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Istituzioni di diritto privato I

Il diritto vive, cresce e cambia con gli uomini → se il diritto non si evolvesse con gli uomini e la società sarebbe un problema: non esiste una nozione di diritto, ha vari aspetti e sfaccettature → concetto che resta connesso all’evoluzione umana → il diritto è fatto per gli uomini e nasce con gli uomini: dalle prime formazioni umane si sono organizzate a vivere insieme, in comunità → l’uomo solitario era in una condizione di anarchia = senza regola → palafitte: quando sono due persone si pone il problema del diritto: il più forte si imponeva sugli altri → la forza e il diritto si esprimevano con la clava → evoluzione delle capacità intellettive: discorso di convenienza → il diritto rispondeva ad un’esigenza → insieme di regole che passata alla fase di relazionalità: diritto rispondeva all’esigenza finché i cittadini non andassero a belligerare tra loro: non sempre si può vincere con l’atto di forza.

Diritto = insieme di regole che serve a rispondere alle esigenze che i membri della collettività non arrivino a distruggersi con atti di forza.

Il diritto è un elemento essenziale della società, tuttavia ha variabili dipendenti per esprimere la sua massima funzione di scienza studiata per gli uomini: è l’insieme di regole che governa la vita, la convivenza pacifica e legittima di una collettività quando questa è caratterizzata da una serie di condizioni storiche ecc. tali da garantire libertà, democrazia e uguaglianza: concetto di diritto come noi lo recepiamo nel nostro sistema.

Condizione storica: di pace → collettività di conflitto non riesce a garantire un diritto per gli uomini.

Uno stato che non si avvalga della forma democratica non riesce a fornire il diritto.

Se non si prende come faro guida il concetto di uguaglianza non fornisce il diritto.

Es. 900 nazionalsocialismo: guerra, no democrazia, no uguaglianza → diritto non per tutti gli uomini, per chi al potere.

Es. monarchie illuminate: democrazia parlamentare che affianca la monarchia garantisce il diritto per gli uomini → patto: rinunciato ad una parte di sovranità per recepire atti normativi da parte degli organi dell’UE → Parlamento non ha funzione legislativa su alcune materie ma altri organi sovranazionali → regole di altri stati e presenti nel nostro → convenzioni internazionali: creare altro diritto per il governo specifico di alcune materie.

  • Trattati: rapporti fra stati dell’Unione Europea.
  • Convenzioni: rapporti con stati extraeuropei → rispettano il livello della concezione di diritto: principi di fondo che governano il grado di civiltà giuridica degli stati → es. schiavitù non è accettata → in qualsiasi caso dovesse venir meno un fondamento del nostro diritto non è accettato trattare con quei determinati stati.

L’ordinamento giuridico

Ogni società deve vivere con un complesso di regole che disciplinino i rapporti tra gli individui → l’uomo per natura cerca aiuto e collaborazione dei suoi simili: la collaborazione assicura il soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi.

Però per dar luogo ad una societas (gruppo organizzato) occorrono:

  • Regole di condotta che governino i comportamenti di ogni membro per assicurare una pacifica convivenza.
  • Regole di struttura/competenza, regole stabilite da appositi organi → il compito viene affidato secondo precise strutture.
  • Principio di effettività, che tutte le regole vengano effettivamente osservate → segna il limite entro il quale può dirsi che un dato complesso di regole disciplina un gruppo.

È comunque inevitabile che alcune vengano trasgredite e altre cadano in desuetudine.

Ordinamento giuridico = sistema di regole che disciplina la collettività e lo svolgimento della vita sociale (ordinare la realtà sociale) → si parla di diritto oggettivo: regole che organizzano la vita sociale. E di diritto soggettivo: quale situazione giuridica appartiene ad un determinato individuo.

Diritto:

  • Serve agli uomini per una pacifica convivenza.
  • Necessita dei suoi presupposti: stato libero, uguaglianza, regime politico democratico, laddove non vi siano è un diritto diverso da quello che si conosce nella collettività moderna.
  • Serve per rispettare la libertà degli altri, le regole di convivenza quando rispettano le esigenze di tutti garantiscono la libertà di tutti.
  • Riesce a proteggerci, fissa le regole di protezione delle sfere personali di membri della collettività.

