Appunti lezioni privato - Sartori
Fenomeno giuridico e fenomeno sociale
Fenomeno giuridico → fenomeno culturale, è un fenomeno sociale. Il diritto giuridico è la più complessa e articolata manifestazione della vita sociale. Si riferisce alla pluralità degli eventi che in virtù di diritto oggettivo producono effetti giuridici (es: obblighi, diritti, situazioni giuridiche, li fanno magari cessare). Non sono solo formali (stipulare contratto), ma anche non formalizzati (nascita, morte).
Nascita → evento naturale, si acquista la capacità giuridica, è titolare di situazioni giuridiche (senza si diventa res = no capacità giuridica, es: animali, schiavi).
Es:
- Art 941, l’alluvione → unioni di terra e incrementare successiva ai lati dei fiumi, appartengono al proprietario.
- Art 924, disciplinare lo sciame d’api, ha diritto di inseguirlo nel fondo altrui.
- Art 932 il tesoro, appartiene al fondo del proprietario dove si trova.
- Art 1912 guerra e tumulti, salvo patto contrario l’assicuratore non è obbligato da queste cause.
Se ogni fenomeno giuridico è un fenomeno sociale, non è vero il contrario (es: relazioni amicizia, amorose.. → hanno regole sociali, differente dal matrimonio perché ha un contratto art 143, obbligo reciproco fedeltà, coabitazione…).
((es: amico chiede di essere accompagnato in altro posto, stipula contratto o no? In caso sarebbe contratto trasporto, e se non lo mantiene, sanzione severa)).
Linea distinzione tra fenomeno sociale e giuridico → dettata dal diritto oggettivo, (solo il legislatore, è riduttivo).
Il diritto si articola in diverse branchie, con diversi ambiti di applicazione, ha una propria giustiziabilità.
Distinzione tra diritto pubblico e privato
Diritto pubblico → regola rapporti tra enti pubblici e cittadini, tra stessi enti pubblici, organizzazione enti stato e elementi di quiete sociale. Interesse generale. Ha elementi che lo allontanano dal diritto privato (es: supremazia: nel pubblico ha una posizione di supremazia nel confronto dell’altra. La posizione giuridica del cittadino nell’autorità non è il diritto oggettivo, ma è l’interesse legittimo (diritto amministrativo). L’interesse legittimo = interesse concreto cittadino (legalità..). La pretesa diritto soggettivo si fa valere dinanzi al tribunale civile.
È sempre orientato a perseguire interesse generale (non esclude che anche quello privato lo sia, ma in maniera meno rilevante).
Diritto privato → interesse del singolo.
Il diritto penale ha il compito di sanzionare colui che ha infranto la legge.
Art 2043 → stabilire se un diritto soggettivo viene leso al di fuori di una relazione obbligatoria. Tizio che bastona dolorosamente Caio. L'articolo introduce: ma se quel fatto è doloso o colposo e ha fatto una cosa non voluta deve risarcire lesioni diritto soggettivo sul piano economico. “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Qui l’attenzione cade sul diritto soggettivo, non importa se dolo o colpa.
Diritto oggettivo e diritto soggettivo
Diritto → latino rectus (retto, diritto). Etimologia che suggerisce una direzione, norma da rispettare. È lo studio del diritto oggettivo. Ma ha diverse declinazioni: profonda connessione tra diritto ogg e sogg:
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Diritto oggettivo → identificare norme giuridiche che regolano la convivenza in una determinata comunità, stabiliscono diritti dei doveri (della comunità) che dovrebbero riflettere i valori che innervano la comunità stessa. Insieme di norme, proposizione funzionale che stabilisce i valori nell’ambito sociale. Una norma. È un fenomeno culturale.
Fonti e struttura del diritto oggettivo
Struttura:
- Generalità.
- Astratte (non si riferiscono a situazioni concrete ma tipologie), il giurista deve interpretare.
- Coercibilità, meccanismi che garantiscono il rispetto delle norme (sanzioni = se violate). (es: multe = sanzione pecuniaria o prigione).
Le norme derivano dagli organi legislativi, istituzioni sociali che producono il diritto (fonti del diritto).
Garantisce l’ordine, struttura portante → ordinamento giuridico.
Società e comunità → pluralismo giuridico (hanno proprie regole giuridiche, es: sportiva, familiare, condominio, soci società, fenomeni plurali perché si “modificano” in base alla comunità).
