08/10/20 Intervento Irene Biemmi
Per combattere uno stereotipo, la via più semplice è trovare un controstereotipo. L’unica differenza di genere è quella intima, anatomica. Già i bambini tra i 2-3 anni comprendono la differenza anatomica tra maschio e femmina e sanno che è una parte invariante della propria identità.
Il pianeta stravagante
Tramite il libro si possono considerare delle nozioni importanti. La differenza tra uomo e donna è una differenza sessuale, la parola stessa “sesso” nasce in biologia per designare una particolare coppia di cromosomi (i cromosomi sessuali) che distingue i maschi dalle femmine (XX e XY). I cromosomi sessuali sono quelli che determinano il diverso sviluppo anatomico e fisiologico dei maschi e delle femmine. È una differenza biologica e innata. Il problema è che storicamente a partire da questa primordiale differenza naturale e biologica, si sono andate a sedimentare tutta un’altra serie di differenze che prescindono dall’ordine naturale e che hanno una derivazione culturale. Queste differenze si chiamano differenze di genere, che sono apprese e non innate. Questi dualismi di genere (le donne piangono, gli uomini no) variano da cultura a cultura.
- Sesso: Caratteristica fisica biologicamente definita.
- Genere: Il significato sociale assunto dalle differenze sessuali. Il genere designa l’insieme di caratteristiche e comportamenti che finiscono per essere associati a maschi o a femmine e perciò sono da loro attesi all’interno di una particolare società.
- Differenze sessuali: Si allude ad una distinzione essenzialmente biologica che si fonda sulle caratteristiche anatomiche e fisiologiche degli individui.
- Differenze di genere: Si sottolinea il fatto che c’è una caratteristica socioculturale che assegna convenzionalmente a uomini e donne comportamenti e stili riconosciuti propri di ciascun sesso.
- Femminilità/Mascolinità: Attese sociali e culturali nei confronti della donna e dell’uomo.
- Sessismo: Discriminazione secondo il sesso. Qualunque arbitraria stereotipizzazione di maschi e femmine in base al sesso.
- Pregiudizio: (componente emotiva) atteggiamento ostile o negativo nei confronti di un gruppo, basato unicamente sull’appartenenza a quel determinato gruppo. I pregiudizi sono frutto di categorizzazioni sociali.
- Stereotipo: (componente cognitiva) un’opinione comune, ritenuta valida, relativa a caratteristiche e credenze di gruppi e/o istituzioni, spesso semplificata e rigida che non tiene in nessun conto le differenze individuali. Gli stereotipi sono l’effetto di generalizzazioni.
- Stereotipo di genere: Visione semplificata e rigida che attribuisce a donne e uomini ruoli determinati e limitati del loro sesso.
- Discriminazione: (componente comportamentale) un’azione ingiustificata negativa o dannosa verso i membri di un gruppo, semplicemente a causa della appartenenza a quel determinato gruppo.
Educazione sessista. Stereotipi di genere nei libri delle elementari
Ricerca: , Irene Biemmi.
La maggior parte degli insegnanti che lavorano a scuola continuano a reiterare in maniera inconsapevole e acritica una cultura profondamente sessista, ovvero la cultura in cui loro stesse sono nate e cresciute.
C’è stato un progetto, il Progetto Polite (Pari Opportunità nei Libri di Testo), che è un progetto europeo di autoregolamentazione per l’editoria scolastica nato con l’obiettivo di promuovere una riflessione culturale, didattica ed editoriale il cui esito sta quello di ripensare i libri di testo in modo tale che donne e uomini, protagonisti della cultura, della storia, della politica e della scienza siano presenti sui libri di testo senza discriminazioni di sesso.
Nella ricerca, si è analizzato un campione di 350 storie e si è fatta un’analisi quantitativa e un’analisi qualitativa. Nell’analisi quantitativa si è creato una griglia all’interno della quale erano presenti:
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- Frequenza di protagonisti maschili e femminili nelle storie: solitamente nei libri antichi il protagonista era principalmente un uomo adulto, mentre le femmine e i bambini erano personaggi secondari delle storie.
- Contesti in cui sono collocati i due generi con particolare riferimento alla dicotomia spazio chiuso/spazio aperto: nei testi antichi si notava che quando la storia è ambientata in spazi chiusi (tendenzialmente la casa) la protagonista è la casa, mentre quando la storia è ambientata in spazi aperti il protagonista era quasi sempre maschi.
- I termini con cui descrivono maschi e femmine.
I risultati mostrano che ancora oggi i protagonisti delle storie sono più spesso maschi che femmine, quindi nei libri di testo della scuola elementare per ogni 10 protagoniste femminili che vengono presentate ci sono 16 protagonisti maschi.