Ordine alla collettività per far sì che i cittadini abbiano meno possibilità di conflitto tra loro → dove c’è una collettività c’è il diritto (ordine) → impulso istintivo che la collettività si dà → diritto come strumento ordinante: per cogliere che tipo di ordine si viene a dare per il diritto.

Ogni collettività nelle varie fasi storiche ci danno modelli diversificati di sistemi giuridici, di agglomerati di norme e gruppi di disposizioni che mirano a regolamentare la formazione della società → esistono vari tipi di organizzazione: la più importante è la società politica = si propone finalità di ordine generale (soddisfazione di quello che precede ogni bisogno condizionandone il conseguimento) -> struttura articolata.

In età moderna si è verificato un fenomeno di espansione dei compiti pubblici che si orientano a creare le condizioni per il pieno sviluppo della persona (art. 3 Cost.) promuovendo lo sviluppo sociale ed erogando servizi e intervenendo nella vita economica disciplinando l’iniziativa dei privati (non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale) e assumendo la gestione di determinate attività.

Stato = comunità di individui (cittadini) stanziata in un determinato territorio sul quale si dispiega la sovranità dello Stato e organizzata in base ad un sistema di regole (ordinamento giuridico).

L’ordinamento giuridico si dice originario quando superiorem non recognoscit = la sua organizzazione non è soggetta a un controllo di validità da parte di altre entità → pluralità di ordinamenti: la soggezione può essere volontaria (es. ordinamenti sportivi) oppure necessaria e indeclinabile.

L’Unione Europea

L’Unione Europea = comunità internazionale di cui l’Italia fa parte.

Art. 10 Cost.: ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale (insieme di regole che disciplinano i rapporti tra i vari Stati) riconosciute → ha fonte consuetudinaria → origine dalla prassi delle relazioni tra gli stati (appositi accordi).

Art. 11 Cost.: rende ammissibile la sottoposizione dello Stato alle regole di organizzazione sovranazionale che vincolano l’operatività degli organi dello Stato stesso con una conseguente limitazione della sovranità dello Stato.

Il processo di integrazione europea è stato lungo → tre iniziali Trattati (CECA, CEE, EURATOM) volti a definire un’area di libera circolazione delle merci + progressivo allargamento del numero degli stati aderenti.

Trattato di Maastricht: fissa le regole politiche e i parametri economici per poter aderire all’UE, ha introdotto il concetto di Cittadinanza dell’Unione Europea e ha posto le basi per l’unione economico e monetaria.

Trattato di Nizza = Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Diversa dalla CEDU = convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: predispone un sistema di tutela internazionale dei diritti umani.

La norma giuridica

La norma giuridica = la giuridicità della norma dipende dal fatto che vada considerata dotata di autorità in quanto inserita nel sistema giuridico → quando una regola trovi origine in un fenomeno normativo → che sia idoneo a porsi come fonte di norme giuridiche.

È vincolante in quanto prevista da un atto dotato di autorità nell’ambito di organizzazione di una collettività (eteronoma: imposta al singolo da altri).

Vs. norma morale = è assoluta, obbliga solamente l’individuo che riconoscendone il valore decide di adeguarvisi (autonoma: il singolo se la impone da solo).

Fonti = fatti produttivi di norme giuridiche → la norma è espressa dalla volontà di un organo di elaborare regole (ad eccezione delle consuetudini) → è il risultato di un atto normativo e viene consacrata in un documento normativo.

Atto = testo.

Precetto = significato → individuazione del significato del testo normativo è il risultato di un’interpretazione.

Vs.

Legge.

Certo e definito tipo di atto normativo scritto elaborato da organi a ciò competenti → una certa legge può contenere diverse norme.

Come nasce il sistema di regole?

