Lezioni di diritto ecclesiastico
Documento soggetto alla normativa in vigore sul diritto d’autore, L. 633/1941 aggiornata da ultimo, con le modifiche apportate dal Decreto legislativo 8 novembre 2011, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142.
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Isabella De Leo
Diritto ecclesiastico
Lezione n° 1: Intelligenza artificiale e dimensione religiosa
Perché ci occupiamo di intelligenza artificiale? -> Concetto di riservatezza nel diritto canonico -> Documento Pontificia Accademia della Vita, organo della Curia romana, che si occupava del rapporto tra intelligenza artificiale e riservatezza.
Il tema intelligenza artificiale è un tema importantissimo, oggi utilizzata in tutti gli ambiti, in tutte le dimensioni della nostra esistenza in cui vi è un dispositivo tecnologico.
L’intelligenza artificiale sta cambiando ed ha cambiato il modo in cui noi vediamo, percepiamo la realtà, ed è una tecnica che trasforma tutto ciò che noi facciamo anche se non lo sappiamo.
È un tema interdisciplinare cioè non si può parlare di essa in un corso di diritto civile, penale, ecc., senza avere delle conoscenze tecniche minime.
1. Intelligenza artificiale: cos’è
Gli ingegneri ritengono che l’IA nasca alla fine del 1950, grazie ad Alan Turing (cd papà dei computer), uno dei primi ingegneri che inizia prima a pensare, progettare e poi costruire dei calcolatori (PC); ed egli nel costruire questi strumenti si pone una domanda “ma questo calcolatore è in grado di pensare?” e scrive un articolo pubblicato sulla rivista MIND che suscita la curiosità di tutti gli studiosi di ingegneria -> ci si chiede “ad oggi siamo in grado di costruire macchine che fanno dei calcoli, quindi dalla macchina per costruire utensili si è arrivati a quella che calcola, dunque per la prima volta si fabbricavano macchine che non servivano per avere oggetti concreti ma prodotti astratti”.
Dalla fine del 1950 ad oggi tutto è cambiato, l’essere umano ha la capacità di raccogliere un’enorme quantità di dati, e abbiamo dei computer che sono velocissimi.
Ma come fa oggi il computer ad elaborare queste info ad una velocità estrema? Grazie a degli algoritmi -> formula matematica consistente in una serie di istruzioni in successione che l’ingegnere dà alla macchina, al computer o al sistema -> questo riceve le info e le rielabora secondo delle istruzioni date dall’algoritmo.
Attualmente gli algoritmi sono estremamente sofisticati e quindi i sistemi di IA si possono applicare ad ogni ambito -> è cambiato il modo in cui noi facciamo tutte le cose.
Ma cosa si intende per IA? Domanda a cui è difficile rispondere perché tra gli studiosi di IA non c’è un modo unico di vedere tale strumento, sia perché è relativamente nuovo, sia perché dato che l’IA si applica a più settori, per ognuno di essi c’è una definizione.
La prima definizione è stata coniata dalla Commissione europea nel 2018 -> una macchina può essere definita intelligente quando capisce l’ambiente in cui si trova, si mette in relazione con ciò che percepisce e quando è in grado di risolvere un problema che un umano gli pone, con una certa autonomia.
Soprattutto può dirsi intelligente, quando affrontando un problema lo risolve anche ricordando ciò che ha già fatto.
La macchina potrebbe somigliare all’uomo apparentemente ma hanno differenze nella capacità di apprendimento perché la macchina, a differenza dell’uomo (che ha un’intelligenza intrinseca), non è in grado di imparare autonomamente, segue le istruzioni dell’ingegnere Isabella De Leo che lo ha progettato.
L’uomo poi inoltre è veramente autonomo, la macchina no, è stata programmata in un determinato modo, non distingue, non può scegliere.
In base a questa definizione della Commissione europea distinguiamo due tipi di IA: software (es. assistente vocale) e IA incorporata in dispositivi hardware (es. robot).
Questa distinzione non è sempre accolta, alcuni ingegneri distinguono tra IA e robotica.
Grazie all’IA abbiamo assistito al passaggio dalla robotica intelligente (robot che riproduce delle azioni) alla robotica cognitiva (robot che non solo riproduce un’azione ma si adatta al contesto in cui quell’azione è riprodotta, e soprattutto si crea un’interazione con l’essere umano che usufruisce dei suoi servizi).