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Diritto soggettivo → nozione complementare all’oggettivo, assai complessa, posizione giuridica che indica la posizione dell’individuo all'interno dell'ordinamento giuridico nell’ambito del diritto privatistico.
Lo studio del diritto privato = studio diritto sociali. Il diritto soggettivo rappresenta situa giuridica attiva che il soggetto ha negli ambiti privatistici (es: diritto di proprietà è soggettivo, si identifica come serie di facoltà che un individuo ha rispetto a un bene/res - distruggerlo, costruirlo…), è un diritto di pretendere nei confronti di un altro soggetto un certo comportamento, in virtù di un'obbligazione, di ottenere prestazione di un facere, dazione di un bene.
È una categoria ordinante, es: testamento, contratto, matrimonio.
Categoria fondativa del nostro diritto privato. Esempi diritti soggettivi:
- Diritto personalità, all'integrità fisica → diritto al nome, immagine, pseudonimo.
Libertà e interesse individuo → diritto sogg, lascia l'individuo affermarsi agli altri e allo stato il suo essere. (Diritto proprietario ai tempi era molto rilevante di una società, oggi non lo è più, lo è la da pensare il ruolo della donna negli anni ‘50 e oggi…).
19 secolo → nasce idea stato, netta distinzione diritto pubblico e privato.
Diritto fenomeno culturale e mutevole. Tassonomia relativa (es: common law, non c’è distinzione radicata come nel civil law - danni punitivi hanno finalità come una sanzione di diritto penale nel nostro ordinamento).
Diritto pubblico
- L’autorità ha posizione di supremazia sul cittadino (ha interesse legittimo = interesse giuridicamente tutelato, così che la pubblica amministrazione).
Domanda → l’ente pubblico gode di una supremazia, situa giuridica del cittadino ha interesse legittimo (può avere valenza privatistica, è possibile chiedere risarcimento per lesioni).
Diritto privato
- Principio di parità, non c’è posizione di supremazia, vi è una rete di regole di base (regole sociali di base, tra soggetti in una comunità). !!Dove vi è un diritto vi è un dovere!!
- Interessi posti a presidio dell’individuo, persegue interesse dei singoli (diritti immagine, status coniuge…).
- Molti principi fondativi però del privato riflettono interessi generali, oltre quelli dell’individuo (es: tutela affidamento). → Contratto favorisce ricchezza, scambio di beni (quindi generali non solo individuali).
- Conflitto di interessi (es: bottiglie vino..).
- Concetto autonomia privata (concetto fondativo) → forma di libera autodeterminazione del contenuto dei rapporti giuridici che il soggetto instaura, libertà di autodeterminarsi contrattualmente (decidere modalità).
Ma d’altro campo ci sono dei limiti:
Norme imperative → solite del diritto pubblico, norma che introduce regole che non possono essere erogate dalla volontà delle parti. (es: stabiliscono capacità di agire, a presidio tutela consumatori, disciplinano prestazioni diritti). Regole imperative, non derogabili (perché poste a tutela di interessi generali, che si declinano rispetto al contesto). Nel diritto pubblico la violazione di una di esse porta la sanzione, nel diritto privato comporta una sanzione più significativa (es: nullità del contratto = violazione norma imperativa nel diritto privato).
Il contratto che ha per oggetto un bene illecito è un contratto nullo. Sia per il pubblico che per il privato, la violazione porta una sanzione. (es: art 1229 pag 258 cc + art 2744 pag 508 cc + art 1815 pag 319 cc).
Norme dispositive → norme che possono essere derogate dalle parti, operano con una sorta di default nel sistema giuridico. La maggior parte delle norme sono dispositive. Fondamentali per garantire l’autonomia contrattuale (le parti possono adattare il contratto a loro interesse). 43.44 (es: art 1182 pag 253 cc).
Soggetti, atti, fatti e rimedi
Soggetti di diritto → persone fisiche.
- Atti giuridici → manifestazione di volontà (es: contratto, testamento, matrimonio).
- Fatti giuridici → fatti materiali che producono fatti giuridici (nascita, terremoto, morte, scorrere del tempo inesorabile).
- Fatti illeciti → omissioni che comporta o situazione giuridici risarcitori.
- Rimedi o azioni di tutela → ibi ius, ibi remedium = dove c'è il diritto soggettivo, c'è il rimedio (nel common law è il contrario).