Per quanto riguarda le professioni dei protagonisti, quasi tutti i protagonisti maschi hanno una professione, mentre le protagoniste femmine non hanno una professione, sono generalmente mamme. Ai protagonisti delle storie sono attribuite 50 diverse tipologie professionali, tra le quali: re, cavaliere, maestro, ferroviere, marinaio, mago, scrittore, ecc… Mentre alle protagoniste femminile soltanto 15 tipologie professionali, le quali: maestra (in assoluto la più frequente), seguita da strega, maga, fata, principessa, casalinga, ecc…
Inoltre, per quanto riguarda il come vengono classificati maschi e femmine, si va a vedere gli aggettivi che si trovano abbinati a personaggi maschili e femminili. Il dato più impressionante è il fatto che nei libri di testo la maggior parte degli aggettivi ha un genere, perché pure gli aggettivi hanno un genere. Ci sono alcuni aggettivi che sono colpiti da interdizione linguistica che vengono attribuiti ad un genere, come sostiene Sabatini, che dice che per esempio “leggiadra” sia un aggettivo unicamente femminile. Quindi alcuni aggettivi sono attribuiti unicamente ai maschi (come coraggioso, sicuro, orgoglioso, serio, ecc…), mentre altri unicamente alle femmine (antipatica, pettegola, invidiosa, docile, ecc…).
Questo ci fa capire che il sesso maschile, in base agli stereotipi della nostra società, è forte, mentre il sesso femminile è debole. Questo crea una stereotipia di genere.
12/10/20 Intervento Lara Ferla
Violenza di genere, violenza domestica e strumenti giuridici di tutela
Quando si parla di violenza di genere e violenza domestica non vi è tanta chiarezza sulle loro differenze.
La violenza di genere non nasce come concetto in ambito giuridico. Il genere non ha una componente biologica ma ha una componente sociale, antropologica, filosofica, in generale ci si riferisce in ambito giuridico ad una attribuzione di ruoli e comportamenti che sono appropriati per una donna o per un uomo. Questo tema si collega ad un altro ambito problematico che è quello della violenza domestica, perché l’acquisizione di un determinato ruolo o comportamento considerato appropriato per una persona in relazione alla sua appartenenza di genere nasce spesso nel contesto famigliare. È nel contesto famigliare che si mettono le radici di quei primi comportamenti di orientamento, ovvero appropriati a quella persona in base al genere di appartenenza.
Il tema della violenza non è un tema che può essere considerato specifico di un determinato ambito o Stato, ma è un fenomeno che attraversa in senso trasversale molti Stati e molte società e necessità di una azione comune. In ambito giuridico non si può pensare di poter affrontare questo argomento solo all’interno dei propri confini, quindi le fonti sovranazionali hanno proposto delle Linee guida che si indirizzano a più Stati perché vi è la necessità di armonizzazione della tutela da parte di tutti gli Stati componenti delle istituzioni sovranazionali.
La violenza è un fenomeno complesso, non deve essere correlato solamente alle donne ma riguarda le donne in modo sproporzionato, ma se colpisce le donne in maniera sproporzionata (e quindi si ragiona in termini di proporzione) vuol dire che i soggetti che subiscono violenza sono di più e non solamente le donne.
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Le fonti sovranazionali hanno proposto la tutela della persona prima di tutto come “essere umano” senza particolari distinzioni, ma successivamente si è creato un focus molto più specifico sui soggetti più vulnerabili (prima di tutto i minori e poi le donne). Infatti già a partire dagli anni ’70, con la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne del 1979, si è proposta la definizione di discriminazione contro le donne, ovvero indica ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l’effetto o lo scopo di compromettere o nullificare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio per parte delle donne dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile o in ogni altro settore. Questa prospettiva però cambia, perché a partire dagli anni ’80 emerge un movimento a livello proprio di istituzioni europee che prende in considerazione in modo specifico la tutela della donna in quanto persona offesa da reati. È significativo come movimento culturale e dal punto di vista giuridico, perché l’attenzione delle istituzioni europee si è spostato da una tutela della donna e dei suoi diritti alla considerazione dei fenomeni violenti che colpiscono le donne. In particolare, nel 1986 vi sono una serie di Raccomandazioni generali CEDAW che denotano che questi interessi sono percepite come importanti ma non hanno una valenza normativa diretta. Molto importante è infine la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011 di Istanbul. Questa convenzione si rivolge a tutti gli Stati d’Europa e nel “Preambolo” (ovvero, la premessa che non è ancora il carattere dispositivo/vincolante ma che non è da sottovalutare perché si considera condivisa e dato per scontato) si condanna ogni forma di violenza contro le donne e di violenza domestica, si riconosce che il raggiungimento dell’uguaglianza di genere (di diritto e di fatto) è un elemento chiave per la prevenzione della violenza contro le donne, si riconosce che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in posizione subordinata rispetto agli uomini, si riconosce che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica, si riconosce che anche i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all’interno della famiglia.
La violenza domestica nasce all’interno delle situazioni famigliari ma è intesa anche dalla violenza messa in atto nelle relazioni affettive, che non è solamente una violenza fisica, ma può essere anche una violenza sessuale, una violenza psicologica ma anche violenza economica, ovvero persone che non hanno alcuna possibilità di amministrare il loro denaro (proveniente dal loro lavoro) oppure persone che devono chiedere ad un'altra denaro, perché ad esse viene impedito alcuna forma di lavoro.
Nella convenzione sovranazionale di Istanbul si inserisce una definizione e questo è importante perché ci richiama l’attenzione sulla necessità di avere dei punti condivisi nell’ottica dell’armonizzazione della tutela.
L’art.3 riguarda le definizioni:
- A. Con l’espressione violenza nei confronti delle donne si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, compresa la minaccia di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata.
- B. L’espressione violenza domestica designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
- C. Con il termine genere ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini.
- D. L’espressione violenza contro le donne basata sul genere designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato.
Ci sono dei reati che non hanno una specifica vittima, per esempio la diffamazione o agli incidenti stradali, qualsiasi persona può essere soggetto di questo reato. Mentre se si pensa ad altri reati, come per esempio il reato di furto con strappo, ci si immagina già una tipologia di vittima (per esempio le signore anziane). Quindi considerare la violenza contro la donna in quanto donna significa considerare la violenza su una donna in base alle sue caratteristiche di genere, per esempio nei reati di onore, ovvero le donne devono mantenere il ruolo di inferiorità e se non mantengono queste posizioni possono essere vittime di reati.
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- E. Per vittima si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b.
- F. Con il termine donne sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.
Questa Convenzione vuole tutelare la persona in senso olistico, ovvero non si deve pensare alla donna come alla donna adulta e matura, ma si deve prevedere dal punto di vista dell’orientamento culturale una tutela il più possibile estesa, perché la tutela delle donne inizia con la tutela delle bambine.
La Convenzione di Istanbul in riferimento alle forme di violenza riferite alle bambine si riferisce al fatto che le bambine molto spesso sono protagoniste di scelte che possono incidere molto sulla loro vita, come per esempio l’accesso alle cure mediche, alla scuola, alle risorse, che molto spesso viene privilegiato, in alcune culture, il figlio maschio come colui che può fare accesso a queste cure rispetto alle femmine. La Convenzione di Istanbul prende in considerazione due specifici fenomeni che riguarda le bambine, ovvero i matrimoni forzati e la mutilazione degli organi genitali femminili.
La Convenzione ha impegnato tutti gli Stati membri a perseguire degli obiettivi e di azioni:
- In primo luogo è quello di assistenza nei confronti delle donne, come assistenza linguistica, psicologica, giuridica, materiale, ovvero tutti i tipi di comportamenti che possono essere attuati ad una persona vittima di questi comportamenti violenti.
- In secondo luogo, riguarda il fatto di creare delle figure professionali che nel rispettivo ambito di competenza siano formate per affrontare il fenomeno della violenza di genere.
Le Parti devono adottare le misure necessarie per campagne e programmi di sensibilizzazione, programmi scolastici che includono temi quali la parità di genere, ruoli di genere non stereotipati, reciproco rispetto, adeguata formazione professionale di tutte le figure che si occupano delle vittime e degli autori degli atti di violenza che rientrano nell’ambito applicativo della Convenzione, istituzione di programmi di trattamento per prevenire il rischio di recidiva e l’elaborazione ed attuazione di politiche e di linee guida nel settore della comunicazione e dei mass media, per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità.
La Convenzione di Istanbul espressamente identifica come forme di violenza nei confronti delle donne:
- Violenza psicologica.
- Atti persecutori (stalking).
- Violenza fisica.
- Violenza sessuale.
- Matrimoni forzati.
- Mutilazioni genitali femminili.
- Aborto forzato.
- Molestie sessuali.
Le forme di violenza rispetto alle quali emerge con maggiore evidenza l’importanza della violenza delle donne sono, per esempio, i maltrattamenti. Già prima del 2011 esistevano articoli che indicavano delle norme per evitare questi tipi di violenza, ma con il 2011 è cambiata la prospettiva di tutela da voler dare alla donna e ai reati che subisce. Nell’articolo sui maltrattamenti, la definizione di maltrattamento è lasciata volutamente aperta per poter permettere alle persone di dare diverse definizioni ai maltrattamenti e di poter decidere se una persona può entrare a far parte di questa categoria o meno. Significa porre una persona con comportamenti reiterati nel tempo in un clima di sofferenza psicofisica. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno (minore ad essere maltrattato) di una persona minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato. Il maltrattamento ha una pena che va dai quattro ai nove anni e non bisogna sempre dare per scontato che l’altro genitore sia comunque responsabile dell’azione verso il bambino. Il maltrattamento in danno di quella persona vuol dire che viene maltrattata quella persona, mentre violenza in presenza o assistita vuol dire che una persona è fisicamente presente quando un’altra persona viene picchiata oppure anche solamente quando si vedono lividi o sangue ma non si dice niente. La responsabilità per i maltrattamenti è punito a titolo di DOLO, questo significa che bisogna dimostrare che il soggetto che ha agito avesse la consapevolezza e la volontà del fatto tipico. Se il soggetto aveva rappresentazione e volizione dello stato di situazione
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