24 → inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento ed effetti nel rito penale; patrocinio a spese dello Stato; riparazione errori giudiziari.
  • Art. 25 co.1 → principio della naturalità e precostituzione del giudice, va oggi letto unitamente alla previsione della terziarietà e imparzialità giudiziale (art. 111 c. 2 Cost.)
  • Art. 27 co.2 → presunzione di non colpevolezza dell’imputato fino alla condanna definitiva
  • Art. 101 → prerogative istituzionali della magistratura, principi di autonomia, indipendenza e imparzialità
  • Art. 109 → principio della dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dall’autorità giudiziaria, salva la dipendenza gerarchica dai propri Corpi di appartenenza (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza)

Carnelutti scrive “il processo è pena” perché può essere un periodo di particolare compressione dei diritti fondamentali, anche quelli costituzionalmente garantiti. Allora a cosa servono le norme legate al processo? Trovare un equilibrio tra l’esigenza di accertamento penale e il rispetto dei diritti della persona.

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher michelasudati di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Camaldo Lucio Bruno Cristiano.
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