La seconda definizione di IA è la nozione che troviamo nel regolamento dell’Unione europea sull’IA del 2024 “il sistema di IA è un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili che per obiettivi espliciti o impliciti deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali” -> definizione di sistema di IA, per far comprendere che siamo di fronte ad un prodotto tecnico.
Si evidenzia poi che tale sistema è stato creato per risolvere dei problemi (grazie agli input cioè dati che l’ingegnere inserisce nel sistema stesso).
Il problema si pone nel momento in cui tale sistema non spiega perché fa una determinata cosa e non un’altra.
2. Rilievo giuridico della dimensione religiosa
Art. 19 Cost., art. 18 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, art. 18 Patto internazionale dei diritti civili e politici; art. 9 CEDU; art. 9 Carta dei diritti fondamentali UE -> dimensione religiosa definita come libertà religiosa radicata in modo originario in ogni individuo.
Dimensione religiosa riconosciuta come un diritto, fondamentale e inviolabile -> cioè il bene che il diritto riconosce e tutela è considerato essenziale innanzitutto per i singoli e poi per la vita della società.
È inoltre inviolabile cioè nell’ordinamento italiano, ma anche in ambito internazionale e sovranazionale, non può essere prodotta una sentenza, un atto amministrativo, o una legge, che leda la libertà religiosa.
Con riferimento all’ordinamento italiano la libertà religiosa è oggetto dell’art. 19 Cost. -> che afferma che tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa.
Quindi il diritto di libertà religiosa è riconosciuto ad ogni persona che si trova nel territorio italiano. Diritto che quindi spetta a tutti, a prescindere dal sesso, dall’età, dalle condizioni economiche-sociali; a prescindere da un rapporto di reciprocità con lo Stato dal quale l’individuo proviene.
L’art. 19 “tutti hanno il diritto di professare la propria fede religiosa” -> ognuno di noi può dire se credente o meno, se appartiene ad una confessione religiosa ma può anche non dirlo -> diritto alla riservatezza in materia religiosa.
Questo perché storicamente l’appartenenza religiosa delle persone è stata utilizzata contro le persone stesse (es. regime fascista e olocausto).
È un elemento che rende vulnerabili in base al contesto in cui si vive, ecco perché si ha il diritto di non manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa. Isabella De Leo
Art. 19 dice anche che ognuno ha il diritto di fare propaganda del proprio credo, non solo manifestando agli altri le proprie convinzioni religiose, ma anche facendo in modo di spingere l’interlocutore a convertirsi (es. testimoni di Geova).
Inoltre l’art. 19 dice che tutti hanno il diritto di esercitare il culto, cioè il credente ha diritto di vivere la fede partecipando ai riti che la confessione religiosa di appartenenza prevede.
In più anche se nell’art. 19 non è espresso in modo esplicito, garantisce anche la libertà di coscienza in materia religiosa -> diritto di non subire pressioni, intimidazioni, ricatti, nel momento in cui si forma una convinzione religiosa.
Come fa la libertà religiosa, diritto fondamentale e inviolabile che ha questi contenuti, ad entrare in relazione con l’IA? Cioè l’uso di IA come interroga, come tocca la dimensione religiosa?
Contatti di due tipi: uno culturale, l’altro giuridico in senso stretto.
3. I nessi tra uso dei sistemi di intelligenza artificiale e il fattore religioso: nessi culturali
Nesso culturale: nel momento in cui l’uomo sperimenta la capacità di costruire e pensare e progettare e usare delle macchine che riproducono alcune capacità della persona, entra in gioco un paradigma interpretativo che è lo schema creatura-creatore; che si applica all’IA in due modi diversi.
Es. -> se l’ingegnere che progetta il sistema e lo costruisce, crede che questa sua capacità di costruire una macchina, sia riflesso della sua natura di creatore (sono in grado di costruire tale sistema di IA perché ho ricevuto il dono dell’intelligenza da una divinità superiore a me, che mi trascende -> sono un riflesso della divinità); quindi se l’ingegnere è credente, tendenzialmente progetterà il sistema di IA, o colui che lo commissiona, è probabile che nel progettare segua i dettami della propria convinzione religiosa, progettando un sistema di IA che rispetti la persona e i suoi diritti, almeno quelli riconosciuti dalla condizione giuridica di appartenenza.
