La norma giuridica
La norma giuridica appartiene alle norme etiche, una norma che esprime un dover essere, una doverosità: imperativo astratto avente per oggetto comportamenti umani ed esprimente un doveressere. Non si utilizza linguaggio descrittivo ma prescrittivo.
Linguaggio prescrittivo
Essa differisce dalle altre norme tecniche, morali, di costume (carattere sociale), per alcune peculiarità.
Differenza tra disposizione e norma
Disposizione (disposto normativo): testo scritto, composto da enunciati (articolo della costituzione). Norma (si ricava dalla disposizione, interpretandola): prodotto dall'interpretazione, che si traduce in comandi (fare) divieti (non fare), permessi (puoi fare). Da una disposizione possono scaturire più norme (non sempre chiare o di univoca interpretazione), interpretando una stessa disposizione diversi esiti:
- Norme compatibili fra loro
- Incompatibili fra loro (si creano dei conflitti interpretativi, sta al giudice stabilire l'interpretazione più adeguata)
- Disposizioni senza norme (caso particolare, al testo scritto non corrisponde nessuna norma giuridicamente rilevante, disposizioni di principio degli statuti regionali)
- Norme nascenti da più disposizioni (combinato disposto, per arrivare a ottenere una norma devo combinare più disposizioni).
Caratteristiche peculiari della norma giuridica
- Esteriorità: le norme giuridiche trovano il loro fondamento in un'autorità esterna al soggetto, es. governo e parlamento, regolano comportamenti umani che si manifestano all'esterno, verso altri.
- Coercibilità: capacità della norma di farsi osservare dai suoi destinatari, l'ordinamento giuridico è fatto in modo tale che le norme giuridiche debbano essere osservate, una norma è coercibile in quanto esiste un apparato che ne può imporre l'osservanza, sanzione = accessorio della norma.
- Imperatività: la norma giuridica si presenta come un comando, un ordine.
- Plurilateralità: le norme mirano a creare una serie ordinata di rapporti giuridici che fanno parte dell'ordinamento.
- Generalità e astrattezza: definite elemento soggettivo e oggettivo della prescrizione, generalità rivolta a tutti, in maniera generica, astrattezza: elemento oggettivo, oggetto, cosa o comportamento che viene disciplinato, fattispecie astratta.
- Ripetibilità: norme talmente astratte e generali che consentono di applicarle ripetutamente nel tempo.
- Novità: ogni norma giuridica immessa costituisce elemento di novità, elemento non regolato o regolato in maniera diversa.
Determinazione della vigenza di una norma giuridica
Tre elementi concorrono a determinare la vigenza di una norma giuridica:
- Validità: la validità di una norma è data dalla sua emanazione in conformità alle disposizioni che in un dato ordinamento ne prescrivono il procedimento di formazione, valida se emanata conformemente, nel rispetto, delle regole che ne condizionano la formazione, problemi di validità nell'applicazione delle norme che ne disciplinano l'attuazione.
- Effettività: no efficacia (efficace se produce effetti giuridici, capacità di produrre effetti giuridici). Effettività = media osservanza da parte dei destinatari della norma giuridica, una norma è effettiva quando è mediamente osservata dai suoi destinatari.
- Obbligatorietà: esprime dover essere, un dovere, norma etica, valore etico che si deve realizzare attraverso la norma. Obbligatorietà non deriva dal fatto che venga imposta dall'alto ma dal fatto che si realizzi un valore.
Struttura delle norme
Due opinioni differenti sulla struttura delle norme:
- Norma come proposizione semplice: significa porla alla stregua di un giudizio ipotetico, se fai questo succede questo.
- Norma come proposizione complessa: frase formulata in maniera differente, rubare è un reato (prima parte), chi ruba va in galera (seconda parte, sanzione).
Differenza di intenzione: se io uso giudizio ipotetico sto legando indissolubilmente il comportamento e la sanzione, non pongo l'accento sul comportamento vietato. Mentre nel secondo caso pongo l'accento sul comportamento e non sulla sanzione (elemento accessorio che può starci oppure no, a volte la legge è inefficace per la mancanza di sanzioni, norme imperfette, norme costituzionali ad esempio).
Le norme e l'ordinamento giuridico
Le norme costruiscono l'ordinamento giuridico: insieme coerente di norme giuridiche volto alla regolazione di una determinata comunità, di un determinato gruppo di consociati. Bisogna stabilire come decidere se una norma appartiene ad un ordinamento o no, bisogna trovare un criterio per capire come si fa a dedurre l'appartenenza di una norma ad un determinato ordinamento.
Una norma appartiene ad un certo ordinamento quando deriva da un atto adottato in conformità alle regole che in quell'ordinamento ne disciplinano il procedimento di formazione (validità, se valida in quell'ordinamento). Ci sono diversi ordinamenti giuridici (pluralità di ordinamento giuridico), lo Stato non è l'unico ordinamento giuridico al mondo, dove c'è una comunità di soggetti organizzata prevede un ordinamento giuridico (es. regole universitarie).
Ordinamenti giuridici
Ordinamenti originari o sovrani (non derivano la propria legittimazione da nessun ordinamento superiore, la traggono da sé stessi) (es. Stato), ordinamenti derivati (derivano la propria legittimazione da un ordinamento superiore, esistono in quanto previsti e legittimati da ordinamento superiore, es. comuni, regioni e province), prima macro distinzione.
Ordinamenti accentrati (tipo di ordinamento in cui esiste un'autorità centrale di governo che ha tutti i poteri necessari per perseguire le finalità che il gruppo si pone) o decentrati (acentrici, tipo di ordinamento in cui manca l'autorità centrale di governo, es. ordinamento internazionale).
Ordinamenti a fini generali (anche detti a fini politici, ordinamento idoneo a curare qualsiasi interesse della comunità di riferimento, es. Stato) e ordinamenti a fini particolari (ordinamenti che non possono perseguire qualsiasi finalità ma si limitano a perseguire determinati e specifici obiettivi, es. associazione culturale).
Rapporti tra ordinamenti
Rapporti tra ordinamenti: avviene secondo 3 modalità:
- Rapporto di subordinazione: rapporto che si instaura tra un ordinamento superiore e uno inferiore, originario e derivato.
- Rapporto di coordinazione: gli ordinamenti sono posti allo stesso livello, si usano due tipi di rinvio da un ordinamento all'altro, rinvio fisso (anche detto recettizio, c'è una norma interna che fa esplicito rinvio a una certa fonte prodotta in un certo momento da un altro ordinamento giuridico, es. norme che danno esecuzione a un trattato internazionale, i quali per entrare nell'ordinamento hanno bisogno di un ordine di esecuzione) o rinvio mobile (c'è sempre una norma interna, ma non rimanda a uno specifico atto esterno ma attribuisce a una fonte esterna all'ordinamento giuridico la capacità di porre norme operanti nell'ordinamento stesso, es. art. 10 costituzione che consente alle fonti di carattere internazionale di essere accolte nell'ordinamento italiano).
- Rapporto di opposizione: se c'è un contrasto tra due ordinamenti entrano in conflitto, si verifica un'opposizione, una stessa fattispecie viene disciplinata in maniera contrapposta, il conflitto si risolve attraverso un accordo tra ordinamenti.
Ordinamento statale
Lo stato è un ordinamento originario o sovrano a fini politici (cura tutti gli interessi), territorio (il fatto che le norme di ciascuno stato insistano su una specifica porzione di territorio, esercita i propri poteri su quel territorio), sovranità (data dal fatto che lo stato sia un ordinamento che non riconosce un ordinamento superiore (originario) e anche l'indipendenza del governo (il governo centrale stabilisce in piena libertà i suoi obiettivi da perseguire, la sovranità dipende da queste 2 caratteristiche, art. 1 la sovranità appartiene al popolo, significa che il popolo è sovrano nella misura in cui trasferisce quella sovranità agli organi dello Stato, democrazia rappresentativi ci sono organi rappresentativi della volontà del popolo, ecco perché si dice che lo Stato è sovrano).
Elementi costitutivi dello Stato
Elementi costitutivi dello Stato (3):
- Popolo: elemento personale dello Stato, elemento da cui il potere dello Stato trae legittimazione, status di cittadino (popolo e popolazione sono diversi, il popolo sono i cittadini, la popolazione sono tutti quelli che si trovano nel territorio), la cittadinanza si acquisisce (ius soli, si nasce su territorio italiano, genitori ignoti o apolidi; ius sanguinis (diritto di sangue) si è figli di genitori italiani e infine modalità di volontà espressa richiesta di diventare cittadini italiani) oltre alla cittadinanza italiana c'è quella europea, non si richiede, status che ha chi è cittadino di stato membro nel TUE, trattato unione europea lo specifica espressamente).
- Governo: autorità istituita per perseguire gli obiettivi (attività centrale deputata all'indirizzo politico), organi costituzionali (governo, parlamento, PdR e corte costituzionale, ognuno sovrano).
- Territorio: le norme valgono solo nel territorio.
Lo stato è una persona giuridica, si configura come titolare di diritti e doveri, tutti coloro che operano all'interno dello stato diventano una sorta di gruppo. Quando lo stato agisce dentro i propri confini si dice che agisce con una personalità di diritto interno (stato persona, viene in rilievo il complesso personificato di organi che costituiscono il potere centrale), quando invece agisce verso l'esterno si dice che agisce come stato ordinamento (personalità di diritto esterno, assume rilievo tutta l'organizzazione politica dello stato stesso, non solo il governo, gli obblighi stipulati non cessano al cambio del governo che ha firmato la sua ratificazione).
Organi dello stato
Dentro lo stato operano specifici organi i quali permettono allo stato di raggiungere i propri obiettivi tramite specifiche attività. Criteri distintivi degli organi:
- Struttura: individuali (un organo composta da una sola persona fisica, monocratico, es. PdR), collegiali (composto da più persone fisiche le quali hanno uguali poteri e peso ai fini dell'assunzione di una deliberazione che richiede una certa maggioranza (semplice (maggioranza dei presenti) o assoluta (maggioranza degli aventi diritto), anche qualificata (superiore a quella assoluta). In generale la costituzione dà come normalità la maggioranza semplice, se serve una maggioranza diversa lo si esplicita) es. parlamento) e complessi (organi composti da più organi, es. governo).
- Competenza: possiamo distinguere gli organi in base al tema rispetto al quale risultano competenti, funzionale (competenza che riguarda la funzione svolta da quello specifico organo, es. funzioni legislative, esecutive o giurisdizionali) e materiale (riguarda la tipologia di comportamenti umani che sono sottoposti all'organo specifico, es. commissioni parlamentari, ministeri).
- Tipo di attività: legislativi, esecutivi e giudiziali.
Organi a competenza istituzionale e rappresentativi
Organi a competenza istituzionale (organi competenti a emanare tutti gli atti di un determinato tipo tranne quelli espressamente riservati ad un altro organo, es. art. 117 costituzione in cui c'è scritto come viene distribuita la competenza legislativa tra stato e regioni. L'organo che ha competenza istituzionale ad adottare le leggi nel nostro ordinamento sono le regioni dopo riforma del titolo V° salvo alcune materie di competenza statale). Organi rappresentativi (rappresentano la volontà del popolo, nello specifico il parlamento, attuano la volontà del popolo, caratteristiche: elettività e temporaneità della carica, art. 67 costituzione divieto di mandato imperativo).
Organi costituzionali
Organi costituzionali (caratterizzano l'ordinamento costituzionale, definiti organi necessari e indefettibili, non possono venire meno, questi 4 sono tutti in posizione di parità e indipendenza reciproca, non ce n'è uno più importante dell'altro, ciascuno di questi 4 esercita le funzioni che la costituzioni gli attribuisce in modo sovrano. Indipendenza vuol dire che ciascuno opera in maniera autonoma ma hanno una serie di legami che fanno si che nessuna delle loro funzioni scavalchi i limiti delle altre):
- Presidente della Repubblica
- Camere (parlamento, l'unico eletto dal popolo, gode di posizione costituzionale particolare)
- Governo
- Corte costituzionale
In qualsiasi organo dello Stato (ma anche regioni e enti locali) ci lavorano delle persone fisiche, realizzano attività concrete e sono i dipendenti pubblici, persone fisiche che mettono in atto attività e adottano determinati atti all'interno dell'organo del quale fanno parte, l'imputazione degli effetti delle loro attività è in capo all'organo in cui lavorano (rapporto organico), diverso è il rapporto di servizio (lega il dipendente all'organo, contratto di lavoro, si accede a questo incarico tramite concorso pubblico, art. 97 (principio meritocratico) costituzione e articolo 51 principio di uguaglianza, richiamo all'art. 3).
Elementi che caratterizzano gli atti di diritto pubblico
Elementi che caratterizzano gli atti di diritto pubblico (messi in atto da dipendenti pubblici):
- Soggetto: il quale li mette in opera, che prende iniziativa di adozione dell'atto.
- Volontà: espressa tramite adozione dell'atto, pone in essere atti giuridici.
- Oggetto: comportamento umano che deve essere sottoposto a disciplina giuridica.
- Contenuto: regime giuridico a cui l'oggetto viene sottoposto.
- Forma: forma per comunicarlo, generalmente scritta.
Sono atti tipici, devono corrispondere necessariamente a determinati tipi prestabiliti dalla legge (principio di legalità, serve a far sì che la pubblica amministrazione non possa esercitare poteri che non provengano dalla legge).
Il procedimento
Procedimento (serie di atti e di attività concatenati tra loro, imputabili a una o più amministrazioni, attraverso i quali viene perseguito il fine che la legge ha stabilito. Questa serie di atti trova il suo compimento in un atto finale che si chiama provvedimento). Il procedimento si compone di 4 fasi:
- Iniziativa: viene presentata l'iniziativa dell'atto, si comincia a dare corso al procedimento amministrativo, atto d'impulso che deve avere la sua prosecuzione nella seconda fase.
- Fase istruttoria: fase centrale dove vengono raccolti dati, informazioni, pareri e valutazioni utili ad assumere una valutazione finale, nel provvedimento amministrativo fase in cui l'amministrazione raccoglie tutte le informazioni possibili pro e contro all'adozione del provvedimento, in un provvedimento legislativo fase di competenza delle commissioni parlamentari che raccolgono informazioni e riferiscono le risultanze all'assemblea.
- Fase deliberativa: si parla di atto perfetto ma non efficace.
- Fase integrativa dell'efficacia: notificare il provvedimento ai destinatari, bisogna adempiere agli obblighi di pubblicità.
Il procedimento è una questione delicata, la legge 241/90 disciplina una serie di aspetti che garantiscono che il procedimento sia un giusto procedimento. Gli atti amministrativi devono essere motivati (il cittadino deve sapere come la pubblica amministrazione arriva a prendere tali decisioni), individuazione del responsabile del procedimento (elemento di trasparenza), partecipazione dei soggetti al procedimento (deve garantire che i soggetti interessati possano esprimere la propria opinione), semplificazione dell'azione amministrativa (strumenti giuridici previsti dalla legge per snellire l'azione amministrativa), obbligo temporale (a norma di legge il procedimento amministrativo si deve concludere entro 30 giorni con un provvedimento espresso, salvo la decisione di un termine diverso al massimo può arrivare a 90/120 giorni, se l'amministrazione tace vale la regola del silenzio assenso).
Vizi degli atti
Questi atti possono essere affetti da vizi, che possono essere più o meno gravi a seconda della problematica:
- Vizi di legittimità: si tratta di problemi legati al rispetto della legge, vizi di forma (incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge: possono portare tutti e tre all'annullamento dell'atto. Incompetenza: atto adottato da un soggetto/organo che non è quello previsto per legge, non era competente a farlo. Eccesso di potere: vizio che indica che il provvedimento è stato adottato per un fine diverso da quello previsto dalla legge, complesso da rilevare, si può fare tramite figure sintomatiche, sintomo di un problema, per esempio contraddizione tra motivazione e provvedimento finale. Violazione di legge: ipotesi residuale, vizi generici di difformità rispetto alla legge che non ricadono negli altri due).
- Vizi di merito: vanno a colpire l'opportunità dell'atto, può essere legittimo ma inopportuno).
Forma di stato e di governo
Forma di stato: quando si parla di forma di stato stiamo indicando il tipo di rapporti che intercorrono tra l'autorità di governo e i cittadini, tra i governanti e i governati.
Quando si parla di forma di governo si fa riferimento ai rapporti che si instaurano tra i supremi organi costituzionali, organi particolarmente importanti, i rapporti che intercorrono tra questi organi caratterizzano la forma di governo. Ci sono diversi modi di collegare tra loro gli organi costituzionali. Le forme di stato e di governo non sono tipi ideali, ma strumento di classificazione.
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