Creare un’immagine di una collettività fondata su regole giuridiche → osservazione sociologica: comportamenti classificati: sociali, giuridici, vincolanti o non → diverse regole di comportamento e molte non sono riconducibili alla valenza di regole giuridiche ma confinano con vari ambiti.

Es. se si facesse un gesto per proclamare il più forte si può ritenere un rito di forza per ribadire una superiorità → no senso giuridico.

Es. scambio di beni fra persone all’interno della società → no senso giuridico.

Es. riti religiosi sono regole religiose → collettività cosa pensa del lavoro dei due maggiori: in una collettività esistono più regole appartenenti a categorie diverse e di natura diversa: etiche, giuridiche, morali → non tutte le regole hanno il grado di giuridicità, che viene assunto quando le regole diventano generali, si auto legittima, mera presa di posizione, si dà il potere di creare una regola di comportamento → se chi crea la regola non trova opposizione ma rispetto, si affermerà come regola giuridicamente rilevante, potere autoritativo, i destinatari la manifestavano e rispettavano come regola giuridica → sistema giuridico di tipo monarchico/sovranista → colui che sta al comando della collettività ha il potere e può determinare delle sanzioni per chi non vuole sottostare a queste norme.

Norma giuridica: regola assunta da chi ha il potere di farla valere nei confronti dei consociati, una volta imposta i destinatari la seguiranno pena le sanzioni in caso di inosservanza → tutte le altre saranno regole di comportamento ma non norme giuridiche → perché non imposte dal comando → la differenza sta nella fonte da cui origina quella regola.

Chi assume il potere di produrre norme di legge in modo tale che i destinatari siano obbligati a rispettarli e in altre epoche il potere era tripartito in organi con competenze ben precise senza che il potere fosse nelle mani di uno o di pochi → procedure precise nella formazione del diritto che devono essere consentite dall’organo deputato a creare il diritto → regola diventa giuridica quando:

  • Nasce da un potere, prodotta da una fonte legittimata.
  • Assume carattere di generalità e astrattezza → garantiscono il principio di uguaglianza.
  • In caso di inosservanza prevede delle sanzioni.

Es. norma sul territorio sismico, non potrebbe valere per altri territori sismici, perché sono norme specifiche ad hoc → specificità (non hanno il carattere di generalità/astrattezza) → generale e astratta quando prevede un evento e si va ad intervenire per tutelare persone → esistono norme specifiche e sono chiamate norme eccezionali (caratterizzate dall’eccezionalità di un evento).

Se non presentano questi caratteri non sono giuridiche.

Ma nel caso in cui ci si trovi in uno stato religioso anche le norme religiose si considerano giuridiche.

Es. regola religiosa non ha carattere di astrattezza, generalità o obbligatorietà sanzionata → necessario guardare anche agli altri tipi di regole, interpretazione del diritto dovrà contaminarsi delle altre regole perché si rischierebbe di rimanere ad un’interpretazione letterale, legata al dato lessicale di una norma, il testo normativo va interpretato nel contesto → testo e contesto non possono prescindere l’uno dall’altro: un conto è scrivere la norma e un conto è interpretarla, quando si deve interpretarla è necessario osservare il contesto religioso, culturale, filosofico, sociale (perché sia completa) → principio che si fonda sull’esigenza del carattere di correttezza e buona fede.

Irti: se si contempla un determinato fatto A, generale e astratto determina un effetto B → convincimento che quel comportamento è obbligatorio.

La struttura di una norma

Norma = enunciato prescrittivo che si articola nella formulazione di un’ipotesi di fatto al quale la norma ricollega una determinata conseguenza o effetto giuridico che può consistere nell’acquisto di un diritto, insorgenza di un’obbligazione, modifica o estinzione di un diritto → periodo ipotetico (previsione di un accadimento futuro).

Fattispecie = la parte che descrive l’evento che intende regolare.

  • Astratta: fatto descritto ipoteticamente da una norma ad indicare quanto deve verificarsi per produrre una conseguenza giuridica. Individuabile attraverso un’operazione intellettuale di interpretazione del testo normativo.
  • Concreta: un determinato fatto realmente verificatosi rispetto cui la norma descrive gli effetti giuridici derivanti. Accertamento del fatto storico materialmente verificatosi.
  • Semplice: consiste in un unico fatto.
  • Complessa: consiste in una pluralità di fatti giuridici → l’effetto ricollegato dalla norma alla fattispecie non si verifica finché non si realizzano tutti i fatti giuridici da cui è costituita.

Richiede spesso una lettura coordinata di una pluralità di disposizioni normative: la descrizione di un fatto giuridicamente rilevante può divenire dalla combinazione di molti enunciati normativi.

Fattispecie a formazione progressiva → in alcuni casi: → si compongono di una serie di fatti che si succedono nel tempo e quindi si verificano effetti preliminari prima che la serie sia completata.

Sanzione = sono suscettibili di attuazione forzata (coercizione) o sono garantite dalla predisposizione di una conseguenza in danno del trasgressore (sanzione) → minaccia che favorisce l’osservanza spontanea di una norma.

Di fianco alle norme di condotta (primarie) il legislatore prevede delle norme sanzionatorie (secondarie) reazioni dell’ordinamento.

Deve assicurare ricorrendo anche all’uso della forza la salvaguardia della collettività e degli interessi/valori condivisi → lo stato moderno rivendica il monopolio dell’uso della forza, consentendolo ai privati solo in determinate circostanze (legittima difesa) → opera in modo diretto: realizzando il risultato che la legge descrive o in modo indiretto: l’ordinamento si avvale di altri mezzi per ottenere l’osservanza della norma.

Generalità della norma

La legge non deve essere dettata per singoli individui ma per tutti i consociati o per classi generiche di soggetti.

Astrattezza della norma

Non deve essere dettata per specifiche situazioni concrete ma per situazioni descritte ipoteticamente → deve regolare una serie indeterminata di casi futuri e deve essere applicabile a chiunque si troverà in quella situazione.

Principio di eguaglianza

I pubblici ufficiali devono rispettare nell’esercizio delle loro funzioni il criterio dell’imparzialità → obbligo di applicare le leggi in modo eguale (la legge è uguale per tutti).

Caratteri:

  • Formale: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzioni → riferimento solo ai cittadini ma la Corte costituzionale ha deciso che deve essere rispettato anche nei confronti degli stranieri → vincolo rivolto al legislatore ordinario e opera nel senso che l’individuazione delle categorie di soggetti di ciascuna norma è destinata → deve avvenire in modo non arbitrario: a parità di condizioni deve corrispondere un trattamento eguale e in caso di condizioni diverse un trattamento differenziato → Corte costituzionale deve controllare il rispetto del principio di eguaglianza (può dichiarare legittima o meno una norma).
  • Sostanziale: impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitino la libertà e l’eguaglianza dei cittadini → indicazione programmatica rivolta agli organi dello Stato sollecitati ad assumere misure idonee ad attenuare le differenze di fatto che discriminano le condizioni di vita dei singoli.

Equità

Equità → giustizia del caso singolo → il ricorso all’equità è però consentito solo in casi eccezionali: l’ordinamento sacrifica spesso la giustizia del caso singolo in quanto ritiene pericoloso affidarsi alla valutazione soggettiva.

Il giudice deve seguire le norme del diritto e può discostarsene soltanto nel caso in cui la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità (nelle cause di minor valore attribuite alla competenza del giudice di pace).

In tutte le altre ipotesi la norma deve essere rigorosamente applicata anche se conduca un risultato iniquo.

Equità integrativa = casi in cui la legge prevede che il giudice provveda ad integrare o determinare secondo equità gli elementi di una fattispecie.

Diritto positivo

Diritto positivo.

Complesso delle norme da cui è costituito un ordinamento giuridico.

Frutto degli atti concreti degli organi dotati di potere legislativo in un certo contesto.

Diritto naturale

Diritto naturale.

Matrice dei singoli diritti positivi (criterio di valutazione) → complesso di principi eterni ed universali, mutevole e condizionato, legato a concezioni religiose o ricollegato solo alla

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher annabarnabo12 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Pasquino Teresa.
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