Se è credente, riterrà che il sistema non è una creatura ma macchina, cioè semplicemente un oggetto.
Tale interpretazione è stata seguita dal Parlamento europeo che con una risoluzione del 2020 ha stabilito che i sistemi di IA non sono soggetti di diritto (es. macchina che guida sola, se questa investe una persona oppure sbaglia strada, chi è responsabile del danno? Non è certo, dovrebbe essere chi l’ha progettata. Data l’incertezza si era proposto di dare ai sistemi cognitivi di IA personalità giuridica, ma il Parlamento lo ha escluso perché i soggetti di diritto sono solo le persone fisiche e giuridiche, cioè entità che hanno un sostrato umano).
In questa sua impostazione il Parlamento europeo ha operato inconsapevolmente in una dimensione religiosa, stabilendo che appunto solo l’uomo è creatura mentre la macchina è puramente un oggetto.
Inevitabilmente colui che progetta e che dà i dati, influenzerà il sistema con le proprie convinzioni religiose, o comunque del luogo al quale appartiene. Isabella De Leo
Secondo paradigma -> ingegnere non credente, quindi si sente Dio creatore della macchina: quello che penserà è che quello che fa non è dovuto ad una divinità che lo ha creato ma è dovuto a lui stesso.
In questa prospettiva si crea un problema giuridico etico -> nel momento in cui chi produce un sistema IA può fare quello che vuole, ecco che il sistema IA oltre ad essere una risorsa può diventare un pericolo, una minaccia per la persona.
Se chi lo progetta non ha dei limiti, questi sistemi possono massimizzare l’interesse di chi ha i soldi per pagare la progettazione a discapito di chi usufruisce di questi sistemi.
Questa realtà ha portato gli stessi ingegneri e produttori di IA anche non credenti, ad avvertire l’esigenza di essere aiutati nell’individuare dei criteri etico-giuridici per il proprio operato.
Sotto questo profilo l’IA fa emergere un problema che l’uomo ha sempre affrontato nel progredire nella tecnologia (es. energia nucleare che può essere utilizzata sia per agevolare alcune prestazioni a livello medico, ma anche per creare una bomba che potrebbe distruggere l’umanità).
Anche perché l’IA si è sviluppata in modo molto rapido, per questo vi è carenza di strumenti giuridici idonei a regolarla.
4. I nessi tra le nuove tecnologie e il diritto di libertà religiosa
Rapporto tra IA e religione: nessi giuridici
Questione che riguarda il macro-tema del rapporto tra IA e diritti umani, ad oggi non esistono delle fonti normative che considerano in maniera specifica il diritto di libertà religiosa in relazione all’IA -> la tutela religiosa rispetto agli strumenti di IA è in genere considerata inclusa nella tutela dei diritti umani, la Convenzione europea non parla in maniera specifica di libertà religiosa, ma in generale si dice che l’uso dell’IA non deve ledere i diritti umani -> tutela c’è ma non è puntuale.
Il regolamento europeo prende in considerazione la dimensione religiosa solo in due punti: anzitutto nel Considerando 29 prende in esame la dimensione religiosa affermando che se una persona appartiene ad una confessione religiosa di minoranza in un determinato Paese, è più probabile che venga manipolata dalle tecniche di manipolazione basate sull’uso dell’IA, perché l’appartenenza confessionale, in quanto appartenenza ad un gruppo meno riconosciuto, è un fattore di vulnerabilità.
Poi abbiamo un vero e proprio articolo del regolamento dell’UE che tratta della dimensione religiosa rispetto ai sistemi di IA: art. 5 punto G -> che vieta i sistemi di categorizzazione biometrica che sono utilizzati per individuare l’appartenenza religiosa.
Questo sistema trae i dati sulla nostra persona semplicemente guardandoci. Da questa classificazione si potrebbe dedurre anche l’appartenenza religiosa -> questi sistemi di categorizzazione biometrica non possono essere né progettati, né prodotti né venduti!
Unica norma che tutela in maniera diretta ed esplicita la dimensione religiosa.