Diritto privato trova essenza nella pratica → es: conflitto contrattuale. Giurista deve interpretare la clausola (bisogna sapere come fare, vi sono norme tecniche che se non seguite è viziata, si può imputare per erronee interpretazioni).
Es: individuo causa danno al di fuori di un contratto, incidente automobilistico… dove si alloca il danno? Lì dove cade o traslato al danneggiante/soggetto terzo? C’è colpa? C’è un concorso di colpa? Vi è danno morale? Bisogna interpretare un testamento… se c’è.
Non vi è diritto se non c’è stato.
Potere politico → dello stato, che ha molto interesse nel diritto (lo monopolizza, es: riv francese).
Umanità del diritto e rapporto tra diritto e società
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Umanità del diritto → diritto è uno strumento che nasce con l’uomo ed è funzionale alle esigenze dell'uomo. Se non ci sono umani non serve diritto (es: animali). Diritto cambia nel tempo (come cambiano abitudini.., es: proprietà della ressa, cambiato molto negli ultimi anni o il diritto di famiglia). Cambia anche in base allo spazio, es: comparazione giuridica (common law e civil law).
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Rapporto tra diritto e società (diritto come fenomeno sociale) → vive una dimensione intersoggettiva. Il sociale è importante per il diritto, ma non essenziale! Il diritto si occupa: guardare il fenomeno dell’organizzazione del sociale e dell’osservanza delle regole organizzative che una determinata società si dà.
Organizzare e osservare (punti cardine del diritto). Il diritto non necessariamente coincide con un insieme di comandi che devono essere passivamente seguiti, ma l’essenza è l’atto di ordinare, organizzare.
Qualità dell'osservanza rende una legge giusta e una che lo può sembrare.
Le norme non sono tutte comandi (anzi!) (es: art 1477, formulazione norma sotto forma di precetto).
Parallelismo tra linguistica e regola giuridica → noi le accettiamo inconsapevolmente, anche perché le usiamo per cooperare. La qualità dell’osservanza del diritto è analoga alla linguistica, il neminem laedere (non ledere, pregiudicare i diritti soggetti altrui), la osserviamo perché è naturale non per il 2043 cc.
Si parla di complessi istituzionali (sia diritto che lingue).
Il diritto è un’istituzione, le categorie giuridiche sono istituti.
(es: atto per trasferire bene dal patrimonio di un soggetto ad un altro, dietro pagamento del prezzo → compravendita. Art 1470 cc, serie regole giuridiche → il legislatore ha raccolto informazioni, non nasce dal cc ma è l’espressione di un'auto organizzazione di antichissime civiltà).
Regole giuridiche e sanzione
Regole giuridiche → formulate in maniera generale e astratta:
- Generale → sono dirette a regolamentare possibili conflitti futuri riconducibili alla previsione stessa (es. art 833 cc, il proprietario non può fare atti che molestano/nuocere altri → sarebbe abuso del diritto). Serve per il principio di eguaglianza (art 3 cost). Nel nostro codice civile (diverso da altri, es: svizzero) → non c’è specifica norma di non esercitare in maniera abusiva il diritto, ma abbiamo diversi art che lo promuovono es art 833.
- Astratta → tipizzata dal legislatore/dalla regola, sempre uguale a se stessa. Ricavata da essa per risolvere il problema concreto.
Sanzione → al soggetto che ha un comportamento lesivo alle nostre norme. Effetto del comportamento disfunzionale dalla prospettiva del soggetto leso.
Diritto privato → non ha valenza sanzionatoria a carico del soggetto che viola la norma, ha funzione di rimedio della lesione subita dal soggetto.. è una reazione che ha finalità di rimedio della lesione subita dal soggetto.
Rimedio → si attiva tramite azione processuale, vi sono tre grandi aree:
- Tutela risarcitoria → (es: risarcimento danni autovettura) - dal passato, dall’assunto.
- Tutela ripristinatoria → legislatore deve ripristinare una situa giuridica, in modo tale che ritorni ad essere previolazione norma giuridica di diritto privato. (es: riparamento autovettura, com’era prima) - dal passato, dall’assunto.
- Tutela inibitoria → guardano al futuro, tende a prevenire l’imminente violazione del diritto sogg. (es: art 844 norma costruita al “contrario” - togli i due non - il proprietario del fondo può impedire oltre un certo livello le emissioni di fumo ecc → risarcimento danno e chiede al giudice di ordinare di smettere di emissione di fumo).
