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Domande esame di diritto commerciale: impresa

1) La nozione generale di imprenditore

(art. 2082 c.c.) “È imprenditore commerciale chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”. Tale articolo fissa i requisiti minimi che devono decorrere affinché per un soggetto sia esposto all’applicazione delle norme del c.c. dettate per impresa e imprenditore.

Dall’articolo si ricava che l’impresa è un’attività (serie coordinata di atti) caratterizzata da uno scopo (produzione e scambio di beni o servizi) e da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità, professionalità).

La disciplina non è però identica per tutti gli imprenditori. Il c.c. distingue infatti diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri:

  • L’oggetto dell’impresa, che determina la distinzione fra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale.
  • La dimensione dell’impresa, in base alla quale è individuato il piccolo imprenditore e, di riflesso, l’imprenditore medio-grande.
  • La natura del soggetto, che esercita l’impresa che determina la tripartizione legislativa fra impresa individuale, impresa costituita in forma di società ed impresa pubblica.

Tutti gli imprenditori agricoli e commerciali, piccoli e grandi, privati e pubblici sono assoggettati a una disciplina di base comune (statuto generale dell’imprenditore). Applicabile a tutti gli imprenditori è anche la disciplina a tutela della concorrenza e del mercato. L’imprenditore commerciale non piccolo, è poi ulteriormente assoggettato anche ad uno specifico statuto, integrativo di quello generale.

Non è imprenditore chi non produce nuove utilità economiche, ma si limita a godere i frutti dei propri beni.

2) L’economicità dell’attività e lo scopo di lucro nella nozione di impresa

Nell’art. 2082 l’economicità è richiesta in aggiunta allo scopo produttivo dell’attività. Pertanto, in un’impresa per definirsi tale è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico; cioè secondo modalità che consentano la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l’autosufficienza economica.

Non è perciò imprenditore chi produce beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o a prezzi bassissimi o simbolici in quanto i ricavi non concorrono assolutamente alla copertura dei costi.

Nel caso dell’impresa pubblica, dell’impresa cooperativa e dell’impresa sociale vi è la dimostrazione che il requisito minimo essenziale dell’attività di impresa è l’economicità della gestione e non lo scopo di lucro.

La nozione di imprenditore è nozione unitaria, comprensiva sia dell’impresa privata sia dell’impresa pubblica, ciò implica che può essere considerato come requisito essenziale solo ciò che è comune a tutte le imprese e a tutti gli imprenditori.

3) L’organizzazione e la professionalità nella nozione di impresa

Non è concepibile attività di impresa senza l’impiego coordinato di fattori produttivi; pertanto è opportuno che l’imprenditore crei un complesso produttivo formato da persone fisiche e beni strumentali.

Il legislatore, infatti, qualifica l’impresa come attività organizzata e definisce l’azienda come il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Si è imprenditori anche senza utilizzare prestazioni altrui autonome o subordinate.

Non è necessario che l’attività organizzativa dell’imprenditore si concretizzi nella creazione di un apparato aziendale composto di beni mobili ed immobili. Certamente è necessario l’impiego e l’organizzazione di mezzi materiali, ma questi possono ridursi anche al solo impiego di mezzi finanziari propri o altrui, come si verifica per le attività di investimento o di finanziamento.

In definitiva la qualità di imprenditore non può essere negata sia quando l’attività è esercitata senza l’ausilio di collaboratori (autonomi o subordinati), sia quando il coordinamento degli altri fattori produttivi (capitale e lavoro proprio) non si concretizza nella creazione di un complesso aziendale materialmente percepibile.

Vi è inoltre una linea di confine fra semplice lavoratore autonomo e piccolo imprenditore. La semplice organizzazione del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale e in mancanza di eteroorganizzazione (presenza di un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale) deve negarsi l’esistenza di impresa, sia pure piccola.

La nozione di piccolo imprenditore specifica infatti che piccola impresa è quella organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari. Il requisito dell’organizzazione del lavoro è richiesto per l’imprenditore (art. 2082) e per il piccolo imprenditore (art. 2083), ma non per il lavoratore autonomo.

La professionalità è un altro requisito richiesto dall’art. 2082, è dimostrata dall’esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Ma non è richiesto che tale attività sia costante e senza interruzioni, è sufficiente il ripetersi di atti di impresa secondo le scadenze proprie di quel tipo di attività.

Possibile anche il contemporaneo esercizio di più attività di impresa da parte dello stesso soggetto (es. attività agricola e attività commerciale oppure un professore che gestisce un albergo). Si parla di impresa anche nel caso del compimento di un singolo affare che comporta però molteplici operazioni e l’utilizzo di un apparato produttivo (es. costruttore di un singolo edificio).

Si è imprenditore anche se si producono beni destinati ad uso o consumo personale poiché la destinazione al mercato non è richiesta tra i caratteri oggettivi fissati dall’art. 2082, è il caso dell’impresa per conto proprio).

4) Impresa e attività libero-professionali: sovrapposizione o distinzione?

I liberi professionisti (avvocati, dottori commercialisti, notai, ecc.) non sono mai imprenditori. L’art. 2238 c.c. stabilisce infatti che le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se “l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa”.

È il caso del medico che gestisce una clinica privata nella quale opera. In questo caso si è in presenza di due distinte attività – intellettuale e di impresa – e troveranno perciò applicazione nei confronti dello stesso soggetto sia la disciplina specifica dettata per la professione intellettuale (come ad es. la necessità di iscrizione in albi professionali), sia la disciplina dell’impresa.

Quindi il professionista intellettuale che si limita a svolgere la propria attività non diventa mai imprenditore. I requisiti propri dell’attività di impresa possono ricorrere anche nell’esercizio delle professioni intellettuali ma, per scelta del legislatore, i professionisti non sono imprenditori e godono di uno specifico statuto.

In questo contesto di diversità si evincono vantaggi (esonero dal fallimento) e svantaggi (inapplicabilità della disciplina dell’azienda, della concorrenza sleale ecc.).

5) L’impresa pubblica: forme e statuto

Attività d’impresa può essere svolta anche dallo Stato e dagli altri Enti pubblici. È possibile distinguere tre possibili forme di intervento dei pubblici poteri nel settore dell’economia:

  • Società a partecipazione pubblica: si ha quando lo Stato o gli altri Enti pubblici svolgono attività di impresa servendosi di strutture di diritto privato. Questo avviene attraverso la costituzione di società generalmente per azioni o la partecipazione in tali società.
  • Enti pubblici economici: la pubblica amministrazione dà vita ad enti di diritto pubblico il cui compito principale è l’esercizio di attività d’impresa. Si tratta degli Enti che, almeno fino al 1990, costituivano il nucleo centrale delle imprese pubbliche. Avevano infatti tale veste giuridica numerose banche pubbliche (come ad es. il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia), ma anche l’Enel, l’IRI, e l’ente ferrovie dello Stato. Questi enti sono stati privatizzati un po’ alla volta.
  • Imprese organo: lo Stato o altro ente pubblico territoriale (regioni, province e comuni) possono svolgere attività di impresa avvalendosi di proprie strutture con autonomia decisionale e contabile. Esempi di imprese-organo sono le varie “aziende municipalizzate” erogatrici di pubblici servizi (acqua, gas, trasporti urbani). Gli enti titolari di imprese organo sono esonerati dall’iscrizione nel registro delle imprese e dalle procedure concorsuali.

Le imprese pubbliche seguono lo statuto generale dell’imprenditore e se l’imprenditore ha per oggetto un’attività commerciale, lo statuto speciale conseguente. Tuttavia, in caso di insolvenza, operano la procedura della liquidazione coatta amministrativa e le altre previste in leggi speciali.

6) L’impresa illecita

La qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva svolta è illecita, cioè contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.

Riguarda sia i casi meno gravi in cui sono violate norme imperative che ne subordinano (prevedono) l’esercizio dell’attività di impresa a concessione o autorizzazione amministrativa e in questo caso si parla di Impresa illegale (ad es. attività bancaria senza la prescritta autorizzazione amministrativa), sia nei casi più gravi in cui illecito sia l’oggetto stesso dell’attività e si parla di Impresa immorale (ad es. contrabbando di sigarette, fabbricazione o commercio di droga).

Chi svolge attività di impresa violando la legge non potrà avvalersi delle norme che tutelano l’imprenditore nei confronti di terzi. E ciò in applicazione di un principio generale dell’ordinamento: da un comportamento illecito non possono mai derivare effetti favorevoli per il suo autore.

Del resto non si è mai visto uno spacciatore di droga o un contrabbandiere che si rivolge al tribunale per “regolare i conti” con un concorrente.

7) L’imprenditore agricolo: le attività agricole essenziali

Dall’art. 2135: è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Le attività agricole essenziali sono citate in questo primo comma.

Bisogna però specificare che per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento si intendono tutte le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si deve perciò ritenere che la produzione di specie vegetali ed animali è sempre qualificabile come attività agricola essenziale, anche se realizzata con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra. Per cui rientrano nella nozione di coltivazione del fondo: floricoltura, l’orticoltura, le coltivazioni in serra o in vivai, le coltivazioni fuori terra (tra cui la coltivazione di funghi).

Per selvicoltura si intende la cura del bosco per ricavarne i prodotti (l’estrazione del legname non è attività agricola se disgiunta dalla coltivazione del bosco). Per allevamento del bestiame si intende allevamento per ottenere prodotti agricoli e allevamento di cavalli da corsa o per pellicce e inoltre comprende l’attività cinotecnica e l’allevamento di animali da cortile, acquacoltura.

All’imprenditore agricolo è stato equiparato l’imprenditore ittico sebbene sia svincolato dallo sviluppo del ciclo biologico degli organismi.

8) L’imprenditore agricolo: le attività agricole per connessione

Le attività agricole per connessione sono una delle categorie con cui sono distinte le attività agricole. Sono definite nel terzo comma, dell’art. 2135 c.c. Si intendono connesse:

  • Le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale.
  • Le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e le attività agrituristiche.

Si reputano connesse attività che non sono agricole in sé (tanto che, se esercitate autonomamente, fanno acquistare la qualità di imprenditore commerciale), ma che, se svolte da chi esercita un’attività agricola essenziale, sono giuridicamente assorbite da questa (e perciò non fanno acquisire la qualità di imprenditore commerciale).

Per la nozione precedente due sono le condizioni necessarie per divenire imprenditore agricolo per connessione:

  • Una connessione soggettiva: si ha quando il soggetto che esercita l’attività è già imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle tre attività agricole tipiche e pertanto svolge un’attività coerente con quella connessa.
  • Una connessione oggettiva: si ha nel fatto che le attività devono essere svolte dallo stesso imprenditore agricolo che esercita l’attività agricola principale.

Per la nozione attuale necessario e sufficiente è solo che si tratti di attività aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola essenziale, ovvero di beni o servizi forniti mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda agricola. Quindi è sufficiente che le attività connesse non prevalgano, per rilievo economico, sull’attività agricola.

9) Lo statuto dell’imprenditore agricolo

L’imprenditore agricolo è definito dall’art. 2135 del c.c. (rileggi sopra i comma) ed è sottoposto solo alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale e quindi non a quella propria dell’imprenditore commerciale.

Per cui è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili, non è assoggettato al fallimento e alle altre procedure concorsuali dell’imprenditore commerciale con l’unica eccezione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e può accedere alle procedure concorsuali da sovraindebitamento. Gode inoltre di un trattamento di favore consistente in una serie di incentivi e agevolazioni volti a promuovere lo sviluppo di un settore fondamentale dell’economia.

L’imprenditore agricolo, in quanto titolare di Partita IVA è soggetto alla normativa IVA. I possibili regimi IVA applicabili in agricoltura sono:

  • Il regime di esonero: le imprese agricole con volume d’affari non superiore a 7.000 euro sono esonerate dal liquidare e versare l’imposta, non devono tenere alcun tipo di contabilità, né presentare la dichiarazione IVA annuale. L’unico obbligo è la numerazione e conservazione delle fatture, ivi comprese le fatture emesse dai clienti.
  • Il regime ordinario: sempre applicabile per opzione dall’imprenditore in regime speciale o di esonero. Il regime ordinario consiste, sostanzialmente, nell’analitica annotazione di tutte le movimentazioni contabili che avvengono giornalmente all’interno dell’impresa, analizzate sotto due diversi aspetti: finanziario ed economico.
  • Il regime speciale (regime “naturale” per le imprese agricole) per cui per le cessioni di prodotti agricoli e ittici effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti.

10) La nozione di imprenditore commerciale e lo statuto dell’imprenditore commerciale (non piccolo)

È imprenditore commerciale l’imprenditore che esercita una o più delle seguenti categorie di attività elencate dall’art. 2195 primo comma:

  • Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi. (Settore delle imprese industriali: automobilistiche, chimiche, tessili, edili, ecc.)
  • Attività intermediaria nella circolazione dei beni (settore del commercio).
  • Attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, sia di persone che di cose.
  • Attività bancaria o assicurativa.

Rientrano in questa categoria tutte le attività strumentali a quelle sinora indicate: imprese di spedizione, di pubblicità, di deposito, ecc. L’elencazione non ha carattere tassativo, ne consegue che ogni impresa non qualificabile come agricola è considerata commerciale.

Lo statuto dell’imprenditore commerciale è quell’insieme di norme che disciplinano la struttura e il funzionamento dell’impresa commerciale. Lo statuto dell'imprenditore commerciale si articola in cinque punti:

  • Obbligo di tenuta delle scritture contabili.
  • Soggezione alle procedure concorsuali (Codice della crisi).
  • Soggezione alla disciplina speciale della rappresentanza commerciale, con particolare riguardo alle figure dell'institore, del procuratore e del commesso.
  • Obbligo di registrazione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio.
  • Capacità per l'esercizio dell'impresa (inabilitazione
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher yuri20042505 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Carbonara Umberto.
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