Ma prende in considerazione solo il diritto di professare la propria libertà religiosa (cioè è una dimensione di tutela che si concentra esclusivamente sul diritto di libertà religiosa inteso come diritto di non professare il proprio credo), quindi viola il nostro diritto di non rivelarlo. Non prende però in considerazione tutti gli altri contenuti. Isabella De Leo
Questa è un’info che ci rende vulnerabili, che deve essere protetta, ecco perché è un sistema che viene vietato.
In Italia il nostro governo ha elaborato un disegno di legge su IA nel maggio 2024, in cui si parla di libertà religiosa all’art. 10 -> afferma che in ambito lavorativo i datori di lavoro o i loro sottoposti possono utilizzare i sistemi di IA per organizzare il lavoro.
L’art. 10 afferma che dato che bisogna raccogliere i dati dei lavoratori, non si possono fare delle discriminazioni sulla base del credo -> cioè una volta che il datore ha il dato, non può utilizzarlo per discriminare i lavoratori.
In Italia in realtà manca una legge sulla tutela della libertà religiosa.
La nostra Costituzione in ben quattro articoli si occupa di religione, in maniera diretta e immediata; e poi abbiamo l’art. 19 che riconosce a tutti il diritto di libertà religiosa. Ma poi non abbiamo una legge del nostro parlamento dedicata alla libertà religiosa perché nei vari ambiti quando entra in gioco la libertà religiosa si elaborano delle norme specifiche che comunque devono essere conformi all’art. 19.
-> Questo perché la nostra Costituzione ha adottato con riferimento alla libertà religiosa come modello istituzionale -> fermo l’art. 19 che tutela il diritto di libertà religiosa dei singoli, ci sono poi gli artt. 7 (rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica) e art. 8 (disciplina i rapporti tra Stato italiano e tutte le altre confessioni religiose), che riguardano l’assetto istituzionale della libertà religiosa.
Il nostro sistema è concentrato quindi sulla specificità.
Ovviamente vi sono delle confessioni religiose che non sono tutelate (es. Islam), perché lo Stato non ha stipulato intese con esse.
Quali sono gli ambiti di interazione tra l’uso di IA e dimensione religiosa che non sono disciplinati?
- Elaborazione algoritmi che incorporano ed amplificano pregiudizi antireligiosi -> ricordiamo che l’ingegnere è una persona e in quanto tale ha delle convinzioni che trasmetterà alla macchina nel momento in cui la progetterà per cui può accadere che, se egli ha dei pregiudizi religiosi -> chi utilizzerà il sistema di IA per prendere le decisioni, se accetterà la decisione che il sistema gli dà, deciderà di conseguenza (e inconsciamente) violando il diritto di libertà religiosa. Quindi per risolvere tali problemi, dovrebbero essere elaborate delle regole giuridiche che impongono a coloro che elaborano sistemi di IA la trasparenza, con riguardo alle informazioni che si danno alla macchina.
- Esercizio del culto e attività di propaganda negli spazi digitali (digital religion) -> con il COVID abbiamo visto come l’informatica ha aiutato i credenti a tenere vivo il rapporto tra di loro; in tal caso però la stessa esperienza ha fatto emergere il dato che se usiamo gli spazi digitali per esercitare il culto o per fare propaganda, mancano delle regole giuridiche da seguire nell’esercizio della propaganda e del culto. Ciò perché l’art. 19 è stato elaborato con riferimento all’esercizio del culto che si fa in chiesa, in moschea -> quindi non prende in considerazione gli spazi digitali che pongono esigenze diverse (es. tutelare la riservatezza dei fedeli). Lo Stato non è intervenuto a risolvere il problema, ma sono intervenute le stesse confessioni con dei cd decreti, volti a tutelare la privacy dei fedeli. Isabella De Leo
Il bene da tutelare è sempre lo stesso -> la libertà religiosa, ma siccome cambiano i mezzi -> devono cambiare anche le regole.
- Uso di robot per il culto (problema della loro qualificazione giuridica), robot bless-U2: benedice i fedeli -> quest’uso si è seguito soprattutto nelle confessioni religiose diverse dalla cattolica, i primi sono stati i protestanti che nei tempi del COVID hanno acquisito e utiliz
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