2043, 1175 (correttezza), 1176 (diligenza). Molti pensano che possano essere dati solo se previsti dal legislatore, ma alcuni invece pensano che in un contesto socio economico attuale, pensare che l’inibitorio abbia un suo campo non sia intelligente.
Alla base di tutte rimane il diritto soggettivo (tutti quei soggetti sono suscettibili di essere valutati sul piano economico).
Se c’è un diritto soggettivo ci sarà sempre un rimedio.
Spesso il legislatore prevede norme che abbiano una valenza – art 1321 (IV), 2082 (V), 1655 (IV), 812 (III), 1350 (V).
1.12 norme definitorie → ci permette di identificare che tipo di contratto è (compravendita, comodato, locazione…).
Fonti del diritto
Fonti del diritto → il diritto trova legittimazione in determinati atti e fatti.
Il diritto trae la propria origine da processi di formazione che sono legati all’autorità statale prevalentemente.
Diritto positivo → l'insieme delle norme giuridiche, effettivamente in vigore in un dato momento storico e in un dato regolamento posto da uno stato. Qualsiasi ente che il governo riconosce una potestà regolamentare (es: decreti ministeriali, normativa antitrust, poteri regolamentari..).
Diritto naturale → principi universali, immutabili, connotanti la natura umana, validi indipendentemente le leggi poste in diversi momenti storici (es: diritto alla vita)! Positivo ≠ naturale.
Le fonti del diritto si distinguono per categorie, che presentano efficace normative differenti l’una dall’altra. Ogni categoria ha gradazione e intensità diverse, a riferimento della vincolinità dell’atto preso in considerazione.
Ordine normativo e gerarchico.
Diversi criteri:
- Gerarchico → fonte subordinata non può introdurre delle norme di segno contrario rispetto alle fonti sopra. ⇢ Prevale sempre quella superiore. Se siamo nello stesso livello gerarchico, allora prevale la legge posteriore (avvenuta successivamente alla prima). Es. art 1 preleggi, un regolamento non può.
- Competenza → problema tra organi legiferanti - emanare leggi - (es: conflitti poteri legiferanti di una regione di ⇢ uno stato).
- Specialità → una norma speciale prevale su una norma generica (es: norma che tutela fascia di soggetti più ⇢ deboli).
- Norme europee → 1957 trattato di Roma, crearono la comunità europea su cui si fonda ora l’EU.
- Decreti legislativi, decreti legge.
- Leggi regionali.
- Regolamenti del potere esecutivo.
- Usi normativi (≠ usi negoziali).
Stato di diritto. Non è libero perché bisogna sempre rispettare l'ordine gerarchico.
Il controllo su una legge ordinaria e una disposizione costituzionale è affidato alla corte costituzionale (dal 1956), un organo deputato a valutare l’eventuale incostituzionalità di una qualunque legge (ordinaria) del nostro paese (es: violazione diritto di uguaglianza, di libera associazione, di riservatezza).
(es: Diritto patrimoniale privato, è un referente essenziale per un interprete che si deve occupare di contratti ecc, tutela risparmio..).
La costituzione è un atto importante, anche nel diritto privato.
Normativa europea, le fonti comunitarie/europee → fondamentali nello studio del diritto privato (maggiormente nel settore economico), l'obiettivo primario era quello proprio quello del mercato unico. La regola generale è quella dell’attività transfrontaliere. Molte norme di mercato sono ormai di fonte europea.
Se una legge ordinaria contrasta con un diritto UE, prevale il regolamento europeo. (es: giudice italiano che deve risolvere controversa, se si trova di fronte una legge ordinaria italiana che contrasta quella EU, è tenuto a disapplicare la legge italiana e applicare quella EU).
Leggi regionali → si occupano poco di diritto privato, il quale ha una valenza nazionale.
Regolamenti → normative di secondo livello, traggono origine dalle leggi. (es: art 4 preleggi).
Usi normativi → non sono atti, non sono fonti scritte. È una fonte che non viene a rilevare a seguito di un procedimento formale di emanazione. L’uso normativo è una regola giuridica che viene proclamata dalla comunità non da enti, vi è un'auto organizzazione.
Chi agisce per far valere un diritto soggettivo, ha l'onere di provare i fatti che vi sono a fondamento del suo diritto. (es: nel libro VI della tutela dei diritti, art 2697 comma I, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”). Chi va in corte e sostiene di avere un diritto, legato al diritto positivo, dovrà avere le “prove” di esso. Usi vengono pubblicati nelle